Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Vincolo di aggiudicazione: più lotti nello stesso sottogruppo è uguale a unica gara?Accesso limitatoMichele Di Donna · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 10/12/2025, n. 22360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22360 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2025, proposto da TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9892091BB9, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
contro
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Mario Natale, con domicilio eletto presso lo studio Anna Romano in Roma, via Arenula, 29;
nei confronti
UR Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italpol VI S.r.l., Metronotte D'Italia S.r.l., OL VI S.r.l., BE VI S.p.A., non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della nota Prot. A/FEM/6260/P del 20 dicembre 2024 con la quale RAI ha comunicato all'esponente le graduatorie di tutti i lotti di gara e confermato l'aggiudicazione del lotto n. 6 al RTI composto dalle imprese UR Puglia S.p.a., Italpol VI S.r.l., Metronotte d'Italia S.r.l. e OL VI S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compreso, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90 e art. 53 del d.lgs. 50/2016, alla documentazione non rilasciata dalla Stazione appaltante, con conseguente ordine alla stessa di esibirla e consegnarla all'esponente ex 116 c.p.a. e per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da UR S.p.a. il 9\5\2025:
per l’annullamento
a) della nota Prot. A/FEM/6260/P del 20 dicembre 2024 con la quale RAI ha comunicato le graduatorie di tutti i lotti di gara e confermato l’aggiudicazione del lotto n. 6 al RTI composto dalle imprese UR Puglia S.p.a., Italpol VI S.r.l., Metronotte d’Italia S.r.l. e OL VI S.r.l. nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del RTI composto da Sicurtansport SP/KSM SP/La Sicurezza Notturna srl/Pegaso Security SP;
b) di tutti gli ulteriori atti, ove esistenti ed allo stato non conosciuti, con cui la Stazione Appaltante non ha riscontrato nei riguardi del suddetto RTI con mandataria TR SP (ricorrente principale) la sussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 ovvero ne ha riscontrato il possesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di UR Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale UR S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Marco RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo TR S.p.a. ha esposto in fatto quanto segue:
- con bando di gara pubblicato in GURI il 30.6.2023, la RAI S.p.a. ha indetto una procedura aperta, suddivisa in sette lotti, per l’affidamento di contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception e di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, presso gli insediamenti di Roma (Centri di Produzione TV, Uffici di Roma, Radio) e le Sedi Regionali;
- ciascun lotto è stato “raggruppato” in tre “macrogruppi” di lotti denominati “Raggruppamenti di lotti”: (i) Raggruppamento di Lotti A, relativo ai servizi da svolgersi presso i centri di Produzione Roma (Lotto 1, Lotto 2); (ii) Raggruppamento di Lotti B, relativo ai servizi da svolgersi presso Roma Direzione Generale e Radio (Lotto 3, Lotto 7); (iii) Raggruppamento di Lotti C, di odierno interesse, relativo ai servizi da svolgersi presso Sedi Regionali Area Centro, Area Nord e Area Sud e Isole (Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6);
- il disciplinare, all’art. 3 (“ Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti/ Raggruppamenti di Lotti ”) ha previsto, per ciascun concorrente, anche un vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun raggruppamento di lotti, stabilendo che “ Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti; non saranno previsti limiti alla partecipazione ai singoli lotti in cui si articola ciascun Raggruppamento. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti in cui è articolato il singolo Raggruppamento, al medesimo potrà aggiudicarsi un solo lotto ” (disciplinare, art. 3, pag. 25);
- sempre il disciplinare, ha previsto, inoltre, che il medesimo limite di aggiudicazione di un solo lotto per raggruppamento di lotti si estendesse anche ai concorrenti legati tra loro da una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., o da una relazione di fatto o di diritto tale da comportare unicità di centro decisionale: “ Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale” ;
- il RTI di cui la ricorrente era mandataria ha partecipato al solo lotto 6, cui hanno preso parte anche il RTI Sicuritalia S.p.A. - La Torpedine S.r.l. ed il RTI UR Puglia S.p.A. - Italpol VI S.r.l. - Metronotte d’Italia S.r.l. e OL VI S.r.l.; il lotto è stato aggiudicato al RTI UR Puglia S.p.A. - Italpol VI S.r.l. - Metronotte d'Italia S.r.l. e OL VI S.r.l., che ha riportato 96,809 punti; mentre il RTI della ricorrente si è classificato al secondo posto con 96,165 punti;
- parallelamente, nel lotto 4 – rientrante nel medesimo raggruppamento di lotti del lotto n. 6 - ha presentato offerta, e se lo è aggiudicato, il RTI capeggiato dall’impresa BE VI S.p.A.;
- senonché, le imprese BE VI S.p.a. da un lato, e UR Puglia S.p.a. (oltre che la mandante di quest’ultima, OL S.r.l.), dall’altro lato, capigruppo dei due RTI aggiudicatari dei lotti n. 4 e 6 (lotti, come detto, rientranti nel medesimo raggruppamento di lotti “C”) fanno parte dello stesso gruppo aziendale, il Gruppo OL.
2. A seguito della comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti di gara; la richiesta è stata evasa da RAI il 15 gennaio 2025 soltanto parzialmente.
3. Con l’odierno ricorso, notificato in data 20 gennaio 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha chiesto, previa concessione di idonee misure cautelari, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 6 al RTI composto dalle imprese UR Puglia S.p.a., Italpol VI S.r.l., Metronotte d’Italia S.r.l. e OL VI S.r.l., nonché l’accertamento del proprio diritto ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90 e art. 53 del d.lgs. 50/2016, alla documentazione non rilasciata dalla Stazione appaltante.
Avverso la disposta aggiudicazione la ricorrente ha formulato le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016. Elusione dell’art. 3 del disciplinare. Violazione art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria .
Il RTI controinteressato è incorso in una violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c bis del d.lgs. n. 50/2016.
La previsione dell’art. 3 del disciplinare ha previsto che ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili , si tiene conto “ se l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ”.
Le imprese BE VI S.p.a., UR Puglia S.p.a. e OL, la prima aggiudicataria del lotto 4 e le seconde aggiudicatarie del lotto 6 - entrambi lotti rientranti nel medesimo raggruppamento di lotti “C” - si trovano esattamente nella suddetta relazione, relazione di cui la RAI doveva “tener conto” e che le citate società avrebbero dovuto dichiarare subito alla Stazione appaltante. Infatti, BE VI (vincitrice del lotto 4) è di proprietà al 100% della società HCM S.p.a., la quale detiene oltre il 95 % delle azioni anche di UR Puglia S.p.A. e il 100% delle azioni di OL VI S.r.l.; il collegamento sussiste anche a livello gestionale, dal momento che la medesima persona ricopre la carica sia di Amministratore Delegato (e socio minoritario) di UR, sia di Amministratore delegato di OL e sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BE.
La relazione esistente nel caso in esame tra le predette società non è stata da queste rappresentata alla RAI, all’evidente fine di eludere il vincolo di aggiudicazione imposto dalla gara.
Detta reticenza – perché di reticenza si tratta, stante l’inequivoca prescrizione dell’art. 3 del disciplinare, che imponeva quantomeno ai concorrenti legati da un collegamento così evidente, come quello pocanzi evidenziato, di dichiararlo in gara per consentire alla Stazione appaltante di “tenerne conto” – integra l’autonoma fattispecie espulsiva dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis).
II) Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 3 del disciplinare. Violazione art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria .
Alla specifica domanda se il concorrente “ si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ”, UR, nel proprio DGUE, ha barrato la casella “NO” e così ha fatto anche la mandante OL.
Tale “NO” - considerato che le quote societarie di UR, OL e BE sono appartenenti pressoché al 100% all’impresa HCM S.p.a. e che, a livello gestionale, tutte le citate imprese condividono lo stesso Presidente/Amministratore Delegato - integra un’ipotesi di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f -bis ) che deve condurre all’esclusione.
4. RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la controinteressata UR S.p.A. si sono costituite in giudizio, depositando apposite memorie con le quali hanno entrambe eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
In particolare, sia Rai che la società controinteressata, hanno eccepito che i motivi di diritto avversari, nel prospettare la necessità di sanzioni espulsive del RTI aggiudicatario, muoverebbero da un evidente travisamento della clausola di cui all’art. 3 del disciplinare di gara in quanto nel caso di specie - dal momento che le imprese tra loro collegate hanno concorso per l’aggiudicazione di più lotti in forme diverse (ovvero con 2 diversi RTI) - il limite di un lotto aggiudicabile per ciascun “operatore economico” non troverebbe applicazione; ciò in considerazione della definizione di “operatore economico” contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 ( ratione temporis vigente, segnatamente, all’art. 3, comma 1, lett. p) e all’art. 45, comma 2), in virtù della quale quando l’offerta proviene da un raggruppamento temporaneo di imprese, la qualificazione di operatore economico spetterebbe a quest’ultimo e non ai suoi componenti.
5. All’esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2025, la Sezione con ordinanza n. 1251/2025 ha rigettato l’istanza cautelare, fissando la camera di consiglio del 5 marzo 2025 per l’esame dell’istanza di cui all’art. 116 c.p.a.
6. Alla successiva camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza n. 5063/2025, ha accolto la domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a., ordinando, per l’effetto, l’esibizione integrale della documentazione richiesta a Rai con istanza del 24.12.2024. Tale pronuncia è stata poi confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 17 luglio 2025, n. 6280.
7. In data 9 maggio 2025 UR S.p.A. ha interposto ricorso incidentale, regolarmente notificato e depositato, con il quale ha dedotto il seguente motivo di censura:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2026 –Violazione del principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione -Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 -Violazione dei principi del giusto procedimento, di concorrenza e par condicio-Violazione del principio del clare loqui -Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa -Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta -Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione , in quanto KSM S.p.A., mandante del RTI con capogruppo la ricorrente, non sarebbe in possesso del requisito di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica contemplato dall’articolo 80, comma 4, del Codice del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, sarebbe meritevole di essere esclusa dalla gara de qua, unitamente all’intero raggruppamento.
8. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, in considerazione del deposito del ricorso incidentale a ridosso dell’udienza stessa, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.
9. A seguito del deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalle parti resistenti.
Secondo quanto prospettato, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto:
- l’art. 3 del Disciplinare, dopo aver disposto il vincolo di aggiudicazione per ciascun concorrente di un solo lotto all’interno del medesimo raggruppamento, nel determinare il criterio applicabile nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti, ha sancito la seguente regola: “ la relativa aggiudicazione avverrà seguendo l’ordine decrescente dell’importo economico dei lotti all’interno del Raggruppamento di riferimento, partendo dal valore più alto ”;
- il lotto 6, oggetto di causa, ha un valore maggiore rispetto al lotto 4.
Conseguentemente, pur laddove dovesse ritenersi – come sostenuto dalla ricorrente - che il limite di aggiudicazione sia applicabile anche nel caso di società appartenenti a un medesimo gruppo che si sono aggiudicate più lotti partecipando con RTI diversi, il RTI controinteressato rimarrebbe comunque aggiudicatario del lotto 6 in ragione del criterio del valore più alto.
Donde, la ritenuta inammissibilità del gravame in quanto dall’accoglimento del proprio ricorso TR S.p.A. non potrebbe ottenere il conseguimento del bene della vita atteso (i.e., l’aggiudicazione del lotto 6).
L’eccezione, seppur favorevolmente valutata in sede cautelare, all’esame approfondito della fase di merito non può essere condivisa.
Infatti, come correttamente eccepito da TR S.p.a. nella memoria difensiva del 5 maggio 2025, con l’odierno gravame la ricorrente non lamenta la violazione del vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 3 del Disciplinare (ritenuto ostativo alla aggiudicazione di entrambi i lotti ad operatori riconducibili al medesimo gruppo), ma che il RTI controinteressato debba essere escluso per reticenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 (I motivo) e per falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis ) del d.lgs. 50/2016 (II motivo).
Cosicchè, rispetto a tali doglianze, sussiste un interesse a ricorrere in quanto laddove i motivi di ricorso si rilevassero fondati ovvero idonei a determinare l’esclusione del RTI controinteressato dal lotto 6, lo stesso non potrebbe essergli aggiudicato, indipendentemente dalla circostanza che il lotto 4 sia di valore inferiore.
11. Tanto premesso in rito, i motivi dedotti con il ricorso principale risultano infondati dal momento che, pacifico il collegamento societario tra le imprese BE VI S.p.a., UR Puglia S.p.a. e OL S.r.l. (non contestato in giudizio dalle controparti), nella fattispecie non è ravvisabile da parte delle società controinteressate alcuna reticenza o falsa dichiarazione rilevante quale causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis) o f-bis).
11.1. Non sussiste innanzitutto la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis ) del d.lgs. 50/2016.
La tesi della ricorrente è che le dichiarazioni rese da UR Puglia S.p.a. e OL S.r.l. nel DGUE - con riferimento alla lettera m) dell’art. 80 comma 5 - di non trovarsi “ rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ”, integrerebbero delle ipotesi di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f -bis ) del d. lgs. n. 50 del 2016.
In particolare, TR dichiara di conoscere l’orientamento della giurisprudenza che ritiene la nozione di unico centro decisionale – avente portata escludente ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m del d. lgs. n. 50 del 2016 - applicabile solo alle offerte presentate con riferimento ad un medesimo lotto; tuttavia, sostiene che il caso de quo sia differente in ragione della presenza di una prescrizione come quella contenuta nell’art. 3 del disciplinare di gara, introdotta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che pone un vincolo di aggiudicazione di più lotti nell’ambito del medesimo raggruppamento.
Tal vincolo, secondo quanto ribadito dalla ricorrente anche nella memoria del 22.09.2025 (pagg. 10-11), finirebbe per rendere il raggruppamento di lotti un’unica gara; ne discenderebbe che nel caso in esame non sarebbe applicabile la regola generale per cui “ le procedure aventi ad oggetto lotti distinti sono considerate gare autonome ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 agosto 2024, n. 7103).
Pertanto, posto che in virtù del vincolo di aggiudicazione ci si troverebbe di fronte ad un’unica gara e data la sussistenza di forme di collegamento con un’altra impresa concorrente in altro lotto rientrante nel medesimo raggruppamento, costituirebbe una falsa dichiarazione il barrare “NO” alla specifica domanda rivolta dalla stazione appaltante alle società controinteressate se si trovassero rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, lettera m).
La questione sottesa alla doglianza richiede, dunque, di chiarire se in presenza di una gara suddivisa in lotti come quella per cui è causa, l’espressione “ medesima procedura di affidamento ” di cui alla norma vada riferita alla singola procedura di affidamento di uno dei lotti del raggruppamento oppure se la previsione del vincolo di aggiudicazione riconduca la partecipazione a più lotti rientranti nel medesimo raggruppamento alla partecipazione alla medesima gara, con conseguenziale estensione degli obblighi dichiarativi con riferimento a situazioni di collegamento con imprese che concorrono per l’aggiudicazione di altri lotti del raggruppamento.
Secondo la ricorrente, avendo la gara natura unitaria, laddove il modello del DGUE fornito dalla stazione appaltante chiedeva al concorrente di dichiarare l’insussistenza di una situazione di controllo con altro concorrente, andava inteso con riferimento alla partecipazione di un’impresa collegata non solo al medesimo lotto ma anche ad altri lotti del medesimo raggruppamento, rivestendo tale collegamento un ruolo cruciale per le aggiudicazioni dei lotti.
Così delineata la questione, il Collegio ritiene che l’assunto della ricorrente non possa essere condiviso in quanto l’introduzione di un vincolo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 non modifica la portata applicativa dell’art. 80, comma 5, lett. m) del codice, operando le citate norme in momenti differenti della procedura e con ratio diverse.
L’art. 51, comma 3 rimette alle stazioni appaltanti la facoltà di prevedere un limite massimo di aggiudicazione dei lotti.
La ratio della previsione è quella di favorire la massima partecipazione possibile da parte delle piccole e medie imprese, onde evitare la concentrazione degli affidamenti in capo alle imprese del settore di maggior peso nel mercato. Infatti, se è vero che questa finalità è già assicurata dalla suddivisione in lotti (come esplicitato dall’ incipit dello stesso art. 51, comma 1), la possibilità di raggiungere l’obiettivo pro-concorrenziale è favorita dal c.d. vincolo di aggiudicazione, che consente anche alle imprese di minor peso di superare la concorrenza di quelle dominanti nel settore che possono offrire condizioni più vantaggiose per tutti i lotti della stessa procedura di gara.
La giurisprudenza sottolinea la finalità pro-concorrenziale dello strumento che l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, rimette alla scelta discrezionale della stazione appaltante (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 518), evidenziando come spetti a quest’ultima individuare la formula di sintesi che valga per il bilanciamento complessivo degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento, alla stregua dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
La finalità pro-concorrenziale è assicurata consentendo la distribuzione dei lotti tra il maggior numero possibile di concorrenti onde incentivare la concorrenza sul mercato e ridurre l’eventualità di situazioni di monopolio od oligopolio. Essa si realizza, non al momento della partecipazione alla gara (che può essere consentita a tutti i concorrenti anche per tutti i lotti, come nel caso in esame), ma quando le operazioni di gara si siano concluse con le proposte di aggiudicazione per i singoli lotti (cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2021, n. 2184).
Evidenti sono le differenze rispetto alla fattispecie escludente dell’art. 80, comma 5, lett. m), sia quanto alla finalità che quanto ai presupposti applicativi.
La causa escludente è infatti prevista per legge e, operando sin dalla fase iniziale delle operazioni di gara, attiene all’individuazione della platea dei concorrenti ammessi a parteciparvi, laddove la limitazione dei lotti aggiudicabili, rimessa ad una scelta discrezionale della stazione appaltante da prendersi al momento dell’indizione della gara, produce i suoi effetti ex post , all’esito della procedura.
La finalità pro-concorrenziale del divieto ex lege di situazioni di collegamento che possano comportare l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale è riferita alla medesima procedura al fine di evitare che siano falsate le condizioni dell’offerta per un determinato affidamento, laddove la finalità pro-concorrenziale del c.d. vincolo di aggiudicazione è riferita al mercato nel quale operano le imprese partecipanti alla gara, onde consentire la distribuzione degli affidamenti tra un maggior numero di imprese (cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2021, n. 2350).
In sostanza, la regola di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), attiene esclusivamente alla tutela della intrinseca regolarità dell’offerta e della par condicio fra i concorrenti della medesima procedura di affidamento, intesa quale singola e distinta procedura di aggiudicazione, e non già alla tutela, per il profilo della concorrenza nel mercato, dell’interesse ad una diversificazione (ossia alla non concentrazione) delle aggiudicazioni alle concorrenti nei diversi lotti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 652).
Per le suesposte ragioni, la previsione di un vincolo di aggiudicazione di cui alla diversa fattispecie dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, non può ritenersi utilizzabile per trarne elementi di valutazione dell’unitarietà della gara ai fini della dichiarazione dell’esistenza di forme di collegamento tra imprese ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), atteso che tale ultima norma assolve ad una funzione di garanzia di ordine preventivo a salvaguardia dell’interesse alla genuinità della competizione che non rileva in caso di partecipazione a più procedure per lotti diversi.
Ne consegue che non possono ritenersi false le dichiarazioni con le quali UR S.p.a. e OL VI S.r.l. hanno negato l’esistenza di collegamenti con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, dovendo questi essere intesi, per le ragioni poc’anzi evidenziate, con riferimento al singolo lotto al quale partecipavano.
Sul punto, occorre altresì tenere presente che, con specifico riferimento alla fattispecie escludente della dichiarazione non veritiera di cui all’art. 80 comma 5 lett. f- bis del d. lgs. n. 50 del 2016, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ne ha ristretto l’ambito di applicazione “ ai casi - di non agevole verificazione - in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità ” (28 agosto 2020 n. 16).
Non può dunque ritenersi integrata tale fattispecie escludente in un caso, come quello in esame, in cui la domanda della stazione appaltante concernente l’imputabilità dell’offerta presentata ad un unico centro decisionale rispetto ad altro partecipante alla gara, contenuta nel modello del DGUE, faceva espresso riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera m) e, per giurisprudenza costante, la nozione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m del d. lgs. n. 50 del 2016, viene intesa nel senso che sia applicabile solo alle offerte presentate con riferimento ad un medesimo lotto, in quanto le procedure aventi ad oggetto lotti distinti sono considerate gare autonome ( ex multis , Cons. St., sez. III, 15 giugno 2023 n. 5900 e sez. V, 9 gennaio 2023 n. 652).
Va aggiunto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza (28 agosto 2020 n. 16), ha inoltre circoscritto l’ambito di applicazione della lettera f-bis) alle ipotesi in cui le dichiarazioni “ non siano finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, la valutazione delle offerte o l’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest’ultima ”. Ebbene, nel caso di specie le dichiarazioni contestate sono state rese nel DGUE al fine di valutare l’ammissione alla gara dell’offerta del RTI poi risultato aggiudicatario.
In definitiva, la censura relativa alla violazione dell’art. 80 comma 5 lett. f- bis del d. lgs. n. 50 del 2016 risulta infondata.
11.2. Con una seconda censura la ricorrente lamenta che il collegamento aziendale tra le imprese UR Puglia S.p.a., OL S.r.l. e BE VI S.p.a. non sarebbe stato rappresentato alla stazione appaltante all’evidente fine di eludere il vincolo di aggiudicazione imposto dall’art. 3 del disciplinare e avrebbe fuorviato la Rai nella corretta individuazione dell’aggiudicatario dei lotti 4 e 6. Detta reticenza integrerebbe l’autonoma fattispecie espulsiva dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis).
Anche tale doglianza è infondata.
Sul punto risultano condivisibili le argomentazioni della controinteressata secondo cui, posto che le imprese collegate hanno concorso per l’aggiudicazione di più lotti in forme diverse, “ ad escludere, altresì, ogni onere dichiarativo nei termini ex adverso richiesti, vi è il chiarimento fornito dalla S.A. prima della gara, con cui ha confermato come “in caso di operatori economici diversi non trova applicazione il limite di aggiudicazione ad un solo lotto all’interno di ciascuno dei Raggruppamenti A – B – C” rendendo così priva di qualsivoglia utilità l’informazione relativa al dedotto collegamento tra operatori economici partecipanti a RTI diversi per Lotti diversi ”.
In effetti, con il chiarimento n. 3 la stazione appaltante ha risposto a un quesito posto con riferimento alla partecipazione a diversi lotti della procedura in forme diverse e all’applicazione, in tal caso, del vincolo di aggiudicazione. Con tale quesito è stato chiesto, appunto “ è possibile partecipare a diversi lotti in forme diverse (es. con 2 diversi RTI)? anche all’interno del medesimo raggruppamento (es. lotto 1 e 2 del Raggruppamento A)? in caso affermativo il limite di un lotto aggiudicabile all’interno del raggruppamento resta in essere? ”: la risposta dell’Amministrazione è stata la seguente: “ In via preliminare, si ribadisce quanto previsto nel sottoparagrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti/Raggruppamenti di Lotti” di cui a pag. 24 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale: “Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti; non saranno previsti limiti alla partecipazione ai singoli lotti in cui si articola ciascun Raggruppamento”. In caso di operatori economici diversi non trova applicazione il limite di aggiudicazione ad un solo lotto all’interno di ciascuno dei Raggruppamenti “A” – B” e “C ”.
Ebbene, la seconda parte della risposta dell’Amministrazione è inequivoca nell’affermare che, nel caso in cui si partecipi in forme diverse per l’aggiudicazione di più lotti all’interno del medesimo raggruppamento (ad esempio con 2 diversi RTI, come nel caso in esame), il vincolo di aggiudicazione non opera in quanto vengono in rilievo operatori economici diversi.
Ciò posto, il Collegio rileva che il chiarimento fornito appare coerente con la lex specialis - che, all’art. 3 del disciplinare, nell’estendere il limite di aggiudicazione di un solo lotto per Raggruppamento a più concorrenti legati da una relazione di fatto o di diritto tale da comportare unicità di centro decisionale, riferisce espressamente detta relazione all’“operatore economico” – e con l’art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 50/2016 che definisce operatore economico “ una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica ”; anche il successivo art. 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016, recante rubrica “ Operatori economici ”, nel rinviare al predetto art. 3, stabilisce poi che “ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; […] d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti ”.
Da dette definizioni si desume, dunque, che quando l’offerta proviene da un raggruppamento temporaneo di imprese, la qualificazione di “operatore economico” spetta a quest’ultimo e non ai singoli suoi componenti.
I chiarimenti forniti dall’Amministrazione, pertanto, non hanno modificato la portata del vincolo di aggiudicazione contenuto nella lex specialis ma si sono limitati a specificarne il contenuto alla luce delle definizioni contenute negli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
A fronte della previsione del vincolo di aggiudicazione rivolto ai concorrenti, i chiarimenti anzidetti hanno infatti specificato che esso non si applica nel caso in cui il partecipante alla procedura concorra per l’aggiudicazione di più lotti del medesimo raggruppamento in forme diverse, dal momento che in tal caso vengono in rilievo operatori economici diversi.
I chiarimenti resi dall’Amministrazione hanno quindi rispettato “ il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di traSPrenza, pubblicità e “par condicio” nelle gare di appalto quali presidi di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento) ”, che impone che “ il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati ” (Cons. St., sez. III, 23 novembre 2022 n. 10301).
Attraverso dette precisazioni la stazione appaltante ha specificato la declinazione del vincolo di aggiudicazione (nel senso maggiormente riduttivo della portata dello stesso e quindi ampliativo delle possibilità di aggiudicarsi la gara), non andando quindi a innovare la portata del vincolo.
Infatti, ferma l’applicazione del vincolo di aggiudicazione nel caso in cui più offerte per lotti diversi siano imputabili ad un unico centro decisionale, l’Amministrazione si è limitata a precisare che tale vincolo non opera nel caso di partecipazione per più lotti con diversi RTI, in quanto in tal caso l’offerta proviene da operatori economici diversi.
Ciò posto, in presenza di detti chiarimenti il principio di affidamento dell’operatore economico risulta dirimente ai fini dell’insussistenza della fattispecie espulsiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. c -bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Sul punto, infatti, va ricordato che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, premesso che “ l’art. 80, comma 5, lett. c) [ora lett. c-bis)], è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico ” (compresa “ l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell'operatore economico ”), ha precisato che “ in tanto una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell’operatore economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono configurabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello stesso ” (sentenza 28 agosto 2020, n. 16).
Nel caso in esame, i chiarimenti forniti hanno, all’evidenza, inciso sull’affidamento di UR Puglia S.p.a. e OL S.r.l., inducendole a ritenere che i collegamenti con BE VI S.p.a., partecipante con diverso RTI alla gara per il lotto 4, fossero irrilevanti ai fini dell’operatività del vincolo di aggiudicazione, sulla scorta della precisazione della stazione appaltante per la quale quando l’offerta proviene da un raggruppamento temporaneo di imprese la qualificazione di operatore economico spetta a quest’ultimo e non ai suoi componenti.
12. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso principale va respinto. Dal rigetto del ricorso principale discende, mediatamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale ” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
13. Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna TR S.p.a. al rimborso delle spese di giudizio in favore di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. e di UR S.p.a., liquidate in euro 3.000 (tremila) per ciascuna di esse, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA OF, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RC | NA OF |
IL SEGRETARIO