TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 410
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata individuazione del manufatto da demolire

    La censura è infondata poiché il provvedimento impugnato individua esplicitamente i terreni e le particelle catastali interessate dagli abusi edilizi.

  • Rigettato
    Mancata riapertura istruttoria per fiscalizzazione

    La valutazione sulla possibilità materiale di demolizione spetta al Comune in fase esecutiva. La fiscalizzazione è una misura eccezionale e derogatoria che richiede la rigorosa dimostrazione, da parte del privato, dell'impossibilità di ottemperare all'ordine senza pregiudizio per le parti legittime dell'edificio. Il Comune non era tenuto a valutare preliminarmente la fiscalizzazione.

  • Rigettato
    Modifica di destinazione d'uso contestata genericamente all'intero manufatto

    La censura è irrilevante poiché l'obbligo di demolire riguarda il secondo corpo di fabbrica, la cui illegittimità è già stata dichiarata. Inoltre, il ricorrente non ha provato la destinazione agricola del bene, limitandosi ad allegarla, ma non documentandola. Pertanto, non vi è prova che l'immobile non venga utilizzato per scopi residenziali, civili o turistici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 410
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 410
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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