Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 3039/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile
R.G.N. 3039/2023, trattata all'udienza del 02.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3039/2023, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi N. 16, presso lo studio dell'avv. PANICCIA PIERANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale di due malattie contratte (Ernie discali multiple e Ipoacusia da rumore) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari almeno al 6%, e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 1985 al 2025 mansioni di operaio nel settore gomme e plastica, lavorando per almeno 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana (anche 6) per quasi 40 anni;
- di aver in particolare lavorato nel settore mescolazione, caratterizzato dalla presenza di macchinari con notevoli potenze installati (100-500 kW), in ambiente chiuso all'interno di una stanza con due mescolatori, distanti 2 metri l'uno dall'altro, che venivano riempiti di gomma. Il ricorrente doveva restare in piedi durante il turno di lavoro, accanto ai mescolatori, al fine di tagliare e modellare continuamente la gomma per mescolarla;
-che lavorava dunque in ambiente chiuso e molto rumoroso, dalla mattina alla sera, in assenza di ausili otoprotettori efficaci (le cuffie furono date in dotazione nel 2020 ed i tappi otoprotettori erano igienicamente inefficaci in quanto per comunicare con gli altri operatori durante il turno lavorativo bisognava toglierli con le mani sporche, tant'è vero che lo stesso ricorrente ebbe una infezione alle orecchie nel 2019;
- che nella “raccolta calandra” si sollevavano e sistemavano manualmente, in ogni turno di produzione, circa 200 rotoli da 15 kg ciascuno (uno ogni 60/90 secondi);
- che nella “raccolta trafila 2” si dovevano sollevare e mettere sopra un carrello, in ogni turno di produzione, circa 200 rotoli da un peso minimo di 20 fino a un massimo di 40 kg;
- che tali mansioni comportano la sottoposizione a rumori assordanti, a posture incongrue, a movimentazioni manuali dei carichi (sollevamento di gravi ripetuti e continuativi), a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività le malattie professionali “ernie discali multiple ed ipoacusia da rumore”;
- di aver presentato all' in data 16.03.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, cui l' non dava seguito. CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale delle malattie contratte, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari almeno al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al relativo beneficio economico. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza dl 2.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente, ha Tes_1 riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per quasi 20 anni presso la Marangoni di Ferentino, dal 1997 in poi, finché nel 2019 io sono andato via. Lui faceva il trafilista e stava ai mescolatori, come trafilista vi erano molti rumori nell'ambiente per tutta la giornata lavorativa. A volte andavo a dargli il cambio una mezz'ora. Lavorava 8 ore al giorno. Davano i tappi ma spesso non venivano usati perché davano fastidio. Nel reparto mescolatori lavorava in mezzo a due mescolatori molto rumorosi chiamati calandre che lavoravano la gomma, i macchinari erano sempre accesi perché altrimenti si bloccava la produzione, erano riempiti di gomma e il ricorrente lavorava in mezzo a due mescolatori. Ricordo che a volte indossava i tappi a volte no altrimenti non sentiva i colleghi o i macchinari;
ricordo che una volta prese anche un'infezione all'orecchio. Il ricorrente si trovava in un ambiente molto rumoroso per tutta la giornata lavorativa e si poteva spostare solo quando gli veniva dato il cambio. Per 20 anni ha fatto sempre questo lavoro. Ricordo che doveva anche sollevare rotoli di gomma di 15-20 kg e aveva anche problemi alla schiena;
in alcune giornate capitava di sollevare più di 100 rotoli. ADR avv. Scaccia: “Io lavoravo in un altro reparto, ero caldaista e stavo in portineria e qualche volta capitava di stare anche in produzione per dare il cambio. Durante la giornata capitava di dare il cambio 3 volte al giorno per 15-30 minuti per la pausa. Quando andavo vedevo che a volte indossava i tappi a volte no altrimenti non sentiva i colleghi per fare il suo lavoro”. La deposizione è stata confermata anche dal teste , anch'egli Tes_2 collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la Marangoni, io ci sto a Ferentino dal 2009-2010, fino al 2020 quando io sono stato licenziato. Il ricorrente ed io stavamo insieme su due linee nel reparto di calandra e trafila a caldo, lavoravamo nello stesso turno dal lunedì al venerdì. L'ambiente era rumoroso perché c'erano 4 mescolatori molto rumorosi, con all'interno la gomma che scoppiava e si sentiva forte nonostante i tappi. Ogni tanto si toglievano i tappi perché davano fastidio e anche per parlare coi colleghi o per darsi i cambi sulla linea. I motori stessi erano molto rumorosi, la ventola di raffreddamento anche era rumorosa e la gomma scoppiettava. Il ricorrente fece anche la richiesta delle cuffie perché aveva avuto una infezione all'orecchio perché maneggiava i tappi con le mani sporche. Le cuffie arrivarono e le indossò. Sollevava dei rotoli di gomma che pesavano dai 10 ai 25 kg;
venivano sollevati in base alla produzione, a volte cascava la gomma dai mescolatori e andava rimessa dentro e quindi si facevano sforzi abbastanza importanti. Si sollevavano anche fino a 200 rotoli al giorno in base alla produzione. Si prendeva anche il muletto per staccare la gomma che fuoriusciva e anche le leve. Il lavoro era tutto manuale ma bisognava fare attenzione. ADR avv. Paniccia: “Bisognava sollevare la gomma per rimetterla nel recipiente e mescolare”. ADR avv. Scaccia: “Si usavano sia muletti che carrelli ma bisognava usare le mani se oltre alla gomma c'era la plastica ed era necessario toglierla. Poi si stava ricurvi. Inoltre siccome l'azienda era in crisi aumentava il carico di lavoro per i dipendenti.”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Per_1
concludeva il suo elaborato accertando che: “delle due
[...] infermità, solo l'ipoacusia può trovare una eziologia lavorativa, realizzando una menomazione psico-fisica al ricorrente nella misura del 17% di danno biologico alla luce delle tabelle di legge. (D.L. 38/2000)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale. Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della sola patologia ipoacusia lamentata, escludendo quella a carico del rachide lombare.
Il ricorrente avrà quindi diritto alla rendita in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del D. L.vo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 17%.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale del ricorso, possono essere compensate per la metà.
Le spese di CTU sono poste in capo alla parte convenuta.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
29/08/2023, nella causa iscritta al n. 3039/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“Ipoacusia bilaterale medio-grave”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico- fisica pari al 17%; b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. b) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite non compensate, che si liquidano in euro 900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 3.1.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore