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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, RE
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO Catastale_1 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a., con attività di gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas e della rete dei metanodotti necessari al suo trasporto, impugna l'avviso di accertamento catastale n. Catastale_1 con il quale, l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Ravenna, attribuisce la categoria D/7 con una rendita rispettivamente di €. 110,00, €. 115,00, €. 245,00 e €. 185,00 a n. 4 unita immobiliari, tutte site nel Comune di Ravenna, rispettivamente in Indirizzo_1 , in Indirizzo_2, in Indirizzo_3 ed in Indirizzo_4; per tali n. 4 unità immobiliari da parte della ricorrente era stata presentata la dichiarazione DOCFA e proposto per tutte e 4 le unità il classamento E/9 con rendita rispettivamente di
€.161,58, €. 163,74, €.371,01 ed €.181,68.
Nella fattispecie tali richiamati "immobili" sono un cosiddetto PIDI (Punto di Intercettazione di Derivazione
Importante), o anche PIL (Punto di Intercettazione di Linea), destinati e utilizzati per il sezionamento e derivazione delle condotte, allo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea oltreché all'attivazione di un by-pass della valvola della linea stessa e nel caso di specie, per quanto riguarda i quattro immobili, oggetto di accertamento catastale, gli stessi in particolare assumono anche alla funzione di punti di consegna del gas. In genere i PIDI - e quindi anche quelli in esame, hanno limitate dimensioni, sono costruiti in muratura o prefabbricato, sono recintati per ragioni di sicurezza e contengono esclusivamente apparecchiature elettriche.
Nel ricorso e in successive memorie preliminarmente viene eccepita l'integrale l'illegittimità dell'accertamento, in quanto inficiato da un evidente "vulnus motivazionale" in palese violazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n.241 e degli art.7,10,12, legge 27 luglio 2000 n.212, nonchè dell'art.24 Cost.;
viene altresi eccepita l'illeggitimità dell'accertamento per aver l'Ufficio postulato il classamento dei PIDI o
PIL -sub judice- entro il gruppo catastale D nonostante l'assenza in capo agli stessi del necessario requisito dell'autonomia funzionale e reddituale in violazione delll'art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, R.D.
L. 13 aprile 1939, n. 652, nonchè D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142.
In estrema sintesi si contesta la circostanza di non aver giustificato l'attribuzione della categoria D/7 in quanto, i n. 4 immobili non hanno certamente una "propria autonomia funzionale e reddituale" apparendo inoltre di tutta evidenza che gli stessi, oltre ad avere una indiscutibile finalità di servizio pubblico, - al pari degli altri immobili individuati nella categoria catastale E - non possono svolgere autonomamente alcuna funzione pratica e quindi consegeuntemente produrre un proprio reddito;
peraltro ritenerli “immobili a destinazione speciale” è illogico perché contrasta con la irrilevanza catastale del metanodotto del quale sono cespiti serventi.
A sostegno delle proprie ragioni e quindi della richiesta di accoglimento del ricorso la Ricorrente_1 s.p. a. ricorda che la Corte di Cassazione con recenti pronunce su analoghe vertenze ha riconosciuto ai PIDI/
PIL la legittima appartenenza alla categoria E/9. L'Agenzia delle Entrate si costituisce nel giudizio depositando le proprie controdeduzioni riaffermando e deducendo sulla legittimità dell'avviso di accertamento;
in particolare la motivazione ha certamente consentito di comprendere le ragioni dell'attribuzione della categoria D/7 in quanto in generale i PIDI/PIL sono immobili da considerarsi, a pieno titolo, necessari per specifiche esigenze di trasporto del gas e quindi come tali non possono non avere una autonomia funzionale e reddituale. Il richiamo poi del comma 40 dell'art. 2 è comunque inconferente per la vertenza in esame perché si riferisce a complessi immobiliari polifunzionali.
Si chiede quindi conferma dell'accertamento ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente alla presente vertenza la Corte osserva:
1) La Corte di Cassazione con numerose pronunce ha statuito il principio, ormai consolidato, che l'avviso di accertamento catastale che fa seguito ad una procedura DOCFA rispetta l'obbligo di motivazione se vengono indicati, come nel caso in esame, i dati oggettivi dell'immobile che ha comunicato lo stesso contribuente.
In riferimento, poi, al diverso gruppo di appartenenza attribuito ai fabbricati in oggetto, ritiene la Corte che quanto precisato dall'Agenzia nella relazione di stima sintetica ovvero il "concetto", che la modifica della categoria da E/9 a D/7 è ritenuta necessaria e legittima, preso atto delle intrinseche caratteristiche e specifica tipologia degli stessi immobili, consente, come dimostrato dal contenuto del ricorso, un adeguato diritto di difesa.
Consegue pertanto che il provvedimento impugnato è legittimo.
2) Per il merito della vertenza, la norma che deve essere considerata risolutiva per la valutazione catastale degli immobili che appartengono al gruppo E ed in particolare alla categoria E/9, posto che i n. 4 PIDI/PIL di proprietà di Ricorrente_1 spa non sono specificatamente indicati nelle categorie da 1 ad 8, è il comma 40 dell'art. 2 del DL 262/2006, in quanto disposizione che individua quale caratteristica determinante per tale attribuzione l'impossibilità del "cespite" di avere una propria autonomia funzionale e reddituale;
situazione questa che ricorre per i n. 4 PIDI/PIL. Trattasi infatti, di specifiche unità immobiliari “serventi” dell'impianto di trasporto e di consegna del gas ed, in mancanza del metanodotto, non si comprende quale specifica utilità potrebbero avere e di conseguenza quale reddito produrre. Tale valutazione trova peraltro conferma in numerose sentenze della giurisprudenza di merito, compresa questa medesima Corte, ma soprattutto in varie pronunce della Corte di Cassazione (ex multis: n. 23385/2022); decisioni che la Corte condivide pienamente e dalle quali non intende discostarsi.
Il ricorso è quindi da accogliere e le ragioni che precedono dispensano dal considerare gli altri motivi di doglianza espressi dalla ricorrente;
le spese del giudizio possono essere compensate per la particolare natura della vertenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, RE
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO Catastale_1 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a., con attività di gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas e della rete dei metanodotti necessari al suo trasporto, impugna l'avviso di accertamento catastale n. Catastale_1 con il quale, l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Ravenna, attribuisce la categoria D/7 con una rendita rispettivamente di €. 110,00, €. 115,00, €. 245,00 e €. 185,00 a n. 4 unita immobiliari, tutte site nel Comune di Ravenna, rispettivamente in Indirizzo_1 , in Indirizzo_2, in Indirizzo_3 ed in Indirizzo_4; per tali n. 4 unità immobiliari da parte della ricorrente era stata presentata la dichiarazione DOCFA e proposto per tutte e 4 le unità il classamento E/9 con rendita rispettivamente di
€.161,58, €. 163,74, €.371,01 ed €.181,68.
Nella fattispecie tali richiamati "immobili" sono un cosiddetto PIDI (Punto di Intercettazione di Derivazione
Importante), o anche PIL (Punto di Intercettazione di Linea), destinati e utilizzati per il sezionamento e derivazione delle condotte, allo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea oltreché all'attivazione di un by-pass della valvola della linea stessa e nel caso di specie, per quanto riguarda i quattro immobili, oggetto di accertamento catastale, gli stessi in particolare assumono anche alla funzione di punti di consegna del gas. In genere i PIDI - e quindi anche quelli in esame, hanno limitate dimensioni, sono costruiti in muratura o prefabbricato, sono recintati per ragioni di sicurezza e contengono esclusivamente apparecchiature elettriche.
Nel ricorso e in successive memorie preliminarmente viene eccepita l'integrale l'illegittimità dell'accertamento, in quanto inficiato da un evidente "vulnus motivazionale" in palese violazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n.241 e degli art.7,10,12, legge 27 luglio 2000 n.212, nonchè dell'art.24 Cost.;
viene altresi eccepita l'illeggitimità dell'accertamento per aver l'Ufficio postulato il classamento dei PIDI o
PIL -sub judice- entro il gruppo catastale D nonostante l'assenza in capo agli stessi del necessario requisito dell'autonomia funzionale e reddituale in violazione delll'art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, R.D.
L. 13 aprile 1939, n. 652, nonchè D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142.
In estrema sintesi si contesta la circostanza di non aver giustificato l'attribuzione della categoria D/7 in quanto, i n. 4 immobili non hanno certamente una "propria autonomia funzionale e reddituale" apparendo inoltre di tutta evidenza che gli stessi, oltre ad avere una indiscutibile finalità di servizio pubblico, - al pari degli altri immobili individuati nella categoria catastale E - non possono svolgere autonomamente alcuna funzione pratica e quindi consegeuntemente produrre un proprio reddito;
peraltro ritenerli “immobili a destinazione speciale” è illogico perché contrasta con la irrilevanza catastale del metanodotto del quale sono cespiti serventi.
A sostegno delle proprie ragioni e quindi della richiesta di accoglimento del ricorso la Ricorrente_1 s.p. a. ricorda che la Corte di Cassazione con recenti pronunce su analoghe vertenze ha riconosciuto ai PIDI/
PIL la legittima appartenenza alla categoria E/9. L'Agenzia delle Entrate si costituisce nel giudizio depositando le proprie controdeduzioni riaffermando e deducendo sulla legittimità dell'avviso di accertamento;
in particolare la motivazione ha certamente consentito di comprendere le ragioni dell'attribuzione della categoria D/7 in quanto in generale i PIDI/PIL sono immobili da considerarsi, a pieno titolo, necessari per specifiche esigenze di trasporto del gas e quindi come tali non possono non avere una autonomia funzionale e reddituale. Il richiamo poi del comma 40 dell'art. 2 è comunque inconferente per la vertenza in esame perché si riferisce a complessi immobiliari polifunzionali.
Si chiede quindi conferma dell'accertamento ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente alla presente vertenza la Corte osserva:
1) La Corte di Cassazione con numerose pronunce ha statuito il principio, ormai consolidato, che l'avviso di accertamento catastale che fa seguito ad una procedura DOCFA rispetta l'obbligo di motivazione se vengono indicati, come nel caso in esame, i dati oggettivi dell'immobile che ha comunicato lo stesso contribuente.
In riferimento, poi, al diverso gruppo di appartenenza attribuito ai fabbricati in oggetto, ritiene la Corte che quanto precisato dall'Agenzia nella relazione di stima sintetica ovvero il "concetto", che la modifica della categoria da E/9 a D/7 è ritenuta necessaria e legittima, preso atto delle intrinseche caratteristiche e specifica tipologia degli stessi immobili, consente, come dimostrato dal contenuto del ricorso, un adeguato diritto di difesa.
Consegue pertanto che il provvedimento impugnato è legittimo.
2) Per il merito della vertenza, la norma che deve essere considerata risolutiva per la valutazione catastale degli immobili che appartengono al gruppo E ed in particolare alla categoria E/9, posto che i n. 4 PIDI/PIL di proprietà di Ricorrente_1 spa non sono specificatamente indicati nelle categorie da 1 ad 8, è il comma 40 dell'art. 2 del DL 262/2006, in quanto disposizione che individua quale caratteristica determinante per tale attribuzione l'impossibilità del "cespite" di avere una propria autonomia funzionale e reddituale;
situazione questa che ricorre per i n. 4 PIDI/PIL. Trattasi infatti, di specifiche unità immobiliari “serventi” dell'impianto di trasporto e di consegna del gas ed, in mancanza del metanodotto, non si comprende quale specifica utilità potrebbero avere e di conseguenza quale reddito produrre. Tale valutazione trova peraltro conferma in numerose sentenze della giurisprudenza di merito, compresa questa medesima Corte, ma soprattutto in varie pronunce della Corte di Cassazione (ex multis: n. 23385/2022); decisioni che la Corte condivide pienamente e dalle quali non intende discostarsi.
Il ricorso è quindi da accogliere e le ragioni che precedono dispensano dal considerare gli altri motivi di doglianza espressi dalla ricorrente;
le spese del giudizio possono essere compensate per la particolare natura della vertenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.