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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8504/2023 avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocini o dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GABRIELE MARIAGRAZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO CAMILLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 359 MOLINELLApresso il difensore avv. DI LEO
CAMILLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti trasmessi al PM il 22 e il 30 giugno 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 30-1-2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione fra le parti è nato il figlio , il 23-9-2019; la convivenza fra i genitori è Persona_1
cessata nel febbraio 2021; la madre ha introdotto il presente procedimento per regolare le condizioni di affidamento, collocamento, visite col genitore non collocatario e mantenimento del figlio minorenne;
si
è costituito il padre e all'udienza del 16-4-2024 le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, hanno concordato un calendario di visita provvisorio, recepito con ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. del 28.4.2024.
Con i provvedimenti provvisori e urgenti, è stato conferito incarico al Servizio Sociale di compiere approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti e sul rapporto del minore con ciascuno dei genitori, oltre che sulla sua personale situazione sanitaria e scolastica.
Il Servizio Sociale con relazione del 29-10-2024 e relativi allegati, fra cui la relazione della Psicologa incaricata del caso, si è pronunciato in favore dell'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, pur evidenziando l'opportunità di indirizzare i genitori a percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, al fine di migliorare la comunicazione fra le parti, ancora carente;
il Servizio riferisce inoltre che non sono stati ancora introdotti i pernottamenti presso il padre e che la madre ha lamentato una certa discontinuità da parte di lui nell'aderire al calendario concordato.
Nonostante queste persistenti criticità, che tuttavia, condividendo l'indicazione del Servizio, si ritiene che possano essere efficacemente affrontate attraverso l'attuazione dei percorsi suggeriti e la permanenza della vigilanza del Servizio sul nucleo familiare, con una funzione principalmente di mediazione fra i genitori, le parti stesse hanno formulato all'udienza del 3.12.2024, delle conclusioni congiunte, poi ribadite ed integrate all'udienza del 30-1-2025.
Esse si ritengono condivisibili in quanto coerenti con le indicazioni del Servizio Sociale e conformi all'interesse del minore, ad eccezione della clausola che prevede, quale possibile deroga all'affido condiviso, che le decisioni, anche di particolare interesse, relative al minore, possano essere assunte autonomamente dalla madre qualora il padre non fornisca riscontro alla di lei richiesta di prestare il proprio consenso, o comunque di manifestare la propria opinione su una data questione, entro 24 ore.
Tale pattuizione si ritiene non rispettosa del principio di bigenitorialità, nonché deresponsabilizzante per il padre, il quale, aderendo alla richiesta di affido condiviso, si assume l'impegno di essere sempre attento e sollecito nell'assunzione delle decisioni nell'interesse del figlio;
la madre, d'altra parte, non ha allegato e dimostrato che, in tempi recenti, si siano verificate circostanze in cui la mancata risposta da parte del padre abbia impedito o ritardato l'assunzione di decisioni per il figlio, anzi ha prospettato espressamente tale ipotesi come meramente eventuale;
si ritiene, pertanto, che una simile eventualità, allo stato meramente ipotetica, possa essere affrontata non tramite l'attribuzione alla sola madre, di pagina 2 di 7 volta in volta e quale conseguenza di un ritardo nella risposta paterna, della facoltà di decidere autonomamente, ma con l'attribuzione al Servizio Sociale del ruolo di mediare fra i genitori, nel caso in cui si verifichino ritardi o contrasti nell'assunzione di decisioni per il figlio che richiedano il consenso di entrambi;
qualora la mediazione del Servizio non dovesse risultare efficace, la parte interessata potrà adire il Tribunale con i procedimenti previsti dalla legge.
In ragione dell'accordo raggiunto su tutte le questioni e quasi totalmente recepito col presente provvedimento, le spese legali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori a norma Persona_1
di legge, con collocazione prevalente presso la madre e stabile residenza nella casa di via
Battocchio n. 6 a Castenaso (BO), dove peraltro già abita, con conseguente assegnazione della predetta abitazione alla sig.ra a norma dell'art. 337 sexies c.c. fino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. I genitori si impegnano ad ispirare le scelte di vita del figlio al suo preminente interesse morale e materiale, a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali relative al bambino quali la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2 - Il Servizio Sociale territorialmente competente ha il mandato di vigilare sul nucleo familiare,
per la durata di anni tre, e, fra l'altro, di: indirizzare i genitori a percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, monitorandone l'andamento; verificare il rispetto del calendario di visita, aiutando i genitori a trovare eventuali soluzioni concordate a seconda dell'evolversi dei rapporti fra il minore e i genitori;
svolgere un ruolo di mediatore fra i genitori, nel caso in cui si verifichino ritardi o contrasti nell'assunzione di decisioni per il figlio che richiedano il consenso di entrambi;
3 - Il sig. – che ha provveduto a trasferire la propria residenza ad Anzola CP_1 dell'Emilia (BO) – fraz. Lavino di Mezzo –, via Dino Campana n. 8 presso l'abitazione materna, entro 10 giorni dall'udienza del 3/12/2024, previo accordo con la sig.ra Pt_1
ha l'obbligo di asportare i beni e gli effetti personali di sua esclusiva proprietà rimasti
[...] nell'immobile di Via Battocchio n. 6 a Castenaso (BO), con contestuale restituzione delle chiavi dell'appartamento; pagina 3 di 7 4 - In conformità a quanto previsto dall'art. 337 sexies, ultimo comma, c.c. il sig. CP_1
provvederà inoltre a comunicare alla sig.ra nel termine
[...] Parte_1
perentorio di 30 giorni, ogni successivo cambiamento di residenza o di domicilio;
5 - Data la tenera età del minore e considerata altresì la circostanza che, a Persona_1
seguito del venir meno della relazione sentimentale tra i sig.ri e , il genitore Pt_1 CP_1
di riferimento del bambino è sempre stato unicamente la mamma, il sig. CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio, fatti salvi diversi accordi e previa comunicazione alla sig.ra - un pomeriggio alla settimana, da individuarsi di volta in volta di Parte_1
concerto tra i genitori in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, orientativamente individuato nella giornata del mercoledì, dalle ore 16.30 (all'uscita da scuola) alle ore 20.30 dopo aver cenato;
- il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.30 dopo aver cenato;
- durante le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno del 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. In particolare, si dà atto che le parti si accordano affinchè per le festività 2024 il minore trascorra il Natale e il 31 dicembre con la mamma e Santo Stefano e Persona_1
l'Epifania con il papà; il minore trascorrerà, inoltre: - ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori gli ulteriori giorni festivi quali la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, il 1 maggio, il 2 giugno, la festa dell'Immacolata, la festa del Santo Patrono, il compleanno. Nel 2025 il minore trascorrerà la Pasqua con il papà e il Lunedì dell'Angelo con la mamma;
il Persona_1
padre terrà con sé il minore, inoltre: - per 2 settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, dalle 9.00 di mattina alle 20.30 dopo aver cenato. Salvo diversi accordi, la sig.ra provvederà ad accompagnare e Parte_1
riprendere il figlio a casa della nonna paterna agli orari innanzi convenuti fino a quando il sig.
non avrà reperito un'abitazione propria, idonea a soddisfare le esigenze CP_1 di stabilità del figlio. Durante i giorni che il piccolo trascorrerà con il papà quest'ultimo Per_1
provvederà ad informare la sig.ra del luogo in cui intende condurre il Parte_1
bambino e delle attività che verranno svolte, impegnandosi a farsi trovare a casa al momento dell'arrivo del figlio e ad essere puntuale nel riconsegnare il bambino alla mamma all'orario prestabilito in modo che la sig.ra non debba preoccuparsi né attendere Parte_1
inutilmente. Previo accordo, potrà essere definito un ampliamento o una modifica della calendarizzazione innanzi adottata alla luce degli impegni, dei desideri e delle richieste future del figlio;
6 - Sempre in ragione della tenera età del minore , accudito sin dalla nascita Persona_1
in via sostanzialmente esclusiva dalla mamma, la gestione quotidiana del bambino sarà affidata pagina 4 di 7 in via prioritaria alla sig.ra rispetto a qualunque altra figura. In particolare Parte_1
il papà, i nonni o la baby-sitter potranno intervenire solo nell'ipotesi di impegni lavorativi o difficoltà di altro genere della sig.ra Per le medesime ragioni, nell'ipotesi Parte_1
in cui il sig. dovesse avere problemi di qualunque tipo a tenere con sé il CP_1 bambino nelle giornate di sua spettanza, il piccolo resterà presso l'abitazione materna;
Per_1
7 - Il sig. potrà effettuare almeno una chiamata o videochiamata al giorno CP_1 per parlare con il figlio, nell'orario che verrà stabilito previo accordo con la madre che, nel suddetto lasso di tempo, dovrà garantire la propria reperibilità telefonica. La stessa facoltà sarà riconosciuta alla sig.ra durante i periodi di permanenza del figlio con il Parte_1
padre;
8 - Entrambi i genitori si impegneranno comunque a garantire la propria reperibilità in modo da poter essere tempestivamente contattati nell'ipotesi di necessità del figlio minore ovvero nel caso in cui lo stesso manifesti il desiderio di parlare con il genitore in quel momento assente.
Ugualmente, i genitori si impegneranno a rispondere con sollecitudine alle telefonate reciproche finalizzate a ricevere notizie o informazioni sul bambino, sulla gestione delle sue giornate ovvero sulle decisioni da assumere nel suo interesse;
9 - Ricorrendone le condizioni, a partire dal compimento del sesto anno di età del minore
, qualora l'interesse del bambino lo richieda e la situazione abitativa del Persona_1
papà lo consenta, i genitori valuteranno una modifica in aumento del diritto di visita del genitore non collocatario che preveda: il pernottamento notturno del bambino presso la residenza paterna per una sola sera, a settimane alterne;
la possibilità di trascorrere 7 giorni consecutivi insieme al papà durante le ferie estive e la suddivisione a metà con la mamma delle vacanze natalizie e pasquali sempre con permanenza anche notturna del minore presso l'abitazione paterna. In particolare, dopo il sesto compleanno di , i genitori – assistiti Per_1
dai rispettivi legali – si confronteranno sul rispetto delle presenti condizioni congiunte e qualora la concreta applicazione delle stesse si sarà rilevata consona ed appropriata alle esigenze del bambino, provvederanno a stabilire le tempistiche e modalità per formalizzare la modifica in aumento del diritto di visita del sig. ; CP_1
10 - Entrambi i genitori, a norma dell'art. 317 bis c.c., si impegneranno a favorire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale nel rispetto, per quanto possibile, delle consuetudini già in essere e dei desiderata di
; Per_1
pagina 5 di 7 11 - Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Parte_1
il mantenimento del figlio minore la somma di Euro 350,00= mensili. Detta somma sarà Per_1
corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c presso Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. (ora
Intesa SanPaolo S.p.A.) IBAN [...] intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutata annualmente secondo Parte_1
gli indici Istat;
12 - I genitori provvederanno alle spese straordinarie necessarie per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per i Procedimenti in materia di famiglia e persone del 9.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna – in vigore presso il Tribunale di
Bologna – nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi sancite anche in punto di consenso all'esborso, fatturazione, tempistiche e modalità di rimborso al genitore che ha anticipato le relative somme, ricomprendendo nel novero delle predette spese anche quelle sostenute per la refezione scolastica di . Tutte le fatture e i documenti Per_1
fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per il bambino saranno intestate direttamente al minore e ciascun genitore potrà portarle in detrazione nella misura del 50%; Persona_1
13 - Atteso che la sig.ra per tutelare il diritto alla salute e l'accesso alle Parte_1
migliori cure per il figlio, ha sottoscritto con Intesa SanPaolo RBM Salute un'assicurazione sanitaria in favore di che consentirà ad entrambi i genitori di beneficiare di visite Per_1
specialistiche, esami diagnostici, farmaci e ricoveri ospedalieri per il bambino in modo completamente gratuito ovvero a fronte del rimborso di una percentuale dell'esborso sostenuto, il premio annuale dell'assicurazione pari ad Euro 174,12 verrà corrisposto al 50% tra i genitori;
14 - L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra che utilizzerà la quota parte di spettanza del sig. a Parte_1 CP_1
titolo di acconto a copertura delle spese straordinarie anticipate nell'interesse del figlio minore, fatto salvo in ogni caso il diritto di rimborso degli importi che non risulteranno coperti dalla provvista dell'assegno unico;
15 - Le Parti prestano il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o carta di identità del figlio minore limitatamente ai paesi della cd. area Schengen;
16 - Il sig. inoltre, manifesta il proprio consenso all'aggiunta del cognome CP_1
materno a quello paterno già attribuito al figlio, dichiarandosi disponibile ad espletare con sollecitudine tutte le relative formalità di legge unitamente alla sig.ra Parte_1
17 - Al fine di tutelare la privacy e la sicurezza di ponendolo al riparo dai pericoli connessi Per_1
alla diffusione delle immagini di soggetti minori sul web, entrambi i genitori si impegneranno a pagina 6 di 7 non pubblicare sui propri profili social alcuna immagine del bambino, negando il proprio consenso alla richiesta di pubblicazione proveniente da soggetti terzi, ad eccezione della scuola, per meri fini didattici ed educativi;
18 - Il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
la somma di Euro 2.880,00= a titolo di omesso contributo di mantenimento ordinario
[...]
del figlio minore , di cui dichiara di riconoscersi espressamente debitore ex Persona_1
art. 1988 c.c. nei confronti della sig.ra con le seguenti tempistiche e Parte_1
modalità: Euro 240,00= mensili per n. 12 rate. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul c/c presso Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.) IBAN
[...] intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese, unitamente al versamento del contributo di mantenimento ordinario in favore di
. Il mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata determinerà in danno del sig. Per_1
l'immediata decadenza dal beneficio del termine cui conseguirà ipso iure CP_1 il diritto della sig.ra l pagamento dell'intero importo;
Parte_1
19 - Le parti si danno reciprocamente atto che con l'esatto adempimento di tutti i patti sopradescritti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione, con rinuncia ad ogni diversa ed ulteriore domanda;
20 - Spese legali compensate.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8504/2023 avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocini o dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GABRIELE MARIAGRAZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO CAMILLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 359 MOLINELLApresso il difensore avv. DI LEO
CAMILLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti trasmessi al PM il 22 e il 30 giugno 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 30-1-2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione fra le parti è nato il figlio , il 23-9-2019; la convivenza fra i genitori è Persona_1
cessata nel febbraio 2021; la madre ha introdotto il presente procedimento per regolare le condizioni di affidamento, collocamento, visite col genitore non collocatario e mantenimento del figlio minorenne;
si
è costituito il padre e all'udienza del 16-4-2024 le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, hanno concordato un calendario di visita provvisorio, recepito con ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. del 28.4.2024.
Con i provvedimenti provvisori e urgenti, è stato conferito incarico al Servizio Sociale di compiere approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti e sul rapporto del minore con ciascuno dei genitori, oltre che sulla sua personale situazione sanitaria e scolastica.
Il Servizio Sociale con relazione del 29-10-2024 e relativi allegati, fra cui la relazione della Psicologa incaricata del caso, si è pronunciato in favore dell'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, pur evidenziando l'opportunità di indirizzare i genitori a percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, al fine di migliorare la comunicazione fra le parti, ancora carente;
il Servizio riferisce inoltre che non sono stati ancora introdotti i pernottamenti presso il padre e che la madre ha lamentato una certa discontinuità da parte di lui nell'aderire al calendario concordato.
Nonostante queste persistenti criticità, che tuttavia, condividendo l'indicazione del Servizio, si ritiene che possano essere efficacemente affrontate attraverso l'attuazione dei percorsi suggeriti e la permanenza della vigilanza del Servizio sul nucleo familiare, con una funzione principalmente di mediazione fra i genitori, le parti stesse hanno formulato all'udienza del 3.12.2024, delle conclusioni congiunte, poi ribadite ed integrate all'udienza del 30-1-2025.
Esse si ritengono condivisibili in quanto coerenti con le indicazioni del Servizio Sociale e conformi all'interesse del minore, ad eccezione della clausola che prevede, quale possibile deroga all'affido condiviso, che le decisioni, anche di particolare interesse, relative al minore, possano essere assunte autonomamente dalla madre qualora il padre non fornisca riscontro alla di lei richiesta di prestare il proprio consenso, o comunque di manifestare la propria opinione su una data questione, entro 24 ore.
Tale pattuizione si ritiene non rispettosa del principio di bigenitorialità, nonché deresponsabilizzante per il padre, il quale, aderendo alla richiesta di affido condiviso, si assume l'impegno di essere sempre attento e sollecito nell'assunzione delle decisioni nell'interesse del figlio;
la madre, d'altra parte, non ha allegato e dimostrato che, in tempi recenti, si siano verificate circostanze in cui la mancata risposta da parte del padre abbia impedito o ritardato l'assunzione di decisioni per il figlio, anzi ha prospettato espressamente tale ipotesi come meramente eventuale;
si ritiene, pertanto, che una simile eventualità, allo stato meramente ipotetica, possa essere affrontata non tramite l'attribuzione alla sola madre, di pagina 2 di 7 volta in volta e quale conseguenza di un ritardo nella risposta paterna, della facoltà di decidere autonomamente, ma con l'attribuzione al Servizio Sociale del ruolo di mediare fra i genitori, nel caso in cui si verifichino ritardi o contrasti nell'assunzione di decisioni per il figlio che richiedano il consenso di entrambi;
qualora la mediazione del Servizio non dovesse risultare efficace, la parte interessata potrà adire il Tribunale con i procedimenti previsti dalla legge.
In ragione dell'accordo raggiunto su tutte le questioni e quasi totalmente recepito col presente provvedimento, le spese legali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori a norma Persona_1
di legge, con collocazione prevalente presso la madre e stabile residenza nella casa di via
Battocchio n. 6 a Castenaso (BO), dove peraltro già abita, con conseguente assegnazione della predetta abitazione alla sig.ra a norma dell'art. 337 sexies c.c. fino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. I genitori si impegnano ad ispirare le scelte di vita del figlio al suo preminente interesse morale e materiale, a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali relative al bambino quali la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2 - Il Servizio Sociale territorialmente competente ha il mandato di vigilare sul nucleo familiare,
per la durata di anni tre, e, fra l'altro, di: indirizzare i genitori a percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, monitorandone l'andamento; verificare il rispetto del calendario di visita, aiutando i genitori a trovare eventuali soluzioni concordate a seconda dell'evolversi dei rapporti fra il minore e i genitori;
svolgere un ruolo di mediatore fra i genitori, nel caso in cui si verifichino ritardi o contrasti nell'assunzione di decisioni per il figlio che richiedano il consenso di entrambi;
3 - Il sig. – che ha provveduto a trasferire la propria residenza ad Anzola CP_1 dell'Emilia (BO) – fraz. Lavino di Mezzo –, via Dino Campana n. 8 presso l'abitazione materna, entro 10 giorni dall'udienza del 3/12/2024, previo accordo con la sig.ra Pt_1
ha l'obbligo di asportare i beni e gli effetti personali di sua esclusiva proprietà rimasti
[...] nell'immobile di Via Battocchio n. 6 a Castenaso (BO), con contestuale restituzione delle chiavi dell'appartamento; pagina 3 di 7 4 - In conformità a quanto previsto dall'art. 337 sexies, ultimo comma, c.c. il sig. CP_1
provvederà inoltre a comunicare alla sig.ra nel termine
[...] Parte_1
perentorio di 30 giorni, ogni successivo cambiamento di residenza o di domicilio;
5 - Data la tenera età del minore e considerata altresì la circostanza che, a Persona_1
seguito del venir meno della relazione sentimentale tra i sig.ri e , il genitore Pt_1 CP_1
di riferimento del bambino è sempre stato unicamente la mamma, il sig. CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio, fatti salvi diversi accordi e previa comunicazione alla sig.ra - un pomeriggio alla settimana, da individuarsi di volta in volta di Parte_1
concerto tra i genitori in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, orientativamente individuato nella giornata del mercoledì, dalle ore 16.30 (all'uscita da scuola) alle ore 20.30 dopo aver cenato;
- il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.30 dopo aver cenato;
- durante le festività natalizie alternando ogni anno con la madre il giorno del 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. In particolare, si dà atto che le parti si accordano affinchè per le festività 2024 il minore trascorra il Natale e il 31 dicembre con la mamma e Santo Stefano e Persona_1
l'Epifania con il papà; il minore trascorrerà, inoltre: - ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori gli ulteriori giorni festivi quali la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, il 1 maggio, il 2 giugno, la festa dell'Immacolata, la festa del Santo Patrono, il compleanno. Nel 2025 il minore trascorrerà la Pasqua con il papà e il Lunedì dell'Angelo con la mamma;
il Persona_1
padre terrà con sé il minore, inoltre: - per 2 settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, dalle 9.00 di mattina alle 20.30 dopo aver cenato. Salvo diversi accordi, la sig.ra provvederà ad accompagnare e Parte_1
riprendere il figlio a casa della nonna paterna agli orari innanzi convenuti fino a quando il sig.
non avrà reperito un'abitazione propria, idonea a soddisfare le esigenze CP_1 di stabilità del figlio. Durante i giorni che il piccolo trascorrerà con il papà quest'ultimo Per_1
provvederà ad informare la sig.ra del luogo in cui intende condurre il Parte_1
bambino e delle attività che verranno svolte, impegnandosi a farsi trovare a casa al momento dell'arrivo del figlio e ad essere puntuale nel riconsegnare il bambino alla mamma all'orario prestabilito in modo che la sig.ra non debba preoccuparsi né attendere Parte_1
inutilmente. Previo accordo, potrà essere definito un ampliamento o una modifica della calendarizzazione innanzi adottata alla luce degli impegni, dei desideri e delle richieste future del figlio;
6 - Sempre in ragione della tenera età del minore , accudito sin dalla nascita Persona_1
in via sostanzialmente esclusiva dalla mamma, la gestione quotidiana del bambino sarà affidata pagina 4 di 7 in via prioritaria alla sig.ra rispetto a qualunque altra figura. In particolare Parte_1
il papà, i nonni o la baby-sitter potranno intervenire solo nell'ipotesi di impegni lavorativi o difficoltà di altro genere della sig.ra Per le medesime ragioni, nell'ipotesi Parte_1
in cui il sig. dovesse avere problemi di qualunque tipo a tenere con sé il CP_1 bambino nelle giornate di sua spettanza, il piccolo resterà presso l'abitazione materna;
Per_1
7 - Il sig. potrà effettuare almeno una chiamata o videochiamata al giorno CP_1 per parlare con il figlio, nell'orario che verrà stabilito previo accordo con la madre che, nel suddetto lasso di tempo, dovrà garantire la propria reperibilità telefonica. La stessa facoltà sarà riconosciuta alla sig.ra durante i periodi di permanenza del figlio con il Parte_1
padre;
8 - Entrambi i genitori si impegneranno comunque a garantire la propria reperibilità in modo da poter essere tempestivamente contattati nell'ipotesi di necessità del figlio minore ovvero nel caso in cui lo stesso manifesti il desiderio di parlare con il genitore in quel momento assente.
Ugualmente, i genitori si impegneranno a rispondere con sollecitudine alle telefonate reciproche finalizzate a ricevere notizie o informazioni sul bambino, sulla gestione delle sue giornate ovvero sulle decisioni da assumere nel suo interesse;
9 - Ricorrendone le condizioni, a partire dal compimento del sesto anno di età del minore
, qualora l'interesse del bambino lo richieda e la situazione abitativa del Persona_1
papà lo consenta, i genitori valuteranno una modifica in aumento del diritto di visita del genitore non collocatario che preveda: il pernottamento notturno del bambino presso la residenza paterna per una sola sera, a settimane alterne;
la possibilità di trascorrere 7 giorni consecutivi insieme al papà durante le ferie estive e la suddivisione a metà con la mamma delle vacanze natalizie e pasquali sempre con permanenza anche notturna del minore presso l'abitazione paterna. In particolare, dopo il sesto compleanno di , i genitori – assistiti Per_1
dai rispettivi legali – si confronteranno sul rispetto delle presenti condizioni congiunte e qualora la concreta applicazione delle stesse si sarà rilevata consona ed appropriata alle esigenze del bambino, provvederanno a stabilire le tempistiche e modalità per formalizzare la modifica in aumento del diritto di visita del sig. ; CP_1
10 - Entrambi i genitori, a norma dell'art. 317 bis c.c., si impegneranno a favorire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale nel rispetto, per quanto possibile, delle consuetudini già in essere e dei desiderata di
; Per_1
pagina 5 di 7 11 - Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Parte_1
il mantenimento del figlio minore la somma di Euro 350,00= mensili. Detta somma sarà Per_1
corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c presso Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. (ora
Intesa SanPaolo S.p.A.) IBAN [...] intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutata annualmente secondo Parte_1
gli indici Istat;
12 - I genitori provvederanno alle spese straordinarie necessarie per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per i Procedimenti in materia di famiglia e persone del 9.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna – in vigore presso il Tribunale di
Bologna – nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi sancite anche in punto di consenso all'esborso, fatturazione, tempistiche e modalità di rimborso al genitore che ha anticipato le relative somme, ricomprendendo nel novero delle predette spese anche quelle sostenute per la refezione scolastica di . Tutte le fatture e i documenti Per_1
fiscali relativi alle spese straordinarie sostenute per il bambino saranno intestate direttamente al minore e ciascun genitore potrà portarle in detrazione nella misura del 50%; Persona_1
13 - Atteso che la sig.ra per tutelare il diritto alla salute e l'accesso alle Parte_1
migliori cure per il figlio, ha sottoscritto con Intesa SanPaolo RBM Salute un'assicurazione sanitaria in favore di che consentirà ad entrambi i genitori di beneficiare di visite Per_1
specialistiche, esami diagnostici, farmaci e ricoveri ospedalieri per il bambino in modo completamente gratuito ovvero a fronte del rimborso di una percentuale dell'esborso sostenuto, il premio annuale dell'assicurazione pari ad Euro 174,12 verrà corrisposto al 50% tra i genitori;
14 - L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra che utilizzerà la quota parte di spettanza del sig. a Parte_1 CP_1
titolo di acconto a copertura delle spese straordinarie anticipate nell'interesse del figlio minore, fatto salvo in ogni caso il diritto di rimborso degli importi che non risulteranno coperti dalla provvista dell'assegno unico;
15 - Le Parti prestano il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o carta di identità del figlio minore limitatamente ai paesi della cd. area Schengen;
16 - Il sig. inoltre, manifesta il proprio consenso all'aggiunta del cognome CP_1
materno a quello paterno già attribuito al figlio, dichiarandosi disponibile ad espletare con sollecitudine tutte le relative formalità di legge unitamente alla sig.ra Parte_1
17 - Al fine di tutelare la privacy e la sicurezza di ponendolo al riparo dai pericoli connessi Per_1
alla diffusione delle immagini di soggetti minori sul web, entrambi i genitori si impegneranno a pagina 6 di 7 non pubblicare sui propri profili social alcuna immagine del bambino, negando il proprio consenso alla richiesta di pubblicazione proveniente da soggetti terzi, ad eccezione della scuola, per meri fini didattici ed educativi;
18 - Il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
la somma di Euro 2.880,00= a titolo di omesso contributo di mantenimento ordinario
[...]
del figlio minore , di cui dichiara di riconoscersi espressamente debitore ex Persona_1
art. 1988 c.c. nei confronti della sig.ra con le seguenti tempistiche e Parte_1
modalità: Euro 240,00= mensili per n. 12 rate. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul c/c presso Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.) IBAN
[...] intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese, unitamente al versamento del contributo di mantenimento ordinario in favore di
. Il mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata determinerà in danno del sig. Per_1
l'immediata decadenza dal beneficio del termine cui conseguirà ipso iure CP_1 il diritto della sig.ra l pagamento dell'intero importo;
Parte_1
19 - Le parti si danno reciprocamente atto che con l'esatto adempimento di tutti i patti sopradescritti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione, con rinuncia ad ogni diversa ed ulteriore domanda;
20 - Spese legali compensate.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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