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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1605/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1605/2025 , avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f., , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MARIA LAURA CEFALO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
E
, nato ad [...] il [...] , c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio GRANATA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 31/10/2025; il P.M. in sede, con atto del
14/07/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 25/06/2025, i ricorrenti hanno dedotto: di aver contratto matrimonio in data 14/06/1987, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Pietradefusi (atto n. 2 , parte II , serie A , Reg. Atti di Matrimonio anno 1987); che dalla loro unione nascevano i figli , nato a [...] l'[...] e nato Persona_1 Persona_2
a Benevento il 4.03.1990; che, poiché la loro unione si rivelava infelice, con sentenza n. 815/2019 (RG. N.2441/2015) veniva omologata la separazione personale dei coniugi e dal momento della separazione non hanno più convissuto;
infine, hanno dedotto l'impossibilità a ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14 giugno 1987, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pietradefusi a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
-confermare l'assegnazione in uso della casa sita in Piazza Dante Troisi di Pietradefusi a Pt_1
ove vivrà con i figli e
[...] Persona_1 Persona_2
-la sig.ra rinuncia irrevocabilmente e volontariamente all'assegno divorzile, come Parte_1 disposto con sentenza n 815/2019, dichiarando di non avere più alcun diritto a percepire, richiedere la revisione e/o la corresponsione del relativo assegno divorzio;
-restano dovute a favore della sig.ra le somme relative al contributo di mantenimento Parte_1
e spese straordinarie, per come stabilito dalla sentenza di separazione n. 815/2019 emessa dal
Tribunale di Benevento, ad oggi non ancora versate e richieste con ricorso ex art. 499 cpc nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento Es. Imm. RG n. 143/2023 e che la stessa Pt_1 intende recuperare esclusivamente all'interno di tale procedimento, dichiarando con la sottoscrizione di quest'atto, di voler tenere indenne il predetto da ogni richiesta CP_1 diretta per tali somme che potranno essere riscosse esclusivamente all'interno della richiamata procedura RG 143/2023;
- Il Sig. rinunzia espressamente e definitivamente ad ogni eventuale richiesta di rimborso Per_1 per somme corrisposte e non dovute in virtù della sentenza n.815/2019 del Tribunale di Benevento.”
All'udienza del 31/10/2025, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione definita con sentenza n.
815/2019 (RG n. 2441/2015), ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi. Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il
Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Pietradefusi (atto n. 2 , parte II , serie A , Reg. Atti di
Matrimonio anno 1987);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva, PRENDENDO ATTO delle ulteriori pattuizioni;
III. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pietradefusi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
IV. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1605/2025 , avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f., , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MARIA LAURA CEFALO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
E
, nato ad [...] il [...] , c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio GRANATA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 31/10/2025; il P.M. in sede, con atto del
14/07/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 25/06/2025, i ricorrenti hanno dedotto: di aver contratto matrimonio in data 14/06/1987, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Pietradefusi (atto n. 2 , parte II , serie A , Reg. Atti di Matrimonio anno 1987); che dalla loro unione nascevano i figli , nato a [...] l'[...] e nato Persona_1 Persona_2
a Benevento il 4.03.1990; che, poiché la loro unione si rivelava infelice, con sentenza n. 815/2019 (RG. N.2441/2015) veniva omologata la separazione personale dei coniugi e dal momento della separazione non hanno più convissuto;
infine, hanno dedotto l'impossibilità a ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14 giugno 1987, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pietradefusi a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
-confermare l'assegnazione in uso della casa sita in Piazza Dante Troisi di Pietradefusi a Pt_1
ove vivrà con i figli e
[...] Persona_1 Persona_2
-la sig.ra rinuncia irrevocabilmente e volontariamente all'assegno divorzile, come Parte_1 disposto con sentenza n 815/2019, dichiarando di non avere più alcun diritto a percepire, richiedere la revisione e/o la corresponsione del relativo assegno divorzio;
-restano dovute a favore della sig.ra le somme relative al contributo di mantenimento Parte_1
e spese straordinarie, per come stabilito dalla sentenza di separazione n. 815/2019 emessa dal
Tribunale di Benevento, ad oggi non ancora versate e richieste con ricorso ex art. 499 cpc nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento Es. Imm. RG n. 143/2023 e che la stessa Pt_1 intende recuperare esclusivamente all'interno di tale procedimento, dichiarando con la sottoscrizione di quest'atto, di voler tenere indenne il predetto da ogni richiesta CP_1 diretta per tali somme che potranno essere riscosse esclusivamente all'interno della richiamata procedura RG 143/2023;
- Il Sig. rinunzia espressamente e definitivamente ad ogni eventuale richiesta di rimborso Per_1 per somme corrisposte e non dovute in virtù della sentenza n.815/2019 del Tribunale di Benevento.”
All'udienza del 31/10/2025, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione definita con sentenza n.
815/2019 (RG n. 2441/2015), ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi. Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il
Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Pietradefusi (atto n. 2 , parte II , serie A , Reg. Atti di
Matrimonio anno 1987);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva, PRENDENDO ATTO delle ulteriori pattuizioni;
III. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pietradefusi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
IV. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano