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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3989/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3989/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Rossi;
C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bosco;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: separazione giudiziale.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso di aver contratto matrimonio civile in data Parte_1
11.08.2002 in Roma (RM) con , matrimonio trascritto regolarmente presso gli CP_1 atti dello stato civile del Comune di Roma alla parte 1, serie 01, n. 01985, anno 2002 e che dall'unione è nata la figlia (Roma, 24.02.2005), ha dedotto che nel Persona_1 tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa depositata in data 08.11.2021 si è costituito in giudizio , CP_1 non opponendosi alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza presidenziale le parti sono comparse personalmente e il Presidente
f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti (che, con specifico riguardo al mantenimento hanno stabilito che
“ corrisponderà a entro il 5 del mese, quale contributo Persona_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Tivoli e quale contributo alla moglie la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat”), autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con note scritte autorizzate per l'udienza del 12.05.2025, le parti hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, sono giunte ad un accordo ed hanno chiesto, quindi, la pronuncia di separazione alle condizioni congiunte di cui all'accordo depositato in data 09.05.2025.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
In data 27-09-2025 le parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe in ordine alle condizioni della separazione, che prevedono quanto segue:
1. “Il signor si è già allontanato da casa, portando via i propri effetti personali;
CP_1
2. La figlia vive stabilmente con la madre, presso la casa coniugale in Persona_1
Guidonia, via dei Platani 32; 3. Quanto all'assegno di mantenimento il signor si impegna a corrispondere CP_1
l'assegno di mantenimento nella misura già stabilita dal Tribunale, di € 700,00
(settecentomila/00), oltre spese universitarie e di studio, mediche e sportive nella misura del 50%, rivalutabile ex lege, fino a quando la figlia – attualmente studentessa Per_1 universitaria - non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e, comunque, fino a quando la stessa proseguirà negli studi in ragione delle sue inclinazioni personali e per migliorare le sue possibilità di collocazione nel mondo del lavoro;
4. Quando la figlia avrà raggiunto l'autosufficienza economica, il signor Per_1 CP_1 verserà alla signora solo un contributo per il suo mantenimento nella misura di € Pt_1
200,00 mensili: tale contributo non potrà essere oggetto di successiva modifica in aumento o in diminuzione, ma solo di adeguamento ISTAT;
5. Quanto all'abitazione sita in Guidonia Montecelio, via dei Platani 32, gravata da ipoteca legale in favore dell'Agenzia delle Entrate, il signor si impegna a riconoscere CP_1 in favore della signora il diritto di abitazione sull'immobile stesso. Il diritto di Pt_1 abitazione, riconosciuto nell'ambito dell'accordo per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale e nel successivo accordo di divorzio, sarà trascritto presso la competente Conservatoria, a cura e spese del signor mediante CP_1 trascrizione dell'accordo di divorzio;
6. La signora non potrà concedere a terzi il diritto di abitazione;
Pt_1
7. Entro il 31 dicembre 2025 il signor si impegna a sanare la situazione debitoria CP_1 con il condominio di via dei Platani 32, nonché ad azzerare la situazione debitoria per
TARI non pagata, tutte antecedenti al periodo antecedente il suo allontanamento da casa;
8. Inoltre il signor si impegna a fare tutto quanto necessario per risolvere la CP_1 posizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, azzerare il debito e a far cancellare l'ipoteca legale gravante sull'immobile, per poi procedere al trasferimento dell'appartamento in Guidonia, via dei Platani 32, a propria cura e spese, libero da trascrizioni, pesi ed ipoteche, alla figlia la quale ne potrà disporre senza Persona_1 vincoli, anche procedendo alla vendita. Le parti concordano che il signor avrà 24 CP_1 mesi di tempo per svolgere le attività di esdebitamento, decorrenti dalla data di deposito della sentenza di separazione.
9. Nell'ipotesi in cui decorrano i 24 mesi senza che il signor riesca a definire CP_1 completamente la situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, si conviene sin d'ora che le parti potranno concordare una proroga di non oltre sei mesi per cancellare ogni vincolo sull'immobile; in mancanza si procederà comunque al trasferimento dell'immobile alla sig.na ed il padre sarà comunque tenuto a sanare la Persona_1 propria posizione debitoria, garantendo l'immobile libero da trascrioni, pesi ed ipoteche.
10. qualora la figlia divenuta proprietaria, decida di vendere l'immobile e il Persona_1 signor all'atto della vendita, non abbia ancora sanato il suo debito con l'Agenzia CP_1 delle Entrate e, comunque, non abbia ancora provveduto a liberare l'immobile da trascrizioni, pesi ed ipoteche, la differenza economica tra quanto ricavato dalla vendita
– detratte le somme dovute all'Agenzia delle Entrate o ad altro creditore - ed il valore commerciale dell'immobile sarà posto a carico del signor , il quale sarà CP_1 tenuto a corrispondere tale differenza alla figlia , con le modalità tra loro Per_1 concordate;
11. Tale parte dell'accordo di divorzio, relativo al trasferimento dell'immobile a Per_1
sarà oggetto anche di un ulteriore accordo a latere tra le parti e la figlia
[...] Per_1 che, sottoscritto e registrato in caso d'uso, costituirà titolo in favore di
[...] Per_1 nei confronti di , ovvero, comunque, riconoscimento di debito in favore
[...] CP_1 della figlia.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 CP_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1 coniugati in data 11.08.2002 in Roma (RM) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) alla parte 1, serie 01, n. 01985, anno 2002), ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
ES AC.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa ES AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3989/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Rossi;
C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bosco;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: separazione giudiziale.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso di aver contratto matrimonio civile in data Parte_1
11.08.2002 in Roma (RM) con , matrimonio trascritto regolarmente presso gli CP_1 atti dello stato civile del Comune di Roma alla parte 1, serie 01, n. 01985, anno 2002 e che dall'unione è nata la figlia (Roma, 24.02.2005), ha dedotto che nel Persona_1 tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa depositata in data 08.11.2021 si è costituito in giudizio , CP_1 non opponendosi alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza presidenziale le parti sono comparse personalmente e il Presidente
f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti (che, con specifico riguardo al mantenimento hanno stabilito che
“ corrisponderà a entro il 5 del mese, quale contributo Persona_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Tivoli e quale contributo alla moglie la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat”), autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con note scritte autorizzate per l'udienza del 12.05.2025, le parti hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, sono giunte ad un accordo ed hanno chiesto, quindi, la pronuncia di separazione alle condizioni congiunte di cui all'accordo depositato in data 09.05.2025.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
In data 27-09-2025 le parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe in ordine alle condizioni della separazione, che prevedono quanto segue:
1. “Il signor si è già allontanato da casa, portando via i propri effetti personali;
CP_1
2. La figlia vive stabilmente con la madre, presso la casa coniugale in Persona_1
Guidonia, via dei Platani 32; 3. Quanto all'assegno di mantenimento il signor si impegna a corrispondere CP_1
l'assegno di mantenimento nella misura già stabilita dal Tribunale, di € 700,00
(settecentomila/00), oltre spese universitarie e di studio, mediche e sportive nella misura del 50%, rivalutabile ex lege, fino a quando la figlia – attualmente studentessa Per_1 universitaria - non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e, comunque, fino a quando la stessa proseguirà negli studi in ragione delle sue inclinazioni personali e per migliorare le sue possibilità di collocazione nel mondo del lavoro;
4. Quando la figlia avrà raggiunto l'autosufficienza economica, il signor Per_1 CP_1 verserà alla signora solo un contributo per il suo mantenimento nella misura di € Pt_1
200,00 mensili: tale contributo non potrà essere oggetto di successiva modifica in aumento o in diminuzione, ma solo di adeguamento ISTAT;
5. Quanto all'abitazione sita in Guidonia Montecelio, via dei Platani 32, gravata da ipoteca legale in favore dell'Agenzia delle Entrate, il signor si impegna a riconoscere CP_1 in favore della signora il diritto di abitazione sull'immobile stesso. Il diritto di Pt_1 abitazione, riconosciuto nell'ambito dell'accordo per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale e nel successivo accordo di divorzio, sarà trascritto presso la competente Conservatoria, a cura e spese del signor mediante CP_1 trascrizione dell'accordo di divorzio;
6. La signora non potrà concedere a terzi il diritto di abitazione;
Pt_1
7. Entro il 31 dicembre 2025 il signor si impegna a sanare la situazione debitoria CP_1 con il condominio di via dei Platani 32, nonché ad azzerare la situazione debitoria per
TARI non pagata, tutte antecedenti al periodo antecedente il suo allontanamento da casa;
8. Inoltre il signor si impegna a fare tutto quanto necessario per risolvere la CP_1 posizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, azzerare il debito e a far cancellare l'ipoteca legale gravante sull'immobile, per poi procedere al trasferimento dell'appartamento in Guidonia, via dei Platani 32, a propria cura e spese, libero da trascrizioni, pesi ed ipoteche, alla figlia la quale ne potrà disporre senza Persona_1 vincoli, anche procedendo alla vendita. Le parti concordano che il signor avrà 24 CP_1 mesi di tempo per svolgere le attività di esdebitamento, decorrenti dalla data di deposito della sentenza di separazione.
9. Nell'ipotesi in cui decorrano i 24 mesi senza che il signor riesca a definire CP_1 completamente la situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, si conviene sin d'ora che le parti potranno concordare una proroga di non oltre sei mesi per cancellare ogni vincolo sull'immobile; in mancanza si procederà comunque al trasferimento dell'immobile alla sig.na ed il padre sarà comunque tenuto a sanare la Persona_1 propria posizione debitoria, garantendo l'immobile libero da trascrioni, pesi ed ipoteche.
10. qualora la figlia divenuta proprietaria, decida di vendere l'immobile e il Persona_1 signor all'atto della vendita, non abbia ancora sanato il suo debito con l'Agenzia CP_1 delle Entrate e, comunque, non abbia ancora provveduto a liberare l'immobile da trascrizioni, pesi ed ipoteche, la differenza economica tra quanto ricavato dalla vendita
– detratte le somme dovute all'Agenzia delle Entrate o ad altro creditore - ed il valore commerciale dell'immobile sarà posto a carico del signor , il quale sarà CP_1 tenuto a corrispondere tale differenza alla figlia , con le modalità tra loro Per_1 concordate;
11. Tale parte dell'accordo di divorzio, relativo al trasferimento dell'immobile a Per_1
sarà oggetto anche di un ulteriore accordo a latere tra le parti e la figlia
[...] Per_1 che, sottoscritto e registrato in caso d'uso, costituirà titolo in favore di
[...] Per_1 nei confronti di , ovvero, comunque, riconoscimento di debito in favore
[...] CP_1 della figlia.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 CP_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1 coniugati in data 11.08.2002 in Roma (RM) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) alla parte 1, serie 01, n. 01985, anno 2002), ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
ES AC.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa ES AC