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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/10/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1023/2022
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 30.10.2025
In data odierna, davanti alla dott.ssa IA NU, nell'interesse dell'opponente è presente l'avv.
Nicola Cadeddu, il quale richiama le proprie difese, le note conclusionali e chiede che sia data lettura del dispositivo.
L'avv. Bardi, comparso nell'interesse della , conferma le conclusioni di cui alla memoria Parte_1 difensiva di costituzione in giudizio.
Il Giudice sentita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
Il Giudice
IA NU
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 30.10.2025.
R.G. n. 1023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico IA NU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1023 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promosso da in persona del proprio direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Nicola Cadeddu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, opponente contro
, in persona dell'amministratore straordinario e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in Oristano, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Antonio Bardi, opposta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.09.2022, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 51 dell'08.08.2022, con cui la , archiviata la posizione di Controparte_1 Pt_3
(in cui era stato originariamente individuato il trasgressore), le aveva irrogato, in qualità di
[...] coobbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 oltre spese di istruttoria e notifica, per violazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs.
n. 152/2006, in quanto, all'esito di analisi condotte su campioni di acque raccolti fra il 23 e il 24 gennaio 2018 presso l'impianto di depurazione di ON (ubicato in prossimità del fiume
Tirso), era stato riscontrato il superamento del parametro tensioattivi totali.
2. A sostegno dell'opposizione, ha affermato: Parte_2
2.1. che la avesse erroneamente individuato il trasgressore, in quanto, all'epoca Parte_1 dell'esecuzione dei prelievi che avevano dato luogo alla contestazione dell'illecito e alla successiva emanazione del provvedimento opposto, la gestione dell'impianto di ON – e, segnatamente,
~ 2 ~ delle attività di “Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue”, di “Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento fognari” e di “conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico” – risultava affidata, in forza di contratto di appalto del 06.11.2014, alla CC GU
S.A.U., che, pertanto, era l'unica responsabile, anche sul piano soggettivo essendo state validamente delegate le relative funzioni, del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;
2.2. che la sanzione fosse stata irrogata sull'erroneo presupposto dell'applicabilità, al caso concreto, delle prescrizioni contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006, concernente le sole fognature destinate al convogliamento anche di acque reflue industriali e non – al pari del depuratore di ON, Comune con popolazione pari a 3500 abitanti residenti e con portata di 980 mc/g – delle acque reflue urbane, di origine prevalentemente domestica;
2.3. che, nell'esecuzione dell'accertamento prodromico alla contestazione dell'illecito, fossero stati utilizzati campioni inattendibili, in quanto, in osservanza del Manuale “Metodi analitici per le acque” pubblicato dall'APAT e dall'ISPRA, il campionamento avrebbe dovuto eseguirsi secondo il metodo medio ponderato nell'arco delle ventiquattro ore, in luogo del metodo composito in specie utilizzato;
2.4. che, in ogni caso, la condotta dovesse reputarsi scriminata dall'adempimento del dovere, in ragione dell'impossibilità di prendere in carico gli impianti, interessati da criticità funzionali e strutturali, e di sospendere il servizio di depurazione delle risorse idriche ed essendo, ad ogni modo, stati adottati tutti i presidi tecnicamente disponibili per garantire il massimo livello di depurazione esigibile.
3. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo Controparte_1 la legittimità del provvedimento impugnato e la responsabilità di quale titolare Parte_2 dell'autorizzazione allo scarico n. 1110 del 01.06.2016.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
§§§
5. L'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta.
6. Quanto al primo motivo di doglianza (2.1.), avente per oggetto l'individuazione – errata, secondo l'opponente – del soggetto da sanzionare, giova premettere che, in forza di contratto del 06.11.2014, di durata triennale e, per quanto noto, non prorogato, erano stati appaltati alla CC GU S.A.U.
i servizi di “Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue” e di “sollevamento fognari”, oltre alla “conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico”, facenti parte della “Zona operativa: Distretto D4 e D5”, in cui non è controverso che fosse ricompreso il Comune di ON (v. contratto allegato al ricorso introduttivo del giudizio, sub documento denominato “Contratto ). Persona_1
~ 3 ~ Altrettanto pacifico è che, nello stesso periodo, relativamente all'impianto di ON ubicato in prossimità del fiume Tirso, titolare dell'autorizzazione allo scarico n. 1110 del 01.06.2016 era
(v. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione in giudizio della Provincia Parte_2 dell'opposta).
Ciò premesso, va richiamato il principio, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, vigendo la regola della personalità dell'autorizzazione allo scarico (che, introdotta dall'art. 21 della L. n. 319/1976, è stata consacrata nell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 anche in seguito all'abrogazione del D. Lgs. n. 152/1999, che parimenti la confermava), è nel soggetto che ne sia il titolare – in qualità di preposto alla verifica dell'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso di riscontrato superamento delle soglie consentite, ad attuare gli opportuni interventi di contrasto – che deve essere individuato il primo destinatario dei precetti legislativi che vietano di scaricare acque contaminate oltre i limiti normativamente previsti (cfr. Cass. civ. n. 8537/2005).
Ne consegue che il titolare dell'autorizzazione allo scarico risponde delle violazioni normative in materia di tutela ambientale anche quando abbia affidato ad altri la gestione dell'impianto (cfr. Cass. civ. n. 6351/2022; Cass. n. 10480/2006), salva l'ipotesi in cui dimostri che, nel contesto di una delega di funzioni (cfr. Cass. pen. n. 15941/2020) conferita per iscritto e avente data certa e contenuto specifico, siano stati attribuiti al terzo, soggetto selezionato in quanto tecnicamente e professionalmente idoneo allo svolgimento dei compiti affidatigli, tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per l'attuazione degli obblighi sottesi al rispetto della normativa violata.
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza più attenta (cfr. Cass. civ. n. 14441/2006; Cass. civ. n.
22295/2010), attesa l'identità dei postulati che informano i due sistemi sanzionatori sul piano dell'ascrivibilità soggettiva della condotta illecita al suo autore, non v'è motivo per ritenere che i principi giurisprudenziali elaborati in materia di delega di funzioni operino nel settore penale e non anche in quello delle violazioni amministrative.
È proprio sulla scorta dei richiamati principi in materia di delega di funzioni che, nel caso in esame,
l'opponente non può reputarsi esonerata dalla responsabilità per la contestata violazione amministrativa, mancando integralmente la prova della sussistenza dei presupposti di operatività dell'istituto elaborati dalla giurisprudenza, ovverosia: “a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le
~ 4 ~ funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.” (così Cass. civ. n. 15941/2020).
Infatti, dall'esame del contratto di appalto del 06.11.2014 – già scaduto all'epoca dell'esecuzione delle rilevazioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione amministrativa che l'opponente contesta – emerge che alla CC GU S.A.U. era stato affidato il servizio tecnico di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di depurazione gestiti da nel Lotto 3 Pt_2
- zona operativa distretti D4 e D5, e che l'appaltatrice era tenuta a eseguire le prestazioni “seguendo le istruzioni della e per essa del Responsabile del Procedimento” (si veda l'art. 2 Parte_4 del contratto). Una valida delega di funzioni avrebbe invece dovuto escludere ogni intromissione del delegante, sia tecnica che decisionale, nella sfera di operatività attribuita al delegato, mentre risulta con chiarezza – dall'esame del contratto d'appalto, mentre non è stato prodotto il capitolato degli oneri – che nessuna discrezionalità gestionale e operativa era stata accordata alla CC GU
S.A.U. così come non erano stati attribuiti all'appaltatrice poteri decisionali e di spesa in merito al servizio appaltato, per il quale si era impegnata al pagamento di un corrispettivo in Parte_2 misura fissa (e, dunque, deve ritenersi, correlato alle sole prestazioni, in precedenza richiamate, che la CC GU S.A.U. si era espressamente obbligata a eseguire in favore della committente).
Deve, pertanto, escludersi che, in forza dell'appalto concluso il 06.11.2014 – in ogni caso, non più operante all'epoca della violazione, accertata nel gennaio 2018, quando il contratto era scaduto da più di due mesi – siano state validamente delegate alla CC GU S.A.U. le funzioni che avrebbero imposto di affermare la responsabilità dell'appaltatrice in ordine al rispetto degli obblighi la cui violazione è oggetto della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
7. Il secondo motivo di opposizione (2.2.) – parimenti infondato – muove dalla postulata inapplicabilità, nel caso che ci occupa, della Tabella 3 contenuta nell'Allegato 5, Parte III, al D. Lgs.
n. 152/2006, concernente l'ipotesi di convogliamento nella fognatura “anche” di scarichi di acque reflue industriali, a detta dell'opponente non trattati dal depuratore di ON.
Ciò premesso, a prescindere dall'interpretazione che si dia della norma alla luce del significato attribuito alla congiunzione “anche”, a fronte del disposto dell'art. 74, comma 1, lett. h), del D. Lgs.
n. 152/2006 – che classifica come industriale “qualsiasi tipo di acque reflue”, diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento, “scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni” –, deve ritenersi che incombesse sull'opponente l'onere di provare il convogliamento nell'impianto di ON di sole acque diverse da quelle industriali
(o in nessuna prospettiva classificabili come tali ai sensi di legge), di cui, sulla base di un parametro di ragionevolezza, provenendo, esse, da “attività commerciali o di produzione di beni” (come, per
~ 5 ~ esempio, e banalmente, un panificio), può invece presumersi la presenza in un'area ospitante un agglomerato urbano, come è quella servita dal depuratore di cui si discute.
Inoltre, dalla lettura dell'art. 1.1., Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, rubricato “acque reflue urbane”, si ricava non solo che, in materia di limiti di emissione degli scarichi idrici in corpi d'acqua superficiali, “gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.” ma anche che “Devono (…) essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali” – come è quello di interesse, secondo quanto già evidenziato nel capoverso che precede – “i valori limite di tabella 3 o quelli stabiliti dalle Regioni”.
Infine, giova osservare che, incompatibilmente con la tesi della inapplicabilità nel caso di specie della Tabella 3 contenuta nell'Allegato 5, Parte III, al D. Lgs. n. 152/2006, nell'autorizzazione allo scarico del 01.06.2016, è espressamente prescritto il rispetto dei “limiti e parametri stabiliti dalla tab.
1 e 3 (…) dell'allegato 5 parte III del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii”.
8. Sulla scorta del terzo motivo di opposizione (2.3.) – che va anch'esso respinto –, l'opponente ha sostenuto che il campionamento avrebbe dovuto eseguirsi secondo il metodo medio ponderato nell'arco delle ventiquattro ore, in luogo del metodo composito utilizzato in concreto, in quanto, secondo “l'Allegato cinque del D.Lgs. n. 152/2006 (…) Per il contratto della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerato i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore” (così, testualmente, a pag. 10 del ricorso introduttivo del giudizio).
Peraltro, come già si è osservato, il parametro tensioattivi totali, il cui superamento è stato contestato all'opponente, trova la sua disciplina non nelle tabelle 1 e 2 ma nella tabella 3 (applicabile in virtù di quanto esposto nel superiore paragrafo 7), mentre il metodo a cui occorre riferirsi è quello descritto nel nell'art.
1.2.1. dell'Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, rubricato “Determinazioni analitiche”, ove si legge che “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore” ma “L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).”.
Orbene, nel caso concreto, come si legge nel verbale n. 5 del 24.01.2018 (v. doc. denominato
“Verb.campion._ON_Gennaio_2018” allegato al ricorso introduttivo del giudizio), il campionamento è stato eseguito “effettuando prelievi ad intervalli di un'ora l'uno dall'altro” fra le
~ 6 ~ 10.30 del 23.01.2018 e del 09.30 del 24.01.2018, con motivazione “metodo (…) adottato poiché previsto dalle norme vigenti”. La metodica deve dunque ritenersi conforme alle indicazioni contenute nell'art.
1.2.1. dell'Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, sicché la censura dell'opponente è infondata.
Impossibile è, poi, verificare, come sostenuto da l'eventuale inosservanza, sotto Parte_2 altri non meglio specificati profili, delle raccomandazioni contenute nel Manuale “Metodi analitici per le acque” pubblicato dall'APAT e dall'ISPRA, che nessuna delle parti ha prodotto;
ad ogni modo,
l'integrità del campione analizzato e l'attendibilità del risultato ottenuto possono essere affermate sulla base delle indicazioni contenute nei verbali di campionamento e di apertura dei campioni
(anch'essi allegati al ricorso introduttivo del giudizio) circa l'inserimento in buste sigillate – all'evidente fine di evitare contaminazioni del materiale raccolto –, la conservazione a basse temperature a l'esecuzione dell'analisi entro congrue tempistiche.
9. Il quarto motivo di opposizione (2.4.), che chiama in causa la scriminante dell'adempimento del dovere, è manifestamente infondato.
Difatti, secondo la comune opinione, la condotta non punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen. è esclusivamente quella che costituisce attuazione di un dovere avente fonte legale o di un ordine legalmente impartito dalla pubblica autorità, e, anche a volere riconoscere matrice legale all'obbligazione di depurazione dell'acqua assunta da n qualità di gestore dei servizi Parte_2 idrici in ambito regionale, è sicuramente collocabile al di fuori del perimetro della causa di giustificazione il comportamento omissivo attraverso cui il soggetto legalmente obbligato a garantire il rispetto della normativa ambientale, e a immettere nella rete risorse idriche non inquinate o a garantirne la depurazione, trascuri – realizzando, in tal modo, la fattispecie punita – la verifica di integrità ed efficienza degli impianti a tale scopo necessari sul solo, apodittico, rilievo che il loro adeguamento imponga la sospensione del servizio sotteso all'obbligazione assunta o che, ai fini dell'adempimento, siano già stati attuati tutti i comportamenti – peraltro non specificati – in concreto esigibili.
10. Per quanto attiene al criterio di imputazione dell'illecito, avendo l'opponente altresì sostenuto l'insussistenza del dolo e della colpa (pag. 3 del ricorso introduttivo del giudizio), è necessario rilevare che dalla violazione della normativa posta a presidio della qualità dei reflui è dato presumere l'inadeguatezza strutturale e funzionale dell'impianto di depurazione e, dunque, la colpa, quantomeno generica sub specie di negligenza per inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo, del titolare dell'autorizzazione allo scarico, in cui l'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 individua il preposto alla verifica dell'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, nonché il soggetto che, in caso di riscontrato superamento delle soglie consentite, è tenuto ad attuare
~ 7 ~ gli opportuni interventi di contrasto (cfr. Cass. civ. n. 6351/2022), e ciò anche quando la gestione dell'impianto sia stata materialmente affidata ad altri (cfr. Cass. civ. n. 8537/2005), salva, in quest'ultimo caso, la prova della ricorrenza dei presupposti per affermare la responsabilità del terzo
(cfr. Cass. civ. n. 14441/2006; Cass. civ. n. 22295/2010) validamente delegato allo svolgimento delle correlate funzioni (cfr. Cass. pen. n. 15941/2020).
Sul piano soggettivo, non assume, poi, rilevanza – in senso favorevole all'opponente – il fatto che, nel settembre 2017, l'Amministrazione opposta fosse stata informata della rottura del biorullo (v. docc. denominati “ON disservizio biorulli set 17” e “Anomalia fermo biorullo” allegati al ricorso introduttivo del giudizio); infatti, dalla documentazione prodotta emerge che, nei mesi intercorsi tra la comunicazione del disservizio e l'esecuzione dei campionamenti, Parte_2 abbia omesso le necessarie riparazioni ben sapendo che la rottura del biorullo inficiava la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione, e paradossalmente, proprio il fatto che, dopo le analisi con cui era stato rilevato il superamento del parametro tensioattivi totali, la riparazione sia stata eseguita nell'arco di appena venti giorni aggrava la posizione dell'opponente, poiché dimostra che l'intervento risolutivo – trascurato per mesi ed eseguito solo dopo l'accertamento di una violazione implicante una sanzione amministrativa – avrebbe potuto effettuarsi in tempi celerissimi, prevendendo la configurazione dell'illecito, circostanza che induce a qualificare la condotta di come Parte_2 gravemente negligente (e, dunque, sicuramente colposa).
11. In definitiva, l'opposizione va rigettata e, secondo il criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata a rifondere alla le spese processuali che, liquidate nella Controparte_1 misura indicata nel dispositivo, devono essere parametrate, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'opposta, della media complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nel processo e dell'effettivo valore della controversia (pari a euro 6.015,00), applicando, per tutte le fasi, parametri prossimi ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna rifondere alla le spese processuali, che liquida Parte_2 Controparte_1 in euro 3.000,00 per compensi da avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 30.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa IA NU)
~ 8 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 30.10.2025
In data odierna, davanti alla dott.ssa IA NU, nell'interesse dell'opponente è presente l'avv.
Nicola Cadeddu, il quale richiama le proprie difese, le note conclusionali e chiede che sia data lettura del dispositivo.
L'avv. Bardi, comparso nell'interesse della , conferma le conclusioni di cui alla memoria Parte_1 difensiva di costituzione in giudizio.
Il Giudice sentita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
Il Giudice
IA NU
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 30.10.2025.
R.G. n. 1023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico IA NU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1023 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promosso da in persona del proprio direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Nicola Cadeddu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, opponente contro
, in persona dell'amministratore straordinario e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in Oristano, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Antonio Bardi, opposta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.09.2022, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 51 dell'08.08.2022, con cui la , archiviata la posizione di Controparte_1 Pt_3
(in cui era stato originariamente individuato il trasgressore), le aveva irrogato, in qualità di
[...] coobbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 oltre spese di istruttoria e notifica, per violazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs.
n. 152/2006, in quanto, all'esito di analisi condotte su campioni di acque raccolti fra il 23 e il 24 gennaio 2018 presso l'impianto di depurazione di ON (ubicato in prossimità del fiume
Tirso), era stato riscontrato il superamento del parametro tensioattivi totali.
2. A sostegno dell'opposizione, ha affermato: Parte_2
2.1. che la avesse erroneamente individuato il trasgressore, in quanto, all'epoca Parte_1 dell'esecuzione dei prelievi che avevano dato luogo alla contestazione dell'illecito e alla successiva emanazione del provvedimento opposto, la gestione dell'impianto di ON – e, segnatamente,
~ 2 ~ delle attività di “Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue”, di “Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento fognari” e di “conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico” – risultava affidata, in forza di contratto di appalto del 06.11.2014, alla CC GU
S.A.U., che, pertanto, era l'unica responsabile, anche sul piano soggettivo essendo state validamente delegate le relative funzioni, del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;
2.2. che la sanzione fosse stata irrogata sull'erroneo presupposto dell'applicabilità, al caso concreto, delle prescrizioni contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006, concernente le sole fognature destinate al convogliamento anche di acque reflue industriali e non – al pari del depuratore di ON, Comune con popolazione pari a 3500 abitanti residenti e con portata di 980 mc/g – delle acque reflue urbane, di origine prevalentemente domestica;
2.3. che, nell'esecuzione dell'accertamento prodromico alla contestazione dell'illecito, fossero stati utilizzati campioni inattendibili, in quanto, in osservanza del Manuale “Metodi analitici per le acque” pubblicato dall'APAT e dall'ISPRA, il campionamento avrebbe dovuto eseguirsi secondo il metodo medio ponderato nell'arco delle ventiquattro ore, in luogo del metodo composito in specie utilizzato;
2.4. che, in ogni caso, la condotta dovesse reputarsi scriminata dall'adempimento del dovere, in ragione dell'impossibilità di prendere in carico gli impianti, interessati da criticità funzionali e strutturali, e di sospendere il servizio di depurazione delle risorse idriche ed essendo, ad ogni modo, stati adottati tutti i presidi tecnicamente disponibili per garantire il massimo livello di depurazione esigibile.
3. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo Controparte_1 la legittimità del provvedimento impugnato e la responsabilità di quale titolare Parte_2 dell'autorizzazione allo scarico n. 1110 del 01.06.2016.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
§§§
5. L'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta.
6. Quanto al primo motivo di doglianza (2.1.), avente per oggetto l'individuazione – errata, secondo l'opponente – del soggetto da sanzionare, giova premettere che, in forza di contratto del 06.11.2014, di durata triennale e, per quanto noto, non prorogato, erano stati appaltati alla CC GU S.A.U.
i servizi di “Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue” e di “sollevamento fognari”, oltre alla “conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico”, facenti parte della “Zona operativa: Distretto D4 e D5”, in cui non è controverso che fosse ricompreso il Comune di ON (v. contratto allegato al ricorso introduttivo del giudizio, sub documento denominato “Contratto ). Persona_1
~ 3 ~ Altrettanto pacifico è che, nello stesso periodo, relativamente all'impianto di ON ubicato in prossimità del fiume Tirso, titolare dell'autorizzazione allo scarico n. 1110 del 01.06.2016 era
(v. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione in giudizio della Provincia Parte_2 dell'opposta).
Ciò premesso, va richiamato il principio, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, vigendo la regola della personalità dell'autorizzazione allo scarico (che, introdotta dall'art. 21 della L. n. 319/1976, è stata consacrata nell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 anche in seguito all'abrogazione del D. Lgs. n. 152/1999, che parimenti la confermava), è nel soggetto che ne sia il titolare – in qualità di preposto alla verifica dell'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso di riscontrato superamento delle soglie consentite, ad attuare gli opportuni interventi di contrasto – che deve essere individuato il primo destinatario dei precetti legislativi che vietano di scaricare acque contaminate oltre i limiti normativamente previsti (cfr. Cass. civ. n. 8537/2005).
Ne consegue che il titolare dell'autorizzazione allo scarico risponde delle violazioni normative in materia di tutela ambientale anche quando abbia affidato ad altri la gestione dell'impianto (cfr. Cass. civ. n. 6351/2022; Cass. n. 10480/2006), salva l'ipotesi in cui dimostri che, nel contesto di una delega di funzioni (cfr. Cass. pen. n. 15941/2020) conferita per iscritto e avente data certa e contenuto specifico, siano stati attribuiti al terzo, soggetto selezionato in quanto tecnicamente e professionalmente idoneo allo svolgimento dei compiti affidatigli, tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per l'attuazione degli obblighi sottesi al rispetto della normativa violata.
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza più attenta (cfr. Cass. civ. n. 14441/2006; Cass. civ. n.
22295/2010), attesa l'identità dei postulati che informano i due sistemi sanzionatori sul piano dell'ascrivibilità soggettiva della condotta illecita al suo autore, non v'è motivo per ritenere che i principi giurisprudenziali elaborati in materia di delega di funzioni operino nel settore penale e non anche in quello delle violazioni amministrative.
È proprio sulla scorta dei richiamati principi in materia di delega di funzioni che, nel caso in esame,
l'opponente non può reputarsi esonerata dalla responsabilità per la contestata violazione amministrativa, mancando integralmente la prova della sussistenza dei presupposti di operatività dell'istituto elaborati dalla giurisprudenza, ovverosia: “a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le
~ 4 ~ funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.” (così Cass. civ. n. 15941/2020).
Infatti, dall'esame del contratto di appalto del 06.11.2014 – già scaduto all'epoca dell'esecuzione delle rilevazioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione amministrativa che l'opponente contesta – emerge che alla CC GU S.A.U. era stato affidato il servizio tecnico di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di depurazione gestiti da nel Lotto 3 Pt_2
- zona operativa distretti D4 e D5, e che l'appaltatrice era tenuta a eseguire le prestazioni “seguendo le istruzioni della e per essa del Responsabile del Procedimento” (si veda l'art. 2 Parte_4 del contratto). Una valida delega di funzioni avrebbe invece dovuto escludere ogni intromissione del delegante, sia tecnica che decisionale, nella sfera di operatività attribuita al delegato, mentre risulta con chiarezza – dall'esame del contratto d'appalto, mentre non è stato prodotto il capitolato degli oneri – che nessuna discrezionalità gestionale e operativa era stata accordata alla CC GU
S.A.U. così come non erano stati attribuiti all'appaltatrice poteri decisionali e di spesa in merito al servizio appaltato, per il quale si era impegnata al pagamento di un corrispettivo in Parte_2 misura fissa (e, dunque, deve ritenersi, correlato alle sole prestazioni, in precedenza richiamate, che la CC GU S.A.U. si era espressamente obbligata a eseguire in favore della committente).
Deve, pertanto, escludersi che, in forza dell'appalto concluso il 06.11.2014 – in ogni caso, non più operante all'epoca della violazione, accertata nel gennaio 2018, quando il contratto era scaduto da più di due mesi – siano state validamente delegate alla CC GU S.A.U. le funzioni che avrebbero imposto di affermare la responsabilità dell'appaltatrice in ordine al rispetto degli obblighi la cui violazione è oggetto della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
7. Il secondo motivo di opposizione (2.2.) – parimenti infondato – muove dalla postulata inapplicabilità, nel caso che ci occupa, della Tabella 3 contenuta nell'Allegato 5, Parte III, al D. Lgs.
n. 152/2006, concernente l'ipotesi di convogliamento nella fognatura “anche” di scarichi di acque reflue industriali, a detta dell'opponente non trattati dal depuratore di ON.
Ciò premesso, a prescindere dall'interpretazione che si dia della norma alla luce del significato attribuito alla congiunzione “anche”, a fronte del disposto dell'art. 74, comma 1, lett. h), del D. Lgs.
n. 152/2006 – che classifica come industriale “qualsiasi tipo di acque reflue”, diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento, “scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni” –, deve ritenersi che incombesse sull'opponente l'onere di provare il convogliamento nell'impianto di ON di sole acque diverse da quelle industriali
(o in nessuna prospettiva classificabili come tali ai sensi di legge), di cui, sulla base di un parametro di ragionevolezza, provenendo, esse, da “attività commerciali o di produzione di beni” (come, per
~ 5 ~ esempio, e banalmente, un panificio), può invece presumersi la presenza in un'area ospitante un agglomerato urbano, come è quella servita dal depuratore di cui si discute.
Inoltre, dalla lettura dell'art. 1.1., Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, rubricato “acque reflue urbane”, si ricava non solo che, in materia di limiti di emissione degli scarichi idrici in corpi d'acqua superficiali, “gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.” ma anche che “Devono (…) essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali” – come è quello di interesse, secondo quanto già evidenziato nel capoverso che precede – “i valori limite di tabella 3 o quelli stabiliti dalle Regioni”.
Infine, giova osservare che, incompatibilmente con la tesi della inapplicabilità nel caso di specie della Tabella 3 contenuta nell'Allegato 5, Parte III, al D. Lgs. n. 152/2006, nell'autorizzazione allo scarico del 01.06.2016, è espressamente prescritto il rispetto dei “limiti e parametri stabiliti dalla tab.
1 e 3 (…) dell'allegato 5 parte III del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii”.
8. Sulla scorta del terzo motivo di opposizione (2.3.) – che va anch'esso respinto –, l'opponente ha sostenuto che il campionamento avrebbe dovuto eseguirsi secondo il metodo medio ponderato nell'arco delle ventiquattro ore, in luogo del metodo composito utilizzato in concreto, in quanto, secondo “l'Allegato cinque del D.Lgs. n. 152/2006 (…) Per il contratto della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerato i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore” (così, testualmente, a pag. 10 del ricorso introduttivo del giudizio).
Peraltro, come già si è osservato, il parametro tensioattivi totali, il cui superamento è stato contestato all'opponente, trova la sua disciplina non nelle tabelle 1 e 2 ma nella tabella 3 (applicabile in virtù di quanto esposto nel superiore paragrafo 7), mentre il metodo a cui occorre riferirsi è quello descritto nel nell'art.
1.2.1. dell'Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, rubricato “Determinazioni analitiche”, ove si legge che “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore” ma “L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).”.
Orbene, nel caso concreto, come si legge nel verbale n. 5 del 24.01.2018 (v. doc. denominato
“Verb.campion._ON_Gennaio_2018” allegato al ricorso introduttivo del giudizio), il campionamento è stato eseguito “effettuando prelievi ad intervalli di un'ora l'uno dall'altro” fra le
~ 6 ~ 10.30 del 23.01.2018 e del 09.30 del 24.01.2018, con motivazione “metodo (…) adottato poiché previsto dalle norme vigenti”. La metodica deve dunque ritenersi conforme alle indicazioni contenute nell'art.
1.2.1. dell'Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, sicché la censura dell'opponente è infondata.
Impossibile è, poi, verificare, come sostenuto da l'eventuale inosservanza, sotto Parte_2 altri non meglio specificati profili, delle raccomandazioni contenute nel Manuale “Metodi analitici per le acque” pubblicato dall'APAT e dall'ISPRA, che nessuna delle parti ha prodotto;
ad ogni modo,
l'integrità del campione analizzato e l'attendibilità del risultato ottenuto possono essere affermate sulla base delle indicazioni contenute nei verbali di campionamento e di apertura dei campioni
(anch'essi allegati al ricorso introduttivo del giudizio) circa l'inserimento in buste sigillate – all'evidente fine di evitare contaminazioni del materiale raccolto –, la conservazione a basse temperature a l'esecuzione dell'analisi entro congrue tempistiche.
9. Il quarto motivo di opposizione (2.4.), che chiama in causa la scriminante dell'adempimento del dovere, è manifestamente infondato.
Difatti, secondo la comune opinione, la condotta non punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen. è esclusivamente quella che costituisce attuazione di un dovere avente fonte legale o di un ordine legalmente impartito dalla pubblica autorità, e, anche a volere riconoscere matrice legale all'obbligazione di depurazione dell'acqua assunta da n qualità di gestore dei servizi Parte_2 idrici in ambito regionale, è sicuramente collocabile al di fuori del perimetro della causa di giustificazione il comportamento omissivo attraverso cui il soggetto legalmente obbligato a garantire il rispetto della normativa ambientale, e a immettere nella rete risorse idriche non inquinate o a garantirne la depurazione, trascuri – realizzando, in tal modo, la fattispecie punita – la verifica di integrità ed efficienza degli impianti a tale scopo necessari sul solo, apodittico, rilievo che il loro adeguamento imponga la sospensione del servizio sotteso all'obbligazione assunta o che, ai fini dell'adempimento, siano già stati attuati tutti i comportamenti – peraltro non specificati – in concreto esigibili.
10. Per quanto attiene al criterio di imputazione dell'illecito, avendo l'opponente altresì sostenuto l'insussistenza del dolo e della colpa (pag. 3 del ricorso introduttivo del giudizio), è necessario rilevare che dalla violazione della normativa posta a presidio della qualità dei reflui è dato presumere l'inadeguatezza strutturale e funzionale dell'impianto di depurazione e, dunque, la colpa, quantomeno generica sub specie di negligenza per inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo, del titolare dell'autorizzazione allo scarico, in cui l'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 individua il preposto alla verifica dell'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, nonché il soggetto che, in caso di riscontrato superamento delle soglie consentite, è tenuto ad attuare
~ 7 ~ gli opportuni interventi di contrasto (cfr. Cass. civ. n. 6351/2022), e ciò anche quando la gestione dell'impianto sia stata materialmente affidata ad altri (cfr. Cass. civ. n. 8537/2005), salva, in quest'ultimo caso, la prova della ricorrenza dei presupposti per affermare la responsabilità del terzo
(cfr. Cass. civ. n. 14441/2006; Cass. civ. n. 22295/2010) validamente delegato allo svolgimento delle correlate funzioni (cfr. Cass. pen. n. 15941/2020).
Sul piano soggettivo, non assume, poi, rilevanza – in senso favorevole all'opponente – il fatto che, nel settembre 2017, l'Amministrazione opposta fosse stata informata della rottura del biorullo (v. docc. denominati “ON disservizio biorulli set 17” e “Anomalia fermo biorullo” allegati al ricorso introduttivo del giudizio); infatti, dalla documentazione prodotta emerge che, nei mesi intercorsi tra la comunicazione del disservizio e l'esecuzione dei campionamenti, Parte_2 abbia omesso le necessarie riparazioni ben sapendo che la rottura del biorullo inficiava la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione, e paradossalmente, proprio il fatto che, dopo le analisi con cui era stato rilevato il superamento del parametro tensioattivi totali, la riparazione sia stata eseguita nell'arco di appena venti giorni aggrava la posizione dell'opponente, poiché dimostra che l'intervento risolutivo – trascurato per mesi ed eseguito solo dopo l'accertamento di una violazione implicante una sanzione amministrativa – avrebbe potuto effettuarsi in tempi celerissimi, prevendendo la configurazione dell'illecito, circostanza che induce a qualificare la condotta di come Parte_2 gravemente negligente (e, dunque, sicuramente colposa).
11. In definitiva, l'opposizione va rigettata e, secondo il criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata a rifondere alla le spese processuali che, liquidate nella Controparte_1 misura indicata nel dispositivo, devono essere parametrate, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'opposta, della media complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nel processo e dell'effettivo valore della controversia (pari a euro 6.015,00), applicando, per tutte le fasi, parametri prossimi ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna rifondere alla le spese processuali, che liquida Parte_2 Controparte_1 in euro 3.000,00 per compensi da avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 30.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa IA NU)
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