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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8005 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Asilo S. Agata n. 26, presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Paratore, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: Pagamento emolumenti Fondo Garanzia CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
16.08.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo: CP_2
- Che aveva lavorato alle dipendenze della società dal 07.11.2014 al 14.03.2017. con Controparte_3 la qualifica di redattore e con contratto part-time di 27 ore settimanali.
- Che in data 13.03.2017 veniva licenziata per giusta causa.
- Che ritenendo illegittimo tale provvedimento, in data 21.03.2017, lo impugnava e diffidava il pagamento sia delle retribuzioni che del T.F.R.
1 - Che, non ricevendo riscontro, proponeva procedura monitoria per le differenze retributive maturate dal
07.11.2014 al 31.12.2016 ed otteneva dal Tribunale di Catania l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.
1850/2017.
- Che, proponeva, inoltre, il giudizio iscritto al n. 9465/2017 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento e crediti di lavoro, compresi il T.F.R. e le mensilità dei mesi di Geo, Febbraio e Marzo 2017.
- Che avverso il predetto Decreto Ingiuntivo veniva proposta opposizione, con giudizio iscritto al n. 9031/2017
R.G., e definito con sentenza n. 3171/2022, che rigettava l'opposizione e confermava il Decreto Ingiuntivo.
- Che il giudizio iscritto al n. 9465/2017 R.G., di impugnazione del licenziamento e riconoscimento dei crediti di lavoro, veniva definito con la sentenza n. 967/2020, che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e riconosceva un risarcimento pari a tre mensilità, oltre a riconoscere la somma di € 5.176,97 a titolo di T.F.R., €
2.318,00 quale retribuzione per il mese di Gennaio 2017, € 2.111,00 per il mese di Febbraio 2017 ed € 974,00 per il mese di marzo 2017.
- Che la sentenza n. 967/2020, passava in giudicato.
- Che, al fine di recuperare il credito, venivano notificati atti di precetto ed in data 27.01.2021 pignoramento mobiliare presso la sede della società risultante dalla visura camerale, la quale nelle more era stata messa in
Liquidazione.
- Che in data 31.05.2021, veniva presentata anche istanza di Fallimento iscritta al n. 238/2021 R.G., rigettata con decreto del 15.07.2021, ritenendo non sussistere i requisiti per la dichiarazione di fallimento della società.
- Che in data 17.01.2023, presentava istanza di ammissione al passivo per le somme dovute sia a titolo di
TFR che per le tre ultime mensilità. CP_
- Che l' in data 19.12.2023 richiedeva il deposito di ulteriore documentazione, ovvero copia attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 967/2020 del Tribunale di Catania, verbale di pignoramento mobiliare tentato presso la sede operativa della società in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, dichiarazione di impossidenza immobiliare della società e copia delle buste paga relative ai mesi oggetto della richiesta.
- Che veniva trasmessa la documentazione richiesta, tranne le buste paga ed il verbale di pignoramento presso la sede operativa, poiché al riguardo veniva evidenziato che dalla visura camerale, oltre alla sede legale, non risultava alcuna sede operativa della società e che le somme risultanti dalle buste paga erano state riconosciute in un titolo giudiziale passati in giudicato.
- Che con comunicazione del 17.01.2024 venivano rigettate entrambe le domande, per la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta ovvero del verbale di pignoramento mobiliare tentato presso la sede operativa della società in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, e le copie delle buste paga. CP_
- Che avverso tale rigetto veniva presentato, in data 08.02.2024, ricorso al Comitato Provinciale , il quale con comunicazione del 29.02.2024 confermava il rigetto delle domande.
2 - Che infine introduceva il presente giudizio, contestando l'operato dell e chiedendo che venisse CP_2 condannato al pagamento della complessiva somma, lorda, di € 10.579,97, di cui € 5.176,97 a titolo di T.F.R.,
€ 2.318,00 quale retribuzione per il mese di Gennaio 2017, € 2.111,00 per il mese di Febbraio 2017 ed €
974,00 per il mese di marzo 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e spese di giudizio, da distrarsi.
Integrato il contraddittorio e fissata l'udienza di discussione, l'Ente previdenziale restava intimato.
Con ordinanza del 15.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisone ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 07.02.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.03.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va evidenziato che l'art. 2 della Legge n. 297/1982 prevede il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità da CP_ parte dell' , qualora l'impresa sia assoggettata al fallimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, sia sottoposto ad esecuzione forzata senza esito.
Orbene è circostanza documentalmente provata che la società datrice di lavoro non sia stata dichiarata fallita, per mancanza dei presupposti economici previsti dalla legge, quindi nel caso di specie si rientra nella seconda ipotesi prevista dalla legge;
sul punto, va rilevato come la ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso procedimenti di esecuzione coattiva nei confronti della società, che sono state improduttive, oltre a dimostrare che la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Quindi ha dato corso al disposto del comma 5, dell'art. art. 2 della L 297/1982, che espressamente prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”.
Ebbene, come si evince dal dato letterale della norma richiamata, la stessa ai fini dell'intervento del Fondo di
Garanzia esige, al fine di provare lo stato di insolvenza del datore di lavoro, “l'esperimento dell'esecuzione
3 forzata”, la quale può estrinsecarsi sia in quella mobiliare (presso il debitore e/o presso terzi) sia in quella immobiliare.
Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 1178 del 25/11/2008 – 19/01/2009) ha statuito due principi importanti con riferimento all'interpretazione dell'art. 2 della Legge n. 297/1982. Tale CP_ ultima disposizione prevede il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità da parte dell' , qualora l'impresa sia assoggettata al fallimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, sia sottoposto ad esecuzione forzata senza esito.
Nella motivazione della sentenza vengono enunciati i seguenti due principi di diritto “1) qualora un datore di lavoro sia assoggettabile a fallimento, ma, in concreto, non possa essere dichiarato fallito, in quanto ha cessato l'attività di impresa da oltre un anno, egli deve essere considerato “non soggetto” a fallimento e, conseguentemente, deve applicarsi l'articolo 2, comma 5, della legge n. 297/1982, norma che prevede CP_ l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito presso l alle condizioni previste dalla medesima legge; 2) al fine di conseguire l'intervento del Fondo di Garanzia, è sufficiente che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione mobiliare, eccezion fatta nel caso in cui risultino certificate delle circostanze dalle quali si possa evincere che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. La prova di siffatte circostanze deve essere data dal Fondo stesso.”.
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia osservarsi, con specifico riferimento al caso concreto, che – come attestato dalla documentazione in atti – il credito vantato dal lavoratore a titolo di T.F.R. ed alle ultime tre mensilità è stato cristallizzato nella sentenza n. 967/2020 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, e sono integrati tutti gli altri presupposti previsti dalla L 297/1982, di cui il ricorrente ha dato prova documentale, ovvero l'infruttuoso tentativo di atti di esecuzione coattiva. CP_ Inoltre, dalla documentazione allegata in atti, risultano infondamente le ragioni frapposte dall' in sede amministrativa all'accoglimento della domanda;
infatti, da un lato, dalla visura camerale allegata in atti non si evince minimamente che la società fosse dotata di una sede operativa, diversa da quella legale, ove era stato tentato senza esito positivo il pignoramento mobiliare, e presso la quale la ricorrente – a dire dell'Istituto - aveva anche l'onere di tentare una procedura coattiva;
dall'altro, la produzione delle buste paga era ultronea, tenuto conto che il credito relativo al T.F.R. ed alle ultime tre mensilità era cristallizzato nella sentenza n.
967/2020 del Tribunale di Catania, passata in giudicato.
In merito al quantum, va rilevato che l'importo richiesto va determinato nell'ammontare cristallizzato nel titolo giudiziale (sentenza n. 967/2020) di complessivi € 10.579,97, al lordo.
Per tali ragioni deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento da parte del Fondo di
Garanzia della somma di € 10.579,97, al lordo, e conseguentemente l va condannata al pagamento CP_2 dell'importo predetto.
4 Quanto agli accessori, a seguito del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che
“la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale”, va riconosciuta l'applicazione dell'art. 16 L. 412/1991, con decorrenza dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.08.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1) In accoglimento del ricorso, condanna l in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 10.579,97, al lordo, oltre interessi e rivalutazione in applicazione dell'art. 16 L. 412/1991, con decorrenza dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna l in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Carlo Maria Paratore.
Così deciso in Catania, 07.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8005 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Asilo S. Agata n. 26, presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Paratore, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: Pagamento emolumenti Fondo Garanzia CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
16.08.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo: CP_2
- Che aveva lavorato alle dipendenze della società dal 07.11.2014 al 14.03.2017. con Controparte_3 la qualifica di redattore e con contratto part-time di 27 ore settimanali.
- Che in data 13.03.2017 veniva licenziata per giusta causa.
- Che ritenendo illegittimo tale provvedimento, in data 21.03.2017, lo impugnava e diffidava il pagamento sia delle retribuzioni che del T.F.R.
1 - Che, non ricevendo riscontro, proponeva procedura monitoria per le differenze retributive maturate dal
07.11.2014 al 31.12.2016 ed otteneva dal Tribunale di Catania l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.
1850/2017.
- Che, proponeva, inoltre, il giudizio iscritto al n. 9465/2017 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento e crediti di lavoro, compresi il T.F.R. e le mensilità dei mesi di Geo, Febbraio e Marzo 2017.
- Che avverso il predetto Decreto Ingiuntivo veniva proposta opposizione, con giudizio iscritto al n. 9031/2017
R.G., e definito con sentenza n. 3171/2022, che rigettava l'opposizione e confermava il Decreto Ingiuntivo.
- Che il giudizio iscritto al n. 9465/2017 R.G., di impugnazione del licenziamento e riconoscimento dei crediti di lavoro, veniva definito con la sentenza n. 967/2020, che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e riconosceva un risarcimento pari a tre mensilità, oltre a riconoscere la somma di € 5.176,97 a titolo di T.F.R., €
2.318,00 quale retribuzione per il mese di Gennaio 2017, € 2.111,00 per il mese di Febbraio 2017 ed € 974,00 per il mese di marzo 2017.
- Che la sentenza n. 967/2020, passava in giudicato.
- Che, al fine di recuperare il credito, venivano notificati atti di precetto ed in data 27.01.2021 pignoramento mobiliare presso la sede della società risultante dalla visura camerale, la quale nelle more era stata messa in
Liquidazione.
- Che in data 31.05.2021, veniva presentata anche istanza di Fallimento iscritta al n. 238/2021 R.G., rigettata con decreto del 15.07.2021, ritenendo non sussistere i requisiti per la dichiarazione di fallimento della società.
- Che in data 17.01.2023, presentava istanza di ammissione al passivo per le somme dovute sia a titolo di
TFR che per le tre ultime mensilità. CP_
- Che l' in data 19.12.2023 richiedeva il deposito di ulteriore documentazione, ovvero copia attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 967/2020 del Tribunale di Catania, verbale di pignoramento mobiliare tentato presso la sede operativa della società in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, dichiarazione di impossidenza immobiliare della società e copia delle buste paga relative ai mesi oggetto della richiesta.
- Che veniva trasmessa la documentazione richiesta, tranne le buste paga ed il verbale di pignoramento presso la sede operativa, poiché al riguardo veniva evidenziato che dalla visura camerale, oltre alla sede legale, non risultava alcuna sede operativa della società e che le somme risultanti dalle buste paga erano state riconosciute in un titolo giudiziale passati in giudicato.
- Che con comunicazione del 17.01.2024 venivano rigettate entrambe le domande, per la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta ovvero del verbale di pignoramento mobiliare tentato presso la sede operativa della società in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, e le copie delle buste paga. CP_
- Che avverso tale rigetto veniva presentato, in data 08.02.2024, ricorso al Comitato Provinciale , il quale con comunicazione del 29.02.2024 confermava il rigetto delle domande.
2 - Che infine introduceva il presente giudizio, contestando l'operato dell e chiedendo che venisse CP_2 condannato al pagamento della complessiva somma, lorda, di € 10.579,97, di cui € 5.176,97 a titolo di T.F.R.,
€ 2.318,00 quale retribuzione per il mese di Gennaio 2017, € 2.111,00 per il mese di Febbraio 2017 ed €
974,00 per il mese di marzo 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e spese di giudizio, da distrarsi.
Integrato il contraddittorio e fissata l'udienza di discussione, l'Ente previdenziale restava intimato.
Con ordinanza del 15.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisone ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 07.02.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.03.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va evidenziato che l'art. 2 della Legge n. 297/1982 prevede il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità da CP_ parte dell' , qualora l'impresa sia assoggettata al fallimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, sia sottoposto ad esecuzione forzata senza esito.
Orbene è circostanza documentalmente provata che la società datrice di lavoro non sia stata dichiarata fallita, per mancanza dei presupposti economici previsti dalla legge, quindi nel caso di specie si rientra nella seconda ipotesi prevista dalla legge;
sul punto, va rilevato come la ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso procedimenti di esecuzione coattiva nei confronti della società, che sono state improduttive, oltre a dimostrare che la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Quindi ha dato corso al disposto del comma 5, dell'art. art. 2 della L 297/1982, che espressamente prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”.
Ebbene, come si evince dal dato letterale della norma richiamata, la stessa ai fini dell'intervento del Fondo di
Garanzia esige, al fine di provare lo stato di insolvenza del datore di lavoro, “l'esperimento dell'esecuzione
3 forzata”, la quale può estrinsecarsi sia in quella mobiliare (presso il debitore e/o presso terzi) sia in quella immobiliare.
Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 1178 del 25/11/2008 – 19/01/2009) ha statuito due principi importanti con riferimento all'interpretazione dell'art. 2 della Legge n. 297/1982. Tale CP_ ultima disposizione prevede il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità da parte dell' , qualora l'impresa sia assoggettata al fallimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, sia sottoposto ad esecuzione forzata senza esito.
Nella motivazione della sentenza vengono enunciati i seguenti due principi di diritto “1) qualora un datore di lavoro sia assoggettabile a fallimento, ma, in concreto, non possa essere dichiarato fallito, in quanto ha cessato l'attività di impresa da oltre un anno, egli deve essere considerato “non soggetto” a fallimento e, conseguentemente, deve applicarsi l'articolo 2, comma 5, della legge n. 297/1982, norma che prevede CP_ l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito presso l alle condizioni previste dalla medesima legge; 2) al fine di conseguire l'intervento del Fondo di Garanzia, è sufficiente che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione mobiliare, eccezion fatta nel caso in cui risultino certificate delle circostanze dalle quali si possa evincere che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. La prova di siffatte circostanze deve essere data dal Fondo stesso.”.
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia osservarsi, con specifico riferimento al caso concreto, che – come attestato dalla documentazione in atti – il credito vantato dal lavoratore a titolo di T.F.R. ed alle ultime tre mensilità è stato cristallizzato nella sentenza n. 967/2020 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, e sono integrati tutti gli altri presupposti previsti dalla L 297/1982, di cui il ricorrente ha dato prova documentale, ovvero l'infruttuoso tentativo di atti di esecuzione coattiva. CP_ Inoltre, dalla documentazione allegata in atti, risultano infondamente le ragioni frapposte dall' in sede amministrativa all'accoglimento della domanda;
infatti, da un lato, dalla visura camerale allegata in atti non si evince minimamente che la società fosse dotata di una sede operativa, diversa da quella legale, ove era stato tentato senza esito positivo il pignoramento mobiliare, e presso la quale la ricorrente – a dire dell'Istituto - aveva anche l'onere di tentare una procedura coattiva;
dall'altro, la produzione delle buste paga era ultronea, tenuto conto che il credito relativo al T.F.R. ed alle ultime tre mensilità era cristallizzato nella sentenza n.
967/2020 del Tribunale di Catania, passata in giudicato.
In merito al quantum, va rilevato che l'importo richiesto va determinato nell'ammontare cristallizzato nel titolo giudiziale (sentenza n. 967/2020) di complessivi € 10.579,97, al lordo.
Per tali ragioni deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento da parte del Fondo di
Garanzia della somma di € 10.579,97, al lordo, e conseguentemente l va condannata al pagamento CP_2 dell'importo predetto.
4 Quanto agli accessori, a seguito del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che
“la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale”, va riconosciuta l'applicazione dell'art. 16 L. 412/1991, con decorrenza dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.08.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1) In accoglimento del ricorso, condanna l in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 10.579,97, al lordo, oltre interessi e rivalutazione in applicazione dell'art. 16 L. 412/1991, con decorrenza dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna l in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Carlo Maria Paratore.
Così deciso in Catania, 07.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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