Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 846
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione della cartella

    La Corte ritiene che l'ente impositore non abbia provato la rituale notifica delle fatture relative agli anni 2010, 2011 e 2012, né dell'intimazione presupposta, nel termine previsto dalla legge. Pertanto, le pretese azionate sono considerate estinte per decadenza.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che l'ente impositore non abbia provato la rituale notifica delle fatture relative agli anni 2010, 2011 e 2012, né dell'intimazione presupposta, nel termine previsto dalla legge. Pertanto, le pretese azionate sono considerate estinte per decadenza.

  • Accolto
    Prescrizione/decadenza delle pretese

    La Corte ritiene che l'ente impositore non abbia provato la rituale notifica delle fatture relative agli anni 2010, 2011 e 2012, né dell'intimazione presupposta, nel termine previsto dalla legge. Pertanto, le pretese azionate sono considerate estinte per decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 846
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 846
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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