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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8406/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250021788176 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.2025 LESIV Olha, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2025 0021788176000, notificata in data 17.3.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma, le richiedeva la somma complessiva di € 116,06= per il mancato pagamento del contributo unificato, con sanzioni e spese, in relazione al ricorso R.G.R. n. 14231/2019 che la vedeva ricorrente.
Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva ritenendo non dovuto il contributo unificato per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione passiva atteso che nel giudizio R.G. n. 14231/2019, la sentenza n. 2472/6/21 aveva accolto il proprio ricorso con condanna dell'ADER alla rifusione delle spese di lite, ragione per cui anche le spese del Contributo unificato dovevano essere poste a carico della soccombente ADER;
2) erronea quantificazione del tributo;
che avrebbe dovuto essere di soltanto € 30,00= in relazione al calore del giudizio di cui al R.G. n. 14231/2019; 3) omessa, nulla ed inesistente notificazione della cartella esattoriale supposta al provvedimento impugnato, degli avvisi di accertamento e liquidazione – decadenza e nullità - illegittimità dell'iscrizione al ruolo per difetto di titolo. Pertanto, concludeva per l'annullamento della cartella impugnata con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 5.6.2025 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza della notifica avvenuta a mezzo posta nonché sulla motivazione delle modalità di calcolo degli interessi della cartella e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese e competenze del giudizio.
In data 8.11.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative in cui ribadiva i propri motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sono infondati il primo e il secondo motivo di ricorso atteso che il soggetto passivo dell'obbligazione di corrispondere il contributo unificato è sempre e soltanto il ricorrente e a prescindere dall'esito del giudizio.
Il fatto che, in caso di vittoria il contributo unificato possa essere messo a carico della parte soccombente non solleva il ricorrente dall'obbligo di corrisponderlo prima dell'inizio del giudizio. Pertanto, correttamente
è stato emesso prila l'avviso di pagamento e poi la cartella oggi impugnata nei confronti della ricorrente.
Quanto all'importo, dalla semplice lettura della cartella di pagamento si evince che lo stesso è stato quantificato nella stessa misura indicata dalla ricorrente (di € 30,00=), corrispondentemente al valore del giudizio presupposto (R.G. n. 14231/2021) e che le restanti somme sono state richieste a titolo di sanzione
(€ 60,00=) e di spese per arrivare alla somma complessiva di € 116,06=.
Appare, invece, fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla non regolare notifica della cartella impugnata atteso che dalla documentazione depositata in giudizio risulta che essa è stata fatta al portiere dello stabile.
In tali casi, e cioè quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale ne deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata a/r”; deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito.
Orbene in atti non v'è alcuna prova che l'Ufficio abbia dato corso a tutti tali adempimenti, pertanto, la notificazione dell'atto deve ritenersi nulla. Sussistono giusti motivi, visto il modico valore della causa, per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8406/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250021788176 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.2025 LESIV Olha, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2025 0021788176000, notificata in data 17.3.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma, le richiedeva la somma complessiva di € 116,06= per il mancato pagamento del contributo unificato, con sanzioni e spese, in relazione al ricorso R.G.R. n. 14231/2019 che la vedeva ricorrente.
Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva ritenendo non dovuto il contributo unificato per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione passiva atteso che nel giudizio R.G. n. 14231/2019, la sentenza n. 2472/6/21 aveva accolto il proprio ricorso con condanna dell'ADER alla rifusione delle spese di lite, ragione per cui anche le spese del Contributo unificato dovevano essere poste a carico della soccombente ADER;
2) erronea quantificazione del tributo;
che avrebbe dovuto essere di soltanto € 30,00= in relazione al calore del giudizio di cui al R.G. n. 14231/2019; 3) omessa, nulla ed inesistente notificazione della cartella esattoriale supposta al provvedimento impugnato, degli avvisi di accertamento e liquidazione – decadenza e nullità - illegittimità dell'iscrizione al ruolo per difetto di titolo. Pertanto, concludeva per l'annullamento della cartella impugnata con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 5.6.2025 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza della notifica avvenuta a mezzo posta nonché sulla motivazione delle modalità di calcolo degli interessi della cartella e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese e competenze del giudizio.
In data 8.11.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative in cui ribadiva i propri motivi di ricorso insistendo nel suo accoglimento.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sono infondati il primo e il secondo motivo di ricorso atteso che il soggetto passivo dell'obbligazione di corrispondere il contributo unificato è sempre e soltanto il ricorrente e a prescindere dall'esito del giudizio.
Il fatto che, in caso di vittoria il contributo unificato possa essere messo a carico della parte soccombente non solleva il ricorrente dall'obbligo di corrisponderlo prima dell'inizio del giudizio. Pertanto, correttamente
è stato emesso prila l'avviso di pagamento e poi la cartella oggi impugnata nei confronti della ricorrente.
Quanto all'importo, dalla semplice lettura della cartella di pagamento si evince che lo stesso è stato quantificato nella stessa misura indicata dalla ricorrente (di € 30,00=), corrispondentemente al valore del giudizio presupposto (R.G. n. 14231/2021) e che le restanti somme sono state richieste a titolo di sanzione
(€ 60,00=) e di spese per arrivare alla somma complessiva di € 116,06=.
Appare, invece, fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla non regolare notifica della cartella impugnata atteso che dalla documentazione depositata in giudizio risulta che essa è stata fatta al portiere dello stabile.
In tali casi, e cioè quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale ne deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata a/r”; deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito.
Orbene in atti non v'è alcuna prova che l'Ufficio abbia dato corso a tutti tali adempimenti, pertanto, la notificazione dell'atto deve ritenersi nulla. Sussistono giusti motivi, visto il modico valore della causa, per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice