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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1879/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17033/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Nominativo_2Comune di San
Email_2elettivamente domiciliato presso
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1243 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1342/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente: Alla luce di quanto esposto, il Sig. , rapp.to e difeso come sopra,
RICORRE a codesta Corte di Giustizia Tributaria, affinché, previa sospensione dell'atto impugnato, voglia:
• Annullare l'Avviso di Accertamento IMU n. 1234/2025 emesso dal Comune di San
Nominativo_2 per l'anno 2020, per insussistenza del presupposto impositivo, in quanto l'immobile oggetto di accertamento costituisce abitazione principale del ricorrente, con conseguente esenzione dal pagamento dell'IMU ai sensi della normativa sopra richiamata;
• Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.
Ufficio resistente So.Ge.S. - Società Gestione Servizi S.p.A.: si conclude affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre: respingere il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti del Nominativo_2 Comune di San (Na) e della So.Ge.S. - Società Gestione Servizi S.p.A. impugnava l'avviso di accertamento n.1243 del 21.05.2025 (All.1), notificato in data 07/07/2025 (All.2), con il quale si viene contestato il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2020 relativamente all'immobile sito in San
Nominativo_2 (NA), Indirizzo_1 SNC, identificato catastalmente con Foglio 4, Numero
2487, Subalterno 15, Categoria A02, Classe 06, di cui il ricorrente detiene il diritto di proprietà al 45%, e gli veniva intimato il pagamento di euro 894,00 a titolo di imposta, 285,63 a titolo di sanzione, euro 85,41 per interessi ed euro 15,00 per spese di notifica, per complessivi euro 1.280,00.
. il ricorrente eccepiva la mancata allegazione dell'atto prodromico e dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'atto impugnato e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Nominativo_2Il Comune di San (Na), benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente So.Ge.S. - Società Gestione Servizi S.p.A. che concludeva affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre: respingere il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memorie illustrative, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Quanto al principale motivo di ricorso relativo all'illegittimo disconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale la richiesta del contribuente merita accoglimento alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022).
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 che statuisce “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Come è noto tale disposizione era stata interpretata dalla stessa Corte di Cassazione nel senso della necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. ord. 20130/2020).
A sostegno di tale interpretazione si era invocata in particolare la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242), oltre ad essersi rinvenuta un'indiretta conferma della correttezza della stessa nella modifica introdotta nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (…)”
(Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass 2020 nr 4166).
Tanto premesso, va tuttavia rilevato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/22, si è espressa sulla “vexata quaestio” relativa al riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
La motivazione su cui si basa la predetta sentenza che, giustamente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle richiamate norme in materia di imposta IMU e riconosciuto l'esenzione per entrambi i coniugi dal pagamento dell'imposta nel caso di due prime case evidenzia quanto segue:
«In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».
«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile»., si legge ancora del rapporto con cui la Corte costituzionale accoglie la questione e dichiara illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011 che parla di “nucleo familiare”. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, il citato articolo, disponendo che per poter accedere all'esenzione dall'IMU occorre il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica, da sola non ritenuta sufficiente, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell'agevolazione IMU, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare.
La Corte costituzionale, con la pronunzia in esame, ha evidenziato il pregiudizio arrecato alle persone legate dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile, in quanto la norma censurata determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, otteneva il riconoscimento del beneficio al semplice sussistere del doppio, contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile.
Essendo la Consulta intervenuta sulla disposizione normativa rilevante per la risoluzione della controversia in questione, indicando l'interpretazione costituzionalmente corretta, la pronuncia in questione vincola questo giudice.
Per effetto della sentenza della Corte, che ha espunto dall'ordinamento la suindicata norma viziata da incostituzionalità, il beneficio dell'esenzione in parola deve essere riconosciuto ove si provi, come avvenuto nel caso in esame, che l'immobile è effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente richiedente il beneficio, sempre che in essa si abbia effettiva dimora. In estrema sintesi la circostanza che deve ritenersi idonea a legittimare il godimento della agevolazione rimanda non al dato formale della residenza anagrafica ma attiene invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del contribuente e del suo nucleo familiare.
Tali principi di interpretazione normativa sono stati evidenziati in una recente sentenza della
CTP di Napoli ove si è ritenuto, in sintonia con la richiamata giurisprudenza della S.C., quanto segue: peraltro il tema può ritenersi definitivamente risolto in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, oggi comma 741 della legge 160/2019 ha evidenziato che, in via eccezionale rispetto al principio generale, "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile" come riscontrato nel caso di specie circostanza questa che induce ad accogliere il ricorso con riferimento a questo specifico motivo (vedi sentenza CTP di Napoli n. 12213/2021 del 8/10/2021 depositata il 11/11/2021).
La documentazione in atti dimostra la dimora abituale
Si fa rilevare che al resistente l'avviso di accertamento qui impugnato è stato indirizzato e Nominativo_2 Indirizzo_1notificato proprio in San alla (cfr. All.1), a dimostrazione che questa corrisponde alla sua dimora abituale.
Inoltre, emergono ulteriori plurimi elementi documentali, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la dimora abituale e continuativa nell'immobile de quo.
In particolare, risulta già agli atti il Certificato storico di residenza (All.3), dal quale Ricorrente_1emerge che il sig. risiede anagraficamente presso l'immobile di causa sin dal 2008.
Ad esso si aggiungono i seguenti documenti, depositati con la memoria illustrativa a fronte dell'eccezione avversa della SOGET: 1. Comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate – Tessera Sanitaria, indirizzata al ricorrente presso Indirizzo_1 , risalente all'anno 2014, che costituisce rilevante elemento oggettivo di collegamento stabile tra il contribuente e l'immobile, attestandone l'utilizzo quale abitazione principale (All.4); 2. Fattura TIM – dicembre 2023, intestata al sig. Ricorrente_1 e recante quale indirizzo di fatturazione e domicilio Indirizzo_1 – San Nominativo_2, dalla quale si evince che il ricorrente dimorava stabilmente nel medesimo immobile anche negli anni successivi a quello oggetto di accertamento (All.5).
Tale ultimo documento, lungi dall'essere irrilevante, assume valore probatorio in quanto:
• dimostra la continuità nel tempo della dimora abituale;
• esclude che la residenza dichiarata per l'anno 2020 fosse fittizia o meramente formale;
• rafforza, in chiave presuntiva, la circostanza che l'immobile sia stato costantemente utilizzato come abitazione principale, prima, durante e dopo l'annualità contestata.
Del resto, non è contestato che la ricorrente non ha mai usufruito di alcuna “doppia”
Indirizzo_2esenzione IMU avendo come unica sua proprietà l'abitazione di Napoli, , dove ha collocato la sua dimora abituale sin dall'acquisto (vedi copia della visura catastale dell'immobile doc. 4 esibito dalla difesa della ricorrente)
L'esito della decisione sul beneficio prima casa determina che rimangono assorbite e non valutate le ulteriori eccezioni difensive sollevate dalla parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso proposto deve essere accolto con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La peculiarità della fattispecie all'esame e le contrastanti sentenze dei giudici di merito sul punto e, da ultimo, l'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17033/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Nominativo_2Comune di San
Email_2elettivamente domiciliato presso
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1243 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1342/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente: Alla luce di quanto esposto, il Sig. , rapp.to e difeso come sopra,
RICORRE a codesta Corte di Giustizia Tributaria, affinché, previa sospensione dell'atto impugnato, voglia:
• Annullare l'Avviso di Accertamento IMU n. 1234/2025 emesso dal Comune di San
Nominativo_2 per l'anno 2020, per insussistenza del presupposto impositivo, in quanto l'immobile oggetto di accertamento costituisce abitazione principale del ricorrente, con conseguente esenzione dal pagamento dell'IMU ai sensi della normativa sopra richiamata;
• Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.
Ufficio resistente So.Ge.S. - Società Gestione Servizi S.p.A.: si conclude affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre: respingere il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti del Nominativo_2 Comune di San (Na) e della So.Ge.S. - Società Gestione Servizi S.p.A. impugnava l'avviso di accertamento n.1243 del 21.05.2025 (All.1), notificato in data 07/07/2025 (All.2), con il quale si viene contestato il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2020 relativamente all'immobile sito in San
Nominativo_2 (NA), Indirizzo_1 SNC, identificato catastalmente con Foglio 4, Numero
2487, Subalterno 15, Categoria A02, Classe 06, di cui il ricorrente detiene il diritto di proprietà al 45%, e gli veniva intimato il pagamento di euro 894,00 a titolo di imposta, 285,63 a titolo di sanzione, euro 85,41 per interessi ed euro 15,00 per spese di notifica, per complessivi euro 1.280,00.
. il ricorrente eccepiva la mancata allegazione dell'atto prodromico e dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'atto impugnato e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Nominativo_2Il Comune di San (Na), benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente So.Ge.S. - Società Gestione Servizi S.p.A. che concludeva affinché codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così disporre: respingere il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memorie illustrative, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Quanto al principale motivo di ricorso relativo all'illegittimo disconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale la richiesta del contribuente merita accoglimento alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022).
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 che statuisce “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Come è noto tale disposizione era stata interpretata dalla stessa Corte di Cassazione nel senso della necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. ord. 20130/2020).
A sostegno di tale interpretazione si era invocata in particolare la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242), oltre ad essersi rinvenuta un'indiretta conferma della correttezza della stessa nella modifica introdotta nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (…)”
(Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass 2020 nr 4166).
Tanto premesso, va tuttavia rilevato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/22, si è espressa sulla “vexata quaestio” relativa al riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
La motivazione su cui si basa la predetta sentenza che, giustamente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle richiamate norme in materia di imposta IMU e riconosciuto l'esenzione per entrambi i coniugi dal pagamento dell'imposta nel caso di due prime case evidenzia quanto segue:
«In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».
«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile»., si legge ancora del rapporto con cui la Corte costituzionale accoglie la questione e dichiara illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011 che parla di “nucleo familiare”. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, il citato articolo, disponendo che per poter accedere all'esenzione dall'IMU occorre il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica, da sola non ritenuta sufficiente, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell'agevolazione IMU, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare.
La Corte costituzionale, con la pronunzia in esame, ha evidenziato il pregiudizio arrecato alle persone legate dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile, in quanto la norma censurata determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, otteneva il riconoscimento del beneficio al semplice sussistere del doppio, contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile.
Essendo la Consulta intervenuta sulla disposizione normativa rilevante per la risoluzione della controversia in questione, indicando l'interpretazione costituzionalmente corretta, la pronuncia in questione vincola questo giudice.
Per effetto della sentenza della Corte, che ha espunto dall'ordinamento la suindicata norma viziata da incostituzionalità, il beneficio dell'esenzione in parola deve essere riconosciuto ove si provi, come avvenuto nel caso in esame, che l'immobile è effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente richiedente il beneficio, sempre che in essa si abbia effettiva dimora. In estrema sintesi la circostanza che deve ritenersi idonea a legittimare il godimento della agevolazione rimanda non al dato formale della residenza anagrafica ma attiene invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del contribuente e del suo nucleo familiare.
Tali principi di interpretazione normativa sono stati evidenziati in una recente sentenza della
CTP di Napoli ove si è ritenuto, in sintonia con la richiamata giurisprudenza della S.C., quanto segue: peraltro il tema può ritenersi definitivamente risolto in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, oggi comma 741 della legge 160/2019 ha evidenziato che, in via eccezionale rispetto al principio generale, "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile" come riscontrato nel caso di specie circostanza questa che induce ad accogliere il ricorso con riferimento a questo specifico motivo (vedi sentenza CTP di Napoli n. 12213/2021 del 8/10/2021 depositata il 11/11/2021).
La documentazione in atti dimostra la dimora abituale
Si fa rilevare che al resistente l'avviso di accertamento qui impugnato è stato indirizzato e Nominativo_2 Indirizzo_1notificato proprio in San alla (cfr. All.1), a dimostrazione che questa corrisponde alla sua dimora abituale.
Inoltre, emergono ulteriori plurimi elementi documentali, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la dimora abituale e continuativa nell'immobile de quo.
In particolare, risulta già agli atti il Certificato storico di residenza (All.3), dal quale Ricorrente_1emerge che il sig. risiede anagraficamente presso l'immobile di causa sin dal 2008.
Ad esso si aggiungono i seguenti documenti, depositati con la memoria illustrativa a fronte dell'eccezione avversa della SOGET: 1. Comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate – Tessera Sanitaria, indirizzata al ricorrente presso Indirizzo_1 , risalente all'anno 2014, che costituisce rilevante elemento oggettivo di collegamento stabile tra il contribuente e l'immobile, attestandone l'utilizzo quale abitazione principale (All.4); 2. Fattura TIM – dicembre 2023, intestata al sig. Ricorrente_1 e recante quale indirizzo di fatturazione e domicilio Indirizzo_1 – San Nominativo_2, dalla quale si evince che il ricorrente dimorava stabilmente nel medesimo immobile anche negli anni successivi a quello oggetto di accertamento (All.5).
Tale ultimo documento, lungi dall'essere irrilevante, assume valore probatorio in quanto:
• dimostra la continuità nel tempo della dimora abituale;
• esclude che la residenza dichiarata per l'anno 2020 fosse fittizia o meramente formale;
• rafforza, in chiave presuntiva, la circostanza che l'immobile sia stato costantemente utilizzato come abitazione principale, prima, durante e dopo l'annualità contestata.
Del resto, non è contestato che la ricorrente non ha mai usufruito di alcuna “doppia”
Indirizzo_2esenzione IMU avendo come unica sua proprietà l'abitazione di Napoli, , dove ha collocato la sua dimora abituale sin dall'acquisto (vedi copia della visura catastale dell'immobile doc. 4 esibito dalla difesa della ricorrente)
L'esito della decisione sul beneficio prima casa determina che rimangono assorbite e non valutate le ulteriori eccezioni difensive sollevate dalla parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso proposto deve essere accolto con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La peculiarità della fattispecie all'esame e le contrastanti sentenze dei giudici di merito sul punto e, da ultimo, l'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola