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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1961/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Caulonia, alla Via Cortiglio n. 8, presso lo studio degli
Avv.ti FEMIA ROCCO e RICCIO LUCA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARIDI
GIULIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, alla Via Roma n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cianflone;
resistente
nonché contro ( ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Sant'Ilario dello Ionio, alla Via San Martino, n. 2, presso lo studio dell'Avv. COSTANZO FRANCESCA SOFIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della quale operaio idraulico – Controparte_1
forestale, sino al 2003 con contratto a tempo determinato e dall'1.1.2004 con contratto a tempo indeterminato;
allegato di essere stato inquadrato con qualifica OPQ e di aver svolto la propria attività nel bacino del comune di
Caulonia – Roccella Jonica – Siderno, con gestione diretta da parte del
; dedotto che ai sensi dell'art. 8 Controparte_2
ccnl applicabile è previsto che “qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”; dedotto inoltre che ai sensi dell'art. 8 CIR è data la definizione delle qualifiche previste, cui segue un'indicazione a titolo esemplificativo di alcune delle attività che ricadono nelle varie ipotesi di classificazione degli operai, tra le quali
Pag. 2 di 13 figurano, per l'operaio specializzato (OPS) l'uso del decespugliatore, l'uso della motosega, l'essere addetto alle squadre antincendio e all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
evidenziato che a partire dal 2014 ha svolto le mansioni di operaio specializzato (OPS), da inquadrare nel IV livello, senza che tale impiego fosse conseguito alla necessità di sostituire altro operaio;
rivendicato il diritto al riconoscimento della qualifica superiore e al pagamento delle differenze retributive maturate;
concludeva chiedendo: “• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori svolte a decorrere dall'anno 2014, o da quella che si accerterà nel corso del giudizio;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio Specializzato, con riconoscimento del IV Livello, a decorrere dall'anno 2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio” con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto tra il ricorrente e tale ente non sarebbe intercorso né direttamente né indirettamente alcun rapporto lavorativo, la prescrizione delle pretese fatte valere e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì il che, pur Controparte_2
non contestando espressamente le pretese azionate in giudizio dal ricorrente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e sosteneva che il mancato pagamento delle differenze retributive fosse riconducibile ad un
Pag. 3 di 13 inadempimento imputabile alla e per tale motivo concludeva CP_1
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, nel merito, di riconoscere il diritto del lavoratore in forza della delibera n. 88/2013 e formulando domanda di manleva nei confronti della
, “nella denegata ipotesi che possa rinvenirsi una sia pur Controparte_1
minima responsabilità del deducente”. CP_2
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, si evidenzia che la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda svolta nei confronti della circostanza che, Controparte_1
secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, estingue l'azione, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciarsi nel merito delle pretese azionate, fatta salva ogni determinazione in merito alle spese di lite, in ragione del principio di soccombenza virtuale (cfr. Cass. nn.
23749/11, 19946/04, 8387/99).
Per tali motivi lo scrivente deve esimersi dal pronunciarsi nel merito delle pretese azionate, con assorbimento delle eccezioni sollevate dalla CP_1
, limitando la pronuncia alla regolazione delle spese di lite.
[...]
2. Con riferimento alle domande azionate nei confronti del , è CP_2
infondata l'eccezione sollevata dal resistente relativa al difetto di legittimazione passiva.
Per quanto l'eccezione risulti formulata in modo del tutto generico, il contesterebbe il difetto di legittimazione passiva ritenendo che le CP_2
Pag. 4 di 13 pretese azionate in ricorso debbano essere rivolte alla unico ente CP_1
asseritamente responsabile del mancato riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica superiore. È evidente tuttavia, non solo l'inconferenza, ma anche l'infondatezza di siffatta ricostruzione.
Dall'esame della normativa vigente in materia è difatti possibile agevolmente evincere che i Consorzi, che agiscono quali enti strumentali della nella realizzazione di opere e interventi di pubblica utilità, CP_1
sono a tutti gli effetti enti autonomi dotati di propria personalità giuridica e dunque centri di imputazione di rapporti soggettivi. A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 15 della l. 23 luglio 2003, n. 11, ai sensi Controparte_1
del quale “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”. Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la con delibera della Giunta regionale che CP_1
ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico- forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Controparte_2
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del
Pag. 5 di 13 successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Tale normativa prevede difatti espressamente l'assegnazione di lavoratori da parte della al , l'impegno della a mettere a CP_1 CP_2 CP_1
disposizione del le risorse necessarie a retribuire i lavoratori e CP_2
l'obbligo dell'ente a mantenere una contabilità separata. Dalla lettura della normativa richiamata emerge dunque chiaramente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi CP_1
che, de facto, per quanto rilevante nel presente giudizio, dispongono delle prestazioni dei lavoratori. Tale conclusione non è in alcun modo tratta in dubbio dalla documentazione prodotta tanto dal ricorrente, quanto dal
. CP_2
Si ritiene che il debba essere individuato quale unico effettivo CP_2
datore di lavoro, in quanto tale qualità non può che riconoscersi al soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo.
Motivo per cui il giudizio è stato senz'altro correttamente instaurato nei confronti del . CP_2
3. Nel merito, le domande svolte nei confronti del meritano CP_2
accoglimento.
Gli elementi fattuali dedotti da parte del ricorrente non sono stati in alcun modo contestati dal , risultando dunque pacifico che il ricorrente CP_2
per gli anni oggetto di giudizio, sia stato continuativamente adibito a mansioni rientranti nella qualifica di OPS, da ricondurre al IV livello, senza che tale impiego fosse dovuto a sostituzione di altro operaio.
Pag. 6 di 13 Peraltro, come riconosciuto dallo stesso , la superiore qualifica è CP_2
stata espressamente riconosciuta dall'ente in favore del lavoratore con la deliberazione adottata dalla Deputazione amministrativa, n. 88 del 19 settembre 2013, con oggetto “Affidamento qualifiche superiori ad Operai
Idraulici Forestali”, con cui si deliberava, in virtù di quanto rappresentato nelle note informative trasmesse dai direttori dei lavori, la variazione di qualifica, con attribuzione del superiore inquadramento contrattuale, secondo le norme contrattuali vigenti per gli addetti ai lavori idraulico forestali, in favore del ricorrente dal II livello al IV livello. È inoltre presente in atti la nota informativa sottoscritta dal direttore dei lavori con cui appunto veniva espressamente individuato il nominativo del ricorrente tra gli operai per i quali, per esigenze di servizio, si proponeva l'inserimento nel superiore IV livello, ai sensi dell'art. 14 CIR.
In particolare, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile testualmente dispone: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha
l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento. L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Pag. 7 di 13 L'art. 8 del CCNL applicabile prevede a sua volta che il lavoratore matura il diritto alla qualifica superiore nelle ipotesi in cui abbia svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di tale qualifica per un periodo di
“25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare”.
L'ente resistente si è limitato a dedurre sul punto che le pretese del ricorrente non hanno trovato soddisfazione per fatto imputabile alla sola la quale non ha mai provveduto nel CED (Centro Controparte_1
Elaborazione Dati) ad aggiornare la situazione contrattuale del lavoratore, adempimento propedeutico al riconoscimento formale della qualifica superiore e al riconoscimento del diritto alle differenze retributive spettanti.
Tale doglianza risulta tuttavia essere inconferente. Nei rapporti con il lavoratore, ciò che rileva è la responsabilità della parte datoriale derivante dall'inadempimento di obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Come evidenziato, risulta pacifico che al lavoratore è stata riconosciuta la qualifica superiore in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 CIRL e 8 CCNL applicabile, essendo stato lo stesso adibito continuativamente a mansioni superiori rispetto alle quali ha maturato il diritto al riconoscimento delle differenze retributive che ne conseguono.
L'obbligo di corrispondere integralmente la retribuzione incombe sul datore di lavoro che può, ai sensi dell'art. 1218 c.c., andare esente da responsabilità solo provando l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'impossibilità a tal fine richiesta deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi. È evidente che tali requisiti difettino radicalmente rispetto alle circostanze addotte dal . CP_2
Pag. 8 di 13 Si aggiunge, inoltre, che pur volendo accedere ad una teoria soggettiva nell'inadempimento delle obbligazioni, con valorizzazione dell'art. 1176
c.c., non si ritiene che il abbia provato di aver agito con CP_2
sufficiente diligenza. Ai fini di tale valutazione non è d'altronde trascurabile anche l'incidenza dei principi di buona fede e correttezza che impongono alle parti di compiere tutte quelle azioni necessarie a tutelare la posizione della propria controparte contrattuale, con il solo limite dell'eccessiva onerosità. Oneri che paiono ancor più pregnanti nel rapporto con un soggetto debole, quale il lavoratore. Non risulta difatti che il abbia mai intrapreso, nel corso di svariati anni, azioni efficaci CP_2
contro la al fine di ottenere l'aggiornamento del CED, Controparte_1
non avendo prodotto in giudizio alcuno degli “svariati solleciti” che avrebbe a tal fine trasmesso a tale ultimo ente. D'altronde, il non CP_2
ha formulato neanche in questo giudizio una domanda volta ad ottenere l'aggiornamento del CED da parte della CP_1
Come già evidenziato, risulta provato e incontestato che il ha CP_2
adibito il lavoratore a mansioni superiori, secondo quanto consentito dalla disciplina contrattualistica vigente, sin dal 2014 e per tutto il prosieguo del rapporto lavorativo, senza corrispondergli le differenze retributive dovute, essendo stata peraltro formalmente riconosciuta e attribuita al lavoratore la qualifica rivendicata nel presente giudizio, con delibera n. 88 del 19 settembre 2013.
Di conseguenza, si ritiene che nel presente giudizio non abbiano alcun rilievo gli impedimenti asseritamente imputabili alla per il CP_1
mancato aggiornamento del CED ove dedotti a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità datoriale nell'assegnazione definitiva del
Pag. 9 di 13 superiore inquadramento giuridico ed economico richiesto. In concreto, difatti, venendo in rilievo diritti esigibili in forza di espressa previsione legislativa e contrattualistica, non potrebbero giustificarsi in alcun modo possibili ricadute pregiudizievoli in danno dei lavoratori a causa di ritardi dovuti alla procedimentalizzazione ed alla gestione amministrativa dei dipendenti per il loro corretto inquadramento giuridico ed economico.
Non si ritiene difatti che possa assumere rilievo decisivo il mancato espletamento di un eventuale controllo amministrativo successivo da parte della una volta che il soggetto che ha esercitato sul lavoratore il CP_1
potere di organizzazione e controllo tipico del datore di lavoro ha deliberato il riconoscimento in suo favore della qualifica superiore, in ossequio a quanto sul punto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente nei confronti del resistente, con conseguente CP_2
riconoscimento del diritto alla qualifica superiore di Operaio Specializzato,
IV livello, a partire dall'anno 2014 e riconoscimento del conseguente diritto alle differenze retributive a tale titolo maturate.
4. La domanda di manleva rivolta dal nei confronti della CP_2
non può che essere dichiarata inammissibile, atteso che Controparte_1
anche in caso di riconvenzionale cosiddetta “trasversale” deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 418 c.p.c. e l'ente non ha formulato rituale istanza di fissazione di nuova udienza.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, si evidenzia che la domanda risulterebbe infondata.
Pag. 10 di 13 Come ampiamente motivato, nella fattispecie oggetto di giudizio sono rinvenibili due rapporti diversi e perfettamente autonomi tra loro, il primo tra il ricorrente e il , da configurarsi quale rapporto tra lavoratore CP_2
e datore di lavoro, e il secondo tra il e la da CP_2 CP_1
configurarsi quale rapporto tra ente finanziato ed ente finanziatore.
Il non ha dedotto alcun titolo da cui si possa dedurre la CP_2
sussistenza di un rapporto di garanzia tra esso e la di talché non vi CP_1
è motivo di ritenere sussistente alcun obbligo di manleva in capo a tale ultimo ente;
né tantomeno, come sopra esposto, la circostanza che la non abbia provveduto ad aggiornare il C.E.D. è idonea a CP_1
“trasferire” l'obbligo retributivo dal datore di lavoro in capo a un ente terzo estraneo al rapporto lavorativo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il CP_2
e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, esclusa
[...]
la fase istruttoria non svolta.
Considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, nonché
l'obiettiva difficoltà di individuare correttamente l'effettivo datore di lavoro, si ritiene che sussistano ragioni idonee per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la . Controparte_1
Attesa la pronuncia solo in rito con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale, nonché considerata l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di pronunce di merito che si discostano dalla sentenza adottata dallo scrivente, si ritiene che sussistano ragioni idonee per compensare le spese di lite anche tra il e la . Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Pag. 11 di 13 Il Giudice ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di Operaio Specializzato, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a partire dal gennaio 2014;
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alla qualifica superiore a decorrere dal gennaio del
2014;
- Dichiara estinta l'azione proposta dal ricorrente nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
quanto oggetto di rinuncia;
- Dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- Condanna il , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- Compensa le spese di lite tra il , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Locri, 06/02/2025
Il Giudice
Pag. 12 di 13 Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1961/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Caulonia, alla Via Cortiglio n. 8, presso lo studio degli
Avv.ti FEMIA ROCCO e RICCIO LUCA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARIDI
GIULIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, alla Via Roma n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cianflone;
resistente
nonché contro ( ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Sant'Ilario dello Ionio, alla Via San Martino, n. 2, presso lo studio dell'Avv. COSTANZO FRANCESCA SOFIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della quale operaio idraulico – Controparte_1
forestale, sino al 2003 con contratto a tempo determinato e dall'1.1.2004 con contratto a tempo indeterminato;
allegato di essere stato inquadrato con qualifica OPQ e di aver svolto la propria attività nel bacino del comune di
Caulonia – Roccella Jonica – Siderno, con gestione diretta da parte del
; dedotto che ai sensi dell'art. 8 Controparte_2
ccnl applicabile è previsto che “qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”; dedotto inoltre che ai sensi dell'art. 8 CIR è data la definizione delle qualifiche previste, cui segue un'indicazione a titolo esemplificativo di alcune delle attività che ricadono nelle varie ipotesi di classificazione degli operai, tra le quali
Pag. 2 di 13 figurano, per l'operaio specializzato (OPS) l'uso del decespugliatore, l'uso della motosega, l'essere addetto alle squadre antincendio e all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
evidenziato che a partire dal 2014 ha svolto le mansioni di operaio specializzato (OPS), da inquadrare nel IV livello, senza che tale impiego fosse conseguito alla necessità di sostituire altro operaio;
rivendicato il diritto al riconoscimento della qualifica superiore e al pagamento delle differenze retributive maturate;
concludeva chiedendo: “• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori svolte a decorrere dall'anno 2014, o da quella che si accerterà nel corso del giudizio;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio Specializzato, con riconoscimento del IV Livello, a decorrere dall'anno 2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio” con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto tra il ricorrente e tale ente non sarebbe intercorso né direttamente né indirettamente alcun rapporto lavorativo, la prescrizione delle pretese fatte valere e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì il che, pur Controparte_2
non contestando espressamente le pretese azionate in giudizio dal ricorrente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e sosteneva che il mancato pagamento delle differenze retributive fosse riconducibile ad un
Pag. 3 di 13 inadempimento imputabile alla e per tale motivo concludeva CP_1
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, nel merito, di riconoscere il diritto del lavoratore in forza della delibera n. 88/2013 e formulando domanda di manleva nei confronti della
, “nella denegata ipotesi che possa rinvenirsi una sia pur Controparte_1
minima responsabilità del deducente”. CP_2
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, si evidenzia che la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda svolta nei confronti della circostanza che, Controparte_1
secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, estingue l'azione, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciarsi nel merito delle pretese azionate, fatta salva ogni determinazione in merito alle spese di lite, in ragione del principio di soccombenza virtuale (cfr. Cass. nn.
23749/11, 19946/04, 8387/99).
Per tali motivi lo scrivente deve esimersi dal pronunciarsi nel merito delle pretese azionate, con assorbimento delle eccezioni sollevate dalla CP_1
, limitando la pronuncia alla regolazione delle spese di lite.
[...]
2. Con riferimento alle domande azionate nei confronti del , è CP_2
infondata l'eccezione sollevata dal resistente relativa al difetto di legittimazione passiva.
Per quanto l'eccezione risulti formulata in modo del tutto generico, il contesterebbe il difetto di legittimazione passiva ritenendo che le CP_2
Pag. 4 di 13 pretese azionate in ricorso debbano essere rivolte alla unico ente CP_1
asseritamente responsabile del mancato riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica superiore. È evidente tuttavia, non solo l'inconferenza, ma anche l'infondatezza di siffatta ricostruzione.
Dall'esame della normativa vigente in materia è difatti possibile agevolmente evincere che i Consorzi, che agiscono quali enti strumentali della nella realizzazione di opere e interventi di pubblica utilità, CP_1
sono a tutti gli effetti enti autonomi dotati di propria personalità giuridica e dunque centri di imputazione di rapporti soggettivi. A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 15 della l. 23 luglio 2003, n. 11, ai sensi Controparte_1
del quale “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”. Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la con delibera della Giunta regionale che CP_1
ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico- forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Controparte_2
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del
Pag. 5 di 13 successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Tale normativa prevede difatti espressamente l'assegnazione di lavoratori da parte della al , l'impegno della a mettere a CP_1 CP_2 CP_1
disposizione del le risorse necessarie a retribuire i lavoratori e CP_2
l'obbligo dell'ente a mantenere una contabilità separata. Dalla lettura della normativa richiamata emerge dunque chiaramente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi CP_1
che, de facto, per quanto rilevante nel presente giudizio, dispongono delle prestazioni dei lavoratori. Tale conclusione non è in alcun modo tratta in dubbio dalla documentazione prodotta tanto dal ricorrente, quanto dal
. CP_2
Si ritiene che il debba essere individuato quale unico effettivo CP_2
datore di lavoro, in quanto tale qualità non può che riconoscersi al soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo.
Motivo per cui il giudizio è stato senz'altro correttamente instaurato nei confronti del . CP_2
3. Nel merito, le domande svolte nei confronti del meritano CP_2
accoglimento.
Gli elementi fattuali dedotti da parte del ricorrente non sono stati in alcun modo contestati dal , risultando dunque pacifico che il ricorrente CP_2
per gli anni oggetto di giudizio, sia stato continuativamente adibito a mansioni rientranti nella qualifica di OPS, da ricondurre al IV livello, senza che tale impiego fosse dovuto a sostituzione di altro operaio.
Pag. 6 di 13 Peraltro, come riconosciuto dallo stesso , la superiore qualifica è CP_2
stata espressamente riconosciuta dall'ente in favore del lavoratore con la deliberazione adottata dalla Deputazione amministrativa, n. 88 del 19 settembre 2013, con oggetto “Affidamento qualifiche superiori ad Operai
Idraulici Forestali”, con cui si deliberava, in virtù di quanto rappresentato nelle note informative trasmesse dai direttori dei lavori, la variazione di qualifica, con attribuzione del superiore inquadramento contrattuale, secondo le norme contrattuali vigenti per gli addetti ai lavori idraulico forestali, in favore del ricorrente dal II livello al IV livello. È inoltre presente in atti la nota informativa sottoscritta dal direttore dei lavori con cui appunto veniva espressamente individuato il nominativo del ricorrente tra gli operai per i quali, per esigenze di servizio, si proponeva l'inserimento nel superiore IV livello, ai sensi dell'art. 14 CIR.
In particolare, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile testualmente dispone: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha
l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento. L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Pag. 7 di 13 L'art. 8 del CCNL applicabile prevede a sua volta che il lavoratore matura il diritto alla qualifica superiore nelle ipotesi in cui abbia svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di tale qualifica per un periodo di
“25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare”.
L'ente resistente si è limitato a dedurre sul punto che le pretese del ricorrente non hanno trovato soddisfazione per fatto imputabile alla sola la quale non ha mai provveduto nel CED (Centro Controparte_1
Elaborazione Dati) ad aggiornare la situazione contrattuale del lavoratore, adempimento propedeutico al riconoscimento formale della qualifica superiore e al riconoscimento del diritto alle differenze retributive spettanti.
Tale doglianza risulta tuttavia essere inconferente. Nei rapporti con il lavoratore, ciò che rileva è la responsabilità della parte datoriale derivante dall'inadempimento di obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Come evidenziato, risulta pacifico che al lavoratore è stata riconosciuta la qualifica superiore in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 CIRL e 8 CCNL applicabile, essendo stato lo stesso adibito continuativamente a mansioni superiori rispetto alle quali ha maturato il diritto al riconoscimento delle differenze retributive che ne conseguono.
L'obbligo di corrispondere integralmente la retribuzione incombe sul datore di lavoro che può, ai sensi dell'art. 1218 c.c., andare esente da responsabilità solo provando l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'impossibilità a tal fine richiesta deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi. È evidente che tali requisiti difettino radicalmente rispetto alle circostanze addotte dal . CP_2
Pag. 8 di 13 Si aggiunge, inoltre, che pur volendo accedere ad una teoria soggettiva nell'inadempimento delle obbligazioni, con valorizzazione dell'art. 1176
c.c., non si ritiene che il abbia provato di aver agito con CP_2
sufficiente diligenza. Ai fini di tale valutazione non è d'altronde trascurabile anche l'incidenza dei principi di buona fede e correttezza che impongono alle parti di compiere tutte quelle azioni necessarie a tutelare la posizione della propria controparte contrattuale, con il solo limite dell'eccessiva onerosità. Oneri che paiono ancor più pregnanti nel rapporto con un soggetto debole, quale il lavoratore. Non risulta difatti che il abbia mai intrapreso, nel corso di svariati anni, azioni efficaci CP_2
contro la al fine di ottenere l'aggiornamento del CED, Controparte_1
non avendo prodotto in giudizio alcuno degli “svariati solleciti” che avrebbe a tal fine trasmesso a tale ultimo ente. D'altronde, il non CP_2
ha formulato neanche in questo giudizio una domanda volta ad ottenere l'aggiornamento del CED da parte della CP_1
Come già evidenziato, risulta provato e incontestato che il ha CP_2
adibito il lavoratore a mansioni superiori, secondo quanto consentito dalla disciplina contrattualistica vigente, sin dal 2014 e per tutto il prosieguo del rapporto lavorativo, senza corrispondergli le differenze retributive dovute, essendo stata peraltro formalmente riconosciuta e attribuita al lavoratore la qualifica rivendicata nel presente giudizio, con delibera n. 88 del 19 settembre 2013.
Di conseguenza, si ritiene che nel presente giudizio non abbiano alcun rilievo gli impedimenti asseritamente imputabili alla per il CP_1
mancato aggiornamento del CED ove dedotti a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità datoriale nell'assegnazione definitiva del
Pag. 9 di 13 superiore inquadramento giuridico ed economico richiesto. In concreto, difatti, venendo in rilievo diritti esigibili in forza di espressa previsione legislativa e contrattualistica, non potrebbero giustificarsi in alcun modo possibili ricadute pregiudizievoli in danno dei lavoratori a causa di ritardi dovuti alla procedimentalizzazione ed alla gestione amministrativa dei dipendenti per il loro corretto inquadramento giuridico ed economico.
Non si ritiene difatti che possa assumere rilievo decisivo il mancato espletamento di un eventuale controllo amministrativo successivo da parte della una volta che il soggetto che ha esercitato sul lavoratore il CP_1
potere di organizzazione e controllo tipico del datore di lavoro ha deliberato il riconoscimento in suo favore della qualifica superiore, in ossequio a quanto sul punto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente nei confronti del resistente, con conseguente CP_2
riconoscimento del diritto alla qualifica superiore di Operaio Specializzato,
IV livello, a partire dall'anno 2014 e riconoscimento del conseguente diritto alle differenze retributive a tale titolo maturate.
4. La domanda di manleva rivolta dal nei confronti della CP_2
non può che essere dichiarata inammissibile, atteso che Controparte_1
anche in caso di riconvenzionale cosiddetta “trasversale” deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 418 c.p.c. e l'ente non ha formulato rituale istanza di fissazione di nuova udienza.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, si evidenzia che la domanda risulterebbe infondata.
Pag. 10 di 13 Come ampiamente motivato, nella fattispecie oggetto di giudizio sono rinvenibili due rapporti diversi e perfettamente autonomi tra loro, il primo tra il ricorrente e il , da configurarsi quale rapporto tra lavoratore CP_2
e datore di lavoro, e il secondo tra il e la da CP_2 CP_1
configurarsi quale rapporto tra ente finanziato ed ente finanziatore.
Il non ha dedotto alcun titolo da cui si possa dedurre la CP_2
sussistenza di un rapporto di garanzia tra esso e la di talché non vi CP_1
è motivo di ritenere sussistente alcun obbligo di manleva in capo a tale ultimo ente;
né tantomeno, come sopra esposto, la circostanza che la non abbia provveduto ad aggiornare il C.E.D. è idonea a CP_1
“trasferire” l'obbligo retributivo dal datore di lavoro in capo a un ente terzo estraneo al rapporto lavorativo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il CP_2
e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, esclusa
[...]
la fase istruttoria non svolta.
Considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, nonché
l'obiettiva difficoltà di individuare correttamente l'effettivo datore di lavoro, si ritiene che sussistano ragioni idonee per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la . Controparte_1
Attesa la pronuncia solo in rito con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale, nonché considerata l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di pronunce di merito che si discostano dalla sentenza adottata dallo scrivente, si ritiene che sussistano ragioni idonee per compensare le spese di lite anche tra il e la . Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Pag. 11 di 13 Il Giudice ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di Operaio Specializzato, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a partire dal gennaio 2014;
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alla qualifica superiore a decorrere dal gennaio del
2014;
- Dichiara estinta l'azione proposta dal ricorrente nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1
quanto oggetto di rinuncia;
- Dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- Condanna il , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- Compensa le spese di lite tra il , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Locri, 06/02/2025
Il Giudice
Pag. 12 di 13 Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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