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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Ripetizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di indebito pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4147/2024 R.G. N. 4147/24 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 25.11.2025, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
[...]
[...]
della società Controparte_1
CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. G. Davide del Foro di Napoli in N. _______________
n. 156/2025 R.B. Prev. virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli;
Discusso nel termine
Ricorrente del 25.11.2025 con scambio di note e scritte art. 127 ter cpc
, in persona del Parte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Per_1
_________________ Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 1 CP_3 §§§
Nel termine fissato del giorno 25.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 29.07.2024, , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappr. p.t. della società
[...]
adiva il Tribunale di Salerno, Controparte_1
Sezione Lavoro, e impugnava il provvedimento dell' in data CP_3
24.04.2024, col quale l'Istituto previdenziale aveva accolto parzialmente la domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti;
e, quindi, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, la sussistenza di un indebito contributivo determinato ex art. 3 L. n. 335/1995, con decorrenza dal 1° dicembre 2012; 2) Accertare e dichiarare l'illegittima determinazione delle sanzioni civili a seguito di iscrizione d'ufficio alla gestione
Commercianti e Artigiani dell'Amministratore p.t. da parte dell' CP_3
avvenuta in data 01/12/2012; 3) Per l'effetto si chiede la ripetizione delle somme indebitamente versate (gradatim: anche mediante compensazione con i contributi già versati); 4) : si disponga CP_4
l'archiviazione del procedimento sanzionatorio;
sia data comunicazione dell'avvenuta archiviazione alla ricorrente ed alla Sig.ra Pt_3
; 5) Conseguentemente, anche in applicazione degli Parte_1
artt. 2041 e 2042 c.c., ovvero per tutti i motivi infra dedotti, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di Euro CP_3
34.472,93 a titolo di, ovvero alla diversa somma (maggiore o minore) da determinarsi anche a mezzo di CTU contabile che espressamente si richiede in ipotesi di specifica contestazione dei conteggi allegati al presente ricorso (e da ritenersi parte integrante dello stesso); 6) Con la
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 2 CP_3 rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c., in ogni caso oltre interessi legali ex L. n. 167/2014 maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
7) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_3
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappr. p.t. della società Controparte_1
è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente
[...]
conferma dell'atto impugnato.
Invero, ad avviso del Tribunale adito, sono completamente condivisibili le argomentazioni svolte dall nella Controparte_5
memoria di costituzione, in quanto complete, esaurienti e confermate dalla documentazione allegata.
Peraltro, sulle questioni oggetto dell'odierno giudizio il Tribunale adito ha già avuto modo di pronunciarsi nel giudizio n. 8231/19 R.G., proposto dall'odierna ricorrente, definito con sentenza di rigetto n.
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 3 CP_3 1987/22, emessa in data 29.11.2022, evidenziando quanto segue:
“…………per quanto riguarda l'asserita omessa notifica degli atti prodromici sui quali si fonda il pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione, va evidenziato che gli avvisi di addebito (oggetto del presente giudizio in riassunzione) sono stati ritualmente notificati in data 19.04.2013 e in data 11.10.2017 (cfr. allegati del fascicolo telematico dell' resistente); inoltre, risulta notificata alla parte Pt_2
ricorrente anche l'intimazione di pagamento n. 100 2017 90120423 38
000, con notifica presso la casa Comunale in data 28.03.2017 (a seguito di assenza del destinatario, certificata dall'Ufficiale della Riscossione in data 12.03.2017) e successiva spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata in data 04.04.2018 (richiamata dallo stesso G.E. nell'ordinanza in data 10.09.2019: cfr. fascicolo di parte resistente).
……………………………………………………………………………………..
Infine, va evidenziato che l'omessa impugnazione degli avvisi di addebito, rende del tutto inammissibili, in quanto tardive, tutte le eccezioni proposte dalla parte ricorrente, relative alla indeterminatezza degli importi indicati negli avvisi, alla decadenza, all'omesso avviso ex art. 50 del Dpr. n. 602/1973, alla natura dell'attività della parte ricorrente e dei redditi da essa percepiti, ecc.: trattasi, tutte, di eccezioni che la parte avrebbe dovuto porre in sede di impugnazione degli avvisi di addebito, attività che la stessa non ha posto in essere ex art. 24 del
D.Lgs. n. 46/1999, perlomeno alla stregua degli atti allegati dalle parti in causa.
Insomma se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati, in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengono addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé
(vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (l'omessa notifica degli atti
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 4 CP_3
prodromici, la decadenza, l'insussistenza dei presupposti contributivi ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Per il resto, vanno richiamate in toto, come già detto, le argomentazioni svolte dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza in data 10.09.2019 pagg. 6-8, relative, tra l'altro, alle eccezioni di indeterminatezza degli importi richiesti, di omessa notifica dell'avviso ex art. 50 del Dpr. n.
602/1973 e di non riferibilità degli avvisi di ricevimento agli avvisi di addebito.
Per quanto riguarda le argomentazioni del resistente che CP_3
vengono richiamate in toto in questa sede, è appena il caso di evidenziare, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del
16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 5 CP_3 convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, l' resistente ha evidenziato Controparte_5
fondatamente quanto segue, non oggetto, peraltro, di specifiche e documentate contestazioni da parte della ricorrente: “La veniva CP_1
iscritta alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.12.2012 all'esito della trasformazione della società di cui era socia accomandataria, da società artigiana in accomandita semplice a società
a responsabilità limitata (all.ti 1-2-).
Solamente in data 12.12.2023 presentava istanza di cancellazione dichiarando nel quadro AC di non essere più tenuta all'iscrizione dal
14.11.2023 (All.3).
La , dunque, ha espressamente richiesto in data 12.12.2023, la CP_1
cancellazione dalla gestione commercianti dal mese precedente e non anche per gli anni fino al 2012, come apoditticamente e temerariamente affermato nel ricorso introduttivo, nel quale è stato opportunamente evitato di allegare la domanda, che avrebbe permesso di riscontrare immediatamente la su descritta circostanza.
L'Istituto, preso atto della dichiarazione, all'esito dei necessari controlli, ha disposto in conformità la cancellazione con decorrenza novembre 2023 (all.4).
In tal senso la domanda giudiziale oggi proposta appare già di per sé del tutto incomprensibile ed infondata, contrastando con la specifica dichiarazione di volontà manifestata dall'odierna ricorrente ed espressa nell'allegato 3 citato.
Del resto, la ha serbato anche in precedenza una condotta del CP_1
tutto incompatibile con la richiesta declaratoria di indebito versamento
Giudizio n. 4147/24 R.G. + 1 c/o pag. 6 CP_1 CP_3 dell'obbligo contributivo per le annualità dal 2012 al novembre 2023, avanzata solo nella presente sede.
Non solo la ricorrente non ha impugnato il provvedimento di iscrizione né gli avvisi di addebito che le sono stati notificati nel corso del tempo incorrendo nella decadenza ex art. 24 D.lgs 24/96, ma ha altresì avuto accesso, su sua richiesta (anche questa non allegata ancorché citata) ad una rateizzazione del debito contributivo (all. 7 memoria e All.15 produzione avversa) che ha comportato, all'epoca, la rinuncia al pignoramento (all. 8 memoria all.14 produzione avversa).
Tale condotta rappresenta un vero e proprio riconoscimento di debito.
La ricorrente ha taciuto, inoltre, che è stata già pronunciata da codesto
Ill.mo Giudice, la sentenza n. 1987/2022 coperta da giudicato (All.ti 5-6) all'esito di opposizione avverso ulteriore pignoramento presso terzi notificato dall in data 12.10.2018 Controparte_6
fondato su avvisi di addebito dei quali si chiederebbe oggi la ripetizione dei relativi importi, per contributi IVS anni il cui versamento è stato omesso negli anni 2012 e 2016.
All'epoca, nel rigettare l'opposizione è stato chiarito che “in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengono addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni
(l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza, l'insussistenza dei presupposti contributivi ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n.
3231/2005).
In tal senso, la domanda avversa di accertamento di un indebito e di restituzione con archiviazione delle sanzioni è del tutto inammissibile, tardiva, e comunque completamente infondata.
La azione di ripetizione dell'indebito sarebbe comunque coperta dalla
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 7 CP_3 prescrizione decennale applicabile ex art. 2033 c.c. per tutta la contribuzione versata oltre il decennio antecedente al deposito del ricorso giudiziario (cfr. memoria di costituzione dell depositata in CP_3
data 20.02.2025, pagg.
2-4 e pagg. 6-7).
Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, quindi, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali CP_3
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, causa di valore da euro
26.000,01 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in proprio e in qualità di legale rappr. p.t. della società
[...]
nei confronti Controparte_1
dell' con ricorso depositato in data 29.07.2024 e ritualmente CP_3
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 5.750,00 per CP_3
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4147/24 R.G. Prosapio + 1 c/o pag. 8 CP_3