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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 3965/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3965/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. CRESCENZO Parte_1 C.F._1
DOMENICO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso tre provvedimenti di ripetizione
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CP_ delle somme erogate dall a titolo di Reddito di Cittadinanza, notificati il
26.10.2023 (beneficio percepito da 06.2022 a 09.2022), il 13.12.2023
(beneficio percepito da 04.2022 a 04.2022) e il 16.04.2024 (somme percepite da 11.2020 a 03.2022), basati sulla presunta non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU all'atto della presentazione delle domande di reddito di cittadinanza. Affermava, a sostegno della sua domanda, di aver dichiarato correttamente di essere parte di un nucleo familiare mono-componente e di possedere tutti gli ulteriori requisiti per la percezione del beneficio assistenziale, risiedendo almeno da sola in via
Silvio Ruocco n. 4 a Sarno. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito, di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio assistenziale e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta la richiesta di restituzione delle somme percepite, pari complessivamente a € 17.157,95.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.01.2025, evidenziando come, all'atto della presentazione della domanda, la ricorrente fosse da considerare a carico dei genitori in quanto avente meno di 24 anni, non coniugata e con redditi non superiori a 4.000 euro, secondo la previsione dell'art. 2 comma 5 lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n.
26/2019.
Il ricorso si è rivelato infondato e non meritevole di accoglimento.
In diritto, si rileva che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l. 26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di Cittadinanza.
La legislazione pone dei particolari obblighi di comunicazione in capo ai percettori del beneficio e ciò tanto nell'ambito della procedura di richiesta
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quanto in corso di fruizione. Invero, si stabilisce la decadenza del beneficio nel caso in cui uno dei componenti della famiglia non effettui comunicazioni
(ovvero presenti comunicazioni mendaci) relative alle variazioni patrimoniali conseguenti l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, IX comma, ottenendo così un benefit superiore a quello spettante;
oppure non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata ex art. 3, XII comma, in caso di variazioni nel nucleo familiare
(art. 7, V comma, lett. f-g); o ancora, quando, a seguito di un'attività ispettiva, sia sorpreso a svolgere attività di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, in assenza, rispettivamente, delle comunicazioni obbligatorie o di quelle ex art. 3, IX comma (art. 7, V comma, lett. h); infine, di nuovo, se all'atto della richiesta del RdC fornisca dichiarazioni mendaci, od ometta le prescritte comunicazioni, in modo tale da ottenere un sussidio maggiore di quello dovuto (art. 7, VI comma).
Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione), l'art. 2 co. 5 lett.
b) del d.l. 4/19 convertito in l. 26/19 - ratione temporis vigente - ha previsto che “Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal
RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: <<…>> b) il figlio maggiorenne non convivente con
i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Quello che viene in rilievo e appare dirimente in questo caso è stabilire quando un figlio possa considerarsi o meno a carico dei genitori, allorquando (come nel caso che qui occupa, essendo la ricorrente nata il
20.03.2000 e quindi dell'età di poco più di 20 anni all'epoca della presentazione della prima domanda amministrativa del 29.10.2020 e poco più di 22 alla presentazione dell'ultima del 09.05.2022) sia minore degli anni 26. Al proposito viene in rilievo la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018 (l. 205/17, art.
1. Comma 252), entrata in vigore
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dall'01.01.2019, che, oltre ad introdurre il criterio dell'età del figlio, ha previsto un innalzamento del limite di reddito affinché questi possa essere considerato “fiscalmente a carico”, stabilendo il limite della somma pari o inferiore a 4.000,00 euro per gli infra-ventiquattrenni.
Tornando al caso di specie, è incontestato che all'epoca della domanda la ricorrente aveva 20 anni, non aveva contratto matrimonio, né aveva figli. Quanto ai redditi, in ricorso, nulla la ricorrente deduce sul punto in sua difesa, mentre dall'analisi dell'estratto conto previdenziale depositato dall emerge che solo dall'01.01.2023 (ovvero successivamente al CP_2 periodo in contestazione) essa risulta occupata con un reddito superiore alla soglia minima anzidetta. Si impone quindi la necessaria riconduzione ex lege della parte ricorrente nel nucleo familiare dei suoi genitori, a prescindere dal luogo autonomo di residenza.
Ne deriva, quindi, la correttezza del provvedimento di revoca ex tunc del Reddito di Cittadinanza e la legittimità della richiesta di ripetizione di CP_ indebito avanzata dall , atteso che la ricorrente andava considerata soggetto non povero ex lege, ma ancora a carico dei genitori.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni affrontate e la qualità delle parti processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali tra le parti.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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