Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 182/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/01/2025 nella causa n. 182/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. GORETTA FIORELLA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000016604 e Parte_1
OI-000030661, con le quali l ordinava, con ciascuna, di Controparte_2 pagare la somma di € 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento alle annualità 2012 e 2013 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione ex art. 14 L. 689/1981, l'insussistenza dei presupposti per procedere all'irrogazione della sanzione e la sproporzione della misura delle sanzioni irrogate;
ha concluso chiedendo “IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare le ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-
000016604 in data 04/01/2022 e n. OI-000030661 in data 04/01/2022 entrambe emesse dall CP_1
– Sede di Alessandria, con ogni consequenziale provvedimento.
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IN VIA DI STRETTO SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale
- ridurre al minor importo di € 10.000,00 – o altro importo meglio ritenuto dal Tribunale Ill.mo – per le motivazioni tutte di cui in narrativa, la sanzione irrogata per la violazione contestata, per ognuna delle ordinanze ingiunzione impugnate, con ogni consequenziale provvedimento.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminate in € 355,25 per l'annualità 2012 e in € 616,46 per l'annualità 2013), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 12/1/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
23/7/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza del 23/7/2024), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 13/1/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
2 RGL n. 182/2022
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