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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 3796/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Tra
( C.F ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Marco Marrone presso il cui studio in Sant'Agnello alla via F.Ciampa n.18 nonché come da indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Attore
E C.F.: )in p. legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmine Cesarano presso il cui studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 40 nonché come da indirizzo telematico elegge domicilio, giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
( C.F. ) in p. legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t.
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente giudizio attiene alla fase di merito avverso il provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo Rg .42/2024.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della fase di merito le istanze di parte opponente non possono trovare accoglimento per i motivi che si andranno ad illustrare in seguito.
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Si deve poi rilevare ancora la competenza dell'autorità adita ,vale a dire del
Tribunale di Torre Annunziata sia per territorio che per valore, nonché dello scrivente.
La controversia alla luce della lettura della documentazione processuale si presenta di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti .
Difatti il provvedimento reso all'esito della fase di merito sanciva la cessazione della materia del contendere per la constatazione dell'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato . Controparte_2
Ebbene tale assunto è assolutamente assorbente e vincolante anche all'esito della fase di merito , poiché ha definito la questione in modo radicale , rendendo ininfluente qualsiasi ulteriore considerazione e determinazione sul punto.
In altre parole la circostanza dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del terzo comporta non solo di fatto il venir meno dell'obbligazione di pagamento e non consente più alcuna pronunzia sul punto.
Lo stesso si deve concludere vale per le argomentazioni sollevate dalle parti ed eventuali doglianze circa la fondatezza dell'obbligazione alla luce dell'avvenuto adempimento del terzo , devono essere fatte valere in altra sede eventualmente. Ne deriva che nessuna determina circa le spese di lite è ammessa con la cessata materia del contendere, poiché è venuto meno il presupposto dell'azione come del resto riconosciuto anche in sede di rigetto del reclamo da parte del collegio .
Appurato quindi che il pagamento è intervenuto prima della definizione della procedura esecutiva con conseguente cessata materia del contendere non è possibile pronunziarsi sulle spese riguardo una procedura definita in precedenza in quanto tale stato preclude ogni ulteriore determinazione: è venuto meno il presupposto che consentiva al
G.E. di poter provvedere sul punto.
Le stesse considerazioni devono essere fatte valere in tema di soccombenza virtuale che presuppone al contrario in ogni caso un giudizio che sia ancora in essere.
Questo perché la cessazione della materia prevale anche sugli interessi e sulle aspettative delle parti di qualsiasi genere esse siano.
Del resto lo stesso collegio all'atto di pronunziarsi circa il reclamo ha rilevato come l'opposizione sia stata proposta essenzialmente avverso la compensazione delle spese di lite e non avverso la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Per altro anche in sede di reclamo il provvedimento assunto in precedenza
è stato sostanzialmente confermato e ciò conferma la correttezza delle determinazioni assunte in quella sede.
Pertanto all'esito dell'istruttoria processuale deve essere dichiarata la legittimità del provvedimento preso all'esito della fase cautelare ovvero dell'ordinanza con cui si sanciva la cessata materia del contendere.
Infine tenuto conto dell'andamento della vicenda processuale e della particolarità della questione e dell'avvenuta definizione del pignoramento alla base per avvenuto pagamento da parte del terzo, sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta , provvede come di seguito :
1Con riferimento alla procedura esecutiva n.42/2024 dichiara la legittimità del provvedimento preso all'esito della fase cautelare ovvero dell'ordinanza con cui si sanciva la cessata materia del contendere con conseguente compensazione delle spese di lite;
2.Compensa le spese di lite per la presente procedura tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 3796/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Tra
( C.F ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Marco Marrone presso il cui studio in Sant'Agnello alla via F.Ciampa n.18 nonché come da indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Attore
E C.F.: )in p. legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmine Cesarano presso il cui studio in Napoli, alla via dei Mille, n. 40 nonché come da indirizzo telematico elegge domicilio, giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
( C.F. ) in p. legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t.
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente giudizio attiene alla fase di merito avverso il provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo Rg .42/2024.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della fase di merito le istanze di parte opponente non possono trovare accoglimento per i motivi che si andranno ad illustrare in seguito.
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Si deve poi rilevare ancora la competenza dell'autorità adita ,vale a dire del
Tribunale di Torre Annunziata sia per territorio che per valore, nonché dello scrivente.
La controversia alla luce della lettura della documentazione processuale si presenta di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti .
Difatti il provvedimento reso all'esito della fase di merito sanciva la cessazione della materia del contendere per la constatazione dell'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato . Controparte_2
Ebbene tale assunto è assolutamente assorbente e vincolante anche all'esito della fase di merito , poiché ha definito la questione in modo radicale , rendendo ininfluente qualsiasi ulteriore considerazione e determinazione sul punto.
In altre parole la circostanza dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del terzo comporta non solo di fatto il venir meno dell'obbligazione di pagamento e non consente più alcuna pronunzia sul punto.
Lo stesso si deve concludere vale per le argomentazioni sollevate dalle parti ed eventuali doglianze circa la fondatezza dell'obbligazione alla luce dell'avvenuto adempimento del terzo , devono essere fatte valere in altra sede eventualmente. Ne deriva che nessuna determina circa le spese di lite è ammessa con la cessata materia del contendere, poiché è venuto meno il presupposto dell'azione come del resto riconosciuto anche in sede di rigetto del reclamo da parte del collegio .
Appurato quindi che il pagamento è intervenuto prima della definizione della procedura esecutiva con conseguente cessata materia del contendere non è possibile pronunziarsi sulle spese riguardo una procedura definita in precedenza in quanto tale stato preclude ogni ulteriore determinazione: è venuto meno il presupposto che consentiva al
G.E. di poter provvedere sul punto.
Le stesse considerazioni devono essere fatte valere in tema di soccombenza virtuale che presuppone al contrario in ogni caso un giudizio che sia ancora in essere.
Questo perché la cessazione della materia prevale anche sugli interessi e sulle aspettative delle parti di qualsiasi genere esse siano.
Del resto lo stesso collegio all'atto di pronunziarsi circa il reclamo ha rilevato come l'opposizione sia stata proposta essenzialmente avverso la compensazione delle spese di lite e non avverso la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Per altro anche in sede di reclamo il provvedimento assunto in precedenza
è stato sostanzialmente confermato e ciò conferma la correttezza delle determinazioni assunte in quella sede.
Pertanto all'esito dell'istruttoria processuale deve essere dichiarata la legittimità del provvedimento preso all'esito della fase cautelare ovvero dell'ordinanza con cui si sanciva la cessata materia del contendere.
Infine tenuto conto dell'andamento della vicenda processuale e della particolarità della questione e dell'avvenuta definizione del pignoramento alla base per avvenuto pagamento da parte del terzo, sussistono fondati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta , provvede come di seguito :
1Con riferimento alla procedura esecutiva n.42/2024 dichiara la legittimità del provvedimento preso all'esito della fase cautelare ovvero dell'ordinanza con cui si sanciva la cessata materia del contendere con conseguente compensazione delle spese di lite;
2.Compensa le spese di lite per la presente procedura tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.Domenico Dente Gattola