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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/08/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1792/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20.06.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- PRESENZA E CP_1 Parte_1 [...]
CP_2
- OPPONENTI -
E
- Controparte_3
[...]
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente gli Avv.ti PARISI AGOSTINO e DOMENICO PACE che concludono per l'accoglimento dell'opposizione; per parte resistente l'
[...]
, il quale conclude chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1792/2018 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1792/2018 r.g.a.c.
TRA
Parte_2
(c.f.: ) in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, e (c.f. ) Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliate alla Via E. De Nicola n. 40, in Tito Scalo (Pz) presso lo studio degli Avv.ti Parisi Agostino e Domenico Pace, da cui sono rappresentate e difese giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
OPPONENTI
E
Controparte_3
, c.f. , in persona del
[...] P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio sito in CP_4 CP_3 alla via Isca del Pioppo n. 41, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23 comma
4, della legge 689/1981 da proprio funzionario appositamente delegato;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 555/17 del 10.10.2017, prot. n. 32997, con cui l' Controparte_5 ingiungeva alla cooperativa opponente il pagamento
[...]
della somma di € 7.590,00, comprensiva di spese di notifica, sulla base del verbale conclusivo degli accertamenti n. Pz89002/2013-756-02 del 13.11.2013 con il quale venivano contestati l'impiego irregolare di n. 12 lavoratori, nonché l'omessa consegna delle lettere di assunzione all'atto di instaurazione dei rapporti di lavoro.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
- Che la era legale rappresentante della PRT Onlus, ma Controparte_2
non anche responsabile della Casa di Riposo sita in Ruvo del Monte al viale della Repubblica n. 48, come risulta dal primo verbale ispettivo in cui si dà
2
atto che era il soggetto preposto alla gestione della struttura, Persona_1
con conseguente difetto di legittimazione passiva della stessa;
- Che non vi è stata alcuna intenzione della PRT Onlus di occultare i rapporti di lavoro in contestazione, come si evince dal verbale di riunione del
Consiglio di amministrazione del 01.10.2011, riportato nel libro dei soci, con cui la PRT Onlus deliberava l'ingresso dei soci-lavoratori indicati nel verbale di accertamento;
- Che gli agenti accertatori hanno effettuato una ricostruzione ex post dei fatti, rispetto alla data dell'accesso ispettivo, che non torva riscontro in dati oggettivi;
- Che dalle comunicazioni Unilav si evince come tutti i lavoratori fossero stati assunti in data 01.10.2011, anche alla luce delle tempestive rettifiche, con conseguente infondatezza dell'avversa ricostruzione;
- La violazione dell'art. 14 della l. 689/81, avendo l'amministrazione tardivamente notificato, in data 06.12.2013, il verbale di accertamento, rispetto alla data del verbale del primo accesso ispettivo del 31.01.2012 e alla data del 27.02.2012, con cui l'opponente provvedeva a depositare la documentazione richiesta;
- La prescrizione del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 28 della legge
689/81, considerando che le violazioni contestate risalgono al periodo che va dal 1° ottobre al 31 ottobre 2011 e che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 23.10.2017;
Costituitasi in giudizio, la di ha Controparte_6 CP_3 contestato le avverse pretese, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, documentalmente istruita, è stata rinviata per la discussione e la decisione alla presente udienza.
******
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. In primo luogo, va disattesa la censura circa l'assenza di responsabilità della legale rappresentante , quale coobbligata in solido con la Controparte_2
società cooperativa, atteso che, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente e dalla
3
documentazione versata in atti, risulta che i lavoratori, per i quali sono state elevate le sanzioni contestate, fossero alle dipendenze della Parte_2
Territorio, a nulla rilevando che la gestione della singola struttura fosse delegata ad altro soggetto (tale che, peraltro, si qualifica quale “dipendente” Persona_1 nel verbale di primo accesso del 31.01.2012).
Invero, la ricorrente, nel contestare l'addebito, richiama il verbale del Consiglio di amministrazione della cooperativa, di cui la è legale rappresentante, con CP_2 cui veniva deliberata l'ammissione dei predetti, nella qualità di soci lavoratori, nella cooperativa, risultando sconfessata la tesi difensiva circa l'estraneità della alle violazioni contestate. CP_2
Del resto, la chiedeva espressamente di essere sentita, ai sensi dell'art. 18 CP_2 della legge 689/1981, ed, in sede di audizione, non eccepiva affatto la propria estraneità rispetto agli addebiti quanto, piuttosto, la sopravvenuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'assenza di ulteriori violazioni della cooperativa.
Pertanto, considerando che i rapporti di lavoro sono direttamente riferibili alla cooperativa, e non alla singola casa di riposo presso la quale gli stessi erano in concreto adibiti, la doglianza non può che essere respinta.
Peraltro, va evidenziato come con il presente giudizio è stata impugnata solamente l'ordinanza ingiunzione n. 555/2017, emessa nei confronti della società, e non anche l'ordinanza n. 554/2017, emessa nei confronti della , quale CP_2
trasgressore e obbligata in via principale per la qualifica di presidente del Cda e legale rappresentante della società in questione.
2. Parimenti vanno disattese le censure concernenti la violazione degli artt. 14 e 28 della legge 689/1981.
Relativamente alla prima, è evidente che il termine di 90 giorni, prescritto dalla norma per la notificazione degli estremi della violazione, non può che decorrere dalla conclusione del procedimento ispettivo, dovendosi respingere la tesi di parte ricorrente secondo cui il dies a quo andrebbe individuato nella data del deposito della documentazione richiesta alla società cooperativa, del 27.02.2012, avendo l'amministrazione tutti gli elementi per adottare il provvedimento di sua competenza.
4
Difatti, dall'ordinanza ingiunzione risulta che gli accertamenti ispettivi sono stati definiti in data 28.10.2013 – entro un termine sicuramente ragionevole – e che i verbali di accertamento sono stati notificati entro il termine prescritto, rispettivamente in data 10.12.2013 il n. PZ89002/2013-756-02 del 13.11.2013 ed in data 06.12.2013 il n. PZ89002/2013-756-01 del 13.11.2013.
Peraltro, l'accertamento si concludeva a seguito della ricezione di ulteriore documentazione inviata dalla stessa società in data 28.10.2013 con nota prot. n.
105/C.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione ex art. 28, considerata l'efficacia interruttiva della notifica dei verbali di accertamento presupposti all'ordinanza ingiunzione, ritualmente provata e affatto contestata dalle opponenti.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata essendo provata, per tabulas, la sussistenza degli addebiti contestati.
Come risulta dal verbale di primo accesso del 31.01.2012, gli ispettori identificavano presso la sede operativa della società cooperativa le sigg.re
[...]
e Pt_3 CP_7 CP_8 Persona_2 Persona_1
, adibite allo svolgimento di varie mansioni, senza che fosse Controparte_9
possibile visionare documentazione sui rapporti di lavoro in essere, per cui ne chiedevano l'esibizione entro il 21.02.2012.
Nel corso dell'accertamento venivano raccolte le dichiarazioni delle lavoratrici suddette nonché quelle di ulteriori lavoratori ( , Persona_3 Per_4
, , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
e ). Persona_9 Persona_10
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla documentazione acquisita, dunque,
è emerso l'impego irregolare di ciascuno dei lavoratori indicati, considerando che le comunicazioni UniLav di rettifica venivano inviate al centro per l'impiego solamente in data 17.01.2014 e, quindi, addirittura dopo la conclusione delle indagini svolte dagli ispettori, come ammesso dalla stessa ricorrente , per CP_2 il tramite del delegato , in sede di audizione. Testimone_1
5. Né può ritenersi che l'ordinanza ingiunzione impugnata vada annullata per carenza dell'elemento soggettivo.
5
In proposito, si rammenta che in materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 della
L. n. 689 del 1981, presuppone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, obbligando quest'ultimo di provare l'assenza di elemento soggettivo.
Infatti, poiché il giudizio di colpevolezza non si basa sul dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, è onere del trasgressore (in virtù della presunzione di colpa)
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
La consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti con una sanzione meno gravosa (cfr. ex multis, Cass. Cassazione civile, sez. II, 28/11/2023, n.
33026).
Pertanto, considerata l'evidente sussistenza della fattispecie oggettiva dell'illecito
(mancata comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro e mancata consegna delle lettere di assunzione), le ricorrenti non hanno affatto provato l'assenza di colpevolezza, non potendosi sicuramente ritenere sufficiente il verbale del consiglio di amministrazione del 01.10.2011, con cui si deliberava l'ammissione, in qualità di soci-lavoratori, dei sig.ri , Per_2 Per_8 Per_10
Per_
, , , , e CP_10 CP_9 Per_9 Per_5 Per_3 Per_1 CP_8
non seguito da alcuna comunicazione dell'avvenuta instaurazione Per_6
del rapporto di lavoro.
6. Parimenti irrilevante è la sentenza citata dalle ricorrenti (Trib. Potenza n.
417/2016) evidenziandosi a riguardo che, in disparte l'inidoneità della stessa a fare stato nel presente giudizio, i fatti oggetto del giudizio richiamato (esistenza del credito contributivo) sono evidentemente diversi rispetto a quelli oggetto della presente controversia (considerando, peraltro, che il suddetto giudizio si è svolto nei confronti dell' , contumace, senza alcuna partecipazione dell' CP_11 CP_3
).
[...]
7. Per tutto quanto innanzi osservato l'opposizione non può che essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva
6
effettivamente svolta, della natura delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e della circostanza che l'amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio funzionario (per cui il compenso
è ridotto del 20% secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs.
14/09/2015 n. 149)
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.
555/2017 del 10.10.2017, prot. n. 32997, emessa dalla Controparte_6
di
[...] CP_3
2) condanna e la Controparte_2 Controparte_12
in solido tra loro, a rifondere alla
[...] Controparte_13
le spese del presente di giudizio, liquidate in € 2.032,00, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA se dovute.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 11.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
7
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20.06.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- PRESENZA E CP_1 Parte_1 [...]
CP_2
- OPPONENTI -
E
- Controparte_3
[...]
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente gli Avv.ti PARISI AGOSTINO e DOMENICO PACE che concludono per l'accoglimento dell'opposizione; per parte resistente l'
[...]
, il quale conclude chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1792/2018 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1792/2018 r.g.a.c.
TRA
Parte_2
(c.f.: ) in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, e (c.f. ) Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliate alla Via E. De Nicola n. 40, in Tito Scalo (Pz) presso lo studio degli Avv.ti Parisi Agostino e Domenico Pace, da cui sono rappresentate e difese giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
OPPONENTI
E
Controparte_3
, c.f. , in persona del
[...] P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio sito in CP_4 CP_3 alla via Isca del Pioppo n. 41, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23 comma
4, della legge 689/1981 da proprio funzionario appositamente delegato;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 555/17 del 10.10.2017, prot. n. 32997, con cui l' Controparte_5 ingiungeva alla cooperativa opponente il pagamento
[...]
della somma di € 7.590,00, comprensiva di spese di notifica, sulla base del verbale conclusivo degli accertamenti n. Pz89002/2013-756-02 del 13.11.2013 con il quale venivano contestati l'impiego irregolare di n. 12 lavoratori, nonché l'omessa consegna delle lettere di assunzione all'atto di instaurazione dei rapporti di lavoro.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
- Che la era legale rappresentante della PRT Onlus, ma Controparte_2
non anche responsabile della Casa di Riposo sita in Ruvo del Monte al viale della Repubblica n. 48, come risulta dal primo verbale ispettivo in cui si dà
2
atto che era il soggetto preposto alla gestione della struttura, Persona_1
con conseguente difetto di legittimazione passiva della stessa;
- Che non vi è stata alcuna intenzione della PRT Onlus di occultare i rapporti di lavoro in contestazione, come si evince dal verbale di riunione del
Consiglio di amministrazione del 01.10.2011, riportato nel libro dei soci, con cui la PRT Onlus deliberava l'ingresso dei soci-lavoratori indicati nel verbale di accertamento;
- Che gli agenti accertatori hanno effettuato una ricostruzione ex post dei fatti, rispetto alla data dell'accesso ispettivo, che non torva riscontro in dati oggettivi;
- Che dalle comunicazioni Unilav si evince come tutti i lavoratori fossero stati assunti in data 01.10.2011, anche alla luce delle tempestive rettifiche, con conseguente infondatezza dell'avversa ricostruzione;
- La violazione dell'art. 14 della l. 689/81, avendo l'amministrazione tardivamente notificato, in data 06.12.2013, il verbale di accertamento, rispetto alla data del verbale del primo accesso ispettivo del 31.01.2012 e alla data del 27.02.2012, con cui l'opponente provvedeva a depositare la documentazione richiesta;
- La prescrizione del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 28 della legge
689/81, considerando che le violazioni contestate risalgono al periodo che va dal 1° ottobre al 31 ottobre 2011 e che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 23.10.2017;
Costituitasi in giudizio, la di ha Controparte_6 CP_3 contestato le avverse pretese, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, documentalmente istruita, è stata rinviata per la discussione e la decisione alla presente udienza.
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Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. In primo luogo, va disattesa la censura circa l'assenza di responsabilità della legale rappresentante , quale coobbligata in solido con la Controparte_2
società cooperativa, atteso che, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente e dalla
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documentazione versata in atti, risulta che i lavoratori, per i quali sono state elevate le sanzioni contestate, fossero alle dipendenze della Parte_2
Territorio, a nulla rilevando che la gestione della singola struttura fosse delegata ad altro soggetto (tale che, peraltro, si qualifica quale “dipendente” Persona_1 nel verbale di primo accesso del 31.01.2012).
Invero, la ricorrente, nel contestare l'addebito, richiama il verbale del Consiglio di amministrazione della cooperativa, di cui la è legale rappresentante, con CP_2 cui veniva deliberata l'ammissione dei predetti, nella qualità di soci lavoratori, nella cooperativa, risultando sconfessata la tesi difensiva circa l'estraneità della alle violazioni contestate. CP_2
Del resto, la chiedeva espressamente di essere sentita, ai sensi dell'art. 18 CP_2 della legge 689/1981, ed, in sede di audizione, non eccepiva affatto la propria estraneità rispetto agli addebiti quanto, piuttosto, la sopravvenuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'assenza di ulteriori violazioni della cooperativa.
Pertanto, considerando che i rapporti di lavoro sono direttamente riferibili alla cooperativa, e non alla singola casa di riposo presso la quale gli stessi erano in concreto adibiti, la doglianza non può che essere respinta.
Peraltro, va evidenziato come con il presente giudizio è stata impugnata solamente l'ordinanza ingiunzione n. 555/2017, emessa nei confronti della società, e non anche l'ordinanza n. 554/2017, emessa nei confronti della , quale CP_2
trasgressore e obbligata in via principale per la qualifica di presidente del Cda e legale rappresentante della società in questione.
2. Parimenti vanno disattese le censure concernenti la violazione degli artt. 14 e 28 della legge 689/1981.
Relativamente alla prima, è evidente che il termine di 90 giorni, prescritto dalla norma per la notificazione degli estremi della violazione, non può che decorrere dalla conclusione del procedimento ispettivo, dovendosi respingere la tesi di parte ricorrente secondo cui il dies a quo andrebbe individuato nella data del deposito della documentazione richiesta alla società cooperativa, del 27.02.2012, avendo l'amministrazione tutti gli elementi per adottare il provvedimento di sua competenza.
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Difatti, dall'ordinanza ingiunzione risulta che gli accertamenti ispettivi sono stati definiti in data 28.10.2013 – entro un termine sicuramente ragionevole – e che i verbali di accertamento sono stati notificati entro il termine prescritto, rispettivamente in data 10.12.2013 il n. PZ89002/2013-756-02 del 13.11.2013 ed in data 06.12.2013 il n. PZ89002/2013-756-01 del 13.11.2013.
Peraltro, l'accertamento si concludeva a seguito della ricezione di ulteriore documentazione inviata dalla stessa società in data 28.10.2013 con nota prot. n.
105/C.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione ex art. 28, considerata l'efficacia interruttiva della notifica dei verbali di accertamento presupposti all'ordinanza ingiunzione, ritualmente provata e affatto contestata dalle opponenti.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata essendo provata, per tabulas, la sussistenza degli addebiti contestati.
Come risulta dal verbale di primo accesso del 31.01.2012, gli ispettori identificavano presso la sede operativa della società cooperativa le sigg.re
[...]
e Pt_3 CP_7 CP_8 Persona_2 Persona_1
, adibite allo svolgimento di varie mansioni, senza che fosse Controparte_9
possibile visionare documentazione sui rapporti di lavoro in essere, per cui ne chiedevano l'esibizione entro il 21.02.2012.
Nel corso dell'accertamento venivano raccolte le dichiarazioni delle lavoratrici suddette nonché quelle di ulteriori lavoratori ( , Persona_3 Per_4
, , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
e ). Persona_9 Persona_10
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla documentazione acquisita, dunque,
è emerso l'impego irregolare di ciascuno dei lavoratori indicati, considerando che le comunicazioni UniLav di rettifica venivano inviate al centro per l'impiego solamente in data 17.01.2014 e, quindi, addirittura dopo la conclusione delle indagini svolte dagli ispettori, come ammesso dalla stessa ricorrente , per CP_2 il tramite del delegato , in sede di audizione. Testimone_1
5. Né può ritenersi che l'ordinanza ingiunzione impugnata vada annullata per carenza dell'elemento soggettivo.
5
In proposito, si rammenta che in materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 della
L. n. 689 del 1981, presuppone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, obbligando quest'ultimo di provare l'assenza di elemento soggettivo.
Infatti, poiché il giudizio di colpevolezza non si basa sul dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, è onere del trasgressore (in virtù della presunzione di colpa)
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
La consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti con una sanzione meno gravosa (cfr. ex multis, Cass. Cassazione civile, sez. II, 28/11/2023, n.
33026).
Pertanto, considerata l'evidente sussistenza della fattispecie oggettiva dell'illecito
(mancata comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro e mancata consegna delle lettere di assunzione), le ricorrenti non hanno affatto provato l'assenza di colpevolezza, non potendosi sicuramente ritenere sufficiente il verbale del consiglio di amministrazione del 01.10.2011, con cui si deliberava l'ammissione, in qualità di soci-lavoratori, dei sig.ri , Per_2 Per_8 Per_10
Per_
, , , , e CP_10 CP_9 Per_9 Per_5 Per_3 Per_1 CP_8
non seguito da alcuna comunicazione dell'avvenuta instaurazione Per_6
del rapporto di lavoro.
6. Parimenti irrilevante è la sentenza citata dalle ricorrenti (Trib. Potenza n.
417/2016) evidenziandosi a riguardo che, in disparte l'inidoneità della stessa a fare stato nel presente giudizio, i fatti oggetto del giudizio richiamato (esistenza del credito contributivo) sono evidentemente diversi rispetto a quelli oggetto della presente controversia (considerando, peraltro, che il suddetto giudizio si è svolto nei confronti dell' , contumace, senza alcuna partecipazione dell' CP_11 CP_3
).
[...]
7. Per tutto quanto innanzi osservato l'opposizione non può che essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva
6
effettivamente svolta, della natura delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e della circostanza che l'amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio funzionario (per cui il compenso
è ridotto del 20% secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs.
14/09/2015 n. 149)
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.
555/2017 del 10.10.2017, prot. n. 32997, emessa dalla Controparte_6
di
[...] CP_3
2) condanna e la Controparte_2 Controparte_12
in solido tra loro, a rifondere alla
[...] Controparte_13
le spese del presente di giudizio, liquidate in € 2.032,00, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA se dovute.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 11.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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