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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 388/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
ND BA Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
RO ET Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 388 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15 settembre
2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Vincenzo Pica n.11, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
RU NE (NA) alla via Orazio n.4, presso lo studio dell'avv. Sofia
Chiariello, che la rappresenta e difende giusta proc ura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], domiciliato presso la Casa Controparte_1
Circondariale “ ” in IZ NO (AV) Contrada Sant'Oronzo Controparte_2
pagi na 1 di 3 n.1, C.F.: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, all'udienza del 15/9/2025, si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/1/2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in AN (NA) il 29/9/2012 con
[...]
, dal quale non sono nati figli, e riferendo che tra i coniugi è CP_1
intervenuta la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
Napoli Nord, ha chiesto, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del coniuge.
Il giudizio è stato più volte rinviato per la rinotifica al resistente, perfezionatasi in data 25/3/2025.
All'udienza del 15/9/2025, la Giudice delegata verificata la regolarità della notifica al resistente non costituitosi ne ha dichiarato la contumacia e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, udita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza necessità di istruttoria.
Il P.M ha apposto il visto nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente f.f.
(avvenuta l'11/9/2018) nel procedimento avente ad oggetto la separazione pagi na 2 di 3 consensuale omologata con decreto n. 11491/2018 del Tribunale di Napoli Nord, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Il Collegio non deve assumere alcuna statuizione accessoria, atteso che la ricorrente non ha avanzato alcuna istanza così come la parte resistente rimasta contumace.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giustificati motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/9/2012 in AN (NA) da , nata a [...], Parte_1 il 9/6/1987, e , nato a [...] il [...] (Atto n. 49, parte Controparte_1
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) spese non ripetibili.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7/10/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
RO ET ND BA
pagi na 3 di 3