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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 795/2024 + 806/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa ES Tarantino ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Elvira Palma ------------------------------ Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nelle controversie iscritte nel R.G. ai numeri sopra indicati;
T R A
(Bari – 20.9.1967) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
AN DE e AM NA ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Calefati n. 350, presso lo studio dei difensori;
-Appellante nel giudizio n. R.G. 795/2024, Appellato nel giudizio n. R.G. 806/2024- E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Marozzi e Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Andrea da Bari n. 38, presso lo studio dell'Avv. Marozzi;
-Appellata nel giudizio n. R.G. 795/2024, Appellante nel giudizio n. R.G. 806/2024- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari, depositato in data 24.05.2023,
- dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal 29.12.1987 Parte_1 della (d'ora in avanti, per Controparte_1 CP_1 brevità, SE) con qualifica di “macchinista” parametro 190 - ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale. In particolare, il lavoratore ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi maturati a titolo di: 1) indennità di trasferta e di diaria;
2) indennità di disponibilità (cia 1998, divenuta poi indennità riservista e indennità aggiuntiva); 3) indennità fuori nastro (divenuta poi indennità di flessibilità dal febbraio 2021); 4) indennità di produttività (cia del 2.6.1988, poi indennità giornaliera dal 1.1.10 al 31.10.2010, indennità di scorta dal 1.11.2011 al 31.10.2011 e premio produttività aziendale dal 1.1.12 al 31.12.2014); 5) indennità giornaliera (istituita con l'Accordo Aziendale del 7.7.1997 e divenuta dal 2020 compenso di presenza); 6) premio produttività di cui all'Accordo aziendale del 2.6.1988; 7) indennità 1 ordinaria notturna;
8) lavoro straordinario;
9) ore di scorta, istituita dal cia del 1998, poi divenuta compenso produttività scorta a pieno e a vuoto;
10) indennità di presenza di cui al c.c.n.l. del 21 maggio 1981,agli artt. 3, 4, 5a e 5b; 11) indennità di guida 1 e guida 2 e, dal febbraio 2021, guida a pieno e guida a vuoto;
il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali e aziendali, nella parte in cui essi avevano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
con conseguente condanna dell'azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa e corrisposti al ricorrente in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'azienda, oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. La SE si è costituita in giudizio con memoria del 29.11.2023 ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto a percepire le differenze retributive asseritamente spettanti per il periodo antecedente i cinque anni a ritroso dalla data di notifica del ricorso;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso. 2. Con sentenza n. 1178 del 21.03.2024, il Tribunale del lavoro di Bari ha così statuito sulla domanda: “-accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976, indennità di presenza, indennità di fuori nastro e indennità di disponibilità, e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nel limite temporale dei cinque anni antecedenti la presentazione di reclamo, avvenuta il 26.4.2023;- dichiara interamente compensate le spese tra le parti”. La domanda, in base al richiamo a quanto addotto in motivazione, è stata accolta solo in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere incluse, ai fini di cui sopra, l'indennità per trasferte e diarie, l'indennità di presenza, l'indennità fuori nastro, l'indennità di disponibilità. È stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per i pag. 2/19 predetti titoli nel limite dei cinque anni antecedenti la presentazione del reclamo, avvenuta il 26.04.2023. 3. Con ricorso depositato in data 19.9.2024 (r.g.n. 795/24) ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza di primo grado, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio. con apposita memoria del 19.9.2025 ha resistito al gravame. CP_2
4. La ha proposto autonomo appello con ricorso depositato in Controparte_1 data 23.9.2024 (r.g.n. 806/24) avverso la medesima sentenza censurandola nella parte in cui il ha ritenuto sussistente il diritto del a percepire durante i Pt_1 periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità di presenza ex art. 5 a dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, indennità di diaria e trasferta, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro. Il con apposita memoria del 19.9.2025 ha resistito al gravame. Pt_1
Riuniti i due appelli ai sensi dell'art 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 09.10.2025 le cause sono state decise come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello del lavoratore consta di sei motivi di doglianza. 5.1. Con il primo motivo l'appellante si duole della ritenuta esclusione dal computo della retribuzione feriale del premio di produttività e della indennità per le ore di scorta, deducendo di aver indicato in ricorso la fonte normativa e contrattuale di tali emolumenti e la stretta connessione con le mansioni espletate. 5.2. Con il secondo motivo imputa alla sentenza impugnata di aver escluso l'incidenza sulla retribuzione feriale dell'indennità di guida 1 e guida 2 sull'assunto che “dalla lettura del ricorso e della documentazione allegata in atti… non è dato apprendersi quale sia la natura e la finalità di detta indennità, pertanto non potrà essere riconosciuta”, laddove al fascicolo di primo grado risultava allegato l'accordo del 9.6.1998 che l'aveva istituita. 5.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole della ritenuta esclusione dal computo della retribuzione feriale dell'indennità di produttività e dell'indennità giornaliera, passando in rassegna gli accordi istitutivi delle stesse ed evidenziando che la loro natura e struttura le rendono senz'altro computabili ai fini pretesi dall'appellante nel computo della retribuzione feriale. 5.4. Con il quarto motivo l'appellante addebita al Tribunale la mancata inclusione da parte del primo giudice dei compensi per lavoro straordinario, avendo il giudice ritenuto, unitamente alla indennità ordinaria notturna, di escluderli sull'assunto che
“non intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente”. L'appellante censura la statuizione ed evidenzia trattarsi di emolumenti che compensano l'incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione della prestazione lavorativa.
pag. 3/19 5.5. Il quinto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che le differenze retributive dovevano essere riconosciute a far data dal 26.04.2023, poiché, a suo dire, le differenze sono in realtà dovute in relazione al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ossia per il periodo successivo al 18 luglio 2007, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 26246 del 6.9.2022) formatasi sul tema del decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto a seguito della riforma dell'art. 18 Stat Lav. 5.6. Infine, con il sesto motivo l'appellante critica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sostenendo che, secondo la fedele applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte in materia, il giudice avrebbe dovuto seguire una lettura della soccombenza in senso oggettivo, avendo riguardo al petitum mediato della domanda giudiziale e non anche alle singole questioni risolte in senso sfavorevole alla parte vittoriosa nel merito.
***** 6. L'appello proposto da SE consta di tre motivi di doglianza. 6.1. Con il primo motivo SE lamenta l'erroneità e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in merito all'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE e l'omesso accertamento della “paragonabilità” delle condizioni economiche godute dal lavoratore nei periodi di ferie con quelle proprie dei periodi di lavoro effettivo, nonché dell'effetto potenzialmente dissuasivo delle decurtazioni sulla fruizione delle ferie annuali. Evidenzia come la CGUE non abbia mai affermato, sulla scorta della Direttiva 2003/88, l'obbligo di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, ma al contrario si era limitata a stabilire che la misura della retribuzione feriale doveva essere “paragonabile” a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro (e, dunque, non identica a quest'ultima). La ratio posta a base di tale principio, difatti, è di evitare che il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali. Questa situazione si verificherebbe in caso di riduzione retributiva “significativa” e, come tale, idonea ad avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore, il che si porrebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88. In forza di tali principi, quindi, occorre verificare ex ante ma in concreto se al lavoratore siano state garantite durante la fruizione delle ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa o se, al contrario, l'eliminazione (da parte della contrattazione collettiva) di una o più voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie abbia determinato, in ragione dell'entità dei suoi riflessi sul piano economico, una potenzialità dissuasiva sulla fruizione delle ferie annuali. Quanto al caso di specie, SE si duole del fatto che il Tribunale, pur dichiarando di voler seguire tale corretto approccio metodologico, aveva completamente pretermesso l'indispensabile accertamento della potenziale dissuasività in concreto. Sostiene che se tale accertamento fosse stato compiuto, difatti, il ricorso sarebbe stato respinto, perché il Tribunale avrebbe rilevato, anche attraverso l'esame delle buste paga pag. 4/19 in atti, che era da escludersi, per via della minima incidenza delle differenze retributive in ipotesi spettanti. In sostanza, la mancata corresponsione delle indennità indicate dalla controparte durante i periodi di ferie non poteva aver avuto alcun effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (come del resto confermato dal regolare godimento delle ferie da parte dell'appellato), sicché la retribuzione feriale corrisposta deve ritenersi pienamente conforme alle indicazioni della Direttiva 2003/88 come interpretata dalla giurisprudenza euro-unitaria. 6.2. Con il secondo motivo, SE lamenta l'erroneità della sentenza appellata in relazione alla ritenuta inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti in essa indicati, nonché l'erronea affermazione circa la sussistenza in concreto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della CGUE, ovvero l'intrinseca connessione tra il singolo compenso e la natura delle mansioni svolte dal lavoratore e/o con il suo status personale o professionale, nonché la finalità di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni. Dopo aver rammentato che secondo la CGUE non possono essere incluse nella retribuzione feriale le somme aventi natura di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'esecuzione dei compiti che gli incombono secondo il contratto di lavoro, la società lamenta il travisamento delle prove da parte del Tribunale. Sottolinea, inoltre, SE che, in relazione alle indennità ritenute meritevoli di inclusione nella retribuzione feriale, il primo giudice ha completamente omesso l'analisi specifica delle fonti contrattuali, della natura e delle caratteristiche di ciascuna indennità per verificarne il collegamento all'esecuzione delle mansioni assegnata al lavoratore.
L'appellante ha evidenziato che le indennità di diaria e trasferta dipendono dalle modalità di svolgimento delle mansioni, pertanto, non possono “considerarsi corrispettivo attinente alle qualità professionali tipiche della qualifica rivestita”, la loro natura è prevalentemente risarcitoria, inoltre, sono state corrisposte solo saltuariamente e in modo discontinuo, e, comunque, il primo giudice non ha tenuto conto che, ai sensi dell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, esse concorrono a formare il reddito per la sola parte eccedente € 46,48 al giorno. Riguardo alle altre indennità riconosciute in sentenza (l'appellante richiama espressamente l'indennità di presenza, prevista dall'art. 5/A dell'Acc. 21.05.1981, l'indennità di disponibilità, l'indennità fuori nastro) evidenzia l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte, la esiguità e/o la mancanza della relativa percezione, sostenendo che esse non sono dirette a compensare
“incomodi” di sorta o inerenti alle qualità intrinseche essenziali della specifica professionalità del dipendente. 6.3. Con il terzo motivo di gravame, la società si duole dell'omessa pronuncia sull'individuazione del “periodo minimo di durata delle ferie annuali” – limitato a quattro settimane di calendario, equivalenti a 24 giorni –, al di fuori del quale non operano i vincoli derivanti dal diritto UE (come precisato dalla CGUE nella sentenza n. 385/2018 punto 41).
***** 7. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli possono essere trattati congiuntamente. pag. 5/19 Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di seguito illustrati. 7.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_2 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 7.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione pag. 6/19 europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). pag. 7/19 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 7.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che SE, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza. E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. 7.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a pag. 8/19 livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 7.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal dipendente, si osserva quanto segue. La circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva CP_1
l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero CP_1 state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione). Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio. Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di pag. 9/19 erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola). Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014). Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa. 7.6. Va parimenti confermato il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di disponibilità (o aggiuntiva) (cfr. voce “655” nelle buste paga). Sul punto occorre chiarire che la fonte contrattuale istitutiva di detto emolumento non è l'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 indicato dal Tribunale. È dunque corretto il rilievo della società appellante circa l'erronea individuazione di detto accordo, per la verità mai richiamato neppure dal lavoratore. In particolare, l'art.
5.3 dell'accordo aziendale 3.2.1998 stabilisce che: “a) per le qualifiche di Macchinista, Capo treno, Conduttore, Agente di movimento e Conducente pag. 10/19 di Linea, l'indennità aggiuntiva è computata per ore di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti primi;
per le frazioni di ora di condotta o di scorta o di guida essa è corrispondente proporzionata. L'indennità aggiuntiva di condotta o di scorta o di guida non è corrisposta al personale delle suddette qualifiche utilizzato in attività di riserva o disponibilità o manovra;
tale utilizzo comporterà il riconoscimento della modalità del personale di cui al punto c;
b) per il personale degli Uffici di Direzione e Sezione l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di rientro pomeridiano;
c) per il restante personale aziendale l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di effettivo lavoro”.
Non ha pregio la tesi di SE secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore. Tale elemento ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati. 7.7. L'indennità di presenza, di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 21.5.1981, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione, in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di € 0,52 al giorno), e, dunque, intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa costituisce un elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale, ad eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito, sicché non vi è motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale. Correttamente il primo giudice ne ha dunque stabilito la computabilità nella retribuzione feriale.
7.8. Va ribadito il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1° agosto 1997, la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “macchinista” svolte dal in quanto Pt_1 diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta, come comprovato dal fatto che la relativa corresponsione è avvenuta in maniera continuativa (v. buste-paga in atti). A nulla rileva, in senso contrario, che l'indennità in parola sia stata specificamente disciplinata dagli accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno 1998, giacché tali intese disciplinano esclusivamente gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affatto sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione.
8. Passando all'esame dei singoli emolumenti - in particolare di quelli la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore con il ricorso di primo grado e che, non riconosciuti in sentenza, sono stati oggetto di apposito motivo di appello - deve osservarsi che va incluso il premio produttività di cui all'accordo del 2 giugno 1998 poi divenuto indennità aziendale prevista dall'Accordo del 23 luglio 2009: essa va pag. 11/19 riconosciuta per ogni effettiva giornata di presenza in favore del personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (da cui la correlazione con la professionalità e le mansioni) in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”, indennità presente nelle buste paga agli atti. Va perciò accolto il primo motivo limitatamente a detto premio di produttività. 9. Diversamente vanno escluse, come ha fatto il primo giudice (con conseguente rigetto dell'appello del proposto al riguardo): Pt_1
- l'indennità di produttività e indennità giornaliera di cui all'accordo del 7 luglio 1997 che è costituita da una parte fissa, che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del 4 luglio 1991 e del 30 maggio 1992 e che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate), e da una parte aggiuntiva (della quale non risulta dedotta né documentata la corresponsione), che viene erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi economici di cui al punto 4, sicché quest'ultima non compete, in quanto non correlata né alle mansioni né alla professionalità ma a fattori esterni meramente eventuali;
sul punto, quindi, l'appello del lavoratore va respinto
- l'indennità ore di scorta prevista in relazione all'attività di scorta treni e di controlleria saltuaria, anche con compiti di qualità del servizio, come da accordi del 3 febbraio 1998 e del 9 giugno 1998; trattasi invero di emolumento non previsto per il profilo professionale – operatore di esercizio – rivestito dal lavoratore e da questi mai percepito, come eccepito da SE (e non contestato dal lavoratore) e come risulta dalle buste paga prodotte;
va dato atto, in proposito, che nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva precisato che l'indennità per le ore di scorta è stata istituita dall'accordo del 1998, poi rivista nel corso del 2014, per essere infine denominata
“compenso produttività scorta a pieno e a vuoto”; e tuttavia, neppure con tale nuova denominazione essa risulta essergli mai stata corrisposta, in quanto la voce retributiva indicata nelle buste paga dal febbraio 2020 in poi è la diversa indennità denominata 'compenso produttività guida a pieno e a vuoto';
- le indennità di guida 1 e guida 2 che non risultano mai corrisposte in busta paga;
- l'indennità per lavoro straordinario e per lavoro ordinario notturno. Come affermato con indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, ord. n. 38172/2022), le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno non occasionali costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e come tali concorrono
- ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c. ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987) mentre, quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), “ anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno…la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con pag. 12/19 modalità che, a norma dell'art. 2108, secondo comma c.c., escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872) … (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07)…ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.” (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987). Orbene, nella specie, il lavoratore non ha fatto menzione di alcuna disposizione contrattuale che preveda l'inclusione del lavoro straordinario e/o notturno nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie, avendo invocato esclusivamente la connotazione continuativa della prestazione del lavoro straordinario connessa alle mansioni di macchinista svolte – tali da rendere necessario, a dir loro, lo svolgimento del lavoro straordinario e/o notturno in ragione di esigenze datoriali predeterminate ed in forza di appositi turni di lavoro – che, per quanto detto, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della rivendicazione in parte qua. Né rileva ai fini di causa in senso favorevole al Modugno la pronuncia della CGUE del 13.12.2018 sulla necessità di computare nella retribuzione feriale dovuta al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale...la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”, non avendo il lavoratore versato in atti la documentazione probatoria da cui desumere l'effettiva turnizzazione del lavoro straordinario per effetto della sua pianificazione preventiva sulla base delle esigenze aziendali e la dedotta ma indimostrata strutturazione dei turni di lavoro su fasce orarie idonee a coprire l'intero arco della giornata lavorativa (dalle ore 4,00 alle ore 24,00); né, invero, la calendarizzazione del lavoro straordinario può desumersi dai prospetti paga in atti, in cui la corrispondente remunerazione compare sempre in misura variabile ed in talune mensilità è del tutto assente, sicché non vi è prova dell'attinenza delle prestazioni lavorative eccedenti la misura ordinaria con la professionalità del ricorrente e con le modalità esecutive delle sue mansioni piuttosto che con esigenze aziendali variabili e discontinue.
***** 10. Quanto alla dedotta esiguità dell'ammontare degli emolumenti – di cui, comunque, SE ammette l'erogazione, sia pure in maniera non del tutto costante nel corso del periodo in contestazione – si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore pag. 13/19 al relativo computo nella retribuzione feriale. Invero, ciò che rileva in questa sede è che siano indennità correlate allo status ed alla qualifica professionale posseduti dal lavoratore ed inerenti al contenuto delle mansioni svolte, a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi (v. al riguardo Cass., 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate). La questione sollevata da SE, potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore, potrebbe formare oggetto di delibazione in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione, ma non in questa sede, in cui viene in rilievo una pronuncia di condanna generica.
***** 11. È fondata la doglianza di FSE relativa alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali. Sul punto occorre rammentare che (v. da ultimo punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come correttamente dedotto da SE. Inoltre, è pacifico (la stessa controparte, sistematicamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
***** 12. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente – e invece riconosciute -, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva. In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di pag. 14/19 omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. 12.1. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
12.2. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellante (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023). In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a pag. 15/19 rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
***** 13. È poi fondato il motivo (quinto) di doglianza, proposto dal lavoratore, concernente la prescrizione. Il lavoratore censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che le differenze retributive vanno riconosciute nel limite temporale dei cinque anni antecedenti la presentazione del reclamo avvenuta il 26.04.2023. Secondo il lavoratore, invece, le differenze sono dovute in relazione al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ossia per il periodo successivo al 18 luglio 2007, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto a seguito della riforma dell'art 18 stat. Lav. È noto l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022
– secondo il quale la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto. Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono pag. 16/19 prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa. Né ha pregio l'argomento della società secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel R.D. n. 148 del 1931, con la conseguenza sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit. Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). pag. 17/19 Ne deriva che l'introduzione della legge RN ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di SE, con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590/2023, secondo cui “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art.18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.2103 cod. civ.” ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge RN in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni giunge Cass. n. 17631/2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo.”
14. In definitiva, gli appelli vanno accolti per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di a Parte_1 percepire, per il periodo dal 18.7.2007 al 30.6.2022, durante i periodi di ferie annuali, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, nei limiti di 24 giorni di ferie annui, una retribuzione inclusiva delle indennità di diaria e trasferte, indennità di presenza, indennità di fuori nastro, indennità di disponibilità, premio produttività. La società va quindi condannata al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge. Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa.
15. Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore nei due gradi di giudizio quale parte parzialmente vittoriosa, ma con riferimento a un numero limitato di indennità, in misura inferiore alla originaria richiesta, si stima equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio in misura di 2/3 e condannare la società, secondo soccombenza, a rifondere le spese alla controparte per il residuo 1/3; la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e delle fasi processuali ed attività difensive come in concreto svolte. pag. 18/19
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti rispettivamente da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.9.2024 e dalle Controparte_1 con ricorso depositato il 23.9.2024, avverso la sentenza
[...] resa dal Tribunale di Bari il 21.3.2024, così provvede: accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di limitatamente al periodo dal 18.7.2007 al 30.6.2022, a percepire, Parte_1 durante i periodi di ferie annuali, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, nei limiti di 24 giorni di ferie annui, inclusiva delle indennità di diaria e trasferte, indennità di presenza, indennità di fuori nastro, indennità di disponibilità, premio produttività; condanna la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna la società
[...] al pagamento, in favore della controparte, di un terzo Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente per il primo grado in € 1.100,00 e per il presente giudizio in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti AN DE e AM NA dichiaratisi anticipanti, compensando tra le parti i residui due terzi.
Così deciso in Bari il 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa ES Tarantino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 19/19
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa ES Tarantino ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Elvira Palma ------------------------------ Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nelle controversie iscritte nel R.G. ai numeri sopra indicati;
T R A
(Bari – 20.9.1967) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
AN DE e AM NA ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Calefati n. 350, presso lo studio dei difensori;
-Appellante nel giudizio n. R.G. 795/2024, Appellato nel giudizio n. R.G. 806/2024- E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Marozzi e Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Andrea da Bari n. 38, presso lo studio dell'Avv. Marozzi;
-Appellata nel giudizio n. R.G. 795/2024, Appellante nel giudizio n. R.G. 806/2024- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari, depositato in data 24.05.2023,
- dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal 29.12.1987 Parte_1 della (d'ora in avanti, per Controparte_1 CP_1 brevità, SE) con qualifica di “macchinista” parametro 190 - ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale. In particolare, il lavoratore ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi maturati a titolo di: 1) indennità di trasferta e di diaria;
2) indennità di disponibilità (cia 1998, divenuta poi indennità riservista e indennità aggiuntiva); 3) indennità fuori nastro (divenuta poi indennità di flessibilità dal febbraio 2021); 4) indennità di produttività (cia del 2.6.1988, poi indennità giornaliera dal 1.1.10 al 31.10.2010, indennità di scorta dal 1.11.2011 al 31.10.2011 e premio produttività aziendale dal 1.1.12 al 31.12.2014); 5) indennità giornaliera (istituita con l'Accordo Aziendale del 7.7.1997 e divenuta dal 2020 compenso di presenza); 6) premio produttività di cui all'Accordo aziendale del 2.6.1988; 7) indennità 1 ordinaria notturna;
8) lavoro straordinario;
9) ore di scorta, istituita dal cia del 1998, poi divenuta compenso produttività scorta a pieno e a vuoto;
10) indennità di presenza di cui al c.c.n.l. del 21 maggio 1981,agli artt. 3, 4, 5a e 5b; 11) indennità di guida 1 e guida 2 e, dal febbraio 2021, guida a pieno e guida a vuoto;
il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali e aziendali, nella parte in cui essi avevano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
con conseguente condanna dell'azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa e corrisposti al ricorrente in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'azienda, oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. La SE si è costituita in giudizio con memoria del 29.11.2023 ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto a percepire le differenze retributive asseritamente spettanti per il periodo antecedente i cinque anni a ritroso dalla data di notifica del ricorso;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso. 2. Con sentenza n. 1178 del 21.03.2024, il Tribunale del lavoro di Bari ha così statuito sulla domanda: “-accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976, indennità di presenza, indennità di fuori nastro e indennità di disponibilità, e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nel limite temporale dei cinque anni antecedenti la presentazione di reclamo, avvenuta il 26.4.2023;- dichiara interamente compensate le spese tra le parti”. La domanda, in base al richiamo a quanto addotto in motivazione, è stata accolta solo in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere incluse, ai fini di cui sopra, l'indennità per trasferte e diarie, l'indennità di presenza, l'indennità fuori nastro, l'indennità di disponibilità. È stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per i pag. 2/19 predetti titoli nel limite dei cinque anni antecedenti la presentazione del reclamo, avvenuta il 26.04.2023. 3. Con ricorso depositato in data 19.9.2024 (r.g.n. 795/24) ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza di primo grado, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale accoglimento della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio. con apposita memoria del 19.9.2025 ha resistito al gravame. CP_2
4. La ha proposto autonomo appello con ricorso depositato in Controparte_1 data 23.9.2024 (r.g.n. 806/24) avverso la medesima sentenza censurandola nella parte in cui il ha ritenuto sussistente il diritto del a percepire durante i Pt_1 periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità di presenza ex art. 5 a dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, indennità di diaria e trasferta, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro. Il con apposita memoria del 19.9.2025 ha resistito al gravame. Pt_1
Riuniti i due appelli ai sensi dell'art 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 09.10.2025 le cause sono state decise come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello del lavoratore consta di sei motivi di doglianza. 5.1. Con il primo motivo l'appellante si duole della ritenuta esclusione dal computo della retribuzione feriale del premio di produttività e della indennità per le ore di scorta, deducendo di aver indicato in ricorso la fonte normativa e contrattuale di tali emolumenti e la stretta connessione con le mansioni espletate. 5.2. Con il secondo motivo imputa alla sentenza impugnata di aver escluso l'incidenza sulla retribuzione feriale dell'indennità di guida 1 e guida 2 sull'assunto che “dalla lettura del ricorso e della documentazione allegata in atti… non è dato apprendersi quale sia la natura e la finalità di detta indennità, pertanto non potrà essere riconosciuta”, laddove al fascicolo di primo grado risultava allegato l'accordo del 9.6.1998 che l'aveva istituita. 5.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole della ritenuta esclusione dal computo della retribuzione feriale dell'indennità di produttività e dell'indennità giornaliera, passando in rassegna gli accordi istitutivi delle stesse ed evidenziando che la loro natura e struttura le rendono senz'altro computabili ai fini pretesi dall'appellante nel computo della retribuzione feriale. 5.4. Con il quarto motivo l'appellante addebita al Tribunale la mancata inclusione da parte del primo giudice dei compensi per lavoro straordinario, avendo il giudice ritenuto, unitamente alla indennità ordinaria notturna, di escluderli sull'assunto che
“non intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente”. L'appellante censura la statuizione ed evidenzia trattarsi di emolumenti che compensano l'incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione della prestazione lavorativa.
pag. 3/19 5.5. Il quinto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che le differenze retributive dovevano essere riconosciute a far data dal 26.04.2023, poiché, a suo dire, le differenze sono in realtà dovute in relazione al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ossia per il periodo successivo al 18 luglio 2007, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 26246 del 6.9.2022) formatasi sul tema del decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto a seguito della riforma dell'art. 18 Stat Lav. 5.6. Infine, con il sesto motivo l'appellante critica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sostenendo che, secondo la fedele applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte in materia, il giudice avrebbe dovuto seguire una lettura della soccombenza in senso oggettivo, avendo riguardo al petitum mediato della domanda giudiziale e non anche alle singole questioni risolte in senso sfavorevole alla parte vittoriosa nel merito.
***** 6. L'appello proposto da SE consta di tre motivi di doglianza. 6.1. Con il primo motivo SE lamenta l'erroneità e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in merito all'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE e l'omesso accertamento della “paragonabilità” delle condizioni economiche godute dal lavoratore nei periodi di ferie con quelle proprie dei periodi di lavoro effettivo, nonché dell'effetto potenzialmente dissuasivo delle decurtazioni sulla fruizione delle ferie annuali. Evidenzia come la CGUE non abbia mai affermato, sulla scorta della Direttiva 2003/88, l'obbligo di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, ma al contrario si era limitata a stabilire che la misura della retribuzione feriale doveva essere “paragonabile” a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro (e, dunque, non identica a quest'ultima). La ratio posta a base di tale principio, difatti, è di evitare che il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali. Questa situazione si verificherebbe in caso di riduzione retributiva “significativa” e, come tale, idonea ad avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore, il che si porrebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88. In forza di tali principi, quindi, occorre verificare ex ante ma in concreto se al lavoratore siano state garantite durante la fruizione delle ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa o se, al contrario, l'eliminazione (da parte della contrattazione collettiva) di una o più voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie abbia determinato, in ragione dell'entità dei suoi riflessi sul piano economico, una potenzialità dissuasiva sulla fruizione delle ferie annuali. Quanto al caso di specie, SE si duole del fatto che il Tribunale, pur dichiarando di voler seguire tale corretto approccio metodologico, aveva completamente pretermesso l'indispensabile accertamento della potenziale dissuasività in concreto. Sostiene che se tale accertamento fosse stato compiuto, difatti, il ricorso sarebbe stato respinto, perché il Tribunale avrebbe rilevato, anche attraverso l'esame delle buste paga pag. 4/19 in atti, che era da escludersi, per via della minima incidenza delle differenze retributive in ipotesi spettanti. In sostanza, la mancata corresponsione delle indennità indicate dalla controparte durante i periodi di ferie non poteva aver avuto alcun effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (come del resto confermato dal regolare godimento delle ferie da parte dell'appellato), sicché la retribuzione feriale corrisposta deve ritenersi pienamente conforme alle indicazioni della Direttiva 2003/88 come interpretata dalla giurisprudenza euro-unitaria. 6.2. Con il secondo motivo, SE lamenta l'erroneità della sentenza appellata in relazione alla ritenuta inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti in essa indicati, nonché l'erronea affermazione circa la sussistenza in concreto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della CGUE, ovvero l'intrinseca connessione tra il singolo compenso e la natura delle mansioni svolte dal lavoratore e/o con il suo status personale o professionale, nonché la finalità di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni. Dopo aver rammentato che secondo la CGUE non possono essere incluse nella retribuzione feriale le somme aventi natura di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'esecuzione dei compiti che gli incombono secondo il contratto di lavoro, la società lamenta il travisamento delle prove da parte del Tribunale. Sottolinea, inoltre, SE che, in relazione alle indennità ritenute meritevoli di inclusione nella retribuzione feriale, il primo giudice ha completamente omesso l'analisi specifica delle fonti contrattuali, della natura e delle caratteristiche di ciascuna indennità per verificarne il collegamento all'esecuzione delle mansioni assegnata al lavoratore.
L'appellante ha evidenziato che le indennità di diaria e trasferta dipendono dalle modalità di svolgimento delle mansioni, pertanto, non possono “considerarsi corrispettivo attinente alle qualità professionali tipiche della qualifica rivestita”, la loro natura è prevalentemente risarcitoria, inoltre, sono state corrisposte solo saltuariamente e in modo discontinuo, e, comunque, il primo giudice non ha tenuto conto che, ai sensi dell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, esse concorrono a formare il reddito per la sola parte eccedente € 46,48 al giorno. Riguardo alle altre indennità riconosciute in sentenza (l'appellante richiama espressamente l'indennità di presenza, prevista dall'art. 5/A dell'Acc. 21.05.1981, l'indennità di disponibilità, l'indennità fuori nastro) evidenzia l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte, la esiguità e/o la mancanza della relativa percezione, sostenendo che esse non sono dirette a compensare
“incomodi” di sorta o inerenti alle qualità intrinseche essenziali della specifica professionalità del dipendente. 6.3. Con il terzo motivo di gravame, la società si duole dell'omessa pronuncia sull'individuazione del “periodo minimo di durata delle ferie annuali” – limitato a quattro settimane di calendario, equivalenti a 24 giorni –, al di fuori del quale non operano i vincoli derivanti dal diritto UE (come precisato dalla CGUE nella sentenza n. 385/2018 punto 41).
***** 7. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli possono essere trattati congiuntamente. pag. 5/19 Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di seguito illustrati. 7.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_2 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 7.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione pag. 6/19 europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). pag. 7/19 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 7.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che SE, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza. E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. 7.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a pag. 8/19 livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 7.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal dipendente, si osserva quanto segue. La circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva CP_1
l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero CP_1 state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione). Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio. Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di pag. 9/19 erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola). Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014). Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa. 7.6. Va parimenti confermato il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di disponibilità (o aggiuntiva) (cfr. voce “655” nelle buste paga). Sul punto occorre chiarire che la fonte contrattuale istitutiva di detto emolumento non è l'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 indicato dal Tribunale. È dunque corretto il rilievo della società appellante circa l'erronea individuazione di detto accordo, per la verità mai richiamato neppure dal lavoratore. In particolare, l'art.
5.3 dell'accordo aziendale 3.2.1998 stabilisce che: “a) per le qualifiche di Macchinista, Capo treno, Conduttore, Agente di movimento e Conducente pag. 10/19 di Linea, l'indennità aggiuntiva è computata per ore di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti primi;
per le frazioni di ora di condotta o di scorta o di guida essa è corrispondente proporzionata. L'indennità aggiuntiva di condotta o di scorta o di guida non è corrisposta al personale delle suddette qualifiche utilizzato in attività di riserva o disponibilità o manovra;
tale utilizzo comporterà il riconoscimento della modalità del personale di cui al punto c;
b) per il personale degli Uffici di Direzione e Sezione l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di rientro pomeridiano;
c) per il restante personale aziendale l'indennità aggiuntiva è erogata per ogni giornata di effettivo lavoro”.
Non ha pregio la tesi di SE secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore. Tale elemento ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati. 7.7. L'indennità di presenza, di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 21.5.1981, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione, in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di € 0,52 al giorno), e, dunque, intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa costituisce un elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale, ad eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito, sicché non vi è motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale. Correttamente il primo giudice ne ha dunque stabilito la computabilità nella retribuzione feriale.
7.8. Va ribadito il diritto del dipendente all'inclusione dell'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1° agosto 1997, la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “macchinista” svolte dal in quanto Pt_1 diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta, come comprovato dal fatto che la relativa corresponsione è avvenuta in maniera continuativa (v. buste-paga in atti). A nulla rileva, in senso contrario, che l'indennità in parola sia stata specificamente disciplinata dagli accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno 1998, giacché tali intese disciplinano esclusivamente gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affatto sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione.
8. Passando all'esame dei singoli emolumenti - in particolare di quelli la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore con il ricorso di primo grado e che, non riconosciuti in sentenza, sono stati oggetto di apposito motivo di appello - deve osservarsi che va incluso il premio produttività di cui all'accordo del 2 giugno 1998 poi divenuto indennità aziendale prevista dall'Accordo del 23 luglio 2009: essa va pag. 11/19 riconosciuta per ogni effettiva giornata di presenza in favore del personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (da cui la correlazione con la professionalità e le mansioni) in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”, indennità presente nelle buste paga agli atti. Va perciò accolto il primo motivo limitatamente a detto premio di produttività. 9. Diversamente vanno escluse, come ha fatto il primo giudice (con conseguente rigetto dell'appello del proposto al riguardo): Pt_1
- l'indennità di produttività e indennità giornaliera di cui all'accordo del 7 luglio 1997 che è costituita da una parte fissa, che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del 4 luglio 1991 e del 30 maggio 1992 e che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate), e da una parte aggiuntiva (della quale non risulta dedotta né documentata la corresponsione), che viene erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi economici di cui al punto 4, sicché quest'ultima non compete, in quanto non correlata né alle mansioni né alla professionalità ma a fattori esterni meramente eventuali;
sul punto, quindi, l'appello del lavoratore va respinto
- l'indennità ore di scorta prevista in relazione all'attività di scorta treni e di controlleria saltuaria, anche con compiti di qualità del servizio, come da accordi del 3 febbraio 1998 e del 9 giugno 1998; trattasi invero di emolumento non previsto per il profilo professionale – operatore di esercizio – rivestito dal lavoratore e da questi mai percepito, come eccepito da SE (e non contestato dal lavoratore) e come risulta dalle buste paga prodotte;
va dato atto, in proposito, che nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva precisato che l'indennità per le ore di scorta è stata istituita dall'accordo del 1998, poi rivista nel corso del 2014, per essere infine denominata
“compenso produttività scorta a pieno e a vuoto”; e tuttavia, neppure con tale nuova denominazione essa risulta essergli mai stata corrisposta, in quanto la voce retributiva indicata nelle buste paga dal febbraio 2020 in poi è la diversa indennità denominata 'compenso produttività guida a pieno e a vuoto';
- le indennità di guida 1 e guida 2 che non risultano mai corrisposte in busta paga;
- l'indennità per lavoro straordinario e per lavoro ordinario notturno. Come affermato con indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, ord. n. 38172/2022), le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno non occasionali costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e come tali concorrono
- ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c. ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987) mentre, quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), “ anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno…la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con pag. 12/19 modalità che, a norma dell'art. 2108, secondo comma c.c., escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872) … (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07)…ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.” (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987). Orbene, nella specie, il lavoratore non ha fatto menzione di alcuna disposizione contrattuale che preveda l'inclusione del lavoro straordinario e/o notturno nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie, avendo invocato esclusivamente la connotazione continuativa della prestazione del lavoro straordinario connessa alle mansioni di macchinista svolte – tali da rendere necessario, a dir loro, lo svolgimento del lavoro straordinario e/o notturno in ragione di esigenze datoriali predeterminate ed in forza di appositi turni di lavoro – che, per quanto detto, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della rivendicazione in parte qua. Né rileva ai fini di causa in senso favorevole al Modugno la pronuncia della CGUE del 13.12.2018 sulla necessità di computare nella retribuzione feriale dovuta al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale...la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”, non avendo il lavoratore versato in atti la documentazione probatoria da cui desumere l'effettiva turnizzazione del lavoro straordinario per effetto della sua pianificazione preventiva sulla base delle esigenze aziendali e la dedotta ma indimostrata strutturazione dei turni di lavoro su fasce orarie idonee a coprire l'intero arco della giornata lavorativa (dalle ore 4,00 alle ore 24,00); né, invero, la calendarizzazione del lavoro straordinario può desumersi dai prospetti paga in atti, in cui la corrispondente remunerazione compare sempre in misura variabile ed in talune mensilità è del tutto assente, sicché non vi è prova dell'attinenza delle prestazioni lavorative eccedenti la misura ordinaria con la professionalità del ricorrente e con le modalità esecutive delle sue mansioni piuttosto che con esigenze aziendali variabili e discontinue.
***** 10. Quanto alla dedotta esiguità dell'ammontare degli emolumenti – di cui, comunque, SE ammette l'erogazione, sia pure in maniera non del tutto costante nel corso del periodo in contestazione – si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore pag. 13/19 al relativo computo nella retribuzione feriale. Invero, ciò che rileva in questa sede è che siano indennità correlate allo status ed alla qualifica professionale posseduti dal lavoratore ed inerenti al contenuto delle mansioni svolte, a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi (v. al riguardo Cass., 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate). La questione sollevata da SE, potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore, potrebbe formare oggetto di delibazione in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione, ma non in questa sede, in cui viene in rilievo una pronuncia di condanna generica.
***** 11. È fondata la doglianza di FSE relativa alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali. Sul punto occorre rammentare che (v. da ultimo punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come correttamente dedotto da SE. Inoltre, è pacifico (la stessa controparte, sistematicamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
***** 12. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente – e invece riconosciute -, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva. In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di pag. 14/19 omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. 12.1. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
12.2. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellante (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023). In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a pag. 15/19 rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
***** 13. È poi fondato il motivo (quinto) di doglianza, proposto dal lavoratore, concernente la prescrizione. Il lavoratore censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che le differenze retributive vanno riconosciute nel limite temporale dei cinque anni antecedenti la presentazione del reclamo avvenuta il 26.04.2023. Secondo il lavoratore, invece, le differenze sono dovute in relazione al quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ossia per il periodo successivo al 18 luglio 2007, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del decorso del termine di prescrizione anche in costanza di rapporto a seguito della riforma dell'art 18 stat. Lav. È noto l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022
– secondo il quale la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto. Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono pag. 16/19 prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa. Né ha pregio l'argomento della società secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel R.D. n. 148 del 1931, con la conseguenza sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit. Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati. Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). pag. 17/19 Ne deriva che l'introduzione della legge RN ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di SE, con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590/2023, secondo cui “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art.18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.2103 cod. civ.” ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge RN in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni giunge Cass. n. 17631/2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo.”
14. In definitiva, gli appelli vanno accolti per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di a Parte_1 percepire, per il periodo dal 18.7.2007 al 30.6.2022, durante i periodi di ferie annuali, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, nei limiti di 24 giorni di ferie annui, una retribuzione inclusiva delle indennità di diaria e trasferte, indennità di presenza, indennità di fuori nastro, indennità di disponibilità, premio produttività. La società va quindi condannata al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge. Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa.
15. Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore nei due gradi di giudizio quale parte parzialmente vittoriosa, ma con riferimento a un numero limitato di indennità, in misura inferiore alla originaria richiesta, si stima equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio in misura di 2/3 e condannare la società, secondo soccombenza, a rifondere le spese alla controparte per il residuo 1/3; la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e delle fasi processuali ed attività difensive come in concreto svolte. pag. 18/19
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti rispettivamente da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.9.2024 e dalle Controparte_1 con ricorso depositato il 23.9.2024, avverso la sentenza
[...] resa dal Tribunale di Bari il 21.3.2024, così provvede: accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di limitatamente al periodo dal 18.7.2007 al 30.6.2022, a percepire, Parte_1 durante i periodi di ferie annuali, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, nei limiti di 24 giorni di ferie annui, inclusiva delle indennità di diaria e trasferte, indennità di presenza, indennità di fuori nastro, indennità di disponibilità, premio produttività; condanna la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condanna la società
[...] al pagamento, in favore della controparte, di un terzo Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente per il primo grado in € 1.100,00 e per il presente giudizio in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti AN DE e AM NA dichiaratisi anticipanti, compensando tra le parti i residui due terzi.
Così deciso in Bari il 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa ES Tarantino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 19/19