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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 158/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SAMANTHA GHEZZI e RAFFAELLA SALA
e
(C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GENNI LORIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 14/05/2001 a Monticello Brianza e dalla loro unione è nata a [...] la LI il 29/12/2003. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, compreso il box autorimessa e la cantina di pertinenza, sita in
Montevecchia, Via Belvedere n. 1, di cui i signori e sono proprietari al 50% Parte_1 CP_1 pro indiviso, verrà assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda. Parte_1
3. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale ed asportato tutti i propri beni ed effetti CP_1 personali.
Per_
4. Essendo la LI maggiorenne, non si fa luogo ad affidamento.
5. Il sig. si farà interamente carico del mutuo ipotecario contratto con Banca Popolare CP_1 di Milano S.C.a.r.l. cointestato ai coniugi e gravante sulla casa coniugale di Montevecchia, e provvederà interamente ed in via esclusiva al pagamento di ciascuna rata fino alla scadenza/estinzione del finanziamento, senza ripetizioni nei confronti della moglie neppure per il pregresso.
6. I coniugi concordano che l'obbligazione qui assunta dal signor non inciderà in CP_1 alcun modo sull'assetto proprietario dell' immobile che resterà di proprietà di ciascuno di loro al 50% senza che vi possa essere da parte del sig. alcun diritto né pretesa restitutoria CP_1 di quanto versato alla banca a titolo di mutuo né pretesa di maggiori quote di proprietà; ancora più in chiaro, i coniugi concordano espressamente che le quote di mutuo spettanti alla sig.ra verranno corrisposte fino all' estinzione del debito dal signor quale Parte_1 CP_1 regolamentazione economico/patrimoniale dei rapporti conseguenti la separazione. I coniugi ne concordano in ogni caso l'irripetibilità, pure per il pregresso (e quindi anche per tutte le somme interamente ed esclusivamente versate alla banca sino ad oggi dal signor a pagamento CP_1 del mutuo).
7. Il sig. si impegna a mantenere in essere la polizza mutuo n. 773177 sino alla CP_1 scadenza del mutuo o sino ad una scadenza successiva, se prevista, corrispondendo interamente ed esclusivamente il premio e rinunciando alla ripetizione nei confronti della signora Parte_1
Egli si farà altresì esclusivamente ed interamente carico del pagamento della polizza multi protezione casa n. 10000028531 di cui egli risulta contraente/assicurato e di quelle nelle quali risultano contraenti e/o assicurati e/o beneficiari egli e la sig.ra (polizza TCM n. Parte_1
5865601; della polizza mutuo n. 773177 si è già disposto al paragrafo che precede) senza ripetizioni nei confronti della moglie neppure per il pregresso. Qualora il sig. CP_1 decidesse di recedere e/o risolvere e/o dare disdetta della polizza TCM n. 5865601 e della polizza multi protezione casa n. 10000028531, avrà cura di darne notizia alla sig.ra Parte_1
8. Il sig. contribuirà al pagamento delle spese ordinarie deliberate dal condominio e CP_1 connesse alla gestione della casa familiare di Montevecchia, Via Belvedere n. 1, e verserà la somma di euro 100,00 per ogni rata emessa a pagamento delle spese condominiali e prima della scadenza del termine di pagamento. Anche in questo caso, i coniugi ne stabiliscono l'irripetibilità. Le restanti somme di ogni rata verranno corrisposte dalla sig.ra la Parte_1 quale trasmetterà al marito la contabile a dimostrazione dell'intervenuto pagamento, pena la sospensione del contributo per la rata condominiale successiva.
9. Le spese straordinarie deliberate dal condominio e quelle straordinarie relative all'immobile verranno suddivise al 50% tra i coniugi, senza anticipazioni da parte di un coniuge verso l'altro.
Più chiaramente, ciascun comproprietario corrisponderà direttamente la propria quota parte del
50% al condominio o al creditore della prestazione se diverso dal condominio. 10. La sig.ra come per legge in qualità di assegnataria, pagherà interamente ed Parte_1 esclusivamente la tassa rifiuti relativa all'immobile di Montevecchia, Via Belvedere 1, in comproprietà con il sig. con rinuncia alla ripetizione delle somme versate. Quanto CP_1 all'IMU, allo stato attuale la predetta abitazione è esente dal pagamento;
qualora l'imposta sarà dovuta in futuro, essa verrà corrisposta pro quota da entrambi i comproprietari (quindi al 50% ciascuno).
11. Il sig. sosterrà interamente ed in via esclusiva tutti i costi per la frequentazione CP_1 universitaria dell'Università telematica privata MO RC frequentata dalla LI Per_
, retta compresa, con rinuncia alla ripetizione nei confronti della sig.ra e della Parte_1 Per_ LI .
12. L'automobile Fiat ND targata GJ163HC, in proprietà del sig. verrà mantenuta CP_1 Per_ nella disponibilità della LI affinché ella continui ad utilizzarla. Il sig. CP_1 corrisponderà interamente ed in via esclusiva le spese per la manutenzione dell'automobile (ivi compresi, tagliando, revisione e bollo annuale, cambio gomme e acquisto di nuovi pneumatici quando e se necessario), nonché i costi per l'assicurazione auto, rinunciando ad ogni diritto di ripetizione nei confronti della moglie e/o della LI. Il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto della predetta automobile, di proprietà del sig. ma in uso alla LI CP_1 Per_
, sarà interamente ed in via esclusiva sostenuto dal sig. il quale rinuncia sin CP_1
d'ora a domandare il rimborso alla moglie e/o LI delle somme sin ora versate e di quelle che verranno pagate sino all'estinzione del finanziamento.
13. Il sig. corrisponderà il 100% delle spese straordinarie mediche specialistiche, CP_1 Per_ ortodontiche, dentistiche di routine nell'interesse della LI , anche se sostenute presso professionisti privati.
14. Inoltre, il sig. corrisponderà il 100% delle spese straordinarie mediche, CP_1 Per_ scolastiche ed extrascolastiche, per la LI che nel protocollo adottato dal Tribunale di
Lecco, da intendersi qui richiamato ed allegato al presente ricorso (doc. 13), sono indicate come quelle che non richiedono il preventivo accordo.
Per_ 15. Tutte le altre spese straordinarie per la LI , non indicate ai punti precedenti, verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno dal sig. e dalla sig.ra che si CP_1 Parte_1 Per_ accorderanno direttamente con la LI . In caso di disaccordo rispetto alla spesa domandata dalla LI, essa sarà sostenuta solo dal genitore consenziente.
16. Quanto alle detrazioni fiscali, se applicabili, i coniugi ne usufruiranno in misura pari al 50% ciascuno. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
17. Il padre non provvederà al versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento mensile Per_ in favore della LI , studentessa universitaria, (fatto salvo il pagamento da parte del padre di tutte le spese straordinarie come sopra indicato), essendo quest'ultima, allo stato attuale, titolare di reddito da lavoro dipendente. Per_ 18. L'assegno unico per la LI , se e sinché dovuto, verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
19. Il sig. si impegna a trasferire la residenza anagrafica presso la nuova abitazione CP_1 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
20. I conti correnti bancari di cui i signori e sono intestatari ciascuno per CP_1 Parte_1 proprio conto, così come le assicurazioni sulla vita, rimarranno definitivamente in proprietà esclusiva a ciascuno di essi. Le polizze di cui i signori e sono cointestatari, CP_1 Parte_1 rimarranno ad entrambi cointestate.
21. Il c/c n. 3797 presso Banca Popolare di Milano, agenzia di Merate, cointestato ai coniugi, verrà estinto ovvero intestato unicamente al sig. il quale tratterrà la giacenza residua CP_1 pari ad euro 36,37 alla data del 24.1.2025 ovvero quel differente importo presente a momento dell'estinzione.
22. L'autovettura Rav4 targata FF591MZ di proprietà del sig. ed in uso allo stesso CP_1 rimarrà definitivamente a quest'ultimo che ne sosterrà ogni spesa, onere e imposta;
l'autovettura Volvo V60 targata EY470WE di proprietà della sig.ra ed in uso alla Parte_1 stessa rimarrà definitivamente a quest'ultima, che ne sosterrà ogni spesa, onere e imposta.
23.
Considerato che
entrambi i coniugi lavorano e percepiscono un reddito, non si dispongono assegni di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
24. Fermo restando il corretto adempimento delle condizioni sopra indicate, i coniugi dichiarano di avere compiutamente regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e di nulla più avere reciprocamente a pretendere in conseguenza del rapporto di coniugio.
25. I coniugi terranno ciascuno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta dai rispettivi difensori. La sottoscrizione del presente ricorso da parte dei difensori comporta anche la rinuncia alla solidarietà professionale.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla LI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Monticello Brianza il
[...]
14/05/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Monticello Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 158/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SAMANTHA GHEZZI e RAFFAELLA SALA
e
(C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GENNI LORIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 14/05/2001 a Monticello Brianza e dalla loro unione è nata a [...] la LI il 29/12/2003. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, compreso il box autorimessa e la cantina di pertinenza, sita in
Montevecchia, Via Belvedere n. 1, di cui i signori e sono proprietari al 50% Parte_1 CP_1 pro indiviso, verrà assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda. Parte_1
3. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale ed asportato tutti i propri beni ed effetti CP_1 personali.
Per_
4. Essendo la LI maggiorenne, non si fa luogo ad affidamento.
5. Il sig. si farà interamente carico del mutuo ipotecario contratto con Banca Popolare CP_1 di Milano S.C.a.r.l. cointestato ai coniugi e gravante sulla casa coniugale di Montevecchia, e provvederà interamente ed in via esclusiva al pagamento di ciascuna rata fino alla scadenza/estinzione del finanziamento, senza ripetizioni nei confronti della moglie neppure per il pregresso.
6. I coniugi concordano che l'obbligazione qui assunta dal signor non inciderà in CP_1 alcun modo sull'assetto proprietario dell' immobile che resterà di proprietà di ciascuno di loro al 50% senza che vi possa essere da parte del sig. alcun diritto né pretesa restitutoria CP_1 di quanto versato alla banca a titolo di mutuo né pretesa di maggiori quote di proprietà; ancora più in chiaro, i coniugi concordano espressamente che le quote di mutuo spettanti alla sig.ra verranno corrisposte fino all' estinzione del debito dal signor quale Parte_1 CP_1 regolamentazione economico/patrimoniale dei rapporti conseguenti la separazione. I coniugi ne concordano in ogni caso l'irripetibilità, pure per il pregresso (e quindi anche per tutte le somme interamente ed esclusivamente versate alla banca sino ad oggi dal signor a pagamento CP_1 del mutuo).
7. Il sig. si impegna a mantenere in essere la polizza mutuo n. 773177 sino alla CP_1 scadenza del mutuo o sino ad una scadenza successiva, se prevista, corrispondendo interamente ed esclusivamente il premio e rinunciando alla ripetizione nei confronti della signora Parte_1
Egli si farà altresì esclusivamente ed interamente carico del pagamento della polizza multi protezione casa n. 10000028531 di cui egli risulta contraente/assicurato e di quelle nelle quali risultano contraenti e/o assicurati e/o beneficiari egli e la sig.ra (polizza TCM n. Parte_1
5865601; della polizza mutuo n. 773177 si è già disposto al paragrafo che precede) senza ripetizioni nei confronti della moglie neppure per il pregresso. Qualora il sig. CP_1 decidesse di recedere e/o risolvere e/o dare disdetta della polizza TCM n. 5865601 e della polizza multi protezione casa n. 10000028531, avrà cura di darne notizia alla sig.ra Parte_1
8. Il sig. contribuirà al pagamento delle spese ordinarie deliberate dal condominio e CP_1 connesse alla gestione della casa familiare di Montevecchia, Via Belvedere n. 1, e verserà la somma di euro 100,00 per ogni rata emessa a pagamento delle spese condominiali e prima della scadenza del termine di pagamento. Anche in questo caso, i coniugi ne stabiliscono l'irripetibilità. Le restanti somme di ogni rata verranno corrisposte dalla sig.ra la Parte_1 quale trasmetterà al marito la contabile a dimostrazione dell'intervenuto pagamento, pena la sospensione del contributo per la rata condominiale successiva.
9. Le spese straordinarie deliberate dal condominio e quelle straordinarie relative all'immobile verranno suddivise al 50% tra i coniugi, senza anticipazioni da parte di un coniuge verso l'altro.
Più chiaramente, ciascun comproprietario corrisponderà direttamente la propria quota parte del
50% al condominio o al creditore della prestazione se diverso dal condominio. 10. La sig.ra come per legge in qualità di assegnataria, pagherà interamente ed Parte_1 esclusivamente la tassa rifiuti relativa all'immobile di Montevecchia, Via Belvedere 1, in comproprietà con il sig. con rinuncia alla ripetizione delle somme versate. Quanto CP_1 all'IMU, allo stato attuale la predetta abitazione è esente dal pagamento;
qualora l'imposta sarà dovuta in futuro, essa verrà corrisposta pro quota da entrambi i comproprietari (quindi al 50% ciascuno).
11. Il sig. sosterrà interamente ed in via esclusiva tutti i costi per la frequentazione CP_1 universitaria dell'Università telematica privata MO RC frequentata dalla LI Per_
, retta compresa, con rinuncia alla ripetizione nei confronti della sig.ra e della Parte_1 Per_ LI .
12. L'automobile Fiat ND targata GJ163HC, in proprietà del sig. verrà mantenuta CP_1 Per_ nella disponibilità della LI affinché ella continui ad utilizzarla. Il sig. CP_1 corrisponderà interamente ed in via esclusiva le spese per la manutenzione dell'automobile (ivi compresi, tagliando, revisione e bollo annuale, cambio gomme e acquisto di nuovi pneumatici quando e se necessario), nonché i costi per l'assicurazione auto, rinunciando ad ogni diritto di ripetizione nei confronti della moglie e/o della LI. Il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto della predetta automobile, di proprietà del sig. ma in uso alla LI CP_1 Per_
, sarà interamente ed in via esclusiva sostenuto dal sig. il quale rinuncia sin CP_1
d'ora a domandare il rimborso alla moglie e/o LI delle somme sin ora versate e di quelle che verranno pagate sino all'estinzione del finanziamento.
13. Il sig. corrisponderà il 100% delle spese straordinarie mediche specialistiche, CP_1 Per_ ortodontiche, dentistiche di routine nell'interesse della LI , anche se sostenute presso professionisti privati.
14. Inoltre, il sig. corrisponderà il 100% delle spese straordinarie mediche, CP_1 Per_ scolastiche ed extrascolastiche, per la LI che nel protocollo adottato dal Tribunale di
Lecco, da intendersi qui richiamato ed allegato al presente ricorso (doc. 13), sono indicate come quelle che non richiedono il preventivo accordo.
Per_ 15. Tutte le altre spese straordinarie per la LI , non indicate ai punti precedenti, verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno dal sig. e dalla sig.ra che si CP_1 Parte_1 Per_ accorderanno direttamente con la LI . In caso di disaccordo rispetto alla spesa domandata dalla LI, essa sarà sostenuta solo dal genitore consenziente.
16. Quanto alle detrazioni fiscali, se applicabili, i coniugi ne usufruiranno in misura pari al 50% ciascuno. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
17. Il padre non provvederà al versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento mensile Per_ in favore della LI , studentessa universitaria, (fatto salvo il pagamento da parte del padre di tutte le spese straordinarie come sopra indicato), essendo quest'ultima, allo stato attuale, titolare di reddito da lavoro dipendente. Per_ 18. L'assegno unico per la LI , se e sinché dovuto, verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
19. Il sig. si impegna a trasferire la residenza anagrafica presso la nuova abitazione CP_1 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
20. I conti correnti bancari di cui i signori e sono intestatari ciascuno per CP_1 Parte_1 proprio conto, così come le assicurazioni sulla vita, rimarranno definitivamente in proprietà esclusiva a ciascuno di essi. Le polizze di cui i signori e sono cointestatari, CP_1 Parte_1 rimarranno ad entrambi cointestate.
21. Il c/c n. 3797 presso Banca Popolare di Milano, agenzia di Merate, cointestato ai coniugi, verrà estinto ovvero intestato unicamente al sig. il quale tratterrà la giacenza residua CP_1 pari ad euro 36,37 alla data del 24.1.2025 ovvero quel differente importo presente a momento dell'estinzione.
22. L'autovettura Rav4 targata FF591MZ di proprietà del sig. ed in uso allo stesso CP_1 rimarrà definitivamente a quest'ultimo che ne sosterrà ogni spesa, onere e imposta;
l'autovettura Volvo V60 targata EY470WE di proprietà della sig.ra ed in uso alla Parte_1 stessa rimarrà definitivamente a quest'ultima, che ne sosterrà ogni spesa, onere e imposta.
23.
Considerato che
entrambi i coniugi lavorano e percepiscono un reddito, non si dispongono assegni di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
24. Fermo restando il corretto adempimento delle condizioni sopra indicate, i coniugi dichiarano di avere compiutamente regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e di nulla più avere reciprocamente a pretendere in conseguenza del rapporto di coniugio.
25. I coniugi terranno ciascuno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta dai rispettivi difensori. La sottoscrizione del presente ricorso da parte dei difensori comporta anche la rinuncia alla solidarietà professionale.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla LI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Monticello Brianza il
[...]
14/05/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Monticello Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada