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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 27
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12
dicembre precedente, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Faro Superiore, C.F.: ammesso al gratuito patrocinio con C.F._1
istanza del 5/10/2022 e giusta delibera del 16.11.2022 n. 2637/2022 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Melazzo, C.F.: , per procura in atti, C.F._2
appellante contro
nato in [...] il [...], ivi residente rappresentato e CP_1 difeso per procura in atti dall'avv. Giovanni RUSSO del Foro di Messina, C.F.
, CodiceFiscale_3
appellato
Oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 6 maggio 2022, n. 795.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 12 giugno 2014 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Messina il padre , premettendo di CP_1
aver rilasciato nel 1998 in favore dell' di due Controparte_2 CP_3
fideiussioni bancarie (rispettivamente sino alla concorrenza di £. 390.000.000
(oggi € 201.418,19) e sino alla concorrenza di £ 325.000.000 (oggi € 167.848,49),
al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni della ditta individuale “F.lli
CC” di CC Giacomo;
ha allegato che il padre aveva venduto o donato diversi suoi immobili, senza destinarne il ricavato all'estinzione della propria esposizione, così compromettendo la garanzia patrimoniale generica del deducente;
che, pertanto, quale fideiussore aveva dovuto far fronte ai debiti della ditta del padre,
a) smobilizzando titoli (vendita della gestione patrimoniale n. 27/147860 per un valore di € 214.500,00),
b) subendo l'incameramento dell'ulteriore somma di €. 214.500,00, trattenuta dalla banca dal suo conto corrente,
c) versando alla banca le ulteriori somme di € 30.000,00 prima ed € 20.000,00
poi, per ottenere il consenso della stessa alla liberazione delle ipoteche giudiziali iscritte su beni di sua proprietà, in forza dei decreti ingiuntivi n.
1070/2003, pari ad € 183.696,22, e n. 1151/2002 per la somma di € 190.000,00,
d) subendo due procedure esecutive da parte di suoi creditori personali, per posizioni debitorie non potute onorare a seguito di quanto esposto prima (€
29.339,36 ed € 28.253,38)
e) dovendo alienare propri immobili, per acquisire la liquidità necessaria per pagare i debiti prima indicati.
Tutto ciò premesso, l'attore, assumendo “l'incontestabile nesso di causalità
sussistente tra il comportamento posto in essere dal sig. a CP_1
discapito del figlio ed i danni da quest'ultimo subiti e lamentati”, ha chiesto la condanna del genitore al risarcimento di quei danni, patrimoniali per € 415.000,00
e non patrimoniali: al riguardo ha allegato non solo di non aver potuto disporre liberamente dei beni facenti parte del proprio patrimonio personale, anche al fine di far fronte a debiti personali che ha dovuto contrarre per mantenere la propria famiglia, ma anche di avere ulteriore esposizione debitoria erariale e di aver dovuto sopportare un ulteriore aggravio di spese ed oneri derivanti proprio dalla pendenza delle suddette formalità pregiudizievoli.
2. Nella resistenza del convenuto, che ha contestato le pretese attoree, il
Tribunale adìto, con sentenza 6 maggio 2022, n. 795, ha rigettato la domanda risarcitoria, sulla base delle considerazioni, qui sintetizzate:
a) oggetto del presente giudizio non è l'azione di regresso volta ad ottenere la ripetizione di quanto pagato nell'interesse del convenuto in forza dell'escussione della garanzia fideiussoria (azione che risulta essere stata esperita e definita, favorevolmente per , con sentenza di Parte_1
quel Tribunale 10 febbraio 2020, n. 316), né l'azione revocatoria finalizzata a rendere inefficaci gli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli posti in essere dal debitore: l'attore, infatti, ha qui agito per il risarcimento del
danno derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale generica, per aver subìto due procedure esecutive per dei debiti personali dallo stesso contratti con soggetti terzi, al pagamento dei quali, se non avesse subito la forzata riduzione della propria personale capacità patrimoniale, avrebbe potuto far fronte con la propria liquidità;
b) non ha assolto l'onere di allegazione specifica e di prova Parte_1
sullo stesso gravante (inconducente essendo la richiesta di c.t.u.), non dimostrando la sussistenza di un danno ulteriore e diverso rispetto agli esborsi economici (vendita gestione patrimoniale, liberazione ipoteche giudiziali, pagamento decreti ingiuntivi) sostenuti per far fronte a quanto dovuto dal convenuto, debitore principale, nei confronti dell'Istituto
bancario . Esborsi, questi ultimi, per il cui recupero CP_2 [...]
ha, peraltro, già in parte esercitato autonoma azione di regresso, Pt_1
definita con la citata sentenza del Tribunale di Messina del 10.02.2020 n.
316 con la quale è stato condannato alla restituzione, in CP_1
favore dell'odierno attore, delle somme di € 244.500,00 e di € 20.000,00,
oltre interessi e spese, da quest'ultimo pagate nella qualità di fideiussore della in seguito alla vendita della gestione Parte_2
patrimoniale n. 27147860 ed alla richiesta di consenso alla liberazione delle ipoteche giudiziali iscritte su propri beni in forza dei decreti ingiuntivi n. 5070/2003 e n. 1151/2002
c) “In ordine, invece, ai danni lamentati in relazione alle procedure esecutive
subite da in seguito al mancato adempimento di debiti Parte_1 personali contratti a causa della riduzione della propria capacità
patrimoniale, deve rilevarsi che non vi è prova in atti della sussistenza di
un nesso di causalità diretta tra la diminuzione patrimoniale subita per
effetto dell'escussione della fideiussione e le azioni esecutive esercitate a
suo danno dai terzi creditori, o ancora dell'esposizione debitoria esattoriale
maturata. Dagli atti di pignoramento prodotti da parte attrice (all. 09 e 10
all'atto di citazione) non è, infatti, possibile risalire alla natura del debito
portato ad esecuzione né alla tipologia del rapporto in forza del quale è
stato emesso il relativo titolo esecutivo”;
d) Anche in ordine ai danni non patrimoniali asseritamente subiti, occorre
evidenziare la mancanza di indicazione di circostanze specifiche a
fondamento della domanda risarcitoria svolta, nella specie non allegate né
oggetto di prova costituita o costituenda.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il soccombente, chiedendone la riforma e formulando le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il Dott. Parte_1
, in forza della garanzia personale prestata quale fideiussore della ditta
[...]
paterna, “ ”, ha provveduto al pagamento dei Parte_3
debiti della medesima ditta, e, per l'effetto, ha subìto ingenti danni patrimoniali,
quantificati nella complessiva somma di euro 448.500,00 per come dedotti nella
superiore narrativa, ed ulteriori pregiudizi e danni patrimoniali e non, alla
reputazione, all'immagine, morali, anche in considerazione della sussistenza di
procedure esecutive a suo danno, che avrebbe potuto onorare se non fosse stato
forzatamente privato della propria personale capacità patrimoniale. 2) Per l'effetto, condannare l'appellato sig. Sig. a risarcire CP_1
all'appellante Dott. tutti i danni dedotti in giudizio da liquidarsi in Parte_1
Euro 448,500,00, ovvero, in via subordinata, la minore somma di euro 184.000,00
[dedotte le somme (euro 244.500,00 ed euro 20.000,00) portate dalla sentenza
n° 316/2020 del Tribunale di Messina per i danni patrimoniali direttamente
discendenti dalla fidejussione prestata dal dott. in favore del Parte_1
dott. ed, in ogni caso, in ragione di tutti gli altri danni alla CP_1
reputazione, all'immagine, non patrimoniali a qualsivoglia titolo discendenti dal
contegno dell'appellato nei fatti per cui è causa, in quell'ulteriore CP_1
importo di almeno Euro 250.000,00 ovvero il maggiore o minore importo che
l'Ecc.ma Corte riterrà di liquidare anche previa riapertura della fase istruttoria e
ammissione della CTU nei termini di cui appresso, ovvero secondo il proprio
prudente apprezzamento, in ragione dei criteri di equità evocati sin dalla
citazione, importi tutti da liquidarsi oltre interessi e rivalutazione monetaria sino
all'effettivo soddisfo (…).
4. Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole che “il Tribunale di
Messina ha, del tutto inspiegabilmente, ritenuto che il Dott. non abbia Pt_1
“allegato e dimostrato”, nel corso del giudizio di primo grado, i fatti costitutivi della
propria pretesa e la relativa riconducibilità al comportamento paterno”. Ciò in quanto il primo giudice a) ha omesso di considerare che egli aveva documentalmente provato sia la sua qualità di fideiussore della ditta del padre, sia il pagamento dei debito della stessa, in tale sua qualità, sia le altre circostanze fattuali enunciate in citazione,
b) ha erroneamente negato che non vi era “alcun dubbio sul contegno gravemente colposo, se non doloso, tenuto dal convenuto appellato il quale, nel
tempo, ha sistematicamente omesso di adempiere puntualmente alle proprie
obbligazioni, contando chiaramente sulle garanzie prestate dal figlio, in danno
del quale poi, dismettendo i propri beni immobili, ha eroso in maniera sempre più
insanabile le proprie garanzie ed ha omesso sia di saldare debiti sia di restituirgli
le somme già sborsate”;
c) non ha considerato “l'innegabile, documentale e riconosciuta gravissima
compromissione della complessiva posizione finanziaria del fideiussore” causata da quella condotta, posto che “il danno subito non è mai consistito nel solo
pagamento dei debiti garantiti a cura del fideiussore (oggetto, ma solo in parte,
del regresso citato dal Tribunale), ma anche “nel documentale ed incontestabile
maggior indebitamento personale dell'appellante, nei sempre più gravosi
interessi passivi sopportati, nelle perdite di chance, nelle azioni esecutive subite
dall'appellante direttamente e per debiti propri che non sono stati puntualmente
onorati proprio in ragione della ridotta capacità finanziaria conseguente al
continuo pagamento di debiti del padre, da cui l'ulteriore innegabile danno alla
propria immagine ed al buon nome imprenditoriale incredibilmente negato nella
sentenza appellata”.
Pertanto, l'appellante ribadisce la richiesta di condanna del padre al risarcimento del danno patrimoniale subìto che, in prima battuta, continua a quantificare in € 448.500,00. Tale importo, sulla base della specifica prospettazione dell'attore/appellante, è il risultato delle somme incamerate dalla
Banca per a) € (208.500,00 + 6.000,00 =) 214.500,00 per vendita della predetta gestione patrimoniale b) ulteriori € 214.500,00 presenti sul suo conto corrente c) € 20.000,00 versati alla banca per ottenere il consenso all'esclusione dall'ipoteca giudiziale iscritta ai nn. 35251/4535 di un suo terreno agricolo.
4.1 – A giudizio della Corte, il motivo di gravame, così come prospettato, è
infondato e va rigettato.
Infatti, non può che concordarsi con il tribunale nell'inquadrare la domanda, in conformità alla richiamata prospettazione dell'attore, nel paradigma dell'azione risarcitoria, avendo egli allegato di aver subito dalla condotta paterna pregiudizi,
intanto di natura patrimoniale (sub specie di diminuzione del proprio patrimonio).
E se ciò è vero (ed è confermato dal contenuto dell'appello e dalle conclusioni formulate), ogni tentativo dell'appellante di rendere per così dire permeabili tipologie di azioni giudiziali diverse si scontra con la condivisibile enunciazione contenuta in sentenza: ci si riferisce all'affermazione (in coerenza con un principio di diritto di cui si dirà di qui a poco), secondo cui l'attore oggi appellante avrebbe dovuto fornire la prova di qualcosa in più rispetto a quanto allegato: cioè
elementi e circostanze inerenti il lamentato pregiudizio al proprio patrimonio diverso dal semplice esborso di somme di danaro incamerate dalla banca, nel quale si sostanzia la summenzionata quantificazione del pregiudizio stesso, che legittimava (ed ha legittimato) ad agire in regresso contro il Parte_1
debitore principale garantito;
così come avrebbe dovuto allegare e provare un
quid di diverso rispetto all'azione revocatoria a tutela della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
4.2 - Né potrebbe accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui, avendo il
Tribunale riconosciuto che l'azione di regresso era stata esercitata solo per una parte delle somme pagate, per i restanti importi “il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla restituzione (anche a titolo di corrispondente danno
subito) degli importi residui pari ad almeno euro 449.000,00 – 244.500,00 = euro
204.500,00”.
E' di tutta evidenza che, così opinando, si intenderebbe operare un inammissibile travaso di pretese da una causa petendi (quella qui azionata, che riguarda l'esistenza di asseriti danni ex art. 2043 c.c.) ad altra (che attiene all'avvenuto pagamento di somme per le quali c'è il diritto al rimborso, avente derivazione contrattuale), con i correlati diversi oneri probatori. In tal senso,
rimane sempre valido il risalente insegnamento della Suprema Corte (Cass. 21
aprile 1965, n. 699), secondo cui i danni dei quali il fideiussore può chiedere il risarcimento non potranno mai essere identificati senza altro ed aprioristicamente nella stessa somma che il fideiussore corre il pericolo di pagare al creditore (o,
come nel caso in esame, ha già pagato), ma soltanto nel pregiudizio,
concretamente dimostrato, derivante dalla necessita di mantenere indisponibili nel patrimonio dello stesso fideiussore, nel periodo intercorrente fra l'inadempimento dell'obbligazione del debitore e la prestazione della garanzia,
ciò che è necessario per l'adempimento, da parte sua, dell'obbligazione garantita.
Ed è proprio la mancata prova di tutto ciò che il Tribunale ha condivisibimente affermato con rigoroso iter argomentativo, che l'appello non riesce a scalfire.
4.3 – In definitiva, manca la prova di un asserito danno (come detto, diverso dal mero esborso di somme) che sia causalmente riconducibile alla denunciata e pur documentata condotta omissiva e commissiva del padre.
4.4 – Ne consegue che, difettando l'allegazione dell'an ed a tacer d'altro, non può neanche accedersi alla richiesta subordinata di liquidazione secondo equità.
4.5 – Quanto alla reiterazione della richiesta di c.t.u., negata dal Tribunale, il motivo di gravame relativo appare generico, non avendo l'appellante chiarito in cosa avrebbe errato il primo giudice, laddove ha affermato, condivisibilmente,
che “deve ritenersi inconducente la c.t.u. contabile richiesta dall'attore, vertente
su circostanze, da un lato, relative a vicende societarie estranee all'oggetto del
presente giudizio (ricostruzione situazione patrimoniale della ditta individuale –
pag. 3 memoria ex art. 183, comma VI, II termine, c.p.c.) e, dall'altro, provate
documentalmente (quantificazione costi e spese derivanti dalle fideiussioni per la
vendita della gestione patrimoniale n. 27147860 e l'esclusione di beni dalle
ipoteche giudiziali iscritte in forza della garanzia prestata – pag. 4 memoria ex
art. 183, comma VI, II termine, c.p.c), ma irrilevanti ai fini dell'accertamento degli
ulteriori danni asseritamente subiti dal fideiussore in conseguenza della mancata
estinzione della posizione debitoria da parte del debitore principale;
parimenti
inconducente ed esplorativa deve ritenersi la richiesta ex art. 210 c.p.c.”.
5. Ancora, l'appellante si duole del mancato riconoscimento della lesione
dei propri diritti all'immagine ed al buon nome, certamente screditati dall'esposizione debitoria e dalla relativa “pubblicità” immobiliare cui l'attore è
stato, suo malgrado, costretto.: infatti, “non v'è dubbio, cioè, che il colossale
esborso sostenuto dall'appellante per pagare i debiti del padre lo abbia costretto
a non adempiere le proprie obbligazioni con puntualità e lo abbia esposto ad
azioni esecutive di propri creditori che già vedevano ridotte le generiche garanzie
dei propri crediti in conseguenza delle continua azioni della Banca garantita
anche mediante ipoteche legali nel tempo iscritte sui bei dello stesso appellante”.
5.1 - Ritiene la Corte che anche tale doglianza non colga nel segno, a fronte di una specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ha affermato (in piena coerenza con le allegazioni di parte attrice) la totale mancanza di indicazione di circostanze specifiche (al di là di affermazioni labiali e stereotipate)
a fondamento della domanda risarcitoria svolta, nella specie non allegate né
oggetto di prova costituita o costituenda. Non può che confermarsi tale giudizio,
peraltro anche tenendo conto del fatto che l'esistenza del danno non patrimoniale non è automaticamente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di un comportamento illegittimo ma, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo sufficienti al riguardo mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza (Cass. Civ., Sez. Un.,
11.11.2008, n. 26972). Va aggiunto, con specifico riferimento al danno all'immagine ed alla reputazione, che esso va allegato con specifico riferimento a circostanze ed effetti ed altresì provato da chi ne domanda il risarcimento, non sussistendo in re ipsa, posto che il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione
(Cass. 2 luglio 2025, n. 17913; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4005).
6. L'esito del giudizio determina l'infondatezza dell'ultimo motivo di gravame,
con cui il si duole della condanna in primo grado alle spese di lite, che va Pt_1
confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bassa) nella misura di € 8.469,00
per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00,
fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione al minimi, per l'attività concretamente svolta € 1.523,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
La circostanza che soccombente sia la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare a quest'ultimo anche le spese che la stessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. 19
giugno 2012, n. 10053; Cass. 31 marzo 2017, n. 8388; Cass. 13 novembre 2020,
n. 25653).
8. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.792/2022 R.G., sull'appello proposto da
contro avverso la sentenza del tribunale Parte_1 CP_1
di Messina 6 maggio 2022, n. 795:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di ite del grdo,
liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. 3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)