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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1751/21, promossa da:
, avvocato, in qualità di Amministratore di sostegno di , Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Aceto, elett.te dom.ta come in atti,
ATTRICE
contro
, e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Filippi De Controparte_2 Controparte_3
SA ed IA Di RU, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTI
OGGETTO: annullamento atto di compravendita ex art. 428 C.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. come rappresentata e difesa Parte_1 ed in qualità di Amministratrice di sostegno - nella procedura R.G. Vol. G. n. 300/2019 - di
[...]
, nata in [...] il [...], ha citato in giudizio i sigg. e CP_1 Controparte_2 CP_3
impugnando l'atto di compravendita immobiliare stipulato per Notaio
[...] Persona_1 di L'Aquila del 10/11/2016, repertorio n. 128.249, raccolta n. 29.962 per aver acquistato questi ultimi stante lo stato di incapacità della SI.ra , venditrice. CP_1
Ha dedotto l'incapacità della propria amministrata nonché la sproporzione tra il prezzo corrisposto ed il valore dei beni nonché la conoscibilità del pregiudizio economico da parte degli acquirenti.
Ha chiesto l'annullamento del contratto di vendita de quo e la conseguente reintegrazione della SInora nella piena proprietà dei beni di cui all'atto pubblico. Inoltre di disporre la CP_1 ripetizione, nei limiti previsti dall'art. 1443 c.c., della prestazione ricevuta dal contraente incapace SI.ra ; con condanna dei convenuti alle spese di lite da distrarsi in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario. Si sono costituiti i convenuti, e i quali hanno contestato il Controparte_2 Controparte_3 sussistere dello stato di incapacità di;
hanno dedotto di non essere più in possesso CP_1 dei beni acquistati dalla donna per averli ristrutturati ed alienati a terzi nel maggio 2021.
Il giudizio ha visto prova documentale ed inoltre è stata disposta CTU tecnica sul quantum del danno lamentato redatta dal Geom. All'esito, la causa, rinviata per la Persona_2 precisazione delle conclusioni, interrotta per decesso del primo procuratore di parte attrice, veniva riassunta ed assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è fondata e la domanda va accolta.
L'art. 428 CC disciplina gli atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere (incapacità naturale) e può essere annullato, su istanza della persona stessa, dei suoi eredi o aventi causa, se si prova che la capacità d'intendere o di volere era menomata e che la alienazione abbia determinato grave pregiudizio alla parte incapace.
Giurisprudenza e dottrina chiariscono che non sia necessaria la totale abolizione delle facoltà intellettive e volitive, cioè non è necessaria una incapacità assoluta ma è sufficiente una menomazione delle facoltà intellettive e volitive che impedisca la formazione di una volontà cosciente e cioè la valutazione corretta dell'atto che si stipula.
Per i contratti è richiesta la prova della malafede dell'altro contraente, che può desumersi dal pregiudizio, anche solo potenziale, che rileva dalla qualità del contratto ex art. 428 comma 2.
L'incapacità può essere provata con qualsiasi mezzo, inclusi indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti.
In proposito la Suprema Corte Ordinanza | Corte di Cassazione del | 21.02.2025 | n.4586 “Per l'annullamento di un contratto ai sensi dell'art. 428 c.c., la prova dell'incapacità naturale del contraente richiede che sia provata una patologia grave che menomi significativamente le facoltà intellettive e volitive, al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio. Tale stato non richiede necessariamente una privazione totale delle facoltà psichiche ma deve essere dimostrata la sua presenza al momento della stipula del contratto mediante prove univoche ed incontestabili anche attraverso indizi e presunzioni”.
Nel caso che ci occupa il contratto di compravendita stipulato da il 10.11.2016 è un CP_1 negozio annullabile in quanto concluso da un soggetto incapace di intendere e volere per essere affetta la venditrice da permanente e grave infermità di mente tale da incidere sulla formazione di una cosciente volontà negoziale come risulta in atti.
e hanno acquistato porzione di fabbricato sito in L'Aquila, Controparte_2 Controparte_3
Fraz Paganica alla Via dei Mori 19 ed inoltre terreno adiacente a detta porzione immobiliare per il corrispettivo di Euro 30.000,00. Detti beni erano stati ereditati mortis causa dalla venditrice, pochi mesi prima dell'atto pubblico impugnato.
Il valore dei beni già risultava già dalla perizia dell'arch. , prodotta in atti dall'attrice del Per_3 presente giudizio, (all. 4 atto di citazione) effettuata ai fini della stima dell'asse ereditario della de cuius, madre dell'odierna amministrata . CP_1
La stessa certezza sul valore di mercato dei beni de quibus la conferisce il CTU, Geom.
[...]
nella Relazione del 12.04.2023. Per_2
Dalla stessa valutazione il ctu rileva la grave discrepanza fra il valore di mercato dei beni al momento del contratto impugnato ed il valore di vendita degli stessi. Dalla consulenza pertanto rileva che “il valore medio di mercato dei beni oggetto del contratto per cui è causa, riferito alla data di stipula, anno 2016, è pari complessivamente ad €. 136.773,00”.
Quanto alle deduzioni di parte convenuta sul ripristino dell'immobile avvenuto a proprie spese, le stesse non risultano provate ed inoltre smentite dalla lettura del CTU che chiarisce: “ l'unità abitativa è stata oggetto di intervento di ripristino post sisma, dunque con contributo statale (pagg. 5,6 ctu) e compresa nel “Consorzio Pietralata” – pratica AQ BCE 60107 del 01/0/2013 per il quale è stato assegnato un contributo per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione” il cui importo complessivo, con provvedimento definitivo prot. 436488 del 13.12.2016., è stato determinato, ai sensi del Decreto URSA n. 1 art. 7 co. 6 e succ., in complessivi €. 4.897.659,07, comprensivi di spese tecniche ed I.V.A.” (cfr. pag. 6 e 7 CTU).
Anche dell'incapacità dell'amministrata sig.ra , è stata conferita prova piena che CP_1 deriva dalla C.T.U. medica prodotta dall'attrice nel presente giudizio e che era stata disposta dal GIP del Tribunale de L'Aquila, successivamente alla compravendita de qua, in procedimento penale a carico di . CP_1
Nella perizia vengono riportate una serie di attestazioni mediche sull' affezione di CP_1 da “patologie psichiatriche” tali da determinare “una condizione di infermità e di deficienza psichica” (doc. 3 relazione Dr. Specialista in Psichiatria, dal GIP del Tribunale de Per_4
L'Aquila) che avevano portato il consulente a rilevare un disturbo “di tipo borderline” e Per_4
“Disturbo bipolare dell'umore di tipo II“ e “un profondo, grave e progressivo alterato rapporto con la realtà…” giungendo pertanto ad parlare di “una condizione di infermità, comunque incidente, in misura minore o maggiore, sulla capacità di intendere e volere del soggetto” che risalgono già all'infanzia della donna. A tal fine, risultano per tabulas le relazioni e segnalazioni del Dipartimento
del Dipartimento di Scienze Neurologiche Controparte_4 [...]
di Roma, della dell'Università di del 25 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 febbraio 2010.
La grave e permanente infermità di mente documentata, ha comportato senza dubbio il vizio del consenso dedotto, alla base del vizio dell'atto negoziale stipulato fra le parti.
A nulla vale che lo stesso contratto sia stato stipulato dinanzi al Notaio atteso che , “L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (cfr. Cass. civ. sez. I, 03.11.2021 n. 31510, conf.. Cass. civ. sez. II, 17.06.2021 n. 17381, Cass. civ. sez. II, 28.10.2019 n. 27489)
Conseguenza e prova di tale vizio sta nell'incapacità di e nella discrepanza grave CP_1 tra il prezzo di vendita e la stima di esso, che pure è evidente ed è prova della malafede degli acquirenti.
Giurisprudenza di legittimità costante insegna che la mala fede dell'altro contraente risulta dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace e dalla natura e qualità del contratto, e
…”consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (Cass. civ. 26.2.2009, n. 4677).
L'acquisto tanto sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene, ha comportato di certo grave pregiudizio all'odierna amministrata.
Alla fattispecie in esame va applicata la disciplina prevista dall'art. 1443 c.c.. La infatti, Pt_2 poiché il contratto va annullato per sua incapacità, non è tenuta a restituire agli acquirenti convenuti la prestazione ricevuta. Del resto conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte sul tema, proprio perché la legge presume che l'incapace abbia mal disposto del suo patrimonio, presume del pari che lo stesso possa aver dissipato la prestazione ricevuta, così che il rischio di tale situazione viene fatto ricadere sull'altro contraente che in mala fede abbia contrattato con l'incapace che deve vedersi rifiutata la ripetizione della sua prestazione ove non provi che di essa l'incapace abbia dalla medesima tratto vantaggio ( Cass. civ. 7 luglio 2017, n. 16.888).
I convenuti dal canto loro, non hanno offerto nessuna prova in giudizio che la venditrice abbia tratto vantaggi dal denaro ricevuto per la vendita.
Infine, la vendita delle unità immobiliari a terzi da parte di e , Controparte_2 Controparte_3 comporta ad oggi l'impossibilità di ordinarne la reintegrazione nella proprietà dell'attrice CP_1
pertanto i convenuti vanno condannati in solido fra loro al pagamento, in favore dell'attrice
[...] della somma di €. 136.773,00, pari al valore dei beni per cui causa, al momento dell'atto pubblico de quo.
PQM
Annulla il contratto di vendita stipulato a ministero del Notaio di L'Aquila del Persona_1
10/11/2016, repertorio n. 128.249, raccolta n. 29.962, con il quale la SI.ra vendeva CP_1 ai SIg. nato a [...] il [...] ed ivi residente alla frazione Paganica Controparte_2 alla Via Giustino Baldassarre n. 3, codice fiscale , e , nato a C.F._1 Controparte_3
L'Aquila il 20/01/1948 ed ivi residente a[...], codice fiscale , che acquistavano in comunione tra loro in ragione di 1/2 C.F._2 ciascuno, i seguenti beni immobili: - porzione del fabbricato sito in L'Aquila alla frazione Paganica in Via Dei Mori n. 19, completamente inagibile a causa dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009, costituito al piano terra da due locali cantine ed al piano primo da cucina, soggiorno, due camere, bagno e disimpegno, con portico e corte esterna esclusiva, a confine con il terreno appresso descritto, cortile comune, Valloni Mimmo, salvo altri, censita in catasto al N.C.E.U. di L'Aquila Sezione Urbana 4 di Paganica al foglio 16, n. 587, sub 6, PT-1, int. 3, zona cens. 4, categ. A/3, classe 3, vani 6, sup. cat. mq. 118, rendita catastale Euro 387,34, graffato con foglio 16, n. 587, sub. 9 (valore fiscale Euro 48.805,00; - terreno inserito in zona residenziale di completamento delle frazioni, adiacente la suddetta porzione e senza accesso da strada pubblica, a confine con la porzione del fabbricato avanti descritta e mappali nn. 835, 595, 603, 605, 606, 607, 2800, 1420, 1419, 209 e 1602, censito in catasto al N.C.T. di Paganica al foglio 16, n. 588, are 9.91, seminativo irriguo arborato cl. 1, R.D. Euro 8,70, R.A. Euro 6,91 (valore fiscale Euro depositate il 28/05/2022 . 22.297,00)
Condanna i convenuti, in solido fra loro al pagamento, in favore dell'attrice SI.ra , CP_1 della somma di €. 136.773,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Liquida le spese del presente giudizio in € 11.425,00 oltre accessori di legge e le pone a carico dei convenuti ed a favore del procuratore di parte attrice avv. Nunzia Aceto, dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di ctu come liquidate a carico degli stessi convenuti in solido fra loro, a favore del Geom. T. Per_2
L'Aquila, 31.10.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani