Sentenza 6 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13812 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento nei confronti di: ON ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2018 del Giudice di Pace di Pescina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 04/10/2018 il Giudice di Pace ha dichiarato non doversi procedere per remissione \ di querela nei confronti di AL ME in ordine al reato di Clli all'art. 582 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali a Del Ciello Paolo, colpendolo con un bastone.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo la violazione di legge, per avere il Giudice dichiarato l'improcedibilità, nonostante il reato non fosse procedibile a querela, bensì d'ufficio, essendo contestata in fatto l'aggravante dell'uso dell'arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il fatto contestato risulta, infatti, consistere nelle lesioni personali cagionate colpendo la persona offesa con un bastone. Pacifico, sotto il profilo della qualificazione giuridica, che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R, Rv. 267713, a proposito di un pezzo di legno, che, se usato in un contesto aggressivo, in quanto, nella specie, scagliato contro la persona offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato;
Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750, a proposito dell'uso di un manico di scopa, in una fattispecie in cui la contestazione in fatto dell'aggravante ha determinato la procedibilità di ufficio del reato e l'esclusione della competenza del giudice di pace), nel caso in esame, pur non essendo stato indicato l'art. 585 cod. pen. nella rubrica dell'imputazione, nondimeno l'uso dell'arma - un bastone - è stato espressamente contestato in fatto. Al riguardo, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430).
2. Ciò posto, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto procedibile a querela il reato ascritto all'imputato, essendo stata contestata l'aggravante dell'uso di un'arma impropria, che determina la procedibilità d'ufficio e la competenza non già del Giudice di Pace, bensì del Tribunale in composizione monocratica. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano per l'ulteriore Corso. Così deciso in Roma il 18/02/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi M Vessichelli P.:
CORTE .
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