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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7492 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. RE SS, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 796/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tranquilli Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980.
CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in forma telematica il 9 gennaio 2025 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di invalida civile ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980.
A sostegno della domanda, invero, parte ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono, oltre che totalmente inabile, anche incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando bisognosa di assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Sicché, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare che lo stato patologico della IG.ra , già Parte_1 riconosciuta invalida civile al 100% e portatrice di handicap grave, non le consente di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di espletare autonomamente attività quotidiane vitali per la sua salute e dignità, e, pertanto, è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80 e, per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che in base alle emergenze del fascicolo telematico il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente in data 11 dicembre 2024 e il presente ricorso è stato depositato in forma telematica il 9 gennaio 2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità delle contestazioni attoree.
L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione.
Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.
In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018, Cass., sez. lav., n. 9755 dell'8 aprile 2019, Cass., sez. lav., n. 17787 del 26 agosto 2020, nonché, negli stessi termini, Cass., sez., lav., n. 29721 del 19 novembre 2024).
Nel caso in esame parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento.
3. Nel merito, posto l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, disposto il rinnovo della perizia medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, nel prendere atto del graduale aggravamento del quadro clinico, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è da considerare
“ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDA 100% e con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita
Il complesso morboso, meritevole della suddetta valutazione medico-legale, era verosimilmente presente a decorrere dal 1 ottobre 2024.
La valutazione medico-legale è stata espressa facendo riferimento alle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale della organizzazione mondiale della sanità. D.M. del 5 febbraio 1992, con successive modificazioni e integrazioni”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico legali eseguiti (cfr. relazione di consulenza, in atti).
Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, può affermarsi che la ricorrente possieda, a decorrere dal mese di ottobre 2024, i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Peraltro, a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. 4. Posto che lo stato invalidante di parte ricorrente è stato riconosciuto sussistente con decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche all'introduzione del procedimento di a.t.p., ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente giudizio, in quanto di opposizione alla fase di a.t.p. (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307).
Invero, è pacifico in giurisprudenza che “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. n. 7716 del 16 maggio 2003 e, successivamente, in termini, anche Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307).
Anche di recente, in fattispecie nel quale il Tribunale aveva compensato le spese in ragione della sopravvenienza del requisito sanitario, con sentenza 1 marzo 2025, n. 5422 la Suprema Corte, sez. lav., ribadendo il suo indirizzo consolidato, ha così motivato:
“Il Tribunale, anzitutto, non ha fatto gravare sulla parte vittoriosa l'onere delle spese e si è avvalso del potere discrezionale di compensarle, sulla scorta di una motivazione che non si può reputare “extravagante” e che non fa leva sulla nozione di
“soccombenza reciproca”, diffusamente richiamata nella memoria illustrativa. La decisione è sorretta da argomentazioni che non sono stereotipate ed apparenti e ottemperano all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost. Le statuizioni impugnate, inoltre, si conformano all'insegnamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che conferisce un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005, n. 16821; sulla medesima linea, Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione). 5.– Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018). A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite e che la stessa memoria illustrativa del ricorrente considera cruciale nella disciplina dettata a tale riguardo dal codice di rito (pagina 3). Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione, punto 3 del Considerato). Tali considerazioni, che il ricorrente non ha confutato in modo persuasivo, si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo. Si deve ritenere, in definitiva, che le ragioni illustrate a sostegno della compensazione superino il vaglio di non implausibilità che compete a questa Corte (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051)”.
In definitiva, alla stregua dei suesposti principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi da questo Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne la rimeditazione, le spese di lite vanno interamente compensate, ben potendo parte ricorrente, invece di introdurre il procedimento per a.t.p. – epoca in cui non ricorrevano ancora i presupposti sanitari, poi sopravvenuti – proporre una nuova domanda amministrativa.
Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
Rigetta, per il resto, il ricorso. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate.
Roma, 25 giugno 2025.
Il giudice
RE SS
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. RE SS, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 796/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tranquilli per procura Parte_1 allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in forma telematica il 9 gennaio 2025 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di invalida civile ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980. A sostegno della domanda, invero, parte ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono, oltre che totalmente inabile, anche incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando bisognosa di assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Sicché, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare che lo stato patologico della IG.ra , già riconosciuta Parte_1 invalida civile al 100% e portatrice di handicap grave, non le consente di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di espletare autonomamente attività quotidiane vitali per la sua salute e dignità, e, pertanto, è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80 e, per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che in base alle emergenze del fascicolo telematico il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente in data 11 dicembre
2024 e il presente ricorso è stato depositato in forma telematica il 9 gennaio
2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità delle contestazioni attoree. L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018, Cass., sez. lav., n. 9755 dell'8 aprile 2019, Cass., sez. lav., n. 17787 del 26 agosto 2020, nonché, negli stessi termini, Cass., sez., lav., n. 29721 del 19 novembre 2024). Nel caso in esame parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3. Nel merito, posto l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, disposto il rinnovo della perizia medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, nel prendere atto del graduale aggravamento del quadro clinico, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è da considerare
“ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDA 100% e con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita Il complesso morboso, meritevole della suddetta valutazione medico- legale, era verosimilmente presente a decorrere dal 1 ottobre 2024. La valutazione medico-legale è stata espressa facendo riferimento alle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale della organizzazione mondiale della sanità. D.M. del 5 febbraio 1992, con successive modificazioni e integrazioni”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico legali eseguiti (cfr. relazione di consulenza, in atti). Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, può affermarsi che la ricorrente possieda, a decorrere dal mese di ottobre 2024, i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Peraltro, a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale.
4. Posto che lo stato invalidante di parte ricorrente è stato riconosciuto sussistente con decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche all'introduzione del procedimento di a.t.p., ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente giudizio, in quanto di opposizione alla fase di a.t.p. (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307). Invero, è pacifico in giurisprudenza che “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. n. 7716 del 16 maggio 2003 e, successivamente, in termini, anche Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307). Anche di recente, in fattispecie nel quale il Tribunale aveva compensato le spese in ragione della sopravvenienza del requisito sanitario, con sentenza 1 marzo 2025, n. 5422 la Suprema Corte, sez. lav., ribadendo il suo indirizzo consolidato, ha così motivato: “Il Tribunale, anzitutto, non ha fatto gravare sulla parte vittoriosa l'onere delle spese e si è avvalso del potere discrezionale di compensarle, sulla scorta di una motivazione che non si può reputare
“extravagante” e che non fa leva sulla nozione di “soccombenza reciproca”, diffusamente richiamata nella memoria illustrativa. La decisione è sorretta da argomentazioni che non sono stereotipate ed apparenti e ottemperano all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost. Le statuizioni impugnate, inoltre, si conformano all'insegnamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che conferisce un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005, n. 16821; sulla medesima linea, Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione). 5.– Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018). A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite e che la stessa memoria illustrativa del ricorrente considera cruciale nella disciplina dettata a tale riguardo dal codice di rito (pagina 3). Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione, punto 3 del Considerato). Tali considerazioni, che il ricorrente non ha confutato in modo persuasivo, si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo. Si deve ritenere, in definitiva, che le ragioni illustrate a sostegno della compensazione superino il vaglio di non implausibilità che compete a questa Corte (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051)”. In definitiva, alla stregua dei suesposti principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi da questo Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne la rimeditazione, le spese di lite vanno interamente compensate, ben potendo parte ricorrente, invece di introdurre il procedimento per a.t.p. – epoca in cui non ricorrevano ancora i presupposti sanitari, poi sopravvenuti – proporre una nuova domanda amministrativa. Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dal mese di ottobre 2024. Rigetta, per il resto, il ricorso. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 25 giugno 2025. Il giudice RE SS