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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASTORELLI SA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 412/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione UZ - Via Leonardo Da Vinci 6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 261522 BOLLO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 530/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente come rappresentata e difesa, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di intimazione n.
261522/2025 e 261523/2025 notificati in data 15/05/25 dalla SOGET SPA per un valore rispettivamente di
€ 714,96= ed € 691,97= e predisposti per la riscossione di tre ingiunzioni di competenza della Regione
UZ. In giudizio sono costituiti sia la Soget S.p.A. che la Regione UZ. La Regione UZ nella fase istruttoria ha rilevato dalla banca dati della SOGET S.p.A. che, successivamente a tali ingiunzioni, ha proceduto a notificare alla ricorrente ulteriori atti esattoriali : avvisi di intimazione nn 243837/2021 e
243838/2021 in data 07/01/222 e i pignoramenti presso terzi n. 83616/2022 e 83615/2022 in data 28/04/2022.
Sia la Soget S.p.A. che la Regione UZ in via preliminare hanno eccepito l'incompetenza territoriale. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 546/92, competente per territorio nei giudizi tributari è la Corte di Giustizia Tributaria di I grado del luogo in cui ha sede l'Ente impositore. Nel caso di specie la Regione UZ ha la propria sede nella Provincia di L'Aquila e pertanto competente territorialmente in questo giudizio, è la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di L'Aquila, anche in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016 che cristallizza la competenza territoriale nel luogo ove ha sede l'ente impositore e non già dove ha sede il concessionario della riscossione o il contribuente.Nel merito le parti costituite hanno chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 26 novembre 2025 la controversia è stata assegnata in decisione e il dispositivo è stato depositato nei termini di legge. L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata sia dalla
Soget S.p.A. che dalla Regione UZ è fondata. I motivi di impugnazione attengono al merito del ruolo emesso dalla Regione UZ (trattandosi di bollo auto) avente sede in L'Aquila. Pertanto è competente la Corte Tributaria di I Grado di L'Aquila. Le spese di questa fase saranno liquidate al definitivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Chieti - sez. II^- in Composizione Monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado de L'Aquila.
Ordina alla ricorrente di riassumere il giudizio entro il termine previsto dalla legge. Spese al definitivo. Chieti, lì 26.11.2025.
Il Giudice Monocratico
avv. Elisa Pastorelli
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASTORELLI SA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 412/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione UZ - Via Leonardo Da Vinci 6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI n. 261522 BOLLO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 530/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente come rappresentata e difesa, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di intimazione n.
261522/2025 e 261523/2025 notificati in data 15/05/25 dalla SOGET SPA per un valore rispettivamente di
€ 714,96= ed € 691,97= e predisposti per la riscossione di tre ingiunzioni di competenza della Regione
UZ. In giudizio sono costituiti sia la Soget S.p.A. che la Regione UZ. La Regione UZ nella fase istruttoria ha rilevato dalla banca dati della SOGET S.p.A. che, successivamente a tali ingiunzioni, ha proceduto a notificare alla ricorrente ulteriori atti esattoriali : avvisi di intimazione nn 243837/2021 e
243838/2021 in data 07/01/222 e i pignoramenti presso terzi n. 83616/2022 e 83615/2022 in data 28/04/2022.
Sia la Soget S.p.A. che la Regione UZ in via preliminare hanno eccepito l'incompetenza territoriale. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 546/92, competente per territorio nei giudizi tributari è la Corte di Giustizia Tributaria di I grado del luogo in cui ha sede l'Ente impositore. Nel caso di specie la Regione UZ ha la propria sede nella Provincia di L'Aquila e pertanto competente territorialmente in questo giudizio, è la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di L'Aquila, anche in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016 che cristallizza la competenza territoriale nel luogo ove ha sede l'ente impositore e non già dove ha sede il concessionario della riscossione o il contribuente.Nel merito le parti costituite hanno chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 26 novembre 2025 la controversia è stata assegnata in decisione e il dispositivo è stato depositato nei termini di legge. L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata sia dalla
Soget S.p.A. che dalla Regione UZ è fondata. I motivi di impugnazione attengono al merito del ruolo emesso dalla Regione UZ (trattandosi di bollo auto) avente sede in L'Aquila. Pertanto è competente la Corte Tributaria di I Grado di L'Aquila. Le spese di questa fase saranno liquidate al definitivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Chieti - sez. II^- in Composizione Monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado de L'Aquila.
Ordina alla ricorrente di riassumere il giudizio entro il termine previsto dalla legge. Spese al definitivo. Chieti, lì 26.11.2025.
Il Giudice Monocratico
avv. Elisa Pastorelli