Art. 3. 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 23 giugno 1990, n. 176
Articolo 3 della Legge 23 giugno 1990, n. 176
Versione
13 luglio 1990
13 luglio 1990
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