TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3017/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 3017/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 06/12/2024 che di seguito si riproducono:
“Contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente corrisponderà in favore di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
Per_
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 300,00; a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della stessa, rinuncia a percepire la quota di sua spettanza dell'Assegno Unico Universale (quota Parte_1
attualmente pari ad € 110,00), che continuerà ad essere percepita integralmente dalla signora così per un contributo Pt_2
al mantenimento complessivo di € 410,00 mensili.
L'importo del contributo al mantenimento di cui sopra verrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT.
Spese straordinarie
I genitori divideranno al 50% le spese straordinarie come elencate nel Protocollo del Tribunale di Venezia.
Spese integralmente compensate.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono dunque essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Venezia in data 14/09/2002 matrimonio trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 98, parte I, dell'anno 2002;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3017/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 3017/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 06/12/2024 che di seguito si riproducono:
“Contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente corrisponderà in favore di a titolo di contributo nel mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
Per_
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 300,00; a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della stessa, rinuncia a percepire la quota di sua spettanza dell'Assegno Unico Universale (quota Parte_1
attualmente pari ad € 110,00), che continuerà ad essere percepita integralmente dalla signora così per un contributo Pt_2
al mantenimento complessivo di € 410,00 mensili.
L'importo del contributo al mantenimento di cui sopra verrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT.
Spese straordinarie
I genitori divideranno al 50% le spese straordinarie come elencate nel Protocollo del Tribunale di Venezia.
Spese integralmente compensate.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono dunque essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Venezia in data 14/09/2002 matrimonio trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 98, parte I, dell'anno 2002;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca