Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11703 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Caterina Parte_1
Gatta e Mario Iacone;
appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonio Magliocca;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1358/2017, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello la locatrice ha convenuto in giudizio la conduttrice Parte_1
per chiedere la riforma della sentenza di primo grado con cui il giudice Controparte_1
di prime cure aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme versate per il pagamento degli oneri condominiali di spettanza della conduttrice, relative all'anno 2013 ed all'anno 2014 sino al mese di maggio, per un totale di € 2.206,94. L'appellante contestava che il giudice di prime cure avesse errato nella qualificazione giuridica della domanda e del relativo onere probatorio, avendo fondato la decisione sulla mancata
Si è costituita l'appellata società eccependo l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado, ed in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. per la mancata indicazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa dopo essere stata più volte rinviata a causa degli obiettivi imposti dal PNRR, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 6.2.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Priva di pregio risulta l'eccezione preliminare avanzata dall'appellato ente atteso che l'atto di appello è conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., presentando tutti i requisiti dallo stesso prescritti.
Entrando nel merito della controversia, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito riportate.
A prescindere dalla questione relativa alla competenza del giudice di pace vertendosi in materia di locazione, che peraltro non è stata mai eccepita, il locatore ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto per gli oneri condominiali, di spettanza del conduttore, come previsto dall'art. 8 del contratto di locazione stipulato in data 4.12.2010 e registrato il
21.12.2010 al n. 2605 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Santa Maria
Capua Vetere. Invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., è lo stesso locatore a dover dare la prova del titolo su cui si fonda la propria domanda. Nel caso in esame avendo l'istante chiesto la restituzione da parte del conduttore delle somme versate titolo di oneri condominiali – e non già il pagamento delle stesse a carico del conduttore medesimo - avrebbe dovuto dare la prova dell'effettivo pagamento, e dunque del titolo alla base della pretesa creditoria.
Quanto invece alla revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori come richiesti dallo stesso istante, in quanto generica e negativa, va ribadito che indipendentemente dalle motivazioni addotte dal primo giudice in merito, la prova per testi così come articolata verteva su circostanze quali il mancato versamento delle quote condominiali da parte del conduttore nonché l'avvenuto pagamento delle stesse da parte del locatore, che vanno provate “per tabulas”.
Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 14.5.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera