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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. IASEVOLI MARIA Parte_1 C.F._1 ASSUNTA ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SARNATARO Controparte_1 C.F._2 GIOVANNI CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da la comparsa di costituzione Parte_1 di e le memorie integrative in atti, le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice Controparte_1 relatore all'udienza del 24.09.2025, hanno rappresentato di voler definire consensualmente il giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“che sia omologata la separazione personale tra i coniugi, ai seguenti patti e condizioni: -1-) i coniugi vivranno separati e con mutuo rispetto. Il SI. si impegna a raccogliere i Controparte_1 propri effetti personali ed a lasciare la casa coniugale all'indomani della pubblicazione della sentenza con la quale si provvederà all'omologazione dei seguenti patti e/o, comunque, non prima del 01 novembre 2025. La casa coniugale -2-) la casa coniugale (in uno con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti), sita in Pomezia alla Via delle Margherite 20-22, in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno: -a-) rimarrà assegnata alla SI.ra ; -b-) il Parte_1 contratto di mutuo, attualmente in essere, verrà estinto, mediante il versamento delle somme - in ragione della metà da parte di ciascun coniuge - che dovessero residuare, al giorno successivo del rilascio della casa coniugale da parte del SI. Di tal che, finchè il SI. vivrà Controparte_1 CP_1 nella casa coniugale, la spesa del mutuo sarà regolata come finora gestita dai conugi nella ripartizione equa delle spese familiari, -c-) con la sottoscrizione dei presenti patti il SI. CP_1 conferma che l'acconto di € 102.733,72 versato per l'acquisto della casa coniugale, sita in
[...] Pomezia alla Via delle Margherite 20-22, fu interamente sopportato dalla SI.ra Parte_1
(attraverso una donazione indiretta ricevuta dalla propria madre); e pertanto, pur rimanendo proprietario al 50%, riconosce di essere debitore nei confronti della SI.ra della somma di € Pt_1 51.366,86 che si impegna a restituire. -d-) nel caso in cui le parti pongano in vendita la suddetta casa coniugale, il SI. fin d'ora, autorizza il compratore a- preliminarmente, versare la somma di CP_1
€ 51.366,86 alla SI.ra per estinguere il debito;
- successivamente, ripartire, la restante Pt_1 somma ricavata dalla vendita, in parti uguali tra i proprietari-venditori. -3-) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale;
-4-) qualunque cambio di residenza e/o domicilio dovrà essere previamente comunicato all'altro coniuge con qualsiasi mezzo almeno quindici giorni prima. Affidamento minori -5-) i figli minori, e sebbene affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori (con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e congiunti per le decisioni di rilevante importanza), manterranno la residenza privilegiata presso la madre, SI.ra
[...] ; -6-) il SI. avrà il diritto di vedere e tenere con sé i propri figli minori: -a-) Pt_1 Controparte_1 il martedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; -b-) i fine settimana alterni, dal venerdi dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 della domenica, dopo cena, allorquando saranno riaccompagnati presso la residenza materna;
-c-) quindici giorni consecutivi all'anno nel periodo estivo, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio;
con la precisazione che, durante il periodo in cui i minori resteranno con la madre durante 15 giorni consecutivi, dovrà considerarsi sospeso il diritto di visita sia infrasettimanale anche durante il fine settimana. Entrambi i genitori potranno tenere con sé, inoltre, i minori per ulteriori 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi estivi ed ulteriori 7 sette giorni consecutivi durante l'anno comunicando detto periodo all'altro coniuge almeno un mese prima;
-d-) durante le festività natalizie o di fine anno, ad anni alterni. I coniugi concordano nel ritenere le festività natalizie il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre;
mentre quelle di fine anno, il periodo compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-e-) la domenica di Pasqua
o il lunedì in Albis alternativamente ovvero ad anni alterni, da concordare entro il 31 gennaio;
-f-) alternativamente le festività del 25.04 e del 1.05 -g-) alternativamente la festività del 02.11 e dell'08.12: -h-) i giorni del proprio compleanno ed onomastico nonché la festa del papá; parimenti, i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima oltre che la festa della mamma;
-i-) potrà vederli nei giorni del compleanno ed onomastico dei nonni paterni, mentre il giorno della “festa dei nonni” ad anni alterni;
-l-) qualora non fosse opportuno che entrambi i genitori festeggiassero, insieme, i compleanni dei minori, questi saranno festeggiati alternativamente un anno con la madre ed altro con il padre. Tutti i suindicati periodi si intendono suscettibili di variazione rispettando le propensioni, volontà e desideri dei due minori;
-7-) i coniugi concordano nel prevedere che il genitore non collocatario possa contattare telefonicamente (chiamata e/o videochiamata) i figli minori in qualsiasi momento della giornata;
-8-) i coniugi concordano nel fatto che i propri figli frequentino la scuola dell'obbligo in istituti statali, e che l'eventuale iscrizione in scuole private, anche ai fini della distribuzione delle spese, debba essere concordata dagli stessi volta per volta, così come tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative oltre che all'istruzione anche all'educazione ed alla salute. Infine, in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente;
-9-) in caso d'impossibilità di un genitore a tenere con sé i minori, chiederà la disponibilità all'altro genitore di occuparsi lui stesso dei figli prima di rivolgersi a soggetti esterni;
-10-) i coniugi si impegnano a tutelare i rapporti fra i minori e gli ascendenti. Pertanto, al fine di mantenere inalterate con i medesimi le relazioni parentali ed in considerazione soprattutto della volontà dei minori, i coniugi non si opporranno a che, durante le vacanze estive (dalla chiusura delle scuole alla riapertura delle stesse), i minori potranno trascorrere con i nonni materni e/o paterni un periodo di tempo continuato e concordato tra i coniugi, durante il quale il padre continuerà ad effettuare le visite dei fine settimana alternati, prelevando e riportando i minori presso i nonni. Mantenimento prole -11-) il SI.
, corrisponderà: -a-) a titolo di contributo al mantenimento per i figli, l'importo Controparte_1 complessivo pari ad euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun minore) da rivalutarsi annualmente ed in maniera automatica secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre;
-b-) il 50% dell'Assegno Unico entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, unitamente all'assegno di mantenimento ed attualmente pari ad € 115,00; -c-) il 50% delle spese straordinarie relative ai minori, recependo il protocollo attualmente in uso presso il competente Tribunale di Velletri12-) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso per la concessione del passaporto personale dei figli minori e degli altri documenti validi per l'espatrio. -13-) le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia del sottoscritto procuratore al vincolo della solidarietà professionale ex art.68 L.P.F”. Le parti hanno contratto matrimonio in Somma Vesuviana il 9.05.2009 e dall'unione sono nati i figli (il 24.05.2012) e (il 20.04.2016). Persona_3 Persona_4 Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate. Le allegazioni sono emblematiche dell'irreversibilità della crisi coniugale;
le parti, anche dinanzi al giudice relatore, hanno confermato l'intento di non volersi riconciliare, riconoscendo l'impossibilità del ripristino della convivenza, non più tollerabile. Le condizioni concordate debbono essere ratificate in quanto non contrastanti con l'interesse della prole né con norme imperative. Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Somma Vesuviana (NA) il 9.05.2009, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina, a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA), l'annotazione della sentenza sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2009).
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, il 24.09.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. IASEVOLI MARIA Parte_1 C.F._1 ASSUNTA ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SARNATARO Controparte_1 C.F._2 GIOVANNI CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da la comparsa di costituzione Parte_1 di e le memorie integrative in atti, le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice Controparte_1 relatore all'udienza del 24.09.2025, hanno rappresentato di voler definire consensualmente il giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“che sia omologata la separazione personale tra i coniugi, ai seguenti patti e condizioni: -1-) i coniugi vivranno separati e con mutuo rispetto. Il SI. si impegna a raccogliere i Controparte_1 propri effetti personali ed a lasciare la casa coniugale all'indomani della pubblicazione della sentenza con la quale si provvederà all'omologazione dei seguenti patti e/o, comunque, non prima del 01 novembre 2025. La casa coniugale -2-) la casa coniugale (in uno con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti), sita in Pomezia alla Via delle Margherite 20-22, in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno: -a-) rimarrà assegnata alla SI.ra ; -b-) il Parte_1 contratto di mutuo, attualmente in essere, verrà estinto, mediante il versamento delle somme - in ragione della metà da parte di ciascun coniuge - che dovessero residuare, al giorno successivo del rilascio della casa coniugale da parte del SI. Di tal che, finchè il SI. vivrà Controparte_1 CP_1 nella casa coniugale, la spesa del mutuo sarà regolata come finora gestita dai conugi nella ripartizione equa delle spese familiari, -c-) con la sottoscrizione dei presenti patti il SI. CP_1 conferma che l'acconto di € 102.733,72 versato per l'acquisto della casa coniugale, sita in
[...] Pomezia alla Via delle Margherite 20-22, fu interamente sopportato dalla SI.ra Parte_1
(attraverso una donazione indiretta ricevuta dalla propria madre); e pertanto, pur rimanendo proprietario al 50%, riconosce di essere debitore nei confronti della SI.ra della somma di € Pt_1 51.366,86 che si impegna a restituire. -d-) nel caso in cui le parti pongano in vendita la suddetta casa coniugale, il SI. fin d'ora, autorizza il compratore a- preliminarmente, versare la somma di CP_1
€ 51.366,86 alla SI.ra per estinguere il debito;
- successivamente, ripartire, la restante Pt_1 somma ricavata dalla vendita, in parti uguali tra i proprietari-venditori. -3-) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale;
-4-) qualunque cambio di residenza e/o domicilio dovrà essere previamente comunicato all'altro coniuge con qualsiasi mezzo almeno quindici giorni prima. Affidamento minori -5-) i figli minori, e sebbene affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori (con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e congiunti per le decisioni di rilevante importanza), manterranno la residenza privilegiata presso la madre, SI.ra
[...] ; -6-) il SI. avrà il diritto di vedere e tenere con sé i propri figli minori: -a-) Pt_1 Controparte_1 il martedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; -b-) i fine settimana alterni, dal venerdi dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 della domenica, dopo cena, allorquando saranno riaccompagnati presso la residenza materna;
-c-) quindici giorni consecutivi all'anno nel periodo estivo, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio;
con la precisazione che, durante il periodo in cui i minori resteranno con la madre durante 15 giorni consecutivi, dovrà considerarsi sospeso il diritto di visita sia infrasettimanale anche durante il fine settimana. Entrambi i genitori potranno tenere con sé, inoltre, i minori per ulteriori 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi estivi ed ulteriori 7 sette giorni consecutivi durante l'anno comunicando detto periodo all'altro coniuge almeno un mese prima;
-d-) durante le festività natalizie o di fine anno, ad anni alterni. I coniugi concordano nel ritenere le festività natalizie il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre;
mentre quelle di fine anno, il periodo compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-e-) la domenica di Pasqua
o il lunedì in Albis alternativamente ovvero ad anni alterni, da concordare entro il 31 gennaio;
-f-) alternativamente le festività del 25.04 e del 1.05 -g-) alternativamente la festività del 02.11 e dell'08.12: -h-) i giorni del proprio compleanno ed onomastico nonché la festa del papá; parimenti, i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima oltre che la festa della mamma;
-i-) potrà vederli nei giorni del compleanno ed onomastico dei nonni paterni, mentre il giorno della “festa dei nonni” ad anni alterni;
-l-) qualora non fosse opportuno che entrambi i genitori festeggiassero, insieme, i compleanni dei minori, questi saranno festeggiati alternativamente un anno con la madre ed altro con il padre. Tutti i suindicati periodi si intendono suscettibili di variazione rispettando le propensioni, volontà e desideri dei due minori;
-7-) i coniugi concordano nel prevedere che il genitore non collocatario possa contattare telefonicamente (chiamata e/o videochiamata) i figli minori in qualsiasi momento della giornata;
-8-) i coniugi concordano nel fatto che i propri figli frequentino la scuola dell'obbligo in istituti statali, e che l'eventuale iscrizione in scuole private, anche ai fini della distribuzione delle spese, debba essere concordata dagli stessi volta per volta, così come tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative oltre che all'istruzione anche all'educazione ed alla salute. Infine, in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente;
-9-) in caso d'impossibilità di un genitore a tenere con sé i minori, chiederà la disponibilità all'altro genitore di occuparsi lui stesso dei figli prima di rivolgersi a soggetti esterni;
-10-) i coniugi si impegnano a tutelare i rapporti fra i minori e gli ascendenti. Pertanto, al fine di mantenere inalterate con i medesimi le relazioni parentali ed in considerazione soprattutto della volontà dei minori, i coniugi non si opporranno a che, durante le vacanze estive (dalla chiusura delle scuole alla riapertura delle stesse), i minori potranno trascorrere con i nonni materni e/o paterni un periodo di tempo continuato e concordato tra i coniugi, durante il quale il padre continuerà ad effettuare le visite dei fine settimana alternati, prelevando e riportando i minori presso i nonni. Mantenimento prole -11-) il SI.
, corrisponderà: -a-) a titolo di contributo al mantenimento per i figli, l'importo Controparte_1 complessivo pari ad euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun minore) da rivalutarsi annualmente ed in maniera automatica secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre;
-b-) il 50% dell'Assegno Unico entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, unitamente all'assegno di mantenimento ed attualmente pari ad € 115,00; -c-) il 50% delle spese straordinarie relative ai minori, recependo il protocollo attualmente in uso presso il competente Tribunale di Velletri12-) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso per la concessione del passaporto personale dei figli minori e degli altri documenti validi per l'espatrio. -13-) le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia del sottoscritto procuratore al vincolo della solidarietà professionale ex art.68 L.P.F”. Le parti hanno contratto matrimonio in Somma Vesuviana il 9.05.2009 e dall'unione sono nati i figli (il 24.05.2012) e (il 20.04.2016). Persona_3 Persona_4 Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate. Le allegazioni sono emblematiche dell'irreversibilità della crisi coniugale;
le parti, anche dinanzi al giudice relatore, hanno confermato l'intento di non volersi riconciliare, riconoscendo l'impossibilità del ripristino della convivenza, non più tollerabile. Le condizioni concordate debbono essere ratificate in quanto non contrastanti con l'interesse della prole né con norme imperative. Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Somma Vesuviana (NA) il 9.05.2009, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina, a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA), l'annotazione della sentenza sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2009).
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, il 24.09.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa Il Presidente
Riccardo Massera