Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Speranza e Raffaele Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
a) della nota n. -OMISSIS- del 07.11.2022, notificata al ricorrente in data 16.11.2022, con la quale il Direttore del Parco Nazionale Cilento -OMISSIS- -OMISSIS- ha “assegnato nuovi termini” al provvedimento di demolizione n. -OMISSIS- del 03.12.2019, e con il quale era stata originariamente ingiunta la demolizione di un intero fabbricato di proprietà del ricorrente della superficie di circa 150 mq, realizzato in -OMISSIS-, in ritenuta assenza del nulla osta, ai sensi dell'art. 13 L. 394/1991, limitatamente al “secondo corpo di fabbrica della superficie di 49 mq”, asseritamente contemplato nell'originario atto di demolizione;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. HE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, premesso di essere proprietario, iure ereditario, di un fabbricato sito in località -OMISSIS- di -OMISSIS-, distinto in catasto al fol. -OMISSIS- p.lla-OMISSIS-, annesso alle particelle -OMISSIS- ha impugnato la nota n. -OMISSIS- del 07.11.2022, notificata in data 16.11.2022, con la quale il Direttore del Parco Nazionale -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ha “assegnato nuovi termini” al provvedimento di demolizione n. -OMISSIS- del 03.12.2019 e con il quale era stata originariamente ingiunta la demolizione di un intero fabbricato di sua proprietà, della superficie di circa 150 mq, realizzato in -OMISSIS-, in ritenuta assenza del nulla osta, ai sensi dell’art. 13 L. 394/1991, limitatamente al “secondo corpo di fabbrica della superficie di 49 mq”, asseritamente contemplato nell’originario atto di demolizione.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento e tanto in forza delle doglianze di seguito descritte.
Con il primo motivo di ricorso, ha contestato che il provvedimento di demolizione deve essere censurato sul piano della mancata individuazione del manufatto colpito dalla sanzione demolitoria.
Secondo la prospettazione ricorsuale, emergerebbe per tabulas che, al netto di una generica descrizione di un corpo di fabbrica, il manufatto che dovrebbe essere demolito non sarebbe individuato neanche nelle sue consistenze catastali.
Inoltre, il ricorrente si è doluto del fatto che l’Ente Parco avrebbe adottato il nuovo provvedimento di
demolizione senza preoccuparsi di riaprire un’istruttoria, che avrebbe agevolmente consentito l’applicazione dell’istituto della fiscalizzazione.
Infine, ha censurato un ulteriore profilo di abnormità del provvedimento impugnato, che consisterebbe nella dichiarata modifica di destinazione d’uso e nel fatto che la stessa venga genericamente contestata all’intero manufatto.
A suo dire, invero, sarebbe palese che, in siffatta ipotesi, non si potrebbe assolutamente parlare di distrazione della destinazione agricola, atteso che tali attività rientrano nel novero di quelle agricole.
Sicchè, non essendo stata mai impressa al manufatto alcuna destinazione diversa da quella eco turistica, inserita per legge nel novero delle destinazioni agricole, alcuna modifica abusiva (contra legem) ne può essere contestata.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della pretesa impugnatoria.
4. Si è costituito l’Ente Parco per resistere al ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 2 marzo 2026, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Premesso che è incontestato che le opere abusive di cui si controverte ricadano nella perimetrazione dell’area protetta afferente al Parco Nazionale del -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché in area soggetta alle Norme di Attuazione del Piano, come osservato dalla difesa erariale, la prima censura, relativa alla mancata individuazione delle consistenze catastali del manufatto in parola, viene smentita da quanto risulta esplicitamente indicato nel provvedimento impugnato, nel quale testualmente si legge: “il Raggruppamento Carabinieri Parchi, Comando di Stazione -OMISSIS- -OMISSIS-, ha accertato la realizzazione di abusi edilizi in -OMISSIS-, alla località -OMISSIS-, su parte dei terreni ubicati al foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-”.
Dunque, le doglianze lamentate dal ricorrente si rivelano prive di fondamento.
8. Privo di pregio si rivela, altresì, il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole della circostanza secondo la quale l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato l’ineseguibilità della ordinanza di demolizione, la cui ottemperanza, in tesi, comprometterebbe la staticità dell’intero fabbricato al quale appartiene.
Vero è, infatti, che la valutazione circa la materiale possibilità di procedere con la demolizione dell’abuso ha carattere tecnico e viene eseguita dal Comune in fase di esecuzione dell’ordine demolitorio e non prima della emanazione della relativa ordinanza.
La sanzione pecuniaria, derogatoria alla regola generale della demolizione nei casi di illeciti edilizi, può esser applicata solo ove sia oggettivamente impossibile la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio. Si tratta di una misura di carattere eccezionale e derogatorio ed in ragione di ciò non compete all'Amministrazione procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata.
Piuttosto incombe sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (che peraltro nella fattispecie non risulta sussistere).
In altri termini, il Comune non era tenuto a scegliere preliminarmente se irrogare la sanzione pecuniaria oppure la sanzione ripristinatoria, in quanto la demolizione costituisce la regola generale e la fiscalizzazione dell’abuso una deroga attuabile qualora nella fase di esecuzione venga provata la situazione di pericolo per le parti legittime (T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3033, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7857).
Nella fattispecie, dunque, non si è ancora provveduto ad avviare le attività di demolizione, solo in occasione delle quali il ricorrente potrà intraprendere con il Comune una interlocuzione avente ad oggetto la eseguibilità o meno della stessa attività, sulla base di adeguati e documentati rilievi tecnici (TAR Lazio-Roma, con la sentenza del 10/11/2025, n. -OMISSIS-).
9. Infine, devono essere respinte le doglianze avanzate con riferimento alla modifica della destinazione d’uso del fabbricato.
Invero, come detto, il nuovo termine per la demolizione riguarda solo il “secondo corpo di fabbrica della superficie di 49 mq”, la cui totale illegittimità è stata dichiarata dalla precedente sentenza del TAR n.-OMISSIS-/2022.
Muovendo da tale presupposto, deve ritenersi che l’obbligo di demolire non sia più in discussione.
Vi è più che la vicenda del cambio d’uso riguarda l’ordine di demolizione parzialmente annullato dal TAR ed è risolto da questa, sicchè la stessa non rientra nel thema probandum ac decidedum del presente giudizio.
9.1. Solo per completezza ed ad ulteriore confutazione, si rappresenta che, come effettivamente dedotto dalla parte ricorrente, vero è che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. Campania n. 15/2008, “i locali ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali e lo svolgimento delle attività agrituristiche ( ed ecoturistiche ) non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta modifica di destinazione d’uso (sulla piena assimilazione, operata da entrambe le norme, delle costruzioni adibite all’attività agrituristica alle abitazioni rurali, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. -OMISSIS-).
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente, violando gli oneri probatori su di esso incombenti e limitando le proprie difese su di un piano deduttivo, ha soltanto allegato ma non provato la destinazione agricola del bene in contestazione, a suo dire, punto di approdo per le attività di bio escursionismo rurale ed eco turismo didattico, che svolgerebbe da diversi anni, quale rappresentante
dell’associazione culturale -OMISSIS-.
Dunque, allo stato degli atti, non vi è prova che l’immobile abbia una destinazione agricola e non venga utilizzato per scopi residenziali, né civili, né turistici.
Siffatta carenza probatoria non può che condurre al rigetto della doglianza, in quanto non documentata.
10. Va, dunque, ribadita la legittimità dell’ordine demolitorio a fronte di non autorizzati interventi di
ristrutturazione (con contestuale mutamento di destinazione d'uso) che hanno interessato lo stesso manufatto.
11. Alla stregua delle superiori motivazioni, il ricorso deve essere respinto, siccome integralmente infondato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
HE Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.