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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATARI, LA
PICCIRILLI ED RI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5522/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249004457754000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120019028050000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2025 depositato il
03/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09/07/2024 ad Agenzia delle Entrate – DP di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, iscritto nel RGR al n. 5522/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 1002024 9004457754/000 di complessivi euro 8.745,24, notificata in data 31/05/2024 sulla scorta di 2 cartelle di pagamento ed un avviso di addebito INPS, ma limitatamente alla pretesa di euro 5.192,41 di cui alla cartella n. 10020120019028050000 per IRPEF anno 2008, asseritamente notificata il 22/03/2012.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto presupposto;
- intervenuta decadenza/prescrizione quinquennale del credito d'imposta alla data di notifica dell'intimazione,
- intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdE che controdeduceva, rappresentando che:
- la cartella di pagamento n.1002012001902805000, che traeva origine dal mancato pagamento della comunicazione di irregolarità n 0034524409075, codice atto n. 09311970926, relativa al controllo formale ex art. 36 bis del DPR 600/73 del modello Unico/2009x2008, risultava notificata il 22/03/2012 direttamente a mezzo racc. a.r. consegnata al destinatario, come documentato;
- la prescrizione della cartella (sottesa all'atto impugnato) non poteva dirsi maturata per successiva notifica dell'intimazione n. 10020239000165522 avvenuta in data 09/03/2023, come da relata depositata, non impugnata dalla contribuente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
L'AdER non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Infatti, parte resistente ha documentalmente provato la pregressa notifica dell'atto presupposto nonché la successiva notifica dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione n. 10020239000165522, avvenuta in data 09/03/2023 a mezzo racc. a.r. consegnata al destinatario, che la contribuente avrebbe dovuto necessariamente impugnare per sollevare ogni eccezione, inclusa quella di prescrizione.
Sulla questione relativa all'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma
2, Dpr n. 602/1973, in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco degli atti di cui all'articolo 19 Dlgs
n. 546/1992, vi sono state contrastanti pronunce di legittimità: questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente secondo il quale l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente
(art. 19, comma 1, lettera e) D.lgs. n. 546/1992): di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (Cass. sent. n. 6436/2025).
Pertanto, tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente vanno rigettate.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica esposta, si ravvisa l'opportunità di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATARI, LA
PICCIRILLI ED RI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5522/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249004457754000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120019028050000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2025 depositato il
03/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09/07/2024 ad Agenzia delle Entrate – DP di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, iscritto nel RGR al n. 5522/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 1002024 9004457754/000 di complessivi euro 8.745,24, notificata in data 31/05/2024 sulla scorta di 2 cartelle di pagamento ed un avviso di addebito INPS, ma limitatamente alla pretesa di euro 5.192,41 di cui alla cartella n. 10020120019028050000 per IRPEF anno 2008, asseritamente notificata il 22/03/2012.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto presupposto;
- intervenuta decadenza/prescrizione quinquennale del credito d'imposta alla data di notifica dell'intimazione,
- intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdE che controdeduceva, rappresentando che:
- la cartella di pagamento n.1002012001902805000, che traeva origine dal mancato pagamento della comunicazione di irregolarità n 0034524409075, codice atto n. 09311970926, relativa al controllo formale ex art. 36 bis del DPR 600/73 del modello Unico/2009x2008, risultava notificata il 22/03/2012 direttamente a mezzo racc. a.r. consegnata al destinatario, come documentato;
- la prescrizione della cartella (sottesa all'atto impugnato) non poteva dirsi maturata per successiva notifica dell'intimazione n. 10020239000165522 avvenuta in data 09/03/2023, come da relata depositata, non impugnata dalla contribuente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.
L'AdER non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Infatti, parte resistente ha documentalmente provato la pregressa notifica dell'atto presupposto nonché la successiva notifica dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione n. 10020239000165522, avvenuta in data 09/03/2023 a mezzo racc. a.r. consegnata al destinatario, che la contribuente avrebbe dovuto necessariamente impugnare per sollevare ogni eccezione, inclusa quella di prescrizione.
Sulla questione relativa all'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma
2, Dpr n. 602/1973, in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco degli atti di cui all'articolo 19 Dlgs
n. 546/1992, vi sono state contrastanti pronunce di legittimità: questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente secondo il quale l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente
(art. 19, comma 1, lettera e) D.lgs. n. 546/1992): di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (Cass. sent. n. 6436/2025).
Pertanto, tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente vanno rigettate.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica esposta, si ravvisa l'opportunità di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese