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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5213/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98076 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037382430000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO Me1 S. p.A. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037382430000, relativa alla tassa sulla raccolta dei rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012, dell'importo di € 416,88.
Eccepiva la prescrizione/decadenza delle pretese, l'omessa notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi, nonché vizio di motivazione della cartella.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso, e dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione presupposta n. 297391 del 29 luglio 2019, non impugnata, nonché l'infondatezza nel resto, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto opposto, con successiva memoria di replica il ricorrente contestava le avverse deduzioni e insisteva nei motivi di ricorso.
In esito all'odierna udienza camerale, la Corte di Giustizia Tributaria ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente eccepisca vizi della notificazione di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ATO, essendo indimostrata la notifica a mezzo posta dell'intimazione presupposta n. 297391 del 29 luglio 2019, in relazione alla quale dalla produzione dell'ente risulta l'omessa consegna del plico inviato per indirizzo insufficiente: va detto in ogni caso che l'omessa impugnazione dell'intimazione, costituente un mero sollecito di pagamento, in quanto atto facoltativamente impugnabile, esulante dall'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, non impedisce al contribuente di far valere l'illegittimità della pretesa, opponendosi al primo atto tipico della riscossi0ne rappresentato dalla cartella di pagamento.
Nel merito il ricorso è fondato e può essere deciso in ossequio del principio della ragione più liquida.
La resistente ATO non ha provato la rituale notifica a mezzo posta dell'intimazione n. 297391, tanto meno delle fatture per TIA 2010, 2011, 2012, cui l'intimazione afferiva.
Ora, come chiarito da Cass. n. 21810 del 2022, «Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa
Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)».
Il legislatore ha sancito un duplice termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento in rettifica o d'ufficio e per la riscossione conseguente all'accertamento in rettifica o d'ufficio.
Ai termini in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 2964 c.c. le norme relative all'interruzione della prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge”.
Alla stregua dei principi esposti le pretese azionate, afferenti agli anni 2010, 2011 e 2012, devono ritenersi estinte per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture (cui la giurisprudenza riconosce la natura di atti impositivi) nel termine previsto dall'art. 1 comma 161 e/o della cartella nel successivo termine di cui al comma 163 del medesimo articolo.
Le spese, in ossequio al principio di soccombenza, sono poste a carico dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, mentre vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento opposta e condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 310,00, oltre spese generali, euro 38,75 per spese vive e accessori come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5213/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98076 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037382430000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO Me1 S. p.A. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037382430000, relativa alla tassa sulla raccolta dei rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012, dell'importo di € 416,88.
Eccepiva la prescrizione/decadenza delle pretese, l'omessa notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi, nonché vizio di motivazione della cartella.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso, e dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione presupposta n. 297391 del 29 luglio 2019, non impugnata, nonché l'infondatezza nel resto, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto opposto, con successiva memoria di replica il ricorrente contestava le avverse deduzioni e insisteva nei motivi di ricorso.
In esito all'odierna udienza camerale, la Corte di Giustizia Tributaria ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis del D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente eccepisca vizi della notificazione di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ATO, essendo indimostrata la notifica a mezzo posta dell'intimazione presupposta n. 297391 del 29 luglio 2019, in relazione alla quale dalla produzione dell'ente risulta l'omessa consegna del plico inviato per indirizzo insufficiente: va detto in ogni caso che l'omessa impugnazione dell'intimazione, costituente un mero sollecito di pagamento, in quanto atto facoltativamente impugnabile, esulante dall'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, non impedisce al contribuente di far valere l'illegittimità della pretesa, opponendosi al primo atto tipico della riscossi0ne rappresentato dalla cartella di pagamento.
Nel merito il ricorso è fondato e può essere deciso in ossequio del principio della ragione più liquida.
La resistente ATO non ha provato la rituale notifica a mezzo posta dell'intimazione n. 297391, tanto meno delle fatture per TIA 2010, 2011, 2012, cui l'intimazione afferiva.
Ora, come chiarito da Cass. n. 21810 del 2022, «Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa
Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01)».
Il legislatore ha sancito un duplice termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento in rettifica o d'ufficio e per la riscossione conseguente all'accertamento in rettifica o d'ufficio.
Ai termini in questione non si applicano, ai sensi dell'art. 2964 c.c. le norme relative all'interruzione della prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge”.
Alla stregua dei principi esposti le pretese azionate, afferenti agli anni 2010, 2011 e 2012, devono ritenersi estinte per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture (cui la giurisprudenza riconosce la natura di atti impositivi) nel termine previsto dall'art. 1 comma 161 e/o della cartella nel successivo termine di cui al comma 163 del medesimo articolo.
Le spese, in ossequio al principio di soccombenza, sono poste a carico dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, mentre vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento opposta e condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 310,00, oltre spese generali, euro 38,75 per spese vive e accessori come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario. Dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione.