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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2932/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2932/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Ruccione ( , per Email_1
mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitato a contestare, in maniera del tutto generica, con espressioni ripetitive ed astratte, che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie gravi da cui risulta essere affetta.
In particolare, il ricorrente si è limitato a ripetere, in più passaggi, la asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU, senza però fornire alcuna critica specifica alla visita peritale espletata. Invero, in ricorso si legge “si osserva come la CTU redatta dal CTU
incaricato non è condivisibile in quanto presenta dei vizi logico giuridici nonché risulta essere non
sorretta da adeguate e convincenti considerazioni medico legali inerenti le reali e certificate condizioni fisiche dell'odierno ricorrente”; “ricorrente presentava i requisiti medico legali per la concessione
della prestazione richiesta alla luce delle patologie da cui era affetta per le seguenti ragioni”; “Alla
luce di quanto sopra il CTU incaricato nella sua relazione medico- legale non ha prestato attenzione
alle severe conseguenze derivanti dalle gravi patologie da cui era affetto l'odierno ricorrente ed alle
conseguenze sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita e l'ha considerato solamente invalido
al 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
In definitiva, dunque, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal ctu , si è limitato a fondare il ricorso post atp su Per_2
delle generiche censure di erroneità e inadeguatezza dell'elaborato peritale.
Inoltre, una parte significativa dell'atto introduttivo riporta passaggi definitori di natura giuridica (si vedano in particolare pagg. 3 e 4 del ricorso). Com'è evidente, anche tali passaggi risultano privi di adeguata motivazione dei passaggi argomentativi seguiti dal consulente tecnico d'ufficio, tanto da risolversi in espressioni astratte e generiche.
Infine, sotto altro profilo, parte ricorrente ha posto a fondamento della propria tesi il certificato medico Tc addome del 02/10/2025. Neppure tale motivo di doglianza contiene i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Invero, parte ricorrente si è limitata ad asserire che tale documentazione confermerebbe la “severità delle patologie da cui è affetto l'odierno
ricorrente”. Orbene, per soddisfare i requisiti di specificità richiesti dalla legge, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre una critica specifica all'elaborato peritale, e non invece limitarsi a dare atto della sua esistenza.
Per tali motivi, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge e rendono il ricorso inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il consulente ha correttamente ritenuto che sia: “una persona con una funzionalità cardiocircolatoria compatibile con l'età. Pt_1
All'esame obiettivo, il paziente si presenta lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante,
riferisce anche nei particolari la propria storia anamnestica. Si presenta autonomo nei passaggi
posturali intermedi e deambula autonomamente. E' presente un lieve ipotonotrofismo dei muscoli
degli arti inferiori, deambula con base leggermente allargata ma certamente non necessita di assistenza continua ed è certamente in grado di svolgere autonomamente le funzioni ed i compiti
propri della sua età”.
Il Ctu ha correttamente affermato che tali patologie sono rappresentative di uno stato di infermità che porta a ritenere il ricorrente invalido al 100%, concludendo che lo stesso non possieda, tuttavia, le condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, in assenza di puntuale contestazione in ordine alle percentuali assegnate dal
Ctu e al calcolo complessivo effettuato dallo stesso, non si rinvengono i presupposti per disporre un rinnovo delle operazioni di consulenza.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Marsala, il 18.12.2025
IL GIUDICE
IA MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.