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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2025, n. 10055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10055 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sull'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 15/11/2024 nel procedimento a carico di CH LP TO, nato a [...] il [...] RB LO, nato ad [...] il [...] LI EV, nata in [...] il [...] IA RA, nata in [...] il [...] GI AN, nato in [...] il [...] AY OT, nato in [...] il [...] LO RY, nato in [...] il [...] Honold AN, in USA il 26/7/1971, NA AN, nato in [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'ordinanza; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
Deposi:uta in Cancelleria Oggi, 1 '3 MR. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10055 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 12/02/2025 udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Luca Luparia Donati, che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Rieti, anche con memorie ed allegando un parere pro ventate. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/11/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., il Tribunale di Milano rimetteva alla Corte di cassazione, in via pregiudiziale, la questione relativa alla competenza per territorio del procedimento a carico di CH LP TO RB LO, LI EV, IA RA, GI AN, AY OT, LO RY, LD AN e NA AN, imputati - nelle rispettive qualità - di due contestazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 112, d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206. Riportata l'eccezione sollevata al riguardo dalla difesa, che sostiene la competenza del Tribunale di Rieti, e la contraria opinione del Pubblico Ministero, che chiede confermare la competenza del Giudice di Milano, l'ordinanza sostiene che l'eccezione medesima sarebbe infondata, ma che comunque la questione meriti di esser definita da questa Corte alla luce della sua serietà e del fatto che sarebbe oggetto di giurisprudenza scarna, oltre che "non precipuamente attinente a situazioni involgenti società multinazionali, con conseguente difficoltà di estensione dei principi elaborati per vicende fattuali di ben diversa complessità" (con richiamo a Sez. 3, n. 15235 del 2015, applicando la quale la competenza dovrebbe esser riconosciuta in capo al Tribunale di Rieti). 2. Le parti hanno prodotto memorie ed un parere pro ventate, ribadendo le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile. 4. Come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 39153 del 12/7/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979), e qui da ribadire, il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen., è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lettera n), della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021. 4.1. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente alla competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla 2 Corte di cassazione, così provocando una decisione dotata di effetto preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. 4.2. Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi fondati su un errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti evitare casi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. Esso, in particolare, si presenta come un meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di "impugnazione" nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. 4.3. Il primo comma dell'articolo, letto congiuntamente al sesto, individua i presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio deve essere rimessa alla Corte di cassazione. I termini previsti per la presentazione della richiesta di rinvio incidentale, anche a seguito di rilievo d'ufficio, sono previsti a pena di decadenza e coincidono in sostanza con quelli stabiliti dal codice di rito per eccepire l'incompetenza per territorio: sino alla conclusione dell'udienza preliminare e, laddove essa manchi, in sede di espletamento delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Anche la reiterazione della richiesta ricalca la disciplina in tema di eccezione di incompetenza per territorio, potendo la richiesta rigettata in prima istanza essere ripresentata entro e non oltre il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. 4.4. Inoltre, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente formulata dalla parte deve essere sempre associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento. 4.5. La nuova norma in esame, poi, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l'opportunità del rinvio. 4.6. Come già ritenuto da questa Corte, nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente può - e non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione ma, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione 3 sull'eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che pronuncia ordinanza, ma si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1, n. 22236 del 03/05/2023, n.m.). 4.7. E' stato rimarcato da questa Corte, poi, come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la già citata ratio della norma - evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale - tenendo anche conto che la relazione finale della Commissione Lattanzi ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di «responsabilizzare il giudice di merito» nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto di questioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319 del 11/04/2023, n.m.). 4.8. La serietà della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della fattispecie in esame. 4.9. La norma di nuovo conio, peraltro, convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è, per l'appunto, seria. Il giudice, dunque, investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti. Con la conseguenza che il giudice potrà disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo. 4.10. Ciò premesso, deve allora osservarsi che la ratio dell'istituto impedisce la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. quando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo, in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata, dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza;
diversamente, se 4 è convinto della manifesta infondatezza della questione, dovrebbe rigettare l'eccezione. 5. Tanto richiamato in termini generali, la Corte osserva che il Tribunale di Milano si è chiaramente espresso proprio in questi ultimi termini, sostenendo (pag. 7, par. 2) che "l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa sia infondata", e motivando ampiamente sul punto con diversi argomenti. Il Giudice remittente, pertanto, non ha manifestato alcuna incertezza in ordine alla propria competenza per territorio, confermandola. 5.1. Il rinvio pregiudiziale a questa Corte, infatti, è stato motivato - oltre che con la "serietà" della questione, presupposto comunque neutro per la sua risoluzione - con il richiamo alla "complessità della materia" ed alla "assenza di precedenti giurisprudenziali calibrati su vicende" come quella in esame, che coinvolge una società multinazionale che consente di acquistare e rivendere prodotti di ogni genere, da qualunque parte del mondo provengano. Un rinvio pregiudiziale a carattere evidentemente esplorativo, dunque, e non legato allo specifico caso in oggetto, per il quale - si ribadisce - il Tribunale di Milano non dubita della propria competenza. Un rinvio pregiudiziale, ancora, non sostenuto neppure da un dedotto contrasto giurisprudenziale, né da un orientamento di questa Corte tale da indirizzare la decisione verso una soluzione diversa da quella ritenuta corretta dal Giudice;
come confermato, peraltro, dal richiamo - pag. 9 - ad una sentenza di legittimità (Sez. 3, n. 15235 del 2015) che, tuttavia, la stessa ordinanza definisce espressione di una giurisprudenza "scarna e non precipuamente attinente a situazioni involgenti società multinazionali", senza dunque individuarla come ostacolo ad una diversa soluzione dell'eccezione, ritenuta l'unica tecnicamente adeguata. Tanto che, "ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa sia infondata." La rimessione della decisione sulla competenza, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
Deposi:uta in Cancelleria Oggi, 1 '3 MR. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10055 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 12/02/2025 udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Luca Luparia Donati, che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Rieti, anche con memorie ed allegando un parere pro ventate. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/11/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., il Tribunale di Milano rimetteva alla Corte di cassazione, in via pregiudiziale, la questione relativa alla competenza per territorio del procedimento a carico di CH LP TO RB LO, LI EV, IA RA, GI AN, AY OT, LO RY, LD AN e NA AN, imputati - nelle rispettive qualità - di due contestazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 112, d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206. Riportata l'eccezione sollevata al riguardo dalla difesa, che sostiene la competenza del Tribunale di Rieti, e la contraria opinione del Pubblico Ministero, che chiede confermare la competenza del Giudice di Milano, l'ordinanza sostiene che l'eccezione medesima sarebbe infondata, ma che comunque la questione meriti di esser definita da questa Corte alla luce della sua serietà e del fatto che sarebbe oggetto di giurisprudenza scarna, oltre che "non precipuamente attinente a situazioni involgenti società multinazionali, con conseguente difficoltà di estensione dei principi elaborati per vicende fattuali di ben diversa complessità" (con richiamo a Sez. 3, n. 15235 del 2015, applicando la quale la competenza dovrebbe esser riconosciuta in capo al Tribunale di Rieti). 2. Le parti hanno prodotto memorie ed un parere pro ventate, ribadendo le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile. 4. Come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 39153 del 12/7/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979), e qui da ribadire, il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen., è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lettera n), della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021. 4.1. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente alla competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla 2 Corte di cassazione, così provocando una decisione dotata di effetto preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. 4.2. Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi fondati su un errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti evitare casi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. Esso, in particolare, si presenta come un meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di "impugnazione" nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. 4.3. Il primo comma dell'articolo, letto congiuntamente al sesto, individua i presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio deve essere rimessa alla Corte di cassazione. I termini previsti per la presentazione della richiesta di rinvio incidentale, anche a seguito di rilievo d'ufficio, sono previsti a pena di decadenza e coincidono in sostanza con quelli stabiliti dal codice di rito per eccepire l'incompetenza per territorio: sino alla conclusione dell'udienza preliminare e, laddove essa manchi, in sede di espletamento delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Anche la reiterazione della richiesta ricalca la disciplina in tema di eccezione di incompetenza per territorio, potendo la richiesta rigettata in prima istanza essere ripresentata entro e non oltre il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. 4.4. Inoltre, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente formulata dalla parte deve essere sempre associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento. 4.5. La nuova norma in esame, poi, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l'opportunità del rinvio. 4.6. Come già ritenuto da questa Corte, nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente può - e non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione ma, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione 3 sull'eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che pronuncia ordinanza, ma si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1, n. 22236 del 03/05/2023, n.m.). 4.7. E' stato rimarcato da questa Corte, poi, come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la già citata ratio della norma - evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale - tenendo anche conto che la relazione finale della Commissione Lattanzi ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di «responsabilizzare il giudice di merito» nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto di questioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319 del 11/04/2023, n.m.). 4.8. La serietà della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della fattispecie in esame. 4.9. La norma di nuovo conio, peraltro, convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è, per l'appunto, seria. Il giudice, dunque, investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti. Con la conseguenza che il giudice potrà disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo. 4.10. Ciò premesso, deve allora osservarsi che la ratio dell'istituto impedisce la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. quando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo, in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata, dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza;
diversamente, se 4 è convinto della manifesta infondatezza della questione, dovrebbe rigettare l'eccezione. 5. Tanto richiamato in termini generali, la Corte osserva che il Tribunale di Milano si è chiaramente espresso proprio in questi ultimi termini, sostenendo (pag. 7, par. 2) che "l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa sia infondata", e motivando ampiamente sul punto con diversi argomenti. Il Giudice remittente, pertanto, non ha manifestato alcuna incertezza in ordine alla propria competenza per territorio, confermandola. 5.1. Il rinvio pregiudiziale a questa Corte, infatti, è stato motivato - oltre che con la "serietà" della questione, presupposto comunque neutro per la sua risoluzione - con il richiamo alla "complessità della materia" ed alla "assenza di precedenti giurisprudenziali calibrati su vicende" come quella in esame, che coinvolge una società multinazionale che consente di acquistare e rivendere prodotti di ogni genere, da qualunque parte del mondo provengano. Un rinvio pregiudiziale a carattere evidentemente esplorativo, dunque, e non legato allo specifico caso in oggetto, per il quale - si ribadisce - il Tribunale di Milano non dubita della propria competenza. Un rinvio pregiudiziale, ancora, non sostenuto neppure da un dedotto contrasto giurisprudenziale, né da un orientamento di questa Corte tale da indirizzare la decisione verso una soluzione diversa da quella ritenuta corretta dal Giudice;
come confermato, peraltro, dal richiamo - pag. 9 - ad una sentenza di legittimità (Sez. 3, n. 15235 del 2015) che, tuttavia, la stessa ordinanza definisce espressione di una giurisprudenza "scarna e non precipuamente attinente a situazioni involgenti società multinazionali", senza dunque individuarla come ostacolo ad una diversa soluzione dell'eccezione, ritenuta l'unica tecnicamente adeguata. Tanto che, "ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa sia infondata." La rimessione della decisione sulla competenza, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025