Articolo 1769 del Codice civile
Articolo 1768Articolo 1770
Versione
19 aprile 1942
Art. 1769.

(Responsabilita' del depositario incapace).

Il depositario incapace e' responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo' essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche' questa si trova presso il depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio' che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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