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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/11/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6818 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 17/09/2025
tra
nato il [...] a Santa IA a [...] Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Giorgina Dellaqueva presso cui è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. nata a [...] il [...],, rapp.ta e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Tiziano IA Giaquinto e Raffaella Alois presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: All'udienza in modalità cartolare dell' 17/09/2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2022, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 9.12.1992, dal quale erano nati due figli : nato a [...] Persona_1
(CE) il 17.11.1993 e nato a [...] il [...], entrambi coniugati ed Persona_2 autosufficienti economicamente. Chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie per gravi violazioni dei doveri coniugali, tra cui l'allontanamento dalla casa coniugale sita in Via Matilde Serao n. 34 AD (CE) . Riferiva di aver avuto una vita familiare serena con la moglie con litigi familiari ordinari e di aver sempre corrisposto al coniuge l'importo di
€ 1.000,00 per il pagamento di tutte le spese riguardanti la casa e le relative utenze.
Rappresentava che la realtà della propria vita matrimoniale era ben diversa da quanto ritenuto, giacché, in data 23.04.2022 il ricorrente, svegliato nella residenza familiare dall'Ufficiale Giudiziario, aveva scoperto di essere sottoposto ad uno sfratto per morosità, non avendo rintracciato la propria moglie, locataria dell'immobile. Il ricorrente era edotto poi da parte dell'Ufficiale Giudiziario dell'esistenza di una procedura di sfratto per morosità pendente presso il Tribunale di S. IA Capua
Vetere, ed era, altresì, informato che tutti gli atti erano stati regolarmente notificati all'indirizzo della moglie. Riferiva, infine, che frastornato da tale situazione, aveva abbandonato l'immobile, trasferendosi presso la residenza della madre. Concludeva domandando la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e , qualora vi fossero obbligazioni contratte in costanza di matrimonio, derivanti da comportamenti omissivi e/o conseguenti della resistente, che fosse posto a carico della moglie l'importo di €500,00 mensili al fine di ripianare le eventuali posizioni debitorie.
In data 30/06/2023 si costituiva la resistente che assumeva che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo con compromissione irrimediabile dell'unione coniugale, confermava che, l'ultima residenza comune dei coniugi era stata l'abitazione sita in AD, alla via Matilde Serao n. 34 e successivamente al deposito da parte del marito della richiesta della separazione giudiziale, era intervenuto tra le parti un accordo per procedere ad una separazione consensuale.
All'esito dell'udienza cartolare del 17/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge ridotti (30+20).
Preliminarmente occorre rilevare che parte resistente, sebbene abbia richiesto una separazione consensuale indicando anche i relativi patti e condizioni, non ha mai formalizzato l'accordo.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la
2 prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. Deve poi considerarsi che parte ricorrente ha aderito alla separazione senza addebito avanzata in comparsa di risposta da parte resistente, di fatto rinunziando alla domanda di addebito .
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei nato il [...] a Parte_1
Santa IA a Vico (CE) e C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE) il 15.04.1967 ex art. 151, II comma, c.c.;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comune di AD (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 225, Parte 2, Serie A, anno 1992);
3) spese compensate.
Così deciso in Santa IA Capua Vetere, 04/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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