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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1796/2022 promossa da:
(C.F. rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Vincenza Fabrizio (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore n. 13, con la stessa e presso la quale elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE contro
- cod. fisc. -e CP_1 C.F._2
- cod. fisc. - Controparte_2 C.F._3 rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosario
RM RO e dall'Avv. Carmelina Cappelli elett.te domiciliati presso lo studio del primo sito in Piedimonte Matese alla via Cila, 55;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.10.2025
OGGETTO: appello - accertamento prescrizione canone idrico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Piedimonte Matese n. 537/2021 con cui, in accoglimento delle domande riunite proposte da e CP_1
, è stato dichiarato prescritto il credito portato dalle Controparte_2 fatture nn. 57/2020 e 758/2020 relative al SII anno 2016 intestate al Sig.
nn. 470/2020 e 1106/20 relative al SII anno 2016 intestate CP_1 al Sig. ; e condannato il al Controparte_2 Parte_1 pagamento, in favore dei predetti soggetti, dell'indennizzo, pari ad €.
90,00, di cui all'art. 72 Delibera Arera 655/2015 nella misura di cui alla lett. c) del predetto articolo, per ogni fattura.
L'Appellante censura la sentenza del GDP, in quanto quest'ultimo avrebbe erroneamente individuato la normativa ed il dies a quo di prescrizione e indebitamente operato una sovrapposizione delle componenti fisse e variabili del contributo idrico.
Parte appellata si è costituita regolarmente in giudizio, opponendosi alle avverse pretese e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 9.10.2025, senza termini.
*
1.- Va premesso che l'appello rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza “una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica”, melius costituisce un mezzo di “gravame”, che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata.
Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è stato già esercitato dal precedente giudice, il cui esercizio è sindacabile in questa sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass, ord. n. 14150/2021;
Cass. n. 4953/1995).
2. In primis, l'appellante censura l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione biennale, anziché di quello quinquennale.
L'appellante censura inoltre la sentenza gravata nella parte in cui il GDP avrebbe individuato il dies a quo del termine biennale di prescrizione nel momento “entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente” ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento” come stabilito dalla Delib. n. 547 del 2019,
, piuttosto che alla data di scadenza della fattura. Pt_2
L'appellante sostiene infatti che l'exordium praescriptionis andrebbe individuato nella scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura perché è solo da quel momento che il diritto potrebbe essere fatto valere, con conseguente dovere per il giudice di disapplicare la fonte regolamentare, in quanto in contrasto con norma primaria e in particolare con l'art. 2935 c.c., in assenza di una norma di legge che espressamente attribuisce all' il potere di determinare un diverso dies a quo. Pt_2
3.- Propedeutica alla decisione, è una breve ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in punto di prescrizione delle fatture per canone idrico oggetto di somministrazione.
In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. della l. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici. Ai sensi del successivo comma 10 la nuova disciplina trova applicazione “alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
4. Dalla interpretazione dell'art. 1, comma 10 della legge n. 205 del
2017, emergono due differenti questioni. La prima attiene all'applicazione del termine di prescrizione ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedenti all'entrata in vigore della legge. La seconda, ancora più delicata, concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
4.1 Sull'applicazione della nuova normativa
Con la prima questione si vuole comprendere se, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina di prescrizione biennale, entrata in vigore il 1.1.2020, occorra guardare alla data di scadenza della fattura oppure alla data di effettuazione dei consumi. In altri termini, se è sufficiente che la fattura abbia scadenza successiva alla data di entrata in vigore della disciplina o se è anche necessario che i consumi, cui si riferisce la fattura, siano successivi a detta data.
Su detto quesito, si è pronunciata la Suprema Corte, con provvedimento del Presidente n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data
10/05/2023 che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale per difetto del requisito della necessità-rilevanza, oltre che di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata, osservando che “la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del
2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
In altri termini, come chiarito dalla S.C., per comprendere se si applica ad un consumo idrico il regime di prescrizione biennale o quello quinquennale (vigente in precedenza) occorrerà verificare se la data di scadenza del pagamento della fattura, cui il consumo si riferisce, sia successiva o meno alla data del 1.1.2020; così rendendo ormai recessivo quell'orientamento, che pure si era fatto strada tra alcuni corti di merito, che considerava rilevante ai fini dell'applicabilità del nuovo regime prescrizionale, il momento dei consumi.
Sul punto, in senso conforme si è pronunciata da ultimo la S.C. con ordinanza n. 15102 del 29.5.2024. Pertanto ad oggi, l'interpretazione giurisprudenziale può dirsi sufficientemente consolidata e pacifica. 4.2 Sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione per le fatture relative a consumi precedenti il
1.1.2020.
La seconda problematica - invece - attiene alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento a quelle fatture in scadenza dopo il 1° gennaio 2020, ma per consumi verificatisi prima di detta data.
Quanto all'interpretazione del momento dell'exordium praescriptionis, se alla “scadenza del periodo di consumo” o “se alla scadenza dei termini di pagamenti indicati nelle fatture” il dato letterale della nuova disciplina effettivamente tace e ciò rende più complessa l'opera dell'interprete.
Anche su questo profilo si registra tuttavia una pronuncia di legittimità che ha fatto chiarezza. Infatti, la S.C. all'esito di un articolato ragionamento, nel precedente richiamato n. 15102 del 2024 ha sostenuto che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (…) va interpretato nel senso che (…) il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c”1.
Nel suindicato precedente, la S.C. ha, prima di tutto, richiamato la giurisprudenza che si era in passato espressa sul più generale tema del dies
a quo di computo della prescrizione nei contratti di somministrazione, ricordando la massima secondo cui “il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato "alla scadenza del periodo di consumo", mentre non rileva neppure "la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento" (Cass., sez. 2,
21 giugno 1999, n. 6209).
Ricorda la S.C. come sia stato condivisibilmente affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configuri una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, da ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e che "condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire
i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito” (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Sulla scorta di detto principio, si è così ritenuto, ad esempio, che "per il trimestre gennaio-marzo 1990" il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas "fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990" e non "nel 24 aprile dello stesso anno", data di emissione della fattura.
Una volta richiamata detta interpretazione secondo cui ai fini dei dies
a quo avrebbe rilevanza la “scadenza del periodo di consumo”, la S.C. osserva però che essa non può trovare applicazione specifica al nuovo regime di prescrizione breve (si legge nel passo della decisione in commento: “Naturalmente, tali principi - e quindi il riferimento alla
"scadenza del periodo di consumo" quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione. Tutto cambia, ove intervenga una novella che riduca drasticamente il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con l'evidente intento di restringere i tempi di incertezza nel rapporto tra ente acquedottistico e utente”).
In altri termini, vertendosi in ipotesi di modifica legislativa che ha ridotto sensibilmente il periodo di prescrizione, la S.C. osserva che, laddove si mantenesse fermo il tradizionale indirizzo che ancorava la decorrenza della prescrizione alla data di scadenza del periodo di consumo, si giungerebbe al risultato paradossale di imporre ex post al gestore l'intervenuta riduzione della prescrizione (e, in taluni casi, la già avvenuta maturazione della stessa), senza alcuna possibilità di reazione, dal che deriverebbe una sostanziale violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche alla luce del principio di “affidamento legislativo” desumibile dall'art. 11 delle preleggi (cfr. per la condivisione di detto principio:
Tribunale Siracusa n. 2471/2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere n.
4770/2024).
Ad esempio, se il periodo di riferimento della fattura fosse quello del trimestre luglio-settembre 2017 (scadenza del periodo di consumo al 1° ottobre 2017), la prescrizione biennale maturerebbe al 1° ottobre 2019, e cioè, prima della data indicata dalla norma transitoria per l'applicazione del termine biennale. Questo determinerebbe dunque una illegittima applicazione retroattiva della nuova legge.
Per questa ragione, la S.C. ritiene che in tali casi il dies a quo del biennio vada di regola individuato, nel termine di scadenza indicato nella fattura (che, come visto, al punto precedente, dovrà essere necessariamente successivo al 1.1.2020).
5. Conclusivamente, dalla lettura delle ultime pronunce di legittimità si può ritenere, non soltanto che la nuova prescrizione biennale vada applicata esclusivamente alle fatture con termine di scadenza successivo al 1.1.2020, anche se relative a consumi precedenti (principio pacifico già dal tenore letterale della norma); ma anche (principio chiarito con ampia motivazione dalla S.C. nel precedente n. 15102/2024) che essa va fatta decorrere, per i consumi anteriori al 1.1.2020, di regola (salvo l'eccezione individuata dalla medesima corte nell'ipotesi di un termine di prescrizione quinquennale che venga a scadenza prima) dal momento della scadenza del termine di pagamento individuato in fattura. “In altre parole, per le erogazioni idriche anteriori al 1 gennaio 2020 il termine di prescrizione
è quinquennale, ma in nessun caso può eccedere il biennio dalla scadenza della relativa fattura ove tale data sia successiva al 1 gennaio 2020”
(Corte d'Appello di Palermo, la quale, con sentenza n. 1216/2025 del
14.8.2025).
6. Ciò posto e ritenuti sufficientemente consolidati questi principi che hanno ricevuto l'avvallo di legittimità, occorre ora valutare come si inserisca in questo quadro la disposizione dell'ARERA secondo cui nell'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, rileverebbe la data entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione (art. 2, co.
2.3 dell'Allegato B alla delibera ARERA
547/2019), ossia il quarantacinquesimo giorno successivo alla chiusura del periodo di riferimento (artt. 36 e 67 RQSII, allegato alla delibera ARERA
655/2015) disposizione in apparente contrasto con la diversa rilevanza data dalla S.C. al “termine di scadenza della fattura”.
6.1 Secondo una tesi, detta fonte secondaria non potrebbe trovare applicazione e ciò in quanto con l'art. 1, co. 4, della L. n. 205/2017, all' è stato sì demandato il compito di definire le tempistiche di Pt_2 fatturazione, ma solo “tra gli operatori della filiera” e non anche nei rapporti tra gestore e utente finale. Infine, con la disposizione in parola, il legislatore non avrebbe inteso demandare all'ARERA il compito di emanare disposizioni integrative del precetto legale (in specie rappresentato dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 10 dell'art. 1 della L. cit., nell'interpretazione da ultimo fornita da Cass. n. 15102/2024), tant'è vero che la stessa con la citata delibera n. 547/2019, si è limitata a dichiarare “opportuno [...] in analogia con quanto disposto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, precisare che la prescrizione del diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura del servizio idrico decorra dal termine entro il quale il gestore sia tenuto ad emettere il documento di fatturazione, ai sensi della regolazione vigente” (cfr. pag. 20, delib. cit.). È evidente, dunque, come le ragioni di “opportunità” sopra indicate non possano in alcun modo assurgere a valida fonte del potere dell'ARERA di integrare (rectius modificare) la normazione primaria per via meramente regolatoria.
Ne discende, secondo questa tesi, che la norma, in quanto fonte secondaria andrebbe disapplicata.
6.2 Secondo un'altra tesi, invece, un'interpretazione sistematica delle norme di legge e di regolamento, consentirebbe di individuare in detta norma un argine al rischio di lasciare una parte del rapporto contrattuale libera di manipolare a proprio piacimento la prescrizione del proprio diritto, premiando il suo inadempimento (quello avente ad oggetto l'obbligo di azionare tempestivamente il proprio credito) e procrastinando sine die la situazione di incertezza del rapporto giuridico che proprio la disciplina della prescrizione intende scongiurare. Esigenza che si apprezza, dal lato dell'utente, ove si ritenga che la prescrizione decorra dal termine di scadenza della fattura e non da quello del consumo. Aderendo ad una tale impostazione, pertanto, la prescrizione decorrerebbe di norma dal termine di scadenza indicato in fattura sempre che la fattura sia stata emessa entro i termini di fatturazione indicati. In caso contrario (fattura non emessa o non notificata nei termini) la decorrenza della prescrizione andrebbe collocata proprio alla scadenza del termine di fatturazione e dunque al 45esimo giorno successivo il termine del periodo di riferimento.
Per questa tesi la fonte regolamentare dunque non sarebbe in contrasto con la disciplina della fonte primaria, ma la andrebbe soltanto a specificare.
7. Ebbene, indipendentemente dalla tesi che si voglia condividere, una volta preso atto dell'intervento della S.C. 15102/2024, cui per ragioni di opportunità va dato seguito, si deve coerentemente ritenere che almeno per i consumi precedenti al 1.1.2020 non possa farsi applicazione del criterio indicato dall' , pena lo stesso rischio di applicazione Pt_2
retroattiva della norma (rischio che la Corte ha ben esplicitato sebbene con riferimento alla diversa ipotesi di applicazione del criterio del “termine del periodo di consumo”), ma occorrerà aver riguardo esclusivamente alla data di scadenza indicata in fattura (si v. tra gli altri: Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 1216/2025 del 14.8.2025; Tribunale Santa Maria
Capua Vetere, n. 348/2025; Tribunale Siracusa n. 2471/2024; Trib. Santa
Maria Capua Vetere n. 4770/2024)
7. Tanto premesso, essendo al vaglio di questo giudice una fattura con scadenza successiva al 1.1.2020 ma per consumi anteriori a detta data
(2016), troveranno applicazione i principi espressi nel citato precedente e dunque il termine di prescrizione biennale decorrerà non dal termine del periodo di consumo (e neanche dal termine entro il quale il gestore deve emettere il documento di fatturazione) ma dalla data di scadenza indicata in fattura, salvo, come detto, l'eccezione dell'ipotesi di un termine di prescrizione quinquennale che venga a scadenza prima.
Ebbene, non ricorrendo detta ultima ipotesi (stante la chiusura del periodo di riferimento dei consumi al 31.12.2016 e dunque il mancato decorso del quinquennio al momento della notifica delle fatture nel novembre 2020) ne discende che, nel caso specifico, il termine biennale deve decorrere dalla scadenza delle fatture e, dunque: per la fattura n. 470 del 10.11.2020, dal 31.3.2021 (scadenza pagamento rata unica); per la fattura n. 1106 del'11.11.2020, dal 30.6.2021 (scadenza pagamento ultima rata); per la fattura n. 57 del 10.11.2020, dal 31.3.2021 (scadenza pagamento rata unica); per la fattura n. 758 del 11.11.2020, dal 30.6.2021
(scadenza pagamento ultima rata).
Di conseguenza, al momento dell'introduzione del giudizio di I grado (rispettivamente avvenuto con citazione notificata in data 18.3.2021
e in data 28.6.2021) il termine di prescrizione (in naturale scadenza al
31.3.2023 e 20.6.2023) non era ancora decorso.
8. L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo.
9. L'appello va dunque accolto.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate alla luce del carattere mutevole ed ondivago della giurisprudenza sulla questione nonché della circostanza che alla base della decisione viene posta una sentenza della S.C. intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, n. 537/2021, rigetta la domanda di CP_1
e di volta a far valere la prescrizione del credito Controparte_2 relativamente alle fatture nn. 57/2020 e 758/2020 relative al SII anno 2016 intestate al Sig. e nn. 470/2020 e 1106/20 relative al SII CP_1
anno 2016 intestate al Sig. ; Controparte_2
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ad es. per consumi dell'ultimo trimestre del 2015 (ottobre-dicembre 2015), con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la prescrizione maturerebbe nell'anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione previsti dalla vecchia normativa (in questo caso la prescrizione maturerebbe nel 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2016).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1796/2022 promossa da:
(C.F. rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Vincenza Fabrizio (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore n. 13, con la stessa e presso la quale elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE contro
- cod. fisc. -e CP_1 C.F._2
- cod. fisc. - Controparte_2 C.F._3 rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosario
RM RO e dall'Avv. Carmelina Cappelli elett.te domiciliati presso lo studio del primo sito in Piedimonte Matese alla via Cila, 55;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.10.2025
OGGETTO: appello - accertamento prescrizione canone idrico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Piedimonte Matese n. 537/2021 con cui, in accoglimento delle domande riunite proposte da e CP_1
, è stato dichiarato prescritto il credito portato dalle Controparte_2 fatture nn. 57/2020 e 758/2020 relative al SII anno 2016 intestate al Sig.
nn. 470/2020 e 1106/20 relative al SII anno 2016 intestate CP_1 al Sig. ; e condannato il al Controparte_2 Parte_1 pagamento, in favore dei predetti soggetti, dell'indennizzo, pari ad €.
90,00, di cui all'art. 72 Delibera Arera 655/2015 nella misura di cui alla lett. c) del predetto articolo, per ogni fattura.
L'Appellante censura la sentenza del GDP, in quanto quest'ultimo avrebbe erroneamente individuato la normativa ed il dies a quo di prescrizione e indebitamente operato una sovrapposizione delle componenti fisse e variabili del contributo idrico.
Parte appellata si è costituita regolarmente in giudizio, opponendosi alle avverse pretese e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 9.10.2025, senza termini.
*
1.- Va premesso che l'appello rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza “una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica”, melius costituisce un mezzo di “gravame”, che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata.
Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è stato già esercitato dal precedente giudice, il cui esercizio è sindacabile in questa sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass, ord. n. 14150/2021;
Cass. n. 4953/1995).
2. In primis, l'appellante censura l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione biennale, anziché di quello quinquennale.
L'appellante censura inoltre la sentenza gravata nella parte in cui il GDP avrebbe individuato il dies a quo del termine biennale di prescrizione nel momento “entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente” ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento” come stabilito dalla Delib. n. 547 del 2019,
, piuttosto che alla data di scadenza della fattura. Pt_2
L'appellante sostiene infatti che l'exordium praescriptionis andrebbe individuato nella scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura perché è solo da quel momento che il diritto potrebbe essere fatto valere, con conseguente dovere per il giudice di disapplicare la fonte regolamentare, in quanto in contrasto con norma primaria e in particolare con l'art. 2935 c.c., in assenza di una norma di legge che espressamente attribuisce all' il potere di determinare un diverso dies a quo. Pt_2
3.- Propedeutica alla decisione, è una breve ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in punto di prescrizione delle fatture per canone idrico oggetto di somministrazione.
In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. della l. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici. Ai sensi del successivo comma 10 la nuova disciplina trova applicazione “alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
4. Dalla interpretazione dell'art. 1, comma 10 della legge n. 205 del
2017, emergono due differenti questioni. La prima attiene all'applicazione del termine di prescrizione ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedenti all'entrata in vigore della legge. La seconda, ancora più delicata, concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
4.1 Sull'applicazione della nuova normativa
Con la prima questione si vuole comprendere se, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina di prescrizione biennale, entrata in vigore il 1.1.2020, occorra guardare alla data di scadenza della fattura oppure alla data di effettuazione dei consumi. In altri termini, se è sufficiente che la fattura abbia scadenza successiva alla data di entrata in vigore della disciplina o se è anche necessario che i consumi, cui si riferisce la fattura, siano successivi a detta data.
Su detto quesito, si è pronunciata la Suprema Corte, con provvedimento del Presidente n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data
10/05/2023 che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale per difetto del requisito della necessità-rilevanza, oltre che di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata, osservando che “la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del
2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
In altri termini, come chiarito dalla S.C., per comprendere se si applica ad un consumo idrico il regime di prescrizione biennale o quello quinquennale (vigente in precedenza) occorrerà verificare se la data di scadenza del pagamento della fattura, cui il consumo si riferisce, sia successiva o meno alla data del 1.1.2020; così rendendo ormai recessivo quell'orientamento, che pure si era fatto strada tra alcuni corti di merito, che considerava rilevante ai fini dell'applicabilità del nuovo regime prescrizionale, il momento dei consumi.
Sul punto, in senso conforme si è pronunciata da ultimo la S.C. con ordinanza n. 15102 del 29.5.2024. Pertanto ad oggi, l'interpretazione giurisprudenziale può dirsi sufficientemente consolidata e pacifica. 4.2 Sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione per le fatture relative a consumi precedenti il
1.1.2020.
La seconda problematica - invece - attiene alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento a quelle fatture in scadenza dopo il 1° gennaio 2020, ma per consumi verificatisi prima di detta data.
Quanto all'interpretazione del momento dell'exordium praescriptionis, se alla “scadenza del periodo di consumo” o “se alla scadenza dei termini di pagamenti indicati nelle fatture” il dato letterale della nuova disciplina effettivamente tace e ciò rende più complessa l'opera dell'interprete.
Anche su questo profilo si registra tuttavia una pronuncia di legittimità che ha fatto chiarezza. Infatti, la S.C. all'esito di un articolato ragionamento, nel precedente richiamato n. 15102 del 2024 ha sostenuto che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (…) va interpretato nel senso che (…) il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c”1.
Nel suindicato precedente, la S.C. ha, prima di tutto, richiamato la giurisprudenza che si era in passato espressa sul più generale tema del dies
a quo di computo della prescrizione nei contratti di somministrazione, ricordando la massima secondo cui “il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato "alla scadenza del periodo di consumo", mentre non rileva neppure "la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento" (Cass., sez. 2,
21 giugno 1999, n. 6209).
Ricorda la S.C. come sia stato condivisibilmente affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configuri una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, da ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e che "condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire
i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito” (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Sulla scorta di detto principio, si è così ritenuto, ad esempio, che "per il trimestre gennaio-marzo 1990" il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas "fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990" e non "nel 24 aprile dello stesso anno", data di emissione della fattura.
Una volta richiamata detta interpretazione secondo cui ai fini dei dies
a quo avrebbe rilevanza la “scadenza del periodo di consumo”, la S.C. osserva però che essa non può trovare applicazione specifica al nuovo regime di prescrizione breve (si legge nel passo della decisione in commento: “Naturalmente, tali principi - e quindi il riferimento alla
"scadenza del periodo di consumo" quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione. Tutto cambia, ove intervenga una novella che riduca drasticamente il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con l'evidente intento di restringere i tempi di incertezza nel rapporto tra ente acquedottistico e utente”).
In altri termini, vertendosi in ipotesi di modifica legislativa che ha ridotto sensibilmente il periodo di prescrizione, la S.C. osserva che, laddove si mantenesse fermo il tradizionale indirizzo che ancorava la decorrenza della prescrizione alla data di scadenza del periodo di consumo, si giungerebbe al risultato paradossale di imporre ex post al gestore l'intervenuta riduzione della prescrizione (e, in taluni casi, la già avvenuta maturazione della stessa), senza alcuna possibilità di reazione, dal che deriverebbe una sostanziale violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche alla luce del principio di “affidamento legislativo” desumibile dall'art. 11 delle preleggi (cfr. per la condivisione di detto principio:
Tribunale Siracusa n. 2471/2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere n.
4770/2024).
Ad esempio, se il periodo di riferimento della fattura fosse quello del trimestre luglio-settembre 2017 (scadenza del periodo di consumo al 1° ottobre 2017), la prescrizione biennale maturerebbe al 1° ottobre 2019, e cioè, prima della data indicata dalla norma transitoria per l'applicazione del termine biennale. Questo determinerebbe dunque una illegittima applicazione retroattiva della nuova legge.
Per questa ragione, la S.C. ritiene che in tali casi il dies a quo del biennio vada di regola individuato, nel termine di scadenza indicato nella fattura (che, come visto, al punto precedente, dovrà essere necessariamente successivo al 1.1.2020).
5. Conclusivamente, dalla lettura delle ultime pronunce di legittimità si può ritenere, non soltanto che la nuova prescrizione biennale vada applicata esclusivamente alle fatture con termine di scadenza successivo al 1.1.2020, anche se relative a consumi precedenti (principio pacifico già dal tenore letterale della norma); ma anche (principio chiarito con ampia motivazione dalla S.C. nel precedente n. 15102/2024) che essa va fatta decorrere, per i consumi anteriori al 1.1.2020, di regola (salvo l'eccezione individuata dalla medesima corte nell'ipotesi di un termine di prescrizione quinquennale che venga a scadenza prima) dal momento della scadenza del termine di pagamento individuato in fattura. “In altre parole, per le erogazioni idriche anteriori al 1 gennaio 2020 il termine di prescrizione
è quinquennale, ma in nessun caso può eccedere il biennio dalla scadenza della relativa fattura ove tale data sia successiva al 1 gennaio 2020”
(Corte d'Appello di Palermo, la quale, con sentenza n. 1216/2025 del
14.8.2025).
6. Ciò posto e ritenuti sufficientemente consolidati questi principi che hanno ricevuto l'avvallo di legittimità, occorre ora valutare come si inserisca in questo quadro la disposizione dell'ARERA secondo cui nell'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, rileverebbe la data entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione (art. 2, co.
2.3 dell'Allegato B alla delibera ARERA
547/2019), ossia il quarantacinquesimo giorno successivo alla chiusura del periodo di riferimento (artt. 36 e 67 RQSII, allegato alla delibera ARERA
655/2015) disposizione in apparente contrasto con la diversa rilevanza data dalla S.C. al “termine di scadenza della fattura”.
6.1 Secondo una tesi, detta fonte secondaria non potrebbe trovare applicazione e ciò in quanto con l'art. 1, co. 4, della L. n. 205/2017, all' è stato sì demandato il compito di definire le tempistiche di Pt_2 fatturazione, ma solo “tra gli operatori della filiera” e non anche nei rapporti tra gestore e utente finale. Infine, con la disposizione in parola, il legislatore non avrebbe inteso demandare all'ARERA il compito di emanare disposizioni integrative del precetto legale (in specie rappresentato dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 10 dell'art. 1 della L. cit., nell'interpretazione da ultimo fornita da Cass. n. 15102/2024), tant'è vero che la stessa con la citata delibera n. 547/2019, si è limitata a dichiarare “opportuno [...] in analogia con quanto disposto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, precisare che la prescrizione del diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura del servizio idrico decorra dal termine entro il quale il gestore sia tenuto ad emettere il documento di fatturazione, ai sensi della regolazione vigente” (cfr. pag. 20, delib. cit.). È evidente, dunque, come le ragioni di “opportunità” sopra indicate non possano in alcun modo assurgere a valida fonte del potere dell'ARERA di integrare (rectius modificare) la normazione primaria per via meramente regolatoria.
Ne discende, secondo questa tesi, che la norma, in quanto fonte secondaria andrebbe disapplicata.
6.2 Secondo un'altra tesi, invece, un'interpretazione sistematica delle norme di legge e di regolamento, consentirebbe di individuare in detta norma un argine al rischio di lasciare una parte del rapporto contrattuale libera di manipolare a proprio piacimento la prescrizione del proprio diritto, premiando il suo inadempimento (quello avente ad oggetto l'obbligo di azionare tempestivamente il proprio credito) e procrastinando sine die la situazione di incertezza del rapporto giuridico che proprio la disciplina della prescrizione intende scongiurare. Esigenza che si apprezza, dal lato dell'utente, ove si ritenga che la prescrizione decorra dal termine di scadenza della fattura e non da quello del consumo. Aderendo ad una tale impostazione, pertanto, la prescrizione decorrerebbe di norma dal termine di scadenza indicato in fattura sempre che la fattura sia stata emessa entro i termini di fatturazione indicati. In caso contrario (fattura non emessa o non notificata nei termini) la decorrenza della prescrizione andrebbe collocata proprio alla scadenza del termine di fatturazione e dunque al 45esimo giorno successivo il termine del periodo di riferimento.
Per questa tesi la fonte regolamentare dunque non sarebbe in contrasto con la disciplina della fonte primaria, ma la andrebbe soltanto a specificare.
7. Ebbene, indipendentemente dalla tesi che si voglia condividere, una volta preso atto dell'intervento della S.C. 15102/2024, cui per ragioni di opportunità va dato seguito, si deve coerentemente ritenere che almeno per i consumi precedenti al 1.1.2020 non possa farsi applicazione del criterio indicato dall' , pena lo stesso rischio di applicazione Pt_2
retroattiva della norma (rischio che la Corte ha ben esplicitato sebbene con riferimento alla diversa ipotesi di applicazione del criterio del “termine del periodo di consumo”), ma occorrerà aver riguardo esclusivamente alla data di scadenza indicata in fattura (si v. tra gli altri: Corte d'Appello di
Palermo, sentenza n. 1216/2025 del 14.8.2025; Tribunale Santa Maria
Capua Vetere, n. 348/2025; Tribunale Siracusa n. 2471/2024; Trib. Santa
Maria Capua Vetere n. 4770/2024)
7. Tanto premesso, essendo al vaglio di questo giudice una fattura con scadenza successiva al 1.1.2020 ma per consumi anteriori a detta data
(2016), troveranno applicazione i principi espressi nel citato precedente e dunque il termine di prescrizione biennale decorrerà non dal termine del periodo di consumo (e neanche dal termine entro il quale il gestore deve emettere il documento di fatturazione) ma dalla data di scadenza indicata in fattura, salvo, come detto, l'eccezione dell'ipotesi di un termine di prescrizione quinquennale che venga a scadenza prima.
Ebbene, non ricorrendo detta ultima ipotesi (stante la chiusura del periodo di riferimento dei consumi al 31.12.2016 e dunque il mancato decorso del quinquennio al momento della notifica delle fatture nel novembre 2020) ne discende che, nel caso specifico, il termine biennale deve decorrere dalla scadenza delle fatture e, dunque: per la fattura n. 470 del 10.11.2020, dal 31.3.2021 (scadenza pagamento rata unica); per la fattura n. 1106 del'11.11.2020, dal 30.6.2021 (scadenza pagamento ultima rata); per la fattura n. 57 del 10.11.2020, dal 31.3.2021 (scadenza pagamento rata unica); per la fattura n. 758 del 11.11.2020, dal 30.6.2021
(scadenza pagamento ultima rata).
Di conseguenza, al momento dell'introduzione del giudizio di I grado (rispettivamente avvenuto con citazione notificata in data 18.3.2021
e in data 28.6.2021) il termine di prescrizione (in naturale scadenza al
31.3.2023 e 20.6.2023) non era ancora decorso.
8. L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame del secondo.
9. L'appello va dunque accolto.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate alla luce del carattere mutevole ed ondivago della giurisprudenza sulla questione nonché della circostanza che alla base della decisione viene posta una sentenza della S.C. intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, n. 537/2021, rigetta la domanda di CP_1
e di volta a far valere la prescrizione del credito Controparte_2 relativamente alle fatture nn. 57/2020 e 758/2020 relative al SII anno 2016 intestate al Sig. e nn. 470/2020 e 1106/20 relative al SII CP_1
anno 2016 intestate al Sig. ; Controparte_2
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ad es. per consumi dell'ultimo trimestre del 2015 (ottobre-dicembre 2015), con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la prescrizione maturerebbe nell'anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione previsti dalla vecchia normativa (in questo caso la prescrizione maturerebbe nel 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2016).