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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 249/2024 vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LE (CS), via Fiume Lao n. 411, presso lo studio dell'avv. Mara Iuliano, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza L. Rossi
n. 1, presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di Catanzaro, e rappresentata e difensa dall'avv. Giancarlo De Santis e dall'avv. Vincenzo D'Agostino, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
OGGETTO: libretto di risparmio postale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di parte ricorrente di condanna allo scorporo, nei confronti di della somma pari ad 1/3 del libretto di Risparmio Controparte_1
Postale N. 28877264, intestato al de cuius in favore di Persona_1
Parte_1
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha preliminarmente dedotto che il 11/06/2016 è deceduto
[...]
padre del ricorrente;
che gli eredi legittimari, tra cui l'esponente, hanno Per_1
depositato la regolare dichiarazione di successione prodotta in copia come doc.4; che il suddetto de cuius era titolare del libretto di risparmio acceso presso Controparte_1
intestato allo stesso, con n.28877264 e con saldo, alla data del decesso, di €
[...]
109.838,17; che, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota di 1/3 pari ad
€.36.612,72 (€.109.838,17: 3) a lui spettante dal saldo di tale libretto presso l'ufficio di LE (CS); che uno dei coeredi invitato non si presentava presso CP_1
per apporre la firma congiunta, e che per tale motivo non Controparte_1
acconsentiva alla liquidazione ritenendo necessaria una quietanza congiunta dei coeredi o in alternativa un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Per tali motivi adiva l'intestato Tribunale al fine di condannare Parte_1
a versare al ricorrente la quota ad esso spettante in qualità di Controparte_1
erede legittimario del de cuius . Persona_1
A sostegno della predetta domanda ha asserito che l'istituto di Parte_1
credito non può rifiutarsi di liquidare la quota di spettanza di un singolo erede, richiedendo il consenso di tutti i chiamati all'eredità, essendo, nel caso di specie un'obbligazione divisibile.
L'argomentazione non può trovare accoglimento.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 727 e 757 c.c. i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
l'accertamento della singola quota ereditaria del condividente non può essere disposto se non in contraddittorio con tutti gli altri eredi, in quanto litisconsorti necessari (art.784 cpc), o con il loro consenso unanime.
Occorre rilevare che nel caso in esame non trattasi di domanda di divisione ma di liquidazione parziale, che è giuridicamente incompatibile col fatto che in base alla normativa civilistica indicata le somme portate nel libretto per cui è domanda fanno attualmente parte (nel loro complesso) della comunione ereditaria instauratasi tra tutti gli eredi di tuttora indivisa: in tale situazione, in assenza del Persona_1
consenso degli altri coeredi - o di scioglimento della suddetta comunione, con attribuzione a ciascun coerede della porzione del patrimonio ereditario astrattamente corrispondente alla sua quota -, non è possibile in questa sede liquidare la quota spettante al coerede Parte_1
Va rilevato che è, altresì, escluso dalla disciplina contrattuale la possibilità di liquidare una singola quota in favore di uno solo degli eredi.
In particolare, il comma 9 dell'art. 4 delle condizioni generali del libretto di risparmio, stampigliate sul retro del contratto di collocamento sottoscritto dal de cuius, , così dispone: “Nei casi di libretto nominativo intestato a più Persona_1
persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del libretto, ciascuno degli altri intestatari conserva il diritto di disporre separatamente del libretto stesso. Analogamente lo conservano gli eredi dell'intestatario deceduto, che saranno però tenuti a esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell'incapace” (v. all. n. 21 alla Comparsa di Costituzione e risposta).
Da ciò ne discende che, ai sensi della predetta disposizione contrattuale, gli eredi possono richiedere la quota di propria spettanza solo congiuntamente e CP_1
è legittimata a rifiutare richieste provenienti da uno solo dei coeredi.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte ricorrente alla loro rifusione in favore della parte resistente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate considerato il valore medio delle fasi di studio – ridotto del 50%, introduttiva – ridotto del 50%, trattazione– ridotto del 50% e decisionale – ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, essendo il procedimento di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.538,5 di cui € 2.538,5 per onorari di difesa e €
0,00 per esborsi oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in Paola, 16.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)