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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 934/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 934/2025 promossa da:
, (c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico De Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2 ad Erice (TP), il quale agisce ex art 86 c.p.c., avendone la qualità ed eleggendo domicilio presso il proprio studio legale;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Mazara del Vallo (TP), il giorno
30/08/2002, che dall'unione erano nati i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
21/09/2008), che l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 11/06/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) e vivranno separati, portandosi reciproco Controparte_1 Parte_1 rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2)Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori che prenderanno di comune Per_2 accordo le decisioni di interesse del figlio relative all'istruzione, educazione e salute, con collocamento presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Terni Via Nazario Sauro n. 11.
3)L'abitazione familiare di proprietà del suocero, ad eccezione dei due garage di pertinenza, con il consenso di questi e normando eventualmente apposito atto o comunque raccogliendone il consenso, viene assegnata alla sig.ra che ivi risiederà sino al 31 dicembre 2027, Parte_1 tempo successivo al presumibile termine degli studi superiori del figlio , (previsto per Per_2 giugno 2027) mentre il marito, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso ed alla autorizzazione Presidenziale di Legge, si trasferirà, a sua cura e spese, presso un altro alloggio.
4) Quanto al diritto di visita, il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta vorrà e potrà, compatibilmente con le esigenze del figlio stesso e del padre. Entrambi i genitori dovranno cercare di assecondare le richieste del medesimo, ove ritengano ciò nell'interesse dello stesso;
in ogni caso il padre avrà diritto a tenere il figlio minore con sé, a fine settimana alterni – dal venerdì sera al lunedì mattina – presso la abitazione nella quale fisserà la sua residenza e posta, anche in questo caso, la prevalenza delle esigenze, anche organizzative, del minore.
5) Quanto alla spese per la casa coniugale, la signora provvederà, per il tempo in Parte_1 cui la casa coniugale resterà alla stessa assegnata, a sostenere le spese condominiali, escluse quelle eventuali relative ad opere di straordinaria amministrazione e provvederà a sostenere quelle relative alle utenze, all'ordinaria manutenzione dell'immobile ed alle imposte relative al possesso, come la tassa sui rifiuti, mentre quelle relative alla proprietà, come l'IMU resterà a carico del sig.
Controparte_1
6) I coniugi, considerate le reciproche situazioni economiche, la temporanea assegnazione della casa coniugale alla Signora ed alla residenza del figlio presso la stessa nella casa Pt_1 Per_2 coniugale sino alla data del 31.12.2027, concordano che il padre verserà alla madre il contributo di mantenimento per il figlio nella misura di € 150,00 al mese, da rivalutare come per legge, e tenuto conto delle esigenze della figlia , maggiorenne, studentessa universitaria fuori sede, Per_1 non economicamente autosufficiente, i genitori contribuiranno per le spese ordinarie della figlia in pari misura, anticipando direttamente alla stessa o pagando personalmente, tutte le spese, nessuna esclusa, nella misura del 50%. 7) In relazione alle spese straordinarie, i coniugi richiamano il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27.06.2018, e si impegnano ad osservare irrevocabilmente e sottoscrivere come parte integrante del presente atto. I coniugi si impegnano a rivedere gli accordi per le spese ordinarie e straordinarie a decorrere dal
1° gennaio 2028 e cioè dopo che la sig.ra avrà lasciato la casa coniugale e avrà Pt_1 Per_2 iniziato il percorso universitario.
8) La regolamentazione delle spese nei termini di cui sopra avrà decorrenza dal 01.05.2025.
9) Il padre potrà inoltre tenere il figlio , tenendo conto della durata delle vacanze estive, Per_2 per il periodo di un mese continuativamente ovvero in periodi di due settimane ciascuna, da concordare con l'altro genitore possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
si terrà sempre e primariamente conto dell'interesse e dei desideri del minore. Inoltre, il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per le seguenti festività natalizie e pasquali: la sera della Vigilia di Natale o i giorni del 25 e 26 dicembre, la sera di Capodanno o il giorno 1° e
6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'altro genitore, salvo diverso accordo concordato tra i genitori.
10) Nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, stante l'attuale piena indipendenza economica degli stessi.
11) Ai soli fini patrimoniali, i beni mobili – oggetto di regalie nuziali ovvero acquistati successivamente al matrimonio - presenti nella casa coniugale verranno divisi fra i coniugi con separata scrittura privata.
12) Entrambi i coniugi, al fine di assicurare la cura del figlio minore, si impegnano reciprocamente a comunicare per tempo, con un anticipo di almeno una settimana, salvo circostanze imprevedibili, gli eventuali impedimenti e/o impegni lavorativi sopravvenuti in forza dei quali dovranno assentarsi dal proprio domicilio per oltre le 24 ore;
13) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico ed anche eventuali spostamenti in altre località fuori zona, quando hanno con sé il minore, per renderne edotto l'altro genitore.
14) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni e le rispettive famiglie di provenienza.
15) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno prese concordemente dai genitori.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra nata il [...] a [...]_1
Vallo (TP), e nato in data [...] ad [...], Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Mazara del Vallo (TP), il giorno 30 agosto 2002, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Mazara del Vallo (TP), atto n. 226, parte 2, S. A, anno 2002;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli