Articolo 3 della Legge 28 luglio 1960, n. 778
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 agosto 1960
Art. 3.
Fermo restando l'obbligo di cui all' art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , nel testo modificato dal precedente art. 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformita' dell'art. 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.
Entrata in vigore il 24 agosto 1960
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