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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7094/2024
Tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Dalì n. 107 (C.F. , rappresentato e difeso giusta mandato in calce C.F._1 allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. C.F._2
)
[...]
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 parte ricorrente deduceva che
1. già dipendente della , a decorrere dal 1 gennaio 2013 – per effetto dell'atto Controparte_2 di fusione del 27/12/2012, con cui la ha incorporato in sé le CP_3 [...]
e per Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 l'esercizio di pubblici servizi – presta attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
2. Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, l'istante è stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2015, nel profilo professionale operatore qualificato, con parametro retributivo 140, per il periodo dal 01/09/2015 a tutt'oggi, nel profilo professionale operatore qualificato, con parametro retributivo 160, di cui al CCNL e, attualmente Controparte_7 presta la propria opera con residenza di servizio in Napoli.
3. Durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'istante non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio.
Conveniva pertanto in giudizio innanzi questo Tribunale l' Ente autonomo CP_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettivà volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €1.207,80, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099
Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Evocato in giudizio, non si costituiva la parte resistente.
All'udienza del 28.1.2025 il difensore di parte ricorrente depositava verbale di conciliazione stragiudiziale del 25/7/2024 chiedendo a dichiararsi la cessata materia del contendere.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza contestuale.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio. Invero le parti conciliavano la lite in via stragiudiziale come da verbale depositato dal ricorrente in data 25.7.2024, regolando anche il regime delle spese di lite
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite restano regolate dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti sicchè nessuna statuizione va assunta sulle spesel
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Napoli,28.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca