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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7336 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
ELla causa civile di secondo grado iscritta al numero 405/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 30 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. Andrea Marsili Feliciangeli (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Avv. Paolo Bagnardi (C.F. C.F._4
PARTE APPELLATA
E (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
Avv. Mario Paggi (Cod. Fisc. ) C.F._5
Avv. Benedetto Croce (Cod. Fisc. ) C.F._6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 922/2019 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 922/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la domanda proposta da e da che avevano agito nei confronti del Parte_1 Parte_2
per ottenere la condanna al pagamento delle somme di € Controparte_3
22.930,78 e di € 1.454,40 a titolo, rispettivamente, di risarcimento dei danni fisici e materiali patiti in occasione del sinistro verificatosi il 20 settembre 2019; ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della chiamata in causa;
ha disposto la Controparte_2
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alla deposizione resa dal teste Testimone_1
Avverso la citata sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma,
-nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Civitavecchia n. 922/2019 Giudice unico dott. Massimo
Marasca depositata in cancelleria in data 14.06.2019 in relazione al giudizio R.G.C.A.
N 3527/2013, accogliere la domanda proposta in primo grado dalle parti attrici, con condanne delle odierne parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento a favore della Sig.ra della somma di Euro 13.925,00, come determinata dalla Parte_1
Consulenza Tecnica D'Ufficio espletata nel corso del precedente grado di giudizio, e di Euro 1.454,40 a favore del Sig. o di qualunque altra somma accertata Parte_2
nel corso del giudizio d'appello, disattesa ogni contraria istanza.
Il tutto con condanna delle medesime parti appellate al pagamento della totalità delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio in favore delle parti appellanti.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita la Controparte_2
divenuta nelle more che ha
[...] Controparte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis,
a) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per i motivi
e le causali tutte, sopra dedotte;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2 Parte_3
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi e le causali tutte esposte nella
[...]
superiore narrativa, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 922/2019 resa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 14/06/2019.
c) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame ex adverso proposto, dichiarare la perdita del diritto alla garanzia assicurativa da parte del per intervenuta prescrizione dei relativi diritti ai sensi Controparte_3
dell'art. 2952 c.c.;
d) In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame ex adverso proposto, dichiarare la perdita del diritto alla garanzia assicurativa da parte del per violazione dell'obbligo di avviso ex artt. 1913 e 1915 c.c., Controparte_3
disponendo per l'effetto il rigetto della domanda di garanzia e manleva eventualmente proposta dal medesimo Ente nei riguardi della CP_2
e) In via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda degli odierni appellanti nei confronti del in riforma Controparte_3 della citata sentenza n. 922/2019, dichiarare che la sarà tenuta a CP_2
garantire e manlevare il appellato, nei soli limiti delle garanzie prestate con CP_3
la predetta polizza n. 16156, e con esclusione della franchigia di € 10.000,00, importo che resta integralmente a carico del assicurato;
CP_3
f) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.".
Si è costituito, altresì, il che ha contestato la fondatezza Controparte_3
del gravame di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
25 settembre 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
e da rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura
[...] Parte_2
Toyota Avensis tg. BY983FM, nei confronti del in relazione alle Controparte_3
lesioni fisiche (patite dalla prima) e ai danni materiali (subiti dal secondo) a seguito di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 20 settembre
2010 alle ore 12,30 circa, nel territorio del Comune di Ladispoli (RM), l'attrice- mentre era alla guida del veicolo Toyota Avensis tg. BY983FM di proprietà di Parte_2
(assicurata con la Compagnia - all'altezza della Via Palo Sud, in Controparte_4
corrispondenza del tratto discendente del cavalcavia SS Aurelia direzione centro città,
a causa di una scia continua ed estesa di materiale oleoso che interessava tutta la carreggiata (presente sul manto stradale da un lungo lasso di tempo) perdeva il controllo del veicolo, andando a collidere violentemente contro il guard-rail destro, riportando gravi lesioni personali e provocando ingenti danni alla carrozzeria del mezzo.
Il Tribunale di Civitavecchia, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ha respinto la domanda sul presupposto che la parte attrice non aveva assolto - né attraverso la deposizione resa dal teste reputata non Testimone_1
credibile, né tramite le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel corso del giudizio - all'onere probatorio, sulla stessa incombente, del nesso causale tra la cosa custodita e il danno.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure del tutto generiche, che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole della “asserita mancanza di sincerità del teste sig. ” posta dal giudice di prime cure Testimone_1
a fondamento della decisione, non merita condivisione.
Invero, alla luce della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 20 aprile 2017, presentano evidenti Testimone_1
incongruenze ed anomalie - in relazione ai fatti asseriti dagli originari attori - rispetto a quanto è emerso dal verbale di constatazione redatto dagli agenti della Polizia
Municipale del Comune di intervenuti sul posto dopo l'accaduto. CP_3
In particolare, gli agenti hanno constatato che “In corrispondenza del tratto discendente del cavalcavia SS Aurelia direzione centro città in entrata da chi proviene dalla direzione trovavamo ai margini della carreggiata un'autovettura Toyota Pt_3
targata BY983FM (c/c n° A396724RM01 ril. 13/12/02 ultima revisione il 22/10/07. Si allega verbale n° 09609/C) con a bordo la conducente sig.ra n. LI Parte_1
(RRR) l'1/10/53, residente a [...]... Patente di guida “B”
n° ril. il 12/12/91 scad. 21/12/11), la quale ci faceva notare un lungo NumeroD_1
tratto della carreggiata imbrattato da materiale oleoso e ci riferiva di aver perso il controllo della autovettura sopracitata (di proprietà Sig. nato a [...]_2
Con EL MI (VT) il 18/02/41 convivente, assicurazione polizza n°3000098211 dal
28/07/10 al 28/01/11), a seguito della scivolosità della stessa andando a terminare la corsa contro il guardrail ivi ubicato riportando i seguenti danni: Paraurti ant. rotto e abraso sul lato dx, gruppo ottico ant. dx rotto e parzialmente divelto. Si precisa che in corrispondenza dell'urto il guardrail presentava una lieve ammaccatura ed un'abrasione e che sul posto interveniva personale dell'ANAS che provvedeva al ripristino e messa in sicurezza della sede stradale. Si precisa inoltre che sul posto interveniva mezzo del 118 che provvedeva al trasporto della Sig.ra Parte_1
presso ospedale di Bracciano.”; le condizioni metereologiche erano di tempo sereno e l'asfalto era asciutto.
Ora, in sede di escussione, il teste ha ricostruito come segue Testimone_1
la dinamica dell'incidente: “Già la mattina, prima del sinistro, transitavo sul posto e mi sono reso conto che c'era una macchia sull'asfalto di colore scuro erano le 8:30 circa. Ho proseguito il mio tragitto in automobile per recarmi a Cerveteri e al ritorno, dovendo passare per mi sono ritrovato sullo stesso tratto stradale e ho CP_3
assistito all'incidente. Procedevo a una velocità moderata, come il veicolo che mi precedeva, Toyota Avensis, il quale ha sbandato ed è finito sul guardrail. La macchia sull'asfalto era estesa. L'ho constatato quanto sono sceso a vedere cosa fosse accaduto.”
Appare singolare come il teste, dopo aver percorso per due volte lo stesso tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, data la presenza di una “estesa” macchia di olio sull'asfalto - come dallo stesso dichiarato - non abbia riscontrato alcuna difficoltà nel mantenere la padronanza della guida né abbia avvisato le competenti autorità al fine di evitare un'eventuale situazione di pericolo;
ancora, nell'asserito secondo passaggio compiuto dal teste sul medesimo tratto stradale percorso dall'attrice poco prima del sinistro, ha riferito “confermo che la procedeva moderatamente, come il Pt_1
sottoscritto. L'autovettura ed io viaggiavamo a velocità moderata nei 40 Km grosso modo. Io andavo più lentamente sui 30 Km circa”, rendendo così inspiegabile il motivo per cui solo il veicolo condotto dalla sarebbe sbandato, concludendo la corsa Pt_1
contro il guard-rail, mentre il mezzo guidato dal sarebbe rimasto stabile sulla Tes_1
strada, senza poi considerare che appare assai poco verosimile che il teste, in quel brevissimo frangente, sia stato in grado di stimare (e poi ricordare) la propria velocità
e quella dell'altro veicolo.
Sul punto, è mancata, peraltro, qualsiasi verifica da parte degli Agenti della
Polizia Municipale, che si sono limitati ad accertare che il veicolo di proprietà di Pt_2
non era stato sottoposto alla prescritta revisione.
[...]
Infine, il teste ha riferito “…Avvenuto l'incidente sono sceso Testimone_1
e ho verificato che era materiale oleoso, scuro. Poteva essere gasolio o olio. Ho lasciato il mio numero di telefono alla signora, ho verificato la presenza di altre persone sul posto e la sig.ra si era ripresa. Poi qualcuno ha chiamato Pt_1
l'ambulanza e sono andato via. Faccio sempre lo stesso percorso per non sbagliarmi.
A.D.R.: “Finché sono stato presente non è intervenuta alcuna Autorità. Io sono rimasto sul posto per circa 10 minuti e sono stato il primo soccorritore.”
Ebbene, tali dichiarazioni divergono totalmente dalle risultanze del verbale e, addirittura, dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta da che, nei propri Parte_1
scritti difensivi, non ha fatto riferimento alla presenza di testi oculari sul luogo del sinistro (o che qualcuno le avesse lasciato un recapito telefonico o che fosse stata soccorsa nell'immediatezza dell'evento prima dell'arrivo delle autorità competenti), né tale circostanza è emersa nelle lettere di messa in mora inviate al Comune di CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale che ha ritenuto non credibile la deposizione resa dal teste merita Testimone_2
condivisione. Ciò posto, la parte appellante non ha assolto all'onere probatorio - sulla stessa incombente - della riconducibilità del sinistro alla cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in particolare, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra la sostanza oleosa presente sul manto stradale e l'evento lesivo, mancando qualsiasi riscontro oggettivo in ordine all'entità e alla natura della macchia, oltre che in merito alla presenza e/o permanenza della sostanza oleosa, nell'immediatezza del sinistro o in epoca precedente.
Tali elementi non sono rinvenibili nel verbale redatto dagli Agenti della Polizia
Municipale, i quali non hanno dato alcuna rilevanza alla sostanza oleosa e si sono limitati a darne atto, solo perché la ne aveva fatto constatare la presenza. Pt_1
Ancor meno, la prova del nesso causale è desumibile dalla Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di primo grado al fine di verificare la compatibilità delle lesioni fisiche riportate da con il sinistro. Parte_1
Infatti, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, il dr. in risposta Persona_1
ai quesiti formulati dal giudice di prime cure, dopo aver accertato che l'originaria attrice ha riportato “Trauma distorsivo valido del rachide cervicale con infrazione del corpo della 2a vertebra cervicale – Contusione valida della spalla sinistra con sublussazione dell'acromio-claveare omolaterale”, ha riscontrato la compatibilità delle lesioni con “poli-traumatismo contusivo valido insorto a seguito di ribaltamento dell'automezzo di cui la pz. si trovava al posto di guida…”.
Sul nesso causale, il dr. ha affermato che “- Il poli-trauma Persona_1
contusivo e distorsivo al rachide cervicale ed alla spalla sinistra è cronologicamente, modalmente, quali-quantitativamente riconducibile all'applicazione locale alla spalla sin. ed al rachide cervicale di energia meccanica prodotta nel corso del ribaltamento dell'automezzo di cui la pz. si trovava alla guida.”
Ora, in entrambi i punti il C.t.u. parla di “ribaltamento” del veicolo condotto dalla ma, in realtà tale conclusione diverge dalle risultanze del verbale di Pt_1
constatazione della Polizia Municipale e dalla ricostruzione dei fatti narrata dalla stessa danneggiata che, nei propri scritti difensivi, non ha mai fatto riferimento ad un ribaltamento dell'auto, bensì alla collisione con il guard-rail; circostanza che trova, peraltro, riscontro nella documentazione fotografica prodotta in atti, dalla quale può evincersi la lieve entità dei danni riportati dal mezzo di proprietà di e Parte_2
dallo stesso ammontare della somma pretesa a titolo risarcitorio pari a complessivi €
1.454,40.
Alla luce degli elementi d'incertezza suindicati, manca la prova del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso e resta, per l'effetto, assorbito il secondo motivo di appello relativo all'omessa indicazione della assenza di responsabilità dell'ente custode della tratta stradale oggetto di sinistro”.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore del Controparte_3
e della delle spese del grado, che liquida, per Controparte_1
ciascuna, in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; 3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
ELla causa civile di secondo grado iscritta al numero 405/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 30 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. Andrea Marsili Feliciangeli (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Avv. Paolo Bagnardi (C.F. C.F._4
PARTE APPELLATA
E (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
Avv. Mario Paggi (Cod. Fisc. ) C.F._5
Avv. Benedetto Croce (Cod. Fisc. ) C.F._6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 922/2019 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 922/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la domanda proposta da e da che avevano agito nei confronti del Parte_1 Parte_2
per ottenere la condanna al pagamento delle somme di € Controparte_3
22.930,78 e di € 1.454,40 a titolo, rispettivamente, di risarcimento dei danni fisici e materiali patiti in occasione del sinistro verificatosi il 20 settembre 2019; ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della chiamata in causa;
ha disposto la Controparte_2
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alla deposizione resa dal teste Testimone_1
Avverso la citata sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma,
-nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Civitavecchia n. 922/2019 Giudice unico dott. Massimo
Marasca depositata in cancelleria in data 14.06.2019 in relazione al giudizio R.G.C.A.
N 3527/2013, accogliere la domanda proposta in primo grado dalle parti attrici, con condanne delle odierne parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento a favore della Sig.ra della somma di Euro 13.925,00, come determinata dalla Parte_1
Consulenza Tecnica D'Ufficio espletata nel corso del precedente grado di giudizio, e di Euro 1.454,40 a favore del Sig. o di qualunque altra somma accertata Parte_2
nel corso del giudizio d'appello, disattesa ogni contraria istanza.
Il tutto con condanna delle medesime parti appellate al pagamento della totalità delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio in favore delle parti appellanti.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita la Controparte_2
divenuta nelle more che ha
[...] Controparte_1
chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis,
a) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per i motivi
e le causali tutte, sopra dedotte;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2 Parte_3
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi e le causali tutte esposte nella
[...]
superiore narrativa, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 922/2019 resa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 14/06/2019.
c) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame ex adverso proposto, dichiarare la perdita del diritto alla garanzia assicurativa da parte del per intervenuta prescrizione dei relativi diritti ai sensi Controparte_3
dell'art. 2952 c.c.;
d) In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame ex adverso proposto, dichiarare la perdita del diritto alla garanzia assicurativa da parte del per violazione dell'obbligo di avviso ex artt. 1913 e 1915 c.c., Controparte_3
disponendo per l'effetto il rigetto della domanda di garanzia e manleva eventualmente proposta dal medesimo Ente nei riguardi della CP_2
e) In via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda degli odierni appellanti nei confronti del in riforma Controparte_3 della citata sentenza n. 922/2019, dichiarare che la sarà tenuta a CP_2
garantire e manlevare il appellato, nei soli limiti delle garanzie prestate con CP_3
la predetta polizza n. 16156, e con esclusione della franchigia di € 10.000,00, importo che resta integralmente a carico del assicurato;
CP_3
f) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.".
Si è costituito, altresì, il che ha contestato la fondatezza Controparte_3
del gravame di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
25 settembre 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
e da rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura
[...] Parte_2
Toyota Avensis tg. BY983FM, nei confronti del in relazione alle Controparte_3
lesioni fisiche (patite dalla prima) e ai danni materiali (subiti dal secondo) a seguito di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 20 settembre
2010 alle ore 12,30 circa, nel territorio del Comune di Ladispoli (RM), l'attrice- mentre era alla guida del veicolo Toyota Avensis tg. BY983FM di proprietà di Parte_2
(assicurata con la Compagnia - all'altezza della Via Palo Sud, in Controparte_4
corrispondenza del tratto discendente del cavalcavia SS Aurelia direzione centro città,
a causa di una scia continua ed estesa di materiale oleoso che interessava tutta la carreggiata (presente sul manto stradale da un lungo lasso di tempo) perdeva il controllo del veicolo, andando a collidere violentemente contro il guard-rail destro, riportando gravi lesioni personali e provocando ingenti danni alla carrozzeria del mezzo.
Il Tribunale di Civitavecchia, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ha respinto la domanda sul presupposto che la parte attrice non aveva assolto - né attraverso la deposizione resa dal teste reputata non Testimone_1
credibile, né tramite le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel corso del giudizio - all'onere probatorio, sulla stessa incombente, del nesso causale tra la cosa custodita e il danno.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure del tutto generiche, che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole della “asserita mancanza di sincerità del teste sig. ” posta dal giudice di prime cure Testimone_1
a fondamento della decisione, non merita condivisione.
Invero, alla luce della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 20 aprile 2017, presentano evidenti Testimone_1
incongruenze ed anomalie - in relazione ai fatti asseriti dagli originari attori - rispetto a quanto è emerso dal verbale di constatazione redatto dagli agenti della Polizia
Municipale del Comune di intervenuti sul posto dopo l'accaduto. CP_3
In particolare, gli agenti hanno constatato che “In corrispondenza del tratto discendente del cavalcavia SS Aurelia direzione centro città in entrata da chi proviene dalla direzione trovavamo ai margini della carreggiata un'autovettura Toyota Pt_3
targata BY983FM (c/c n° A396724RM01 ril. 13/12/02 ultima revisione il 22/10/07. Si allega verbale n° 09609/C) con a bordo la conducente sig.ra n. LI Parte_1
(RRR) l'1/10/53, residente a [...]... Patente di guida “B”
n° ril. il 12/12/91 scad. 21/12/11), la quale ci faceva notare un lungo NumeroD_1
tratto della carreggiata imbrattato da materiale oleoso e ci riferiva di aver perso il controllo della autovettura sopracitata (di proprietà Sig. nato a [...]_2
Con EL MI (VT) il 18/02/41 convivente, assicurazione polizza n°3000098211 dal
28/07/10 al 28/01/11), a seguito della scivolosità della stessa andando a terminare la corsa contro il guardrail ivi ubicato riportando i seguenti danni: Paraurti ant. rotto e abraso sul lato dx, gruppo ottico ant. dx rotto e parzialmente divelto. Si precisa che in corrispondenza dell'urto il guardrail presentava una lieve ammaccatura ed un'abrasione e che sul posto interveniva personale dell'ANAS che provvedeva al ripristino e messa in sicurezza della sede stradale. Si precisa inoltre che sul posto interveniva mezzo del 118 che provvedeva al trasporto della Sig.ra Parte_1
presso ospedale di Bracciano.”; le condizioni metereologiche erano di tempo sereno e l'asfalto era asciutto.
Ora, in sede di escussione, il teste ha ricostruito come segue Testimone_1
la dinamica dell'incidente: “Già la mattina, prima del sinistro, transitavo sul posto e mi sono reso conto che c'era una macchia sull'asfalto di colore scuro erano le 8:30 circa. Ho proseguito il mio tragitto in automobile per recarmi a Cerveteri e al ritorno, dovendo passare per mi sono ritrovato sullo stesso tratto stradale e ho CP_3
assistito all'incidente. Procedevo a una velocità moderata, come il veicolo che mi precedeva, Toyota Avensis, il quale ha sbandato ed è finito sul guardrail. La macchia sull'asfalto era estesa. L'ho constatato quanto sono sceso a vedere cosa fosse accaduto.”
Appare singolare come il teste, dopo aver percorso per due volte lo stesso tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, data la presenza di una “estesa” macchia di olio sull'asfalto - come dallo stesso dichiarato - non abbia riscontrato alcuna difficoltà nel mantenere la padronanza della guida né abbia avvisato le competenti autorità al fine di evitare un'eventuale situazione di pericolo;
ancora, nell'asserito secondo passaggio compiuto dal teste sul medesimo tratto stradale percorso dall'attrice poco prima del sinistro, ha riferito “confermo che la procedeva moderatamente, come il Pt_1
sottoscritto. L'autovettura ed io viaggiavamo a velocità moderata nei 40 Km grosso modo. Io andavo più lentamente sui 30 Km circa”, rendendo così inspiegabile il motivo per cui solo il veicolo condotto dalla sarebbe sbandato, concludendo la corsa Pt_1
contro il guard-rail, mentre il mezzo guidato dal sarebbe rimasto stabile sulla Tes_1
strada, senza poi considerare che appare assai poco verosimile che il teste, in quel brevissimo frangente, sia stato in grado di stimare (e poi ricordare) la propria velocità
e quella dell'altro veicolo.
Sul punto, è mancata, peraltro, qualsiasi verifica da parte degli Agenti della
Polizia Municipale, che si sono limitati ad accertare che il veicolo di proprietà di Pt_2
non era stato sottoposto alla prescritta revisione.
[...]
Infine, il teste ha riferito “…Avvenuto l'incidente sono sceso Testimone_1
e ho verificato che era materiale oleoso, scuro. Poteva essere gasolio o olio. Ho lasciato il mio numero di telefono alla signora, ho verificato la presenza di altre persone sul posto e la sig.ra si era ripresa. Poi qualcuno ha chiamato Pt_1
l'ambulanza e sono andato via. Faccio sempre lo stesso percorso per non sbagliarmi.
A.D.R.: “Finché sono stato presente non è intervenuta alcuna Autorità. Io sono rimasto sul posto per circa 10 minuti e sono stato il primo soccorritore.”
Ebbene, tali dichiarazioni divergono totalmente dalle risultanze del verbale e, addirittura, dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta da che, nei propri Parte_1
scritti difensivi, non ha fatto riferimento alla presenza di testi oculari sul luogo del sinistro (o che qualcuno le avesse lasciato un recapito telefonico o che fosse stata soccorsa nell'immediatezza dell'evento prima dell'arrivo delle autorità competenti), né tale circostanza è emersa nelle lettere di messa in mora inviate al Comune di CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale che ha ritenuto non credibile la deposizione resa dal teste merita Testimone_2
condivisione. Ciò posto, la parte appellante non ha assolto all'onere probatorio - sulla stessa incombente - della riconducibilità del sinistro alla cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in particolare, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra la sostanza oleosa presente sul manto stradale e l'evento lesivo, mancando qualsiasi riscontro oggettivo in ordine all'entità e alla natura della macchia, oltre che in merito alla presenza e/o permanenza della sostanza oleosa, nell'immediatezza del sinistro o in epoca precedente.
Tali elementi non sono rinvenibili nel verbale redatto dagli Agenti della Polizia
Municipale, i quali non hanno dato alcuna rilevanza alla sostanza oleosa e si sono limitati a darne atto, solo perché la ne aveva fatto constatare la presenza. Pt_1
Ancor meno, la prova del nesso causale è desumibile dalla Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di primo grado al fine di verificare la compatibilità delle lesioni fisiche riportate da con il sinistro. Parte_1
Infatti, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, il dr. in risposta Persona_1
ai quesiti formulati dal giudice di prime cure, dopo aver accertato che l'originaria attrice ha riportato “Trauma distorsivo valido del rachide cervicale con infrazione del corpo della 2a vertebra cervicale – Contusione valida della spalla sinistra con sublussazione dell'acromio-claveare omolaterale”, ha riscontrato la compatibilità delle lesioni con “poli-traumatismo contusivo valido insorto a seguito di ribaltamento dell'automezzo di cui la pz. si trovava al posto di guida…”.
Sul nesso causale, il dr. ha affermato che “- Il poli-trauma Persona_1
contusivo e distorsivo al rachide cervicale ed alla spalla sinistra è cronologicamente, modalmente, quali-quantitativamente riconducibile all'applicazione locale alla spalla sin. ed al rachide cervicale di energia meccanica prodotta nel corso del ribaltamento dell'automezzo di cui la pz. si trovava alla guida.”
Ora, in entrambi i punti il C.t.u. parla di “ribaltamento” del veicolo condotto dalla ma, in realtà tale conclusione diverge dalle risultanze del verbale di Pt_1
constatazione della Polizia Municipale e dalla ricostruzione dei fatti narrata dalla stessa danneggiata che, nei propri scritti difensivi, non ha mai fatto riferimento ad un ribaltamento dell'auto, bensì alla collisione con il guard-rail; circostanza che trova, peraltro, riscontro nella documentazione fotografica prodotta in atti, dalla quale può evincersi la lieve entità dei danni riportati dal mezzo di proprietà di e Parte_2
dallo stesso ammontare della somma pretesa a titolo risarcitorio pari a complessivi €
1.454,40.
Alla luce degli elementi d'incertezza suindicati, manca la prova del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso e resta, per l'effetto, assorbito il secondo motivo di appello relativo all'omessa indicazione della assenza di responsabilità dell'ente custode della tratta stradale oggetto di sinistro”.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore del Controparte_3
e della delle spese del grado, che liquida, per Controparte_1
ciascuna, in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; 3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino