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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3487/2019 R.G.A.C., pendente TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Talmon ed Elisa Degiampietro ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi, sito in Canazei (TN), in Via de Pareda n. 50, giusta procura allegata agli atti
-Opponente/attore in senso formale - NEI CONFRONTI DI (C.F. - P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 tata e difesa nio Saracino del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via S. Vigilio n. 5, giusta procura allegata agli atti
-Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 777/2019 emesso dal Tribunale di Trento in data 16 Luglio 2028, nell'ambito del procedimento monitorio n. 2648 del 2019 RGAC.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché dalle comparse conclusionali e dalle memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, la Parte_2
ha dedotto:
[...]
e, stipulava un contratto di appalto con per l'intera Persona_1 ristrutturazione dell'immobile di sua propriet o (TN), cd. ristrutturazione chiavi in mano relativamente a tetto, lattonerie, solai, finestre, arredamento etc., con esclusione solo di tinteggiatura, tramezze ed impianti, per il corrispettivo di oltre Euro 200.000,00; b) che, sottoponeva alla un CP_1 Controparte_1 Parte_1 propri lattoneria, trami re EG NP dell'Agenzia immobiliare Dolomiti Casa;
c) che, l'opposta preventivava, in data 30.03.2011, in Euro 5.234,75, oltre IVA, l'importo necessario al completamento a regola d'arte di quanto commissionato, compreso della lattoneria inerente al tetto (gronda, fermaneve e connessi), abbaini e camino (all. 3); d) che, consegnava direttamente a Controparte_1 Persona_1 un co ente eseguiti che riporta Euro 8.412,30, che veniva i contestato dal legale rappresentante dell'opponente , il quale rimarcava di non aver mai richiesto Parte_3 né autorizzato ispetto al preventivo né, tantomeno, di aver mai concordato prezzi aggiuntivi;
e) che, in data 19.07.2012, riceveva la fattura n. 61/2012, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di Euro 9.300,90, oltre alle spese legali e agli interessi moratori;
f) che, pur non avendo terminato i lavori, l'opposta abbandonava il cantiere, ma sul finire dell'estate 2012 si manifestavano le prime infiltrazioni dal tetto dell'immobile, sulla muratura e sui pavimenti sottostanti, provenienti dalle lamiere posizionate dalla controparte;
g) che, con missiva dd. 15.10.2012, denunciava, per Persona_1
l'ennesima volta, alla Parte_1 Controparte_1 vizi e difetti nelle opere eseguite da quest'ultima (all. 6): nel dettaglio, vi era una errata pendenza di un abbaino in mansarda ed una perdita su un camino in lamiera, tali da determinare gravi infiltrazioni con conseguente danneggiamento dei perlinati e delle travi del tetto, dei pavimenti di cucina e soggiorno, nonché delle pareti esterne dell'immobile; h) che, non intervenendo l'opposta ai ripristini veniva incaricata un diverso lattoniere, El Memi Lattoniere di IE RE, a cui doveva versare un corrispettivo di Euro 1.190,00 per il lavoro svolto;
i) che, si rendeva, inoltre, necessario procedere alla sistemazione delle pareti esterne ed interne, in parte costruite in cartongesso, nonché delle travi e delle perline del tetto, irrimediabilmente macchiate. All'uopo il committente principale si faceva rilasciare apposito preventivo dal pittore
– posatore di cartongesso Artour Zeytounian di Cles (TN) che prevedeva un costo di Euro 1.100,00 di materiali, oltre ad Euro 3.900,00 di mano d'opera, per il totale complessivo di Euro 5.000,00, oltre IVA, pari ad Euro 5.500,00; 2 l) che, ha dovuto sostituire a sue spese anche il pavimento di cucina e soggiorno dell'abitazione posta in mansarda, per un totale di 38 mq ad un costo corrente di Euro 87,00 al mq, oltre IVA posato, oltre al costo dello smaltimento del vecchio pavimento;
m) che, ha eseguito su incarico dell'opposta una ringhiera presso la sede della Società, in Ziano di Fiemme, ma il preavviso di fattura n. 05/2010 dd. 30.09.2010, per l'opera svolta per l'importo totale di Euro 3.990,42, non è mai stato pagato;
n) che, nel corso del 2010, poi, la si era rifornita Controparte_1 di materiale di carpenteria e falegnameria da utilizzare nei propri cantieri, il tutto per l'importo complessivo di Euro 2.046,72; o) che, negli stessi anni 2010 – 2011, la commissionava Parte_1 opere di lattoneria presso la sua o specifico la realizzazione di tutti i pluviali e tali lavori, però, ancora una volta non venivano svolti a regola d'arte, tanto che si verificavano perdite ed infiltrazioni d'acqua denunciate immediatamente, anche telefonicamente, oltreché per iscritto. Per tali inadempimenti, infatti, la Parte_1 ha già dovuto sborsare la somma di Euro 1.462,83 alla Ditta Pitture Edili 2M di nel 2013; Controparte_2
p) ch lmente la sussistenza del debito nella misura ingiunta, nonché il valore probatorio della stessa quale fondamento del credito in relazione al rapporto negoziale richiamato in sede monitoria da
Controparte_1 pimento di controparte per i vizi e i difetti, per come descritti e dichiara di aver sospeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., il pagamento della fattura oggetto di decreto ingiuntivo;
r) che, invoca l'art.1667 c.c. secondo cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera; s) che, invoca la compensazione di crediti nei confronti della
[...] per due ordini di crediti, dapprima vi sono i crediti di cui Controparte_1 attura n. 5/10, dd. 30.09.2010 e 7/10, dd. 11.11.2010 e vanta pure un credito relativo ai danni subiti nel proprio capannone per le cattive lavorazioni svolte dall'opposta quantificate in Euro 1.426,83. Sulla scorta di tali premesse fattuali, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare/pregiudiziale:
- se richiesta, negare la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 777/2019 per tutti i motivi di cui alla presente opposizione;
Nel merito: - per i motivi meglio esposti in narrativa, revocare, dichiarare nullo o inefficace e di nessun effetto il decreto opposto sopra meglio specificato, anche in quanto emesso in difetto dei presupposti necessari ex lege e, in ogni caso, respingersi tutte le domande avversarie. In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicate in narrativa, che la Parte_1
e la stipulavano un contratto di subapp
[...] Controparte_1 rutt mobile di Carano di proprietà del Signor Per_1
3 come sopra precisato, al prezzo complessivo di € 5.234,75 + IVA, come da Per_1 preventivo dd. 30.03.2011 accettato dalle parti;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, eventualmente espletate le CTU ritenute necessarie ed opportune, che l'opera commissionata dalla Parte_1 alla presentava mancate lavorazioni, Controparte_1 con conseguente inadempimento contrattuale della opposta;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che i vizi e difetti e le mancate lavorazioni, presso il cantiere di Carano (TN), hanno causato alla Parte_1 un danno complessivo quantificato nelle spese occorrenti alla elim
[...] lamentati dalla opponente ed al ripristino dell'opera, conteggiati in € 10.326,60 complessivi, di cui € 1.190,00 quale costo per la eliminazione dei vizi, € 5.500,00 per il ripristino delle murature, dei cartongessi e della tinteggiatura ed € 3.636,60 per il ripristino / sostituzione della pavimentazione interna all'immobile, o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la è Parte_1 creditrice nei confronti della per la s Controparte_1
6.037,14, di cui € 3.990,42 per il preavviso di fattura n. 5/10 dd. 30.09.2010 relativo alla realizzazione di ringhiere alla trentina presso la sede della opposta ed € 2.046,72 per il preavviso di fattura n. 7/10 dd. 11.11.2010 relativo a fornitura di materiale, come richiesto dalla o della maggiore o minor Controparte_1 somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicate in narrativa, che la Parte_1
e la stipulavano un contratto di appalt
[...] Controparte_1 posa delle grondaie e connesse presso la sede della opponente in Predazzo (TN), integralmente pagato dalla opponente;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, eventualmente espletate le CTU ritenute necessarie ed opportune, che l'opera commissionata dalla Parte_1 alla presso il cantiere di Predazzo (TN), presentava Controparte_1 man e difetti, con conseguente inadempimento contrattuale della opposta;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la è Parte_1 creditrice nei confronti della per la somma complessiva di € Controparte_1
1.426,83, o della maggiore rà in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo, quale risarcimento del danno per i danni e difetti presenti nelle opere svolte dalla presso il CP_1 Controparte_1 capannone sede della Parte_1
- per l'effetto, in forz trattuali dichiarati ed accertati, determinare la somma complessivamente dovuta da una parte nei confronti dell'altra, in ragione delle pregresse domande, condannando la al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto in favore dell'opponente, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
4 - accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra meglio esplicate, che la
[...] ha agito in giudizio nei confronti della con mala Controparte_1 Parte_1 ave;
- per l'effetto, per le ragioni di cui in narrativa, condannare ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire in favore della i danni subiti e subendi per lite temeraria Parte_1 da liquidarsi in € 3.0 o minor somma che risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo.”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta,
[...]
la quale ha eccepito: Controparte_1 ntestato che ha eseguito dei lavori di lattoneria nel cantiere dove la Società opponente risultava appaltatrice principale e responsabile, essendosi la seconda occupata dell'intera costruzione e così delle coperture fino alle guaine e ai listelli;
b) che, ha eseguito lavori ulteriori rispetto al preventivo sottoposto inizialmente alla committenza, proprio per porre rimedio a delle falle esecutive dell'appaltatrice principale che, nel caso di specie, si dimenticava di sigillare adeguatamente i listelli e le guaine del tetto, come risulta agevolmente dalla fattura sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo, riportante voci nuove rispetto al preventivo;
c) che, la fattura finale, vista la corrispondenza allegata dall'opponente, in particolare docc. nn. 16 e 17, non è contestata nei lavori effettivamente eseguiti dall'opposta; d) che, nelle ultime due lettere scritte da , risulta che:
- il preventivo concordato e accettato era di Euro 8.412,30 (seconda facciata della lettera sub doc. 16);
- la fattura finale ha previsto un aumento del 10 per cento sul totale per lavori extra, consistiti, di fatto, nelle sistemazioni di errori esecutivi ascrivibili a;
- la stessa riconosce anche l'aumento del 10 per cento per i lavori eseguiti da salvo chiedere lo storno dell'aumento per gli CP_1 asseriti danni ati, quindi, i lavori che giustificano l'aumento sono stati eseguiti;
- i lavori eseguiti dal “El Memi di IE RE” riguardano un davanzale con sottofondo in legno (giusta fattura allegata dall'opponente datata 2013) eseguito malamente dalla stessa;
e) che, , infatti, dal punto 8) in avanti parla di un lavoro per conto dell' osta assolutamente contestato di cui si vede il preavviso di fattura solo a seguito dell'opposizione monitoria;
f) che, al punto 10), l'opponente parla di un lavoro che sarebbe stato commissionato all'opposta presso la sede di ed eseguito, sempre a detta di quest'ultima, non a regola d'arte e si testa la circostanza, in quanto mai denunciata all'opposta, che ricorda soltanto di aver fatto
5 qualche lavoro presso la sede dell'opponente, sempre secondo le buone regole dell'arte; g) che, il credito non si ritiene contestato e, in ogni caso, non può prescindersi dall'applicazione dell'art. 1227, c. 2, c.c., perché era la responsabile delle lattonerie verso la committenza ed era res sabile del cantiere. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare: -accertare e dichiarare che le domande riconvenzionali versate dall'attrice quanto ai preavvisi nn. 5/10 e 7/10, nonché all'asserita voce di danno per € 1.426,83, debbano essere precedute dalla negoziazione assistita e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità delle stesse;
in via principale: -rigettare l'interposta opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi, condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute all'opposta al netto delle voci di danno che dovessero risultare effettivamente provate e ascrivibili in via esclusiva all'opposta superato l'apprezzamento ex art 1227 co. 1 e 2 c.c. ovvero prevedere il pagamento in capo all'opposta delle sole voci di danno che dovessero risultare effettivamente provate e ascrivibili in via esclusiva all'opposta superato l'apprezzamento ex art 1227 co. 1 e 2 c.c. al netto delle somme dovute dall'opponente alla stessa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi come per legge;
- con riserva di formulare richiesta ulteriore ex art 96 c.p.c. in base al contegno attoreo”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e per interpello e CTU tecnica. Con provvedimento dd. 17.01.2020, il precedente Giudicante titolare del procedimento ha negato la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti apposito termine per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il quale ha avuto esito negativo. Il fascicolo è stato assegnato alla Scrivente, frattanto subentrata nella titolarità del ruolo, in data 29 Agosto 2022. All'esito dell'istruttoria orale, è stata disposta l'esibizione dell'originale della fattura n. 25 del 5 Giugno 2013 ed è stata disposta la rinnovazione dell'esame testimoniale di RE IE ai sensi dell'art. 257, c. 2, c.p.c. È stata, poi, espletata apposita CTU e disposti dei chiarimenti per iscritto all'elaborato peritale, all'esito dei quali è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 19 Dicembre 2024, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c (60+20) per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, stante il rito applicabile ratione temporis.
3.1. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte opponente ha concluso come da atto introduttivo insistendo per la sostituzione o, in subordine, per il richiamo a chiarimenti del CTU.
6 3.2. In comparsa conclusionale la convenuta ha insistito sulla carenza di allegazione documentale, sia in merito all'eccezione di inadempimento sia con riferimento ai danni lamentati concludendo come in comparsa di costituzione.
4. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Dagli atti di causa emerge che tra le parti è intercorso un contratto di fornitura e posa in opera di lattoneria per il completamento del tetto di un immobile per il quale l'opponente aveva concluso, nel 2012, un contratto di appalto con per la ristrutturazione del compendio di Persona_2 sua proprietà si ). L'opposta ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento della somma di Euro 9.300,90, oltre interessi moratori e spese legali del giudizio, ritenendo di aver svolto l'incarico ricevuto a regola d'arte e giustificando la maggior somma richiesta, rispetto al preventivo concordato di Euro
5.234,75 oltre IVA, stante la necessità di intervenire su errori di esecuzione commessi dalla parte opponente. La parte opponente ha contestato la somma richiesta, asserendo la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera, lamentando il mancato pagamento di forniture di materiali anteriori ai fatti di causa (anni 2010 e 2011), nonché la cattiva esecuzione di lavori nell'immobile che ospita la sede legale della società. Fatta queste premessa, occorre ribadire innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente la veste di attore in senso sostanziale, la prova dell'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055). Come ribadito da risalente e consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio 7 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533 del 2001, nonché Cass. Civ., sent. n. 22666 del 2019). Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (…), nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Orbene, quanto al cantiere di Carano, in fase istruttoria è emerso che la Società ha sigillato i listelli e le guaine del tetto, Controparte_1 ovvero etenza di , sui quali è CP_1 intervenuta, su richiesta della stessa oppo te, aumenta il precedente preventivo di lavorazioni extra nell'ordine del 10 per cento sul totale. In tal senso, il teste ha dichiarato, all'udienza del 1° Testimone_1
Febbraio 2023: “Confe a io ero sul tetto a fare i lavori. Noi montavamo le lamiere, io e che è dipendente della . Persona_3 Parte_4
Sul cap. 4, egli ha affermato: “Confermo che abbiamo fatto tutte le lavorazioni di cui alla fattura che mi si rammostra, sono lavori di finitura”. Sul cap. 12), il teste ha dichiarato: “Mi ricordo che abbiamo messo a posto il tetto perché c'era un disastro. Noi abbiamo messo le lamiere sul davanti affinché l'acqua scorresse. C'era un po' di confusione, noi oltre alle lamiere dovevamo correggere i difetti”. Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni di teste Persona_3 di parte opposta che, all'udienza del 22 Nov rato:
“Bisognava finire di mettere le lattonerie, bisognava mettere delle guaine sotto, queste guaine non sono di competenza del lattoniere, ma del carpentiere. Hanno tagliato il tetto, messo i camini, non hanno sigillato tra tetto e camino e da lì l'acqua del camino andava giù. Noi siano arrivati, abbiamo messo la guaina e la lattoneria, dopo circa un anno che abbiamo finito il lavoro e non abbiamo tirato su i camini”. Anche il teste di parte opponente, NP EG ha confermato l'esistenza delle pendenze errate, dichiarando: “C'erano delle pendenze al contrario su un abbaino, io ho visto questa difformità”. Inoltre, il teste RE IE, in qualità di titolare della Ditta “El Memi” lattoneria, chiamata dall'opponente per completare i lavori di ha CP_1 dichiarato: “Ho fatto solo un davanzale. Io ho fatto solo un davanzale tra e ho rilasciato anche la fattura di € 190,00”, trattandosi, dunque, di un lavoro del tutto esiguo. Va, altresì, evidenziato che la fattura rilasciata dalla Ditta di RE IE depositata da parte opponente sub doc n. 8 (per Euro 1.190,00) non corrisponde al documento originale (pari a Euro 190,00, di cui questo Giudice ha ordinato l'esibizione). 8 Sul punto, preme considerare che, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, c. 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1324 del 2023). Con riguardo alla fattura rilasciata dalla Ditta El Memi per i lavori di lattoneria eseguiti presso l'immobile di Carano, giova precisare che, a seguito dell'esibizione della fattura in originale, è emerso per tabulas che sulla copia fotostatica è riportata la somma di Euro 1.190,00, mentre sull'originale è indicato il minor importo di 190,00. A tal proposito, il teste RE IE, sentito nuovamente all'udienza del 15 Novembre 2023, sulla base di quanto disposto da questo Giudice, con le ordinanze del 29 Marzo e del 19 Maggio 2023, alle cui motivazioni si rimanda per relationem, in ordine al capitolo n. 34) della memoria di parte opponente, ha dichiarato: “Riconosco il documento che mi si rammostra, è una mia fattura, c'è la bolla, è registrata e tutto quanto. Sono passati tanti anni” [nota del Giudice: viene mostrato al teste anche il documento n. 8 di parte opponente, ossia la copia della fattura esibita al teste oggi in originale]. Il teste dichiara: “Non posso negare il contenuto anche della copia, perché riporta la dicitura “El memi lattonerie”, che è la mia Società, ma non ricordo il contenuto di questa copia. 27 chili di lamiera si fa subito a farli” (si v. doc. 8 – copia della fattura e doc. 25, fattura in originale, allegato alla nota del 27.04.2023). Siffatta discrepanza sul piano documentale rende incerto l'esborso sostenuto dalla parte opponente e non è superabile attraverso alcun ragionamento presuntivo, in ragione dell'assenza di ulteriori elementi di riscontro, sul piano probatorio, atti a colmare l'aporia emersa nel corso dell'istruttoria. Inoltre, il teste IE ha dichiarato di aver effettuato un solo davanzale, mentre nella fattura posta alla base della pretesa azionata in monitorio sono indicati più davanzali dell'abbaino in lamiera TM sv. 100 e scossaline di raccordo tra abbaino e davanzali TM sv. 25. Con ciò evidenziandosi che le lavorazioni eseguite dalla hanno CP_1 riguardato diversi davanzali e non solo uno, con differ itative rispetto alle opere realizzate da El Memi, in merito alle quali l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere fondate le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente, tenuto conto dell'eccezione sollevata dalla parte opposta secondo cui il davanzale realizzato riguardava altra porzione dell'immobile, a fronte della quale la non ha fornito Parte_1 alcuna valida prova in senso contrario. Preme, poi, considerare che, a sua volta, in sede di Parte_5 interrogatorio formale, ha dichiarato che: “ o, ma perché sono stati tirati su dei camini e degli sfiati che non era compito mio sigillare, ma ho 9 dovuto chiudere io tali lavori; -le infiltrazioni sono state causate quando sono stati tirati su questi volumi emergenti (con riferimento ai camini); -sì, la base della pendenza è stata realizzata dalla noi non abbiamo fatto altro che Parte_1 rivestirle; -ho verificato la mancata e guaine.- Bisogna dire che ci sono state delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle preventivate e questo ha maggiorato il costo. Dall'esame delle deposizioni testimoniali risulta che l'opposta ha eseguito i lavori di cui alla fattura esibita in sede monitoria e risulta alquanto verosimile che l'ulteriore percentuale applicata si riferisca a lavori aggiuntivi rispetto a quelli concordati in sede di redazione del preventivo. Inoltre, risulta molto probabile che prima di emettere la fattura contestata, le parti avessero raggiunto un accordo sull'importo. Depone per un tale esito ricostruttivo, quanto dichiarato dalla teste di parte opposta, la collaboratrice dell'ufficio contabilità della Tes_2
la quale ha e: “Fino all'elaborazione della Parte_6 stato alcun reclamo. Non ci sono stati documenti che attestino rimostranze precedenti di;
io posso confermare che ci sono state variazioni rispetto al preventivo che sono state concordate tra le parti”. Del resto, anche la missiva con la quale ha lamentato i vizi Per_1 presenti nella copertura e nella lattoneri non analiticamente specificati, è indirizzata sia nei confronti della che della Parte_1
e risulta di data 15 Ottobre 2012 e segue di circa tre mesi CP_1
e della fattura di data 19 Luglio 2012, con la quale l'opposta azionava il credito in sede monitoria Del resto, il fatto che ne sia stata eccepita l'incapacità a testimoniare da parte dell'opposta, senza contestare la nullità del narrato reso, non esclude che il Giudice debba vagliarne in modo stringente le dichiarazioni rese in termini di maggiore o minore attendibilità, anche in ragione del fatto che è il committente delle opere appaltate alla e oggetto Per_1 Parte_1 dei lamentati vizi che lo legittimerebbero ad agire in giudizio nei confronti della al fine di ottenere il ristoro dei danni eventualmente patiti. CP_1
Inolt di esame testimoniale ha dichiarato di non essersi Per_1 mai interfacciato con ma s e ha riferito CP_1 Parte_1 della presenza di vizi nelle opere eseguite e del mancato completamento dei lavori indicati nel preventivo in modo alquanto generico e poco circostanziato. Siffatta genericità nei vizi e nei difetti lamentati dalla parte opponente e oggetto di domanda riconvenzionale risulta confermata non solo dalla scarna documentazione fornita a riguardo dalla parte opponente, ma anche dagli esiti della CTU disposta da questo Giudice e, di poi, integrata a seguito della convocazione a chiarimenti, ai cui risultati si intende aderire in quanto ritenuti plausibili sotto il profilo metodologico e ricostruttivo. La Consulente nominata, Architetta ha infatti Testimone_3 evidenziato che: “L'errore nella imposta ell'abbaino è
10 imputabile al progetto o all'esecuzione della struttura del tetto, non certo alla posa delle lattonerie che devono necessariamente adattarsi ai profili della struttura sottostante”. Nell'elaborato peritale, la CTU ha lamentato la mancanza di fotografie che documentano la perdita del camino in lamiera, per cui risulta impossibile constatare i danni e valutare gli interventi necessari e relativi costi e ha chiarito che l'appartamento oggetto di sopralluogo non corrisponde a quello delle fotografie. Nell'elaborato peritale si sottolinea come non sia possibile indagare attraverso le quattro fotografie allegate le cause delle infiltrazioni e, quindi, valutare in maniera obiettiva se il problema riscontrato nel 2011-12 sia imputabile ad un errore progettuale piuttosto che esecutivo, (si v. conclusioni contenute a pag. 18 dell'elaborato peritale del 26 Marzo 2024 e ribadite con i chiarimenti (a pag.7) del 30 Settembre 2024, ove viene precisato che: “(…) i fatti oggetto di lite sono avvenuti nel biennio 2010-1012, 12- 14 anni fa. Non è possibile constatare, e di conseguenza, valutare nessun danno e tanto meno nessuna ipotetica causa del danno, visionando i luoghi di causa”. Alla successiva pag. 8 si ribadisce che: “Dall'esiguo materiale fotografico agli atti è stato possibile calcolare le lavorazioni e i relativi prezzi dell'Elenco prezzi PAT vigente all'epoca dei fatti per risolvere le problematiche visibili solo ed esclusivamente nelle fotografie… Sarebbe iniquo e non professionale valutare eventuali danni, descritti e lamentati da una sola delle parti, senza avere a supporto almeno immagini documentali (…). Le cause di infiltrazioni d'acqua che si possono immaginare coinvolgono molteplici potenziali attori: - nel caso di un errore nella geometria del tetto
o di un abbaino (come citato negli atti), l'errore può essere progettuale, quindi imputato al progettista o alla DL, o nella realizzazione della struttura primaria e secondaria, quindi imputato al carpentiere. Sicuramente in questo caso non al lattoniere che posa le lamiere sul pacchetto del tetto con le sue pendenze già prefissate;
- nel caso di un errore nella posa degli strati di impermeabilizzazione, che si posano sempre sopra lo strato isolante e sotto il manto di copertura, può essere imputato ai posatori delle membrane impermeabilizzanti non quindi alle lavorazioni ad opera del lattoniere;
- nel caso di un errore nella posa del manto di copertura (se di lamiera come in questo caso) o delle converse, mantovane, scossaline eccetera, può essere imputato ad un lavoro mal realizzato ad opera del lattoniere;
- nel caso in cui sia stato lasciato inavvertitamente aperto il serramento o non sia ancora stato montato e il foro architettonico non sia stato protetto da eventuali eventi meteorici, durante lo svolgimento del cantiere, la responsabilità delle infiltrazioni d'acqua ed eventuali danneggiamenti è del responsabile tecnico dell'impresa che realizza i lavori”. In assenza di un accertamento delle cause dei danni lamentati o meglio della loro riconducibilità sul piano eziologico ai lavori eseguiti dalla Pt_6
nonché di una verifica delle opere in concreto realizzate
[...] dello stato dei luoghi, le richieste azionate in via riconvenzionale dalla parte opponente non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alle ulteriori richieste formulate dalla avuto riguardo Parte_1 ai preavvisi di fattura n. 5/10, i interrogatorio Parte_5 formale, ha dichiarato che la f hiere commissionata nel 11 2010 a “non erano destinati alla Società, ma erano nel mio Parte_1 appartamento che si trova in Ziano di Fiemme al piano superiore della ”, la Pt_6 circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni del teste Testimone_4 che ha dichiarato di essere stato lui a realizzare la
“trentina”, di aver impiegato 4 giorni per realizzarle, pari a 40 ore, di essere stato pagato dalla e ha, altresì, precisato di averle solo Parte_1 realizzate e “lasciate solo la struttura, ma non ho trattato o dipinto la ringhiera”, senza provvedere alla loro installazione. La circostanza che la ringhiera alla “trentina” non riguardi la Società convenuta, ma l'abitazione di uno dei soci si evince anche dalla lettera trasmessa dalla Società opponente in data 13.05.2013, allegata sub doc. n.16, laddove lamenta il mancato pagamento dei “poggioli di Parte_1 casa vostra da n i, si tratta di soggetto diverso rispetto a quello che vede coinvolte le parti in causa. Anche la collaboratrice in qualità di preposta alla tenuta della Tes_2 contabilità dell'opposta o “Io non ho mai visto il doc. 10 che mi si mostra”, concernente proprio il preventivo n. 5 del 2010 (si v. all. n. 10). In merito al preavviso n. 7/10, ha dichiarato: “Non è Parte_5 stata concordata alcuna fattura, era un to solo fatto un conteggio. Il materiale è stato prelevato”. Giova, infatti, considerare che il preavviso di fattura n. 7 del 2010, avente ad oggetto la fornitura di materiale e la distinta ad esso allegata concerne guaine e isolazione da 80 destinate alla realizzazione della ringhiera alla
“trentina” ossia di quelle lavorazioni che dall'istruttoria espletata risultano essere state svolte nell'ambito di rapporti esulanti da quelli oggetto del presente procedimento. Del resto, il fatto che tra le parti intercorressero rapporti di amicizia è comprovato dagli esiti della prova testimoniale. Quanto alla voce di danno per Euro 1.426,83, ha Parte_5 dichiarato: “Può essere che ci siano state infiltrazioni, ma etto è stato realizzato da dal proprietario. Non riconosco l'allegato n. 23 che mi si Parte_3 rammostra, poi la fo 014 e io i lavori li ho effettuati nel 2007”. Inoltre, con specifico riferimento alla fattura di cui a tale voce di danno, ha precisato: “Non riconosco questa fattura e so che non è stato mai CP_2 pagato, me lo ha detto lui”. La CTU, sul punto, ha ritenuto “sarebbe stato inutile, per lo stesso motivo, da un punto di vista tecnico, visitare la sede della benché citata negli atti. Il Parte_1 problema insolubile della valutazione di nfiltrazioni nella sede di Predazzo, citate agli atti, nasce dal fatto che nella documentazione non sono presenti foto che ne attestino la qualità e quantità dei danni citati”. Segnatamente la CTU fa presente che alla lettera del 13 Maggio 2013 (si v. doc. 16) non sono state allegate foto. La Consulente ha ritenuto inutile un sopralluogo in considerazione del fatto che i luoghi sono stati ripristinati. L'opponente in comparsa conclusionale ha replicato, sul punto, facendo presente che i danni (al capannone di proprietà dell'opponente) sono visibili dalle foto allegate sub docc. nn. 23-24, tuttavia dalla foto sub 24 è 12 possibile individuare solo l'immobile, mentre le foto sub doc. n. 23 portano la data successiva agli eventi denunciati ovvero la data del 03.04.2014. Invero, dalle foto dianzi indicate non è dato comprendere l'esatta ubicazione dei locali con riguardo al capannone considerato nella sua unitarietà strutturale e la foto che ritrae la parete con l'infiltrazione non consente di inferire in quale zona, ala o stanza del capannone è ubicata rispetto al pluviale raffigurato nella foto n. 23. Anche la foto che ritrae un ristagno di acqua sul pavimento è sganciata da ogni altro riferimento spaziale che consenta di verificare la zona di provenienza dello stillicidio. Pertanto, sulla scorta del compendio probatorio in atti, giova considerare quanto segue. Quanto al cantiere di Carano, dall'istruttoria è emerso che effettivamente dal tetto è percolata dell'acqua e che effettivamente la Parte_6 aveva posato la parte lattoniera, ma non è stata for consente di attribuire la responsabilità di tali danni alla Società opposta, essendo le cause delle infiltrazioni, a parere della CTU, potenzialmente attribuibili a diversi soggetti, quali il progettista, la direzione lavori, l'esecutore del tetto, il lattoniere. Con riguardo all'appartamento oggetto di sopralluogo, esso non corrisponde a quello delle fotografie e, in ogni caso, i danni lamentati sono riconducibili a vizi relativi a un abbaino e non già alla parte lattoniera o, comunque, ad opere svolte dall'opposta. Del resto, i luoghi sono stati tutti ripristinati, trattandosi di eventi accaduti oltre un decennio or sono. Pur avendo la Consulente fornito una stima dei costi per i ripristini (in ottemperanza al quesito fornitole), alla luce delle condivisibili motivazioni fornite, i danni non risultano provati né possono essere riconosciuti i costi per i ripristini. Con riferimento ai danni relativi al capannone di proprietà dell'opponente essi non risultano sufficientemente documentati né paiono provati all'esito dell'istruttoria espletata. Per tali motivi, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere fondata l'opposizione e le relative domande riconvenzionali con essa proposte, con conseguente suo rigetto e conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.077,00, di cui Euro 919,99 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisoria, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi. 13 A tale somma occorre aggiungere anche le spese della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo. Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente, con detrazione dell'acconto ove già versato. Non sussistono, allo stato degli atti e degli esiti del giudizio, i presupposti per procedere alla condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per come richiesto dalla parte opposta, in ragione dell'attività istruttoria espletata e della necessità di disporre apposita CTU in merito al contenuto delle pretese azionate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 777 del 16 Luglio 2029, emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni sopra esposte;
4) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto. Così deciso in Trento, il 10 Maggio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3487/2019 R.G.A.C., pendente TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Talmon ed Elisa Degiampietro ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi, sito in Canazei (TN), in Via de Pareda n. 50, giusta procura allegata agli atti
-Opponente/attore in senso formale - NEI CONFRONTI DI (C.F. - P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 tata e difesa nio Saracino del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via S. Vigilio n. 5, giusta procura allegata agli atti
-Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 777/2019 emesso dal Tribunale di Trento in data 16 Luglio 2028, nell'ambito del procedimento monitorio n. 2648 del 2019 RGAC.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché dalle comparse conclusionali e dalle memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, la Parte_2
ha dedotto:
[...]
e, stipulava un contratto di appalto con per l'intera Persona_1 ristrutturazione dell'immobile di sua propriet o (TN), cd. ristrutturazione chiavi in mano relativamente a tetto, lattonerie, solai, finestre, arredamento etc., con esclusione solo di tinteggiatura, tramezze ed impianti, per il corrispettivo di oltre Euro 200.000,00; b) che, sottoponeva alla un CP_1 Controparte_1 Parte_1 propri lattoneria, trami re EG NP dell'Agenzia immobiliare Dolomiti Casa;
c) che, l'opposta preventivava, in data 30.03.2011, in Euro 5.234,75, oltre IVA, l'importo necessario al completamento a regola d'arte di quanto commissionato, compreso della lattoneria inerente al tetto (gronda, fermaneve e connessi), abbaini e camino (all. 3); d) che, consegnava direttamente a Controparte_1 Persona_1 un co ente eseguiti che riporta Euro 8.412,30, che veniva i contestato dal legale rappresentante dell'opponente , il quale rimarcava di non aver mai richiesto Parte_3 né autorizzato ispetto al preventivo né, tantomeno, di aver mai concordato prezzi aggiuntivi;
e) che, in data 19.07.2012, riceveva la fattura n. 61/2012, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di Euro 9.300,90, oltre alle spese legali e agli interessi moratori;
f) che, pur non avendo terminato i lavori, l'opposta abbandonava il cantiere, ma sul finire dell'estate 2012 si manifestavano le prime infiltrazioni dal tetto dell'immobile, sulla muratura e sui pavimenti sottostanti, provenienti dalle lamiere posizionate dalla controparte;
g) che, con missiva dd. 15.10.2012, denunciava, per Persona_1
l'ennesima volta, alla Parte_1 Controparte_1 vizi e difetti nelle opere eseguite da quest'ultima (all. 6): nel dettaglio, vi era una errata pendenza di un abbaino in mansarda ed una perdita su un camino in lamiera, tali da determinare gravi infiltrazioni con conseguente danneggiamento dei perlinati e delle travi del tetto, dei pavimenti di cucina e soggiorno, nonché delle pareti esterne dell'immobile; h) che, non intervenendo l'opposta ai ripristini veniva incaricata un diverso lattoniere, El Memi Lattoniere di IE RE, a cui doveva versare un corrispettivo di Euro 1.190,00 per il lavoro svolto;
i) che, si rendeva, inoltre, necessario procedere alla sistemazione delle pareti esterne ed interne, in parte costruite in cartongesso, nonché delle travi e delle perline del tetto, irrimediabilmente macchiate. All'uopo il committente principale si faceva rilasciare apposito preventivo dal pittore
– posatore di cartongesso Artour Zeytounian di Cles (TN) che prevedeva un costo di Euro 1.100,00 di materiali, oltre ad Euro 3.900,00 di mano d'opera, per il totale complessivo di Euro 5.000,00, oltre IVA, pari ad Euro 5.500,00; 2 l) che, ha dovuto sostituire a sue spese anche il pavimento di cucina e soggiorno dell'abitazione posta in mansarda, per un totale di 38 mq ad un costo corrente di Euro 87,00 al mq, oltre IVA posato, oltre al costo dello smaltimento del vecchio pavimento;
m) che, ha eseguito su incarico dell'opposta una ringhiera presso la sede della Società, in Ziano di Fiemme, ma il preavviso di fattura n. 05/2010 dd. 30.09.2010, per l'opera svolta per l'importo totale di Euro 3.990,42, non è mai stato pagato;
n) che, nel corso del 2010, poi, la si era rifornita Controparte_1 di materiale di carpenteria e falegnameria da utilizzare nei propri cantieri, il tutto per l'importo complessivo di Euro 2.046,72; o) che, negli stessi anni 2010 – 2011, la commissionava Parte_1 opere di lattoneria presso la sua o specifico la realizzazione di tutti i pluviali e tali lavori, però, ancora una volta non venivano svolti a regola d'arte, tanto che si verificavano perdite ed infiltrazioni d'acqua denunciate immediatamente, anche telefonicamente, oltreché per iscritto. Per tali inadempimenti, infatti, la Parte_1 ha già dovuto sborsare la somma di Euro 1.462,83 alla Ditta Pitture Edili 2M di nel 2013; Controparte_2
p) ch lmente la sussistenza del debito nella misura ingiunta, nonché il valore probatorio della stessa quale fondamento del credito in relazione al rapporto negoziale richiamato in sede monitoria da
Controparte_1 pimento di controparte per i vizi e i difetti, per come descritti e dichiara di aver sospeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., il pagamento della fattura oggetto di decreto ingiuntivo;
r) che, invoca l'art.1667 c.c. secondo cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera; s) che, invoca la compensazione di crediti nei confronti della
[...] per due ordini di crediti, dapprima vi sono i crediti di cui Controparte_1 attura n. 5/10, dd. 30.09.2010 e 7/10, dd. 11.11.2010 e vanta pure un credito relativo ai danni subiti nel proprio capannone per le cattive lavorazioni svolte dall'opposta quantificate in Euro 1.426,83. Sulla scorta di tali premesse fattuali, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare/pregiudiziale:
- se richiesta, negare la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 777/2019 per tutti i motivi di cui alla presente opposizione;
Nel merito: - per i motivi meglio esposti in narrativa, revocare, dichiarare nullo o inefficace e di nessun effetto il decreto opposto sopra meglio specificato, anche in quanto emesso in difetto dei presupposti necessari ex lege e, in ogni caso, respingersi tutte le domande avversarie. In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicate in narrativa, che la Parte_1
e la stipulavano un contratto di subapp
[...] Controparte_1 rutt mobile di Carano di proprietà del Signor Per_1
3 come sopra precisato, al prezzo complessivo di € 5.234,75 + IVA, come da Per_1 preventivo dd. 30.03.2011 accettato dalle parti;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, eventualmente espletate le CTU ritenute necessarie ed opportune, che l'opera commissionata dalla Parte_1 alla presentava mancate lavorazioni, Controparte_1 con conseguente inadempimento contrattuale della opposta;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che i vizi e difetti e le mancate lavorazioni, presso il cantiere di Carano (TN), hanno causato alla Parte_1 un danno complessivo quantificato nelle spese occorrenti alla elim
[...] lamentati dalla opponente ed al ripristino dell'opera, conteggiati in € 10.326,60 complessivi, di cui € 1.190,00 quale costo per la eliminazione dei vizi, € 5.500,00 per il ripristino delle murature, dei cartongessi e della tinteggiatura ed € 3.636,60 per il ripristino / sostituzione della pavimentazione interna all'immobile, o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la è Parte_1 creditrice nei confronti della per la s Controparte_1
6.037,14, di cui € 3.990,42 per il preavviso di fattura n. 5/10 dd. 30.09.2010 relativo alla realizzazione di ringhiere alla trentina presso la sede della opposta ed € 2.046,72 per il preavviso di fattura n. 7/10 dd. 11.11.2010 relativo a fornitura di materiale, come richiesto dalla o della maggiore o minor Controparte_1 somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicate in narrativa, che la Parte_1
e la stipulavano un contratto di appalt
[...] Controparte_1 posa delle grondaie e connesse presso la sede della opponente in Predazzo (TN), integralmente pagato dalla opponente;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, eventualmente espletate le CTU ritenute necessarie ed opportune, che l'opera commissionata dalla Parte_1 alla presso il cantiere di Predazzo (TN), presentava Controparte_1 man e difetti, con conseguente inadempimento contrattuale della opposta;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la è Parte_1 creditrice nei confronti della per la somma complessiva di € Controparte_1
1.426,83, o della maggiore rà in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo, quale risarcimento del danno per i danni e difetti presenti nelle opere svolte dalla presso il CP_1 Controparte_1 capannone sede della Parte_1
- per l'effetto, in forz trattuali dichiarati ed accertati, determinare la somma complessivamente dovuta da una parte nei confronti dell'altra, in ragione delle pregresse domande, condannando la al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto in favore dell'opponente, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
4 - accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra meglio esplicate, che la
[...] ha agito in giudizio nei confronti della con mala Controparte_1 Parte_1 ave;
- per l'effetto, per le ragioni di cui in narrativa, condannare ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire in favore della i danni subiti e subendi per lite temeraria Parte_1 da liquidarsi in € 3.0 o minor somma che risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo.”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta,
[...]
la quale ha eccepito: Controparte_1 ntestato che ha eseguito dei lavori di lattoneria nel cantiere dove la Società opponente risultava appaltatrice principale e responsabile, essendosi la seconda occupata dell'intera costruzione e così delle coperture fino alle guaine e ai listelli;
b) che, ha eseguito lavori ulteriori rispetto al preventivo sottoposto inizialmente alla committenza, proprio per porre rimedio a delle falle esecutive dell'appaltatrice principale che, nel caso di specie, si dimenticava di sigillare adeguatamente i listelli e le guaine del tetto, come risulta agevolmente dalla fattura sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo, riportante voci nuove rispetto al preventivo;
c) che, la fattura finale, vista la corrispondenza allegata dall'opponente, in particolare docc. nn. 16 e 17, non è contestata nei lavori effettivamente eseguiti dall'opposta; d) che, nelle ultime due lettere scritte da , risulta che:
- il preventivo concordato e accettato era di Euro 8.412,30 (seconda facciata della lettera sub doc. 16);
- la fattura finale ha previsto un aumento del 10 per cento sul totale per lavori extra, consistiti, di fatto, nelle sistemazioni di errori esecutivi ascrivibili a;
- la stessa riconosce anche l'aumento del 10 per cento per i lavori eseguiti da salvo chiedere lo storno dell'aumento per gli CP_1 asseriti danni ati, quindi, i lavori che giustificano l'aumento sono stati eseguiti;
- i lavori eseguiti dal “El Memi di IE RE” riguardano un davanzale con sottofondo in legno (giusta fattura allegata dall'opponente datata 2013) eseguito malamente dalla stessa;
e) che, , infatti, dal punto 8) in avanti parla di un lavoro per conto dell' osta assolutamente contestato di cui si vede il preavviso di fattura solo a seguito dell'opposizione monitoria;
f) che, al punto 10), l'opponente parla di un lavoro che sarebbe stato commissionato all'opposta presso la sede di ed eseguito, sempre a detta di quest'ultima, non a regola d'arte e si testa la circostanza, in quanto mai denunciata all'opposta, che ricorda soltanto di aver fatto
5 qualche lavoro presso la sede dell'opponente, sempre secondo le buone regole dell'arte; g) che, il credito non si ritiene contestato e, in ogni caso, non può prescindersi dall'applicazione dell'art. 1227, c. 2, c.c., perché era la responsabile delle lattonerie verso la committenza ed era res sabile del cantiere. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare: -accertare e dichiarare che le domande riconvenzionali versate dall'attrice quanto ai preavvisi nn. 5/10 e 7/10, nonché all'asserita voce di danno per € 1.426,83, debbano essere precedute dalla negoziazione assistita e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità delle stesse;
in via principale: -rigettare l'interposta opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi, condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute all'opposta al netto delle voci di danno che dovessero risultare effettivamente provate e ascrivibili in via esclusiva all'opposta superato l'apprezzamento ex art 1227 co. 1 e 2 c.c. ovvero prevedere il pagamento in capo all'opposta delle sole voci di danno che dovessero risultare effettivamente provate e ascrivibili in via esclusiva all'opposta superato l'apprezzamento ex art 1227 co. 1 e 2 c.c. al netto delle somme dovute dall'opponente alla stessa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi come per legge;
- con riserva di formulare richiesta ulteriore ex art 96 c.p.c. in base al contegno attoreo”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e per interpello e CTU tecnica. Con provvedimento dd. 17.01.2020, il precedente Giudicante titolare del procedimento ha negato la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti apposito termine per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il quale ha avuto esito negativo. Il fascicolo è stato assegnato alla Scrivente, frattanto subentrata nella titolarità del ruolo, in data 29 Agosto 2022. All'esito dell'istruttoria orale, è stata disposta l'esibizione dell'originale della fattura n. 25 del 5 Giugno 2013 ed è stata disposta la rinnovazione dell'esame testimoniale di RE IE ai sensi dell'art. 257, c. 2, c.p.c. È stata, poi, espletata apposita CTU e disposti dei chiarimenti per iscritto all'elaborato peritale, all'esito dei quali è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 19 Dicembre 2024, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c (60+20) per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, stante il rito applicabile ratione temporis.
3.1. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte opponente ha concluso come da atto introduttivo insistendo per la sostituzione o, in subordine, per il richiamo a chiarimenti del CTU.
6 3.2. In comparsa conclusionale la convenuta ha insistito sulla carenza di allegazione documentale, sia in merito all'eccezione di inadempimento sia con riferimento ai danni lamentati concludendo come in comparsa di costituzione.
4. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Dagli atti di causa emerge che tra le parti è intercorso un contratto di fornitura e posa in opera di lattoneria per il completamento del tetto di un immobile per il quale l'opponente aveva concluso, nel 2012, un contratto di appalto con per la ristrutturazione del compendio di Persona_2 sua proprietà si ). L'opposta ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento della somma di Euro 9.300,90, oltre interessi moratori e spese legali del giudizio, ritenendo di aver svolto l'incarico ricevuto a regola d'arte e giustificando la maggior somma richiesta, rispetto al preventivo concordato di Euro
5.234,75 oltre IVA, stante la necessità di intervenire su errori di esecuzione commessi dalla parte opponente. La parte opponente ha contestato la somma richiesta, asserendo la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera, lamentando il mancato pagamento di forniture di materiali anteriori ai fatti di causa (anni 2010 e 2011), nonché la cattiva esecuzione di lavori nell'immobile che ospita la sede legale della società. Fatta queste premessa, occorre ribadire innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente la veste di attore in senso sostanziale, la prova dell'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055). Come ribadito da risalente e consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio 7 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533 del 2001, nonché Cass. Civ., sent. n. 22666 del 2019). Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (…), nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Orbene, quanto al cantiere di Carano, in fase istruttoria è emerso che la Società ha sigillato i listelli e le guaine del tetto, Controparte_1 ovvero etenza di , sui quali è CP_1 intervenuta, su richiesta della stessa oppo te, aumenta il precedente preventivo di lavorazioni extra nell'ordine del 10 per cento sul totale. In tal senso, il teste ha dichiarato, all'udienza del 1° Testimone_1
Febbraio 2023: “Confe a io ero sul tetto a fare i lavori. Noi montavamo le lamiere, io e che è dipendente della . Persona_3 Parte_4
Sul cap. 4, egli ha affermato: “Confermo che abbiamo fatto tutte le lavorazioni di cui alla fattura che mi si rammostra, sono lavori di finitura”. Sul cap. 12), il teste ha dichiarato: “Mi ricordo che abbiamo messo a posto il tetto perché c'era un disastro. Noi abbiamo messo le lamiere sul davanti affinché l'acqua scorresse. C'era un po' di confusione, noi oltre alle lamiere dovevamo correggere i difetti”. Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni di teste Persona_3 di parte opposta che, all'udienza del 22 Nov rato:
“Bisognava finire di mettere le lattonerie, bisognava mettere delle guaine sotto, queste guaine non sono di competenza del lattoniere, ma del carpentiere. Hanno tagliato il tetto, messo i camini, non hanno sigillato tra tetto e camino e da lì l'acqua del camino andava giù. Noi siano arrivati, abbiamo messo la guaina e la lattoneria, dopo circa un anno che abbiamo finito il lavoro e non abbiamo tirato su i camini”. Anche il teste di parte opponente, NP EG ha confermato l'esistenza delle pendenze errate, dichiarando: “C'erano delle pendenze al contrario su un abbaino, io ho visto questa difformità”. Inoltre, il teste RE IE, in qualità di titolare della Ditta “El Memi” lattoneria, chiamata dall'opponente per completare i lavori di ha CP_1 dichiarato: “Ho fatto solo un davanzale. Io ho fatto solo un davanzale tra e ho rilasciato anche la fattura di € 190,00”, trattandosi, dunque, di un lavoro del tutto esiguo. Va, altresì, evidenziato che la fattura rilasciata dalla Ditta di RE IE depositata da parte opponente sub doc n. 8 (per Euro 1.190,00) non corrisponde al documento originale (pari a Euro 190,00, di cui questo Giudice ha ordinato l'esibizione). 8 Sul punto, preme considerare che, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, c. 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1324 del 2023). Con riguardo alla fattura rilasciata dalla Ditta El Memi per i lavori di lattoneria eseguiti presso l'immobile di Carano, giova precisare che, a seguito dell'esibizione della fattura in originale, è emerso per tabulas che sulla copia fotostatica è riportata la somma di Euro 1.190,00, mentre sull'originale è indicato il minor importo di 190,00. A tal proposito, il teste RE IE, sentito nuovamente all'udienza del 15 Novembre 2023, sulla base di quanto disposto da questo Giudice, con le ordinanze del 29 Marzo e del 19 Maggio 2023, alle cui motivazioni si rimanda per relationem, in ordine al capitolo n. 34) della memoria di parte opponente, ha dichiarato: “Riconosco il documento che mi si rammostra, è una mia fattura, c'è la bolla, è registrata e tutto quanto. Sono passati tanti anni” [nota del Giudice: viene mostrato al teste anche il documento n. 8 di parte opponente, ossia la copia della fattura esibita al teste oggi in originale]. Il teste dichiara: “Non posso negare il contenuto anche della copia, perché riporta la dicitura “El memi lattonerie”, che è la mia Società, ma non ricordo il contenuto di questa copia. 27 chili di lamiera si fa subito a farli” (si v. doc. 8 – copia della fattura e doc. 25, fattura in originale, allegato alla nota del 27.04.2023). Siffatta discrepanza sul piano documentale rende incerto l'esborso sostenuto dalla parte opponente e non è superabile attraverso alcun ragionamento presuntivo, in ragione dell'assenza di ulteriori elementi di riscontro, sul piano probatorio, atti a colmare l'aporia emersa nel corso dell'istruttoria. Inoltre, il teste IE ha dichiarato di aver effettuato un solo davanzale, mentre nella fattura posta alla base della pretesa azionata in monitorio sono indicati più davanzali dell'abbaino in lamiera TM sv. 100 e scossaline di raccordo tra abbaino e davanzali TM sv. 25. Con ciò evidenziandosi che le lavorazioni eseguite dalla hanno CP_1 riguardato diversi davanzali e non solo uno, con differ itative rispetto alle opere realizzate da El Memi, in merito alle quali l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere fondate le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente, tenuto conto dell'eccezione sollevata dalla parte opposta secondo cui il davanzale realizzato riguardava altra porzione dell'immobile, a fronte della quale la non ha fornito Parte_1 alcuna valida prova in senso contrario. Preme, poi, considerare che, a sua volta, in sede di Parte_5 interrogatorio formale, ha dichiarato che: “ o, ma perché sono stati tirati su dei camini e degli sfiati che non era compito mio sigillare, ma ho 9 dovuto chiudere io tali lavori; -le infiltrazioni sono state causate quando sono stati tirati su questi volumi emergenti (con riferimento ai camini); -sì, la base della pendenza è stata realizzata dalla noi non abbiamo fatto altro che Parte_1 rivestirle; -ho verificato la mancata e guaine.- Bisogna dire che ci sono state delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle preventivate e questo ha maggiorato il costo. Dall'esame delle deposizioni testimoniali risulta che l'opposta ha eseguito i lavori di cui alla fattura esibita in sede monitoria e risulta alquanto verosimile che l'ulteriore percentuale applicata si riferisca a lavori aggiuntivi rispetto a quelli concordati in sede di redazione del preventivo. Inoltre, risulta molto probabile che prima di emettere la fattura contestata, le parti avessero raggiunto un accordo sull'importo. Depone per un tale esito ricostruttivo, quanto dichiarato dalla teste di parte opposta, la collaboratrice dell'ufficio contabilità della Tes_2
la quale ha e: “Fino all'elaborazione della Parte_6 stato alcun reclamo. Non ci sono stati documenti che attestino rimostranze precedenti di;
io posso confermare che ci sono state variazioni rispetto al preventivo che sono state concordate tra le parti”. Del resto, anche la missiva con la quale ha lamentato i vizi Per_1 presenti nella copertura e nella lattoneri non analiticamente specificati, è indirizzata sia nei confronti della che della Parte_1
e risulta di data 15 Ottobre 2012 e segue di circa tre mesi CP_1
e della fattura di data 19 Luglio 2012, con la quale l'opposta azionava il credito in sede monitoria Del resto, il fatto che ne sia stata eccepita l'incapacità a testimoniare da parte dell'opposta, senza contestare la nullità del narrato reso, non esclude che il Giudice debba vagliarne in modo stringente le dichiarazioni rese in termini di maggiore o minore attendibilità, anche in ragione del fatto che è il committente delle opere appaltate alla e oggetto Per_1 Parte_1 dei lamentati vizi che lo legittimerebbero ad agire in giudizio nei confronti della al fine di ottenere il ristoro dei danni eventualmente patiti. CP_1
Inolt di esame testimoniale ha dichiarato di non essersi Per_1 mai interfacciato con ma s e ha riferito CP_1 Parte_1 della presenza di vizi nelle opere eseguite e del mancato completamento dei lavori indicati nel preventivo in modo alquanto generico e poco circostanziato. Siffatta genericità nei vizi e nei difetti lamentati dalla parte opponente e oggetto di domanda riconvenzionale risulta confermata non solo dalla scarna documentazione fornita a riguardo dalla parte opponente, ma anche dagli esiti della CTU disposta da questo Giudice e, di poi, integrata a seguito della convocazione a chiarimenti, ai cui risultati si intende aderire in quanto ritenuti plausibili sotto il profilo metodologico e ricostruttivo. La Consulente nominata, Architetta ha infatti Testimone_3 evidenziato che: “L'errore nella imposta ell'abbaino è
10 imputabile al progetto o all'esecuzione della struttura del tetto, non certo alla posa delle lattonerie che devono necessariamente adattarsi ai profili della struttura sottostante”. Nell'elaborato peritale, la CTU ha lamentato la mancanza di fotografie che documentano la perdita del camino in lamiera, per cui risulta impossibile constatare i danni e valutare gli interventi necessari e relativi costi e ha chiarito che l'appartamento oggetto di sopralluogo non corrisponde a quello delle fotografie. Nell'elaborato peritale si sottolinea come non sia possibile indagare attraverso le quattro fotografie allegate le cause delle infiltrazioni e, quindi, valutare in maniera obiettiva se il problema riscontrato nel 2011-12 sia imputabile ad un errore progettuale piuttosto che esecutivo, (si v. conclusioni contenute a pag. 18 dell'elaborato peritale del 26 Marzo 2024 e ribadite con i chiarimenti (a pag.7) del 30 Settembre 2024, ove viene precisato che: “(…) i fatti oggetto di lite sono avvenuti nel biennio 2010-1012, 12- 14 anni fa. Non è possibile constatare, e di conseguenza, valutare nessun danno e tanto meno nessuna ipotetica causa del danno, visionando i luoghi di causa”. Alla successiva pag. 8 si ribadisce che: “Dall'esiguo materiale fotografico agli atti è stato possibile calcolare le lavorazioni e i relativi prezzi dell'Elenco prezzi PAT vigente all'epoca dei fatti per risolvere le problematiche visibili solo ed esclusivamente nelle fotografie… Sarebbe iniquo e non professionale valutare eventuali danni, descritti e lamentati da una sola delle parti, senza avere a supporto almeno immagini documentali (…). Le cause di infiltrazioni d'acqua che si possono immaginare coinvolgono molteplici potenziali attori: - nel caso di un errore nella geometria del tetto
o di un abbaino (come citato negli atti), l'errore può essere progettuale, quindi imputato al progettista o alla DL, o nella realizzazione della struttura primaria e secondaria, quindi imputato al carpentiere. Sicuramente in questo caso non al lattoniere che posa le lamiere sul pacchetto del tetto con le sue pendenze già prefissate;
- nel caso di un errore nella posa degli strati di impermeabilizzazione, che si posano sempre sopra lo strato isolante e sotto il manto di copertura, può essere imputato ai posatori delle membrane impermeabilizzanti non quindi alle lavorazioni ad opera del lattoniere;
- nel caso di un errore nella posa del manto di copertura (se di lamiera come in questo caso) o delle converse, mantovane, scossaline eccetera, può essere imputato ad un lavoro mal realizzato ad opera del lattoniere;
- nel caso in cui sia stato lasciato inavvertitamente aperto il serramento o non sia ancora stato montato e il foro architettonico non sia stato protetto da eventuali eventi meteorici, durante lo svolgimento del cantiere, la responsabilità delle infiltrazioni d'acqua ed eventuali danneggiamenti è del responsabile tecnico dell'impresa che realizza i lavori”. In assenza di un accertamento delle cause dei danni lamentati o meglio della loro riconducibilità sul piano eziologico ai lavori eseguiti dalla Pt_6
nonché di una verifica delle opere in concreto realizzate
[...] dello stato dei luoghi, le richieste azionate in via riconvenzionale dalla parte opponente non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alle ulteriori richieste formulate dalla avuto riguardo Parte_1 ai preavvisi di fattura n. 5/10, i interrogatorio Parte_5 formale, ha dichiarato che la f hiere commissionata nel 11 2010 a “non erano destinati alla Società, ma erano nel mio Parte_1 appartamento che si trova in Ziano di Fiemme al piano superiore della ”, la Pt_6 circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni del teste Testimone_4 che ha dichiarato di essere stato lui a realizzare la
“trentina”, di aver impiegato 4 giorni per realizzarle, pari a 40 ore, di essere stato pagato dalla e ha, altresì, precisato di averle solo Parte_1 realizzate e “lasciate solo la struttura, ma non ho trattato o dipinto la ringhiera”, senza provvedere alla loro installazione. La circostanza che la ringhiera alla “trentina” non riguardi la Società convenuta, ma l'abitazione di uno dei soci si evince anche dalla lettera trasmessa dalla Società opponente in data 13.05.2013, allegata sub doc. n.16, laddove lamenta il mancato pagamento dei “poggioli di Parte_1 casa vostra da n i, si tratta di soggetto diverso rispetto a quello che vede coinvolte le parti in causa. Anche la collaboratrice in qualità di preposta alla tenuta della Tes_2 contabilità dell'opposta o “Io non ho mai visto il doc. 10 che mi si mostra”, concernente proprio il preventivo n. 5 del 2010 (si v. all. n. 10). In merito al preavviso n. 7/10, ha dichiarato: “Non è Parte_5 stata concordata alcuna fattura, era un to solo fatto un conteggio. Il materiale è stato prelevato”. Giova, infatti, considerare che il preavviso di fattura n. 7 del 2010, avente ad oggetto la fornitura di materiale e la distinta ad esso allegata concerne guaine e isolazione da 80 destinate alla realizzazione della ringhiera alla
“trentina” ossia di quelle lavorazioni che dall'istruttoria espletata risultano essere state svolte nell'ambito di rapporti esulanti da quelli oggetto del presente procedimento. Del resto, il fatto che tra le parti intercorressero rapporti di amicizia è comprovato dagli esiti della prova testimoniale. Quanto alla voce di danno per Euro 1.426,83, ha Parte_5 dichiarato: “Può essere che ci siano state infiltrazioni, ma etto è stato realizzato da dal proprietario. Non riconosco l'allegato n. 23 che mi si Parte_3 rammostra, poi la fo 014 e io i lavori li ho effettuati nel 2007”. Inoltre, con specifico riferimento alla fattura di cui a tale voce di danno, ha precisato: “Non riconosco questa fattura e so che non è stato mai CP_2 pagato, me lo ha detto lui”. La CTU, sul punto, ha ritenuto “sarebbe stato inutile, per lo stesso motivo, da un punto di vista tecnico, visitare la sede della benché citata negli atti. Il Parte_1 problema insolubile della valutazione di nfiltrazioni nella sede di Predazzo, citate agli atti, nasce dal fatto che nella documentazione non sono presenti foto che ne attestino la qualità e quantità dei danni citati”. Segnatamente la CTU fa presente che alla lettera del 13 Maggio 2013 (si v. doc. 16) non sono state allegate foto. La Consulente ha ritenuto inutile un sopralluogo in considerazione del fatto che i luoghi sono stati ripristinati. L'opponente in comparsa conclusionale ha replicato, sul punto, facendo presente che i danni (al capannone di proprietà dell'opponente) sono visibili dalle foto allegate sub docc. nn. 23-24, tuttavia dalla foto sub 24 è 12 possibile individuare solo l'immobile, mentre le foto sub doc. n. 23 portano la data successiva agli eventi denunciati ovvero la data del 03.04.2014. Invero, dalle foto dianzi indicate non è dato comprendere l'esatta ubicazione dei locali con riguardo al capannone considerato nella sua unitarietà strutturale e la foto che ritrae la parete con l'infiltrazione non consente di inferire in quale zona, ala o stanza del capannone è ubicata rispetto al pluviale raffigurato nella foto n. 23. Anche la foto che ritrae un ristagno di acqua sul pavimento è sganciata da ogni altro riferimento spaziale che consenta di verificare la zona di provenienza dello stillicidio. Pertanto, sulla scorta del compendio probatorio in atti, giova considerare quanto segue. Quanto al cantiere di Carano, dall'istruttoria è emerso che effettivamente dal tetto è percolata dell'acqua e che effettivamente la Parte_6 aveva posato la parte lattoniera, ma non è stata for consente di attribuire la responsabilità di tali danni alla Società opposta, essendo le cause delle infiltrazioni, a parere della CTU, potenzialmente attribuibili a diversi soggetti, quali il progettista, la direzione lavori, l'esecutore del tetto, il lattoniere. Con riguardo all'appartamento oggetto di sopralluogo, esso non corrisponde a quello delle fotografie e, in ogni caso, i danni lamentati sono riconducibili a vizi relativi a un abbaino e non già alla parte lattoniera o, comunque, ad opere svolte dall'opposta. Del resto, i luoghi sono stati tutti ripristinati, trattandosi di eventi accaduti oltre un decennio or sono. Pur avendo la Consulente fornito una stima dei costi per i ripristini (in ottemperanza al quesito fornitole), alla luce delle condivisibili motivazioni fornite, i danni non risultano provati né possono essere riconosciuti i costi per i ripristini. Con riferimento ai danni relativi al capannone di proprietà dell'opponente essi non risultano sufficientemente documentati né paiono provati all'esito dell'istruttoria espletata. Per tali motivi, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere fondata l'opposizione e le relative domande riconvenzionali con essa proposte, con conseguente suo rigetto e conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.077,00, di cui Euro 919,99 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisoria, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi. 13 A tale somma occorre aggiungere anche le spese della fase monitoria, per come già liquidate nel decreto ingiuntivo. Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente, con detrazione dell'acconto ove già versato. Non sussistono, allo stato degli atti e degli esiti del giudizio, i presupposti per procedere alla condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per come richiesto dalla parte opposta, in ragione dell'attività istruttoria espletata e della necessità di disporre apposita CTU in merito al contenuto delle pretese azionate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 777 del 16 Luglio 2029, emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni sopra esposte;
4) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto. Così deciso in Trento, il 10 Maggio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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