Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 28/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 18/2026 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 69869/C del registro di segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 8 aprile 2025.
Ad istanza di G. G. (C.F. OMISSIS), nato a [...] ed ivi residente in [...],
rappresentato e difeso come da mandato in calce al ricorso dall’avv.
EP LT (C.F.: [...]) presso il cui studio in Noto alla Via Ducezio n. 3 è elettivamente domiciliato, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni tramite PEC giuseppe.cultrera@avvocatisiracusa.legalmail.it.
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco MU (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco Velardi (PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.
NEI CONFRONTI DI
Ministero della giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (C.F. 80184430587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Di Pasquali Marisa (C.F.
[...]), nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, che ha dichiarato di volere ricevere gli atti e i provvedimenti emessi in corso di causa all’indirizzo PEC:
serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026, l’avv. Giulia Peritore per l’INPS e la dott.ssa Marisa Di Pasquali per il Ministero della giustizia.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, ex Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in congedo dal 16.01.1996 affetto da infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, adiva questa Corte in riassunzione per vedersi riconoscere la liquidazione e il pagamento delle differenze pensionistiche per pensione privilegiata e indennità una tantum rappresentando quanto segue:
- che aveva inoltrato all’INPS, in data 24.07.2012, istanza per il riconoscimento dell’aggravamento delle patologie da cui era affetto, già riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- che con verbale n. 6107 del 03.07.2013 la Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di Augusta riconosceva l’aggravamento di una delle patologie di cui il sig. G. G. era affetto, giudicandola ascrivibile alla tab. A, cat. 8°;
- che, in virtù di tale classificazione, aveva acquisito il diritto al pagamento della pensione privilegiata;
- che, non avendo però l’INPS, nonostante i ripetuti solleciti, provveduto al ricalcolo della pensione spettante e alla liquidazione non solo delle differenze pensionistiche ma anche dell’indennizzo una tantum, il ricorrente depositava ricorso innanzi al Tribunale di SA, sezione lavoro, che veniva trascritto.
Il ricorrente lamentava di non aver mai percepito, nonostante il suddetto riconoscimento, le differenze pensionistiche spettanti nella misura di un incremento del 10%, avendo riscontrato esclusivamente un aumento della pensione di anzianità in misura corrispondente ad euro 100,00 mensili, evidenziando che allo stesso sarebbe spettato anche l’importo una tantum per la patologia riportata.
Evidenziava di avere richiesto all’INPS, tramite diffide del 28.02.2019 e del 02.02.2020 a firma del proprio procuratore, di provvedere all’esatto calcolo delle somme ad esso spettanti dal momento del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e, nonostante positivo riscontro da parte dell’Istituto, con PEC del 04.02.2020, sulla definizione della domanda di pensione privilegia in data 23.01.2020 con corresponsione delle differenze dovute nella rata di aprile 2020, non aveva ricevuto alcun accredito delle somme dovutegli.
Il ricorso innanzi al Tribunale di SA veniva iscritto al n. 603/2022 R.G. e la prima udienza fissata per il giorno 04.10.2022. L’INPS si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei conti, la prescrizione e nel merito l’infondatezza della domanda asserendo che il ricorrente avesse già percepito la maggiorazione.
Con sentenza n. 190/2025, pubblicata il 24.02.2025, il Tribunale di SA dichiarava lil difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei conti.
Il ricorrente, quindi, riassumeva innanzi a questa Corte il ricorso precedentemente depositato innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di SA, formulando le seguenti conclusioni:
- in via principale accertare, ritenere e dichiarare il diritto del sig. G. G.
– già riconosciuto da INPS – al versamento della differenza del trattamento economico allo stesso riconosciuto in seguito al riconoscimento della pensione privilegiata a decorrere dal 16.01.1996, nonché il versamento dell’importo allo stesso dovuto una tantum;
- ordinare all’INPS l’esibizione dei calcoli effettuati, comprensivi delle modalità di calcolo utilizzate, ai fini di verificare la somma effettivamente spettante al ricorrente;
- conseguentemente, condannare l’INPS, in seguito al verificarsi dell’evento, al versamento in favore del sig. G. G. di tutte le somme allo stesso spettanti, comprensive di quelle già riconosciute e delle ulteriori che verranno accertate, oltre che al risarcimento degli ulteriori danni subìti dal ritardo nel versamento dovuto, oltre interessi e rivalutazione a saldo;
- vinte le spese.
II. Con decreto del 14 aprile 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per l’11 settembre 2025.
In data 15.04.2025 parte ricorrente depositava la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
III. In data 11 agosto 2025 l’INPS si costituiva in giudizio evidenziando che il giudizio aveva ad oggetto la pensione privilegiata tab. A cat. 8, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno l’Istituto eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte, deducendo che, per la mancata definizione del procedimento amministrativo, le questioni di natura risarcitoria legate al cosiddetto danno da ritardo o ad altra forma di inadempienza della P.A. non atterrebbero al rapporto pensionistico in senso stretto ma rientrerebbero nell’ambito della giurisdizione amministrativa. La difesa dell’INPS deduceva che in ogni caso la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello compensato per il mancato godimento del denaro costituito dagli interessi al tasso legale sugli arretrati andava allegato e dimostrato, cosa che nella fattispecie non era avvenuto nel ricorso introduttivo dove il ricorrente si era limitato genericamente a fare riferimento al risarcimento del danno.
Nel merito l’INPS rappresentava che il sig. G. è titolare di pensione VOCPTS decorrente dal 1996 e liquidata definitivamente con decreto 65227 del 2011 del Ministero della giustizia. Con provvedimento n.
70572 del 10.1.2014 era stata concessa la pensione privilegiata, ottava categoria, pagata da maggio 2014 (non è stato reperito agli atti il provvedimento cartaceo) con conseguente riliquidazione della pensione per cui la PAL era passata da euro 18.043,37 a euro 19.847,71
(18.043,37 + 10% = 19.847,71). L’Istituto sottolineava che dal confronto con il cedolino di aprile 2014 si rilevava quanto segue: aprile 2014 PAL 25.407,48; maggio 2014 PAL 27.051,12 per cui da maggio 2014 la PAL aumentava di circa il 10% rispetto ad aprile 2014 e dal prospetto pensione si leggeva chiaramente pensione privilegiata dal 1.8.2012.
Inoltre, nel cedolino di maggio 2014 c’erano anche gli arretrati.
Secondo l’INPS la domanda oggetto di giudizio non poteva essere ammessa per carenza di interesse ad agire essendo la pensione privilegiata di 8° categoria già in godimento del ricorrente. L’Istituto aggiungeva che non risultava alcuna lavorazione effettuata sulla pensione nel 2020 e nessun lotto di lavorazione.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di interesse ad agire;
- con qualunque statuizione rigettare il ricorso;
- con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
IV. All’udienza dell’11 settembre 2025 questo Giudice, alla luce delle deduzioni dell’Istituto previdenziale, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia e onerava l’INPS di produrre integrazione documentale entro il 31.10.2025 sul pagamento dell’indennità una tantum, fissando l’udienza di prosecuzione per il 14 gennaio 2026.
V. In data 6 novembre 2025 l’INPS depositava una nota integrava in cui, dopo avere evidenziato il suo ruolo di ordinatore secondario di spesa, rappresentava che la titolarità della indennità una tantum per riconoscimento della tab. B) emerge soltanto dall’allegato n. 1 del ricorso nella parte relativa ad una comunicazione del Ministero della giustizia del 2013, inviata alla Casa di reclusione presso cui il ricorrente faceva servizio, al fine di chiedere ulteriori accertamenti sanitari per la verifica della ricorrenza dei presupposti per la concessione del richiesto aggravamento, poi riconosciuto. L’Istituto aggiungeva che i pagamenti effettuati nei confronti dell’odierno ricorrente, per quanto esclusivamente evincibile dal cassetto previdenziale decorrente dall’anno 2014, salvi ulteriori accertamenti che potrebbero derivare dal rinvenimento del fascicolo cartaceo non comprendono la suddetta indennità una tantum.
L’INPS concludeva che, allo stato attuale, non poteva né verificare né documentare il pagamento dell’indennità una tantum.
VI. In data 29 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, prospettando le seguenti tre difese.
1) A seguito del constatato aggravamento di una delle infermità del sig. G.G., già in precedenza riconosciuta dipendente da causa di servizio, con il decreto n. 70572 del 10.01.2014 l’Amministrazione penitenziaria liquidava in favore del ricorrente la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria con decorrenza, non già dal 16.01.1996, come erroneamente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, ma dal 01.08.2012, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza, in ossequio a quanto previsto dall’art. 191 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, per cui la richiesta del ricorrente di far decorrere tale pensione a far data dal 16.01.1996 risulta priva di ogni fondamento.
2) Riguardo all’ulteriore domanda relativa al pagamento della indennità “una tantum”, si rappresentava che con il decreto n. 42126 del 29 aprile 2002 era stata conferita al sig. G. G. la suddetta indennità, prevista dalla tabella B, annessa alla legge 316/68 e ss.mm., pari a cinque annualità di ottava categoria di assegno privilegiato, per cui anche tale pretesa risultava priva di ogni fondamento.
3) In ultimo, riguardo alla richiesta risarcitoria, si deduceva che essa era assolutamente priva di prova sia in ordine all’an che al quantum.
VII. All’udienza del 14 gennaio 2025 i rappresentanti delle Amministrazioni resistenti si riportavano agli atti chiedendo la decisione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, quale ex sovrintendente di Polizia penitenziaria in congedo dal 16.01.1996, al pagamento dell’indennità una tantum e delle differenze sui ratei pensionistici per riconoscimento della pensione privilegiata di VIII cat.
Tab. A con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza oltre interessi e rivalutazione e oltre il risarcimento degli ulteriori danni subìti per il ritardo dei pagamenti invocati.
2. In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione dell’INPS sul difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda risarcitoria in favore del giudice amministrativo a cui è affidata per legge la cognizione sul danno da ritardo provvedimentale per inosservanza del termine di conclusione del relativo provvedimento pensionistico ai sensi dell’art.
2-bis della l. 241/1990.
Infatti, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. Cass.,
SS.UU., ord. 153/2013) “ritiene che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D.12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62)
ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.u. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n.
152, 16.01.03 n. 573)” e tale “giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. S.u. 31.01.08 n. 2298 e 5.98.94 n. 7268, secondo cui nella giurisdizione della Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo pensionistico, quali siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati, nonché S.U. 28.10.98 n. 10732 e 23.01.95 n. 762)”.
La giurisprudenza recente della Corte suprema ha affermato che
“Anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (Cass. civ.
SS.UU., ord. 5236/2025, orientamento successivamente confermato da ord. 28358/2025). Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Toscana, ord. 651/2024) e da quella contabile (cfr. C. conti, ex multis: Sez. App. Reg. Siciliana, sent.
n. 8/2018; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 309/2025).
La domanda risarcitoria del ricorrente per quanto formulato in termini molto generici rientra, quindi, nella giurisdizione esclusiva in materia pensionistica assegnata a questa Corte dei conti in quando si riferisce al risarcimento danni per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto previdenziale dedotto (in questo caso connessa ai tempi di erogazione della prestazione).
3. Passando al merito il ricorso risulta essere infondato per le considerazioni di seguito svolte.
3.1. Dagli atti di causa risultata quanto segue (cfr. fascicolo amministrativo depositato dal Ministero della giustizia).
Con D.M. n. 36956 del 12/09/2001 al sig. G. G. quale ex Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in congedo, è stata attribuita la pensione ordinaria a decorrere dal 16/01/1996. Con il successivo D.M.
n. 65227 del 08/06/2011 al sig. G.G. è stata riliquidata la pensione ordinaria a decorrere dal 16/01/1996.
Con D.M. n. 42126 del 29/04/2002 al sig. G. G. è stata conferita l’indennità una tantum ai sensi della Tabella B per le infermità “1)
Artrosi lombare a modica incidenza funzionale; 2) Pregressa gastrocolonpatia in soggetto con colite spastica” nella misura corrispondente a cinque annualità di 8 ctg.
Con domanda presentata in data 24/07/2012 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento delle due suddette infermità ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ordinario.
Con verbale BL/B n. 6107 del 03.07.2013 la Commissione medica ospedaliera distaccata di Augusta ha riconosciuto l’aggravamento della patologia di cui al precedente n. 2) giudicandola non migliorabile e ascrivibile alla tab. A, cat. 8° con conseguente diritto allassegno vitalizio.
Con decreto n. 70572 del 10.01.2014 del Ministero della giustizia era concessa al sig. G. G., a seguito dellaccertato aggravamento dell’infermità “Pregressa gastrocolonpatia in soggetto con colite spastica”, la pensione privilegiata ordinaria di ottava ctg. della Tab. A nella misura annua lorda di euro 19.847,71 a decorrere dal 01/08/2012
(primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e da durare a vita.
LIstituto ha dato prova che l’applicazione del trattamento privilegiato è avvenuto nel rateo pensionistico del mese di maggio 2014 quando è stato pagato l’importo riliquidato della pensione con laumento previsto per la riconosciuta pensione privilegiata e gli arretrati sui ratei arretrati con decorrenza dal 01.08.2012 (cfr. all.ti 2 e 3 della memoria INPS).
Parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione dei fatti sopra riportati.
A ciò si aggiunga che il suddetto decreto n. 42126 del 29/04/2002 di conferimento dell’indennità una tantum risulta essere stato inviato alla competente sede dellallora INPDAP ai fini del pagamento. LINPS non ha potuto fornire prova di tale liquidazione per mancato rinvenimento del fascicolo cartaceo e per il fatto che i pagamenti pensionistici risultano registrati dal punto di vista telematico sul
“cassetto previdenziale” soltanto dal 2014.
3.2. Da quanto riportato emerge con evidenza che la richiesta pensione privilegiata sia stata attribuita dal Ministero della giustizia nel gennaio 2014 a seguito del riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità intestinale con decorrenza dal 01.07.2012 in applicazione dell’art. 70, co. 4 del dPR 1092/1973 secondo cui “La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica”, per cui è errata la prospettazione attorea di volere fare decorrere tale trattamento privilegiato dal collocamento in quiescenza (16.01.1996). Tale trattamento privilegiato è stato pagato e liquidato dall’INPS nel mese di maggio 2014.
Inoltre, risulta che anche l’indennità una tantum è stata attribuita dal Ministero della giustizia nell’aprile del 2002 e verosimilmente è stata successivamente pagata dall’ex INPDAP che ne aveva la competenza all’epoca dei fatti.
Da quanto detto ne consegue che la domanda principale di pagamento della pensione privilegiata ordinaria e dell’indennità una tantum devono essere rigettate.
Dal rigetto della domanda principale per avere le Amministrazioni resistenti liquidato e pagato quanto oggetto di petitum nei termini di legge ne consegue anche il rigetto della più che generica domanda risarcitoria.
4. Considerato che l’introduzione dell’odierno giudizio appare essere dipesa dalla risposta dell’INPS del 04.02.2020, con cui l’Istituto, a fronte della domanda amministrativa del ricorrente, riconosceva il diritto al ricalcolo e assicurava il versamento da lì a pochi mesi con il seguente messaggio PEC riportato anche nella memoria di costituzione dell’INPS: “Gent.mo Avv., con riferimento a sua diffida si comunica che in data 23.01.2020 si è provveduto alla definizione della domanda di pensione privilegiata a favore del Suo assistito. Le somme spettanti a tale titolo saranno corrisposte unitamente alla rata aprile c.a.” (cfr.
all. 4 del ricorso), va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. n. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice Gaspare PP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,27 gennaio 2026 Pubblicata il 28 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il Giudice Gaspare PP F.to digitalmente Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. G. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 28 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)