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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15291/2024, vertente
TRA
(PESCARA (PE), 23/08/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
; Parte_1
E
(ROMA (RM), 03/08/1970), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_1
;
[...]
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma, in data 21.07.2000
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n.00887, parte 2, serie A04).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
6015/2023 del 22/05/2023 RG n. 65247/202 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) - Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1 collocato pariteticamente presso i medesimi, soggiornando settimanalmente ora con l'uno ora con l'altro, come avviene a far data dall'inizio della separazione di fatto. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dello stesso e degli altri figli non autosufficienti nei periodi di permanenza presso di loro;
le spese straordinarie verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
- Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con ognuno dei genitori il Per_1 Natale o l'Epifania, mentre alternerà di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il figlio minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ognuno dei genitori, da concordare tra i medesimi entro il 30 maggio di ogni anno.
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
2) A causa del sensibile deterioramento delle condizioni economiche del marito e della conseguente impossibilità dello stesso di provvedere sia ad una propria sistemazione autonoma che alle spese (mutuo e condominio) relative alla casa coniugale di sua proprietà e già concessa in diritto di abitazione alla moglie in sede di separazione, sita in via Laurentina n. 197, int. 1/A, con cantina di pertinenza, i coniugi, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a vendere l'intera proprietà dell'immobile appena citato.
3) Per accordo espresso tra le parti, il ricavo della vendita sarà impiegato per l'estinzione del mutuo residuo sulla casa di via Laurentina n. 197 e pari ad Euro 140.000,00 circa (capitale residuo), con rata trimestrale di Euro 2.440,00, mentre la somma eccedente sarà interamente incassata dalla moglie che la utilizzerà per provvedere ad una soluzione abitativa di proprio gradimento, dal momento che l'appartamento è stato valutato circa 330.000,00 Euro. 4) Stante la destinazione del netto ricavo come sopra individuata al precedente punto 2) il marito si obbliga a sottoscrivere il mandato di vendita, il contratto preliminare e l'atto di trasferimento immobiliare proposti dalla moglie, che si occuperà in via esclusiva del conferimento dell'incarico ad agenzia immobiliare di proprio gradimento, della gestione delle trattative e di quanto altro necessario per giungere alla cessione dell'immobile.
4.a) Le parti si obbligano a conferire il mandato di vendita entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e ad accettare eventuali offerte di acquisto pervenute entro il termine di nove mesi dal conferimento dell'incarico.
4.b) La Sig.ra si dichiara edotta del fatto che il Sig. non CP_1 Parte_1
è grado di provvedere al pagamento delle spese sopra indicate oltre il termine di cui al precedente 4.a) e che il mancato pagamento dello stesso, ove non estinto, comporterebbe dissesto finanziario e segnalazione bancaria con effetti sul patrimonio della famiglia”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/07/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15291/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
21.07.2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2000, atto n.00887, parte 2, serie A04) tra (PESCARA (PE), Parte_1
23/08/1968) e (ROMA (RM), 03/08/1970), alle condizioni CP_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15291/2024, vertente
TRA
(PESCARA (PE), 23/08/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
; Parte_1
E
(ROMA (RM), 03/08/1970), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_1
;
[...]
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma, in data 21.07.2000
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n.00887, parte 2, serie A04).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
6015/2023 del 22/05/2023 RG n. 65247/202 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) - Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori e Persona_1 collocato pariteticamente presso i medesimi, soggiornando settimanalmente ora con l'uno ora con l'altro, come avviene a far data dall'inizio della separazione di fatto. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dello stesso e degli altri figli non autosufficienti nei periodi di permanenza presso di loro;
le spese straordinarie verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
- Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con ognuno dei genitori il Per_1 Natale o l'Epifania, mentre alternerà di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il figlio minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ognuno dei genitori, da concordare tra i medesimi entro il 30 maggio di ogni anno.
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
2) A causa del sensibile deterioramento delle condizioni economiche del marito e della conseguente impossibilità dello stesso di provvedere sia ad una propria sistemazione autonoma che alle spese (mutuo e condominio) relative alla casa coniugale di sua proprietà e già concessa in diritto di abitazione alla moglie in sede di separazione, sita in via Laurentina n. 197, int. 1/A, con cantina di pertinenza, i coniugi, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a vendere l'intera proprietà dell'immobile appena citato.
3) Per accordo espresso tra le parti, il ricavo della vendita sarà impiegato per l'estinzione del mutuo residuo sulla casa di via Laurentina n. 197 e pari ad Euro 140.000,00 circa (capitale residuo), con rata trimestrale di Euro 2.440,00, mentre la somma eccedente sarà interamente incassata dalla moglie che la utilizzerà per provvedere ad una soluzione abitativa di proprio gradimento, dal momento che l'appartamento è stato valutato circa 330.000,00 Euro. 4) Stante la destinazione del netto ricavo come sopra individuata al precedente punto 2) il marito si obbliga a sottoscrivere il mandato di vendita, il contratto preliminare e l'atto di trasferimento immobiliare proposti dalla moglie, che si occuperà in via esclusiva del conferimento dell'incarico ad agenzia immobiliare di proprio gradimento, della gestione delle trattative e di quanto altro necessario per giungere alla cessione dell'immobile.
4.a) Le parti si obbligano a conferire il mandato di vendita entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e ad accettare eventuali offerte di acquisto pervenute entro il termine di nove mesi dal conferimento dell'incarico.
4.b) La Sig.ra si dichiara edotta del fatto che il Sig. non CP_1 Parte_1
è grado di provvedere al pagamento delle spese sopra indicate oltre il termine di cui al precedente 4.a) e che il mancato pagamento dello stesso, ove non estinto, comporterebbe dissesto finanziario e segnalazione bancaria con effetti sul patrimonio della famiglia”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/07/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15291/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
21.07.2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2000, atto n.00887, parte 2, serie A04) tra (PESCARA (PE), Parte_1
23/08/1968) e (ROMA (RM), 03/08/1970), alle condizioni CP_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi