CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'OR AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2025 della Corte di cassazione di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. D'IO AT ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Settima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza dell'8/10/2024 della Corte di appello di Palermo, che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art.648 cod.pen. 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo, ribadito nella memoria di replica: errore di fatto commesso dalla Suprema Corte in relazione alla denuncia di smarrimento dell'assegno; espone il ricorrente che agli atti del processo si rinvengono due denunce di smarrimento relative all'assegno oggetto di ricettazione che portano il numero di serie 275217040 e non quello di 27521704-07 citato in sentenza e, per relationem, dall'ordinanza ricorsa;
di conseguenza non è certa la provenienza illecita dell'assegno. Penale Sent. Sez. 6 Num. 137 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 27/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen, (Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 2. Nel caso in esame, le doglianze formulate dal ricorrente non prospettano alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell'accezione sopra specificata, bensì al più una erronea valutazione giuridica che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non è censurabile con il rimedio attivato. 3. Il ricorrente ha infatti allegato due denunce presentate dalla persona offesa nello stesso giorno, l'una correttiva della precedente, già presenti agli atti del procedimento, assumendo che l'ordinanza di inammissibilità impugnata non sarebbe giunta alla medesima decisione se avesse avuto contezza di quale fosse l'assegno di provenienza illecita. 4. Il ricorso, assolutamente generico in merito al percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito ed al contenuto dei motivi di ricorso che avrebbero avuto diversa lettura se la Corte si fosse avveduta dell'esatto numero dell'assegno smarrito, non si confronta neanche con il percorso argomentativo dell'ordinanza, che fa chiaro riferimento a una querela della persona offesa e alla mancanza di indicazioni adeguate fornite dall'imputato in merito alla provenienza dell'assegno. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali;
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. D'IO AT ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Settima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza dell'8/10/2024 della Corte di appello di Palermo, che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art.648 cod.pen. 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo, ribadito nella memoria di replica: errore di fatto commesso dalla Suprema Corte in relazione alla denuncia di smarrimento dell'assegno; espone il ricorrente che agli atti del processo si rinvengono due denunce di smarrimento relative all'assegno oggetto di ricettazione che portano il numero di serie 275217040 e non quello di 27521704-07 citato in sentenza e, per relationem, dall'ordinanza ricorsa;
di conseguenza non è certa la provenienza illecita dell'assegno. Penale Sent. Sez. 6 Num. 137 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 27/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen, (Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 2. Nel caso in esame, le doglianze formulate dal ricorrente non prospettano alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell'accezione sopra specificata, bensì al più una erronea valutazione giuridica che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non è censurabile con il rimedio attivato. 3. Il ricorrente ha infatti allegato due denunce presentate dalla persona offesa nello stesso giorno, l'una correttiva della precedente, già presenti agli atti del procedimento, assumendo che l'ordinanza di inammissibilità impugnata non sarebbe giunta alla medesima decisione se avesse avuto contezza di quale fosse l'assegno di provenienza illecita. 4. Il ricorso, assolutamente generico in merito al percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito ed al contenuto dei motivi di ricorso che avrebbero avuto diversa lettura se la Corte si fosse avveduta dell'esatto numero dell'assegno smarrito, non si confronta neanche con il percorso argomentativo dell'ordinanza, che fa chiaro riferimento a una querela della persona offesa e alla mancanza di indicazioni adeguate fornite dall'imputato in merito alla provenienza dell'assegno. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali;
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025