Articolo 2 della Legge 21 ottobre 1950, n. 991
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 gennaio 1951
Art. 2.
L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257 , convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511 , con le modificazioni e variazioni successive.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1951
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