Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2024, proposto da
CRTF Centro di Radiologia e Terapia Fisica srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonella Villani, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in LI, presso lo studio dell’avv. Bruno Ricciardelli in p.zza Bovio n. 8;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in LI alla via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale;
Azienda sanitaria locale di Salerno, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Galietta e dall’avv. Lucia Fiorillo, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
nei confronti
Magneto S.R.L, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29.12.2023 (in BURC n. 1 del 2.1.2024); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl 111 - Salerno 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GL LL Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1282 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere una struttura accreditata con il SSN per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini;
- che, con la delibera impugnata, la Regione Campania assegnava alla struttura ricorrente (e a tutte le altre strutture campane accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale) i limiti di spesa del 2023 ed in via provvisoria per l’esercizio 2024;
- che la predetta delibera era affetta, per invalidità derivata, dagli stessi vizi di cui alle delibere della G. Reg. 599/2021 e 215/2022, impugnate anch’esse con altri ricorsi;
- che la Regione, nel tempo trascorso dalla determinazione dei tetti di struttura per l’anno 2022 (con le DDGR 599-2021 e 215-2022) fino all’adozione della delibera avversata (DGR 800/2023), non aveva posto in essere azioni adeguate a premiare le strutture più efficienti e che- per il 2023- le variazione dei tetti di struttura in base ai criteri premiali non era stata garantita; come pure risultava evidente che l’assegnazione del budget annuale era ancora fondata esclusivamente sul fatturato storico, con buona pace del fabbisogno epidemiologico e dei criteri di concorrenzialità.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituivano l’Amministrazione regionale e la Asl per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) illogicità ed irragionevolezza; violazione degli artt. 8 bis, co. 2 d.lgs. 502/92 e 8 quinquies co.1 bis d.lgs. 502/92; violazione degli artt. 3 e 36 Cost.; la Regione ha fissato con la DGR 215/2022 le regole per garantire la concorrenza tra le strutture ed il raggiungimento di alti livelli di qualità delle prestazioni da erogare, ma, poi, come di consueto, non è stata in grado di applicare tali regole (che in realtà erano malamente formulate) ed ha finito per consolidare le posizioni dei centri che hanno un maggiore fatturato storico anche per il 2023; 2) la disposizione che prevede un taglio del 4% del budget dell’anno 2024 rispetto a quello attribuitogli per l’esercizio 2023 è illogica e priva di motivazione, in quanto non si comprende perché, da una parte, per le prestazioni di PET/TC sia stato disposto il mantenimento del budget del 2023 in quanto “necessarie per la stadiazione delle patologie oncologiche e ancora molto carenti nelle strutture pubbliche” e, dall’altra, si sia disposto il taglio del 4% per le prestazioni erogate dai centri di classe D (radiologia tradizionale, ecografia, TAC e RMN maggiore di 1 tesla) “il cui fatturato è composto in misura rilevante da prestazioni di risonanza magnetica di elevata qualità, necessarie per diverse patologie gravi e ancora molto carenti nelle strutture pubbliche”; 3) non è vero che i volumi massimi di prestazioni fissati per il 2023 ed in via provvisoria per il 2024 rientrino nel fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica, valutato per ciascuna branca dalla DGR Camp 354 del 4.8.2021, dalla delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 24.11.2021, nominato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato- sez. III n. 5293/19 e dalla DGR Camp 210 del 4.5.2022; 4) la clausola di salvaguardia è illegittima perché comprime il diritto di difesa; 5) invalidità derivata dalle delibere della G. Reg. 599/2021 e 215/2022.
L'Amministrazione regionale eccepiva l’inammissibilità del ricorso in forza della clausola di salvaguardia, nonché l’infondatezza dello stesso anche nel merito.
La Asl eccepiva l’inammissibilità del ricorso in forza della clausola di salvaguardia, nonché l’infondatezza dello stesso anche nel merito.
In memoria depositata in data 6.1.26 la ricorrente auspicava un ripensamento dell’orientamento sulla clausola di salvaguardia, sia alla luce dell’orientamento del C.g.a., sia perché le condizioni finanziarie della regione Campania non giustificano più la compressione del diritto di difesa; in memoria depositata in data 13.1.26 la ricorrente contestava l’eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dalla Asl, per omessa impugnativa degli atti consequenziali della Asl stessa.
Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalle Amministrazioni resistenti, a causa della sottoscrizione del contratto (documentata in atti) e della relativa clausola di salvaguardia.
La clausola di salvaguardia di cui all’art. 11 dei contratti in discorso prescrive che “[…] con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto”.
La predetta sottoscrizione, dunque, priva la struttura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati, con la conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
Tale clausola, peraltro, è stata ritenuta legittima del Consiglio di stato che ha affermato “ in ipotesi analoghe a quella in esame viene in rilievo lo schema tipico dell'acquiescenza", giacché l'assenso alla stipulazione del contratto si atteggia quale "comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall'Amministrazione (nell'esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria)". Da tale angolo visuale, "la cd. clausola di salvaguardia è, quindi, meramente ricognitiva dell'effetto preclusivo dell'iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività" (Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2023, n.4076).
È stato anche precisato che " le due clausole, quella relativa all'accettazione incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe e quella relativa alla rinuncia delle azioni, sono strettamente collegate tra di loro, in quanto dirette a imporre il rispetto di un determinato regolamento contrattuale, i cui contenuti, come stabilito dalla legge, sono in parte determinati autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, che definiscono la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili e che si inseriscono all'interno di rapporti contrattuali condizionati dall'esigenza di porre rimedio allo squilibrio finanziario maturato nel corso degli anni, e assolvono alla funzione di evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti. Tali clausole "imposte", peraltro, non costituiscono una novità, trovando ampio spazio nel settore commerciale, come dimostra l'esperienza quotidiana, e risultano giustificate dalla ratio che intendono perseguire ". (Consiglio di Stato sez. II, 07.07.2023, n.6685).
Si ritiene, peraltro, di dover confermare tale orientamento nonostante il Consiglio di giustizia amministrativa si sia espresso in senso contrario.
Il C.g.a., nella sentenza n. 650 del 2025, ha infatti ritenuto la clausola di salvaguardia nulla, in estrema sintesi, perché: a) violerebbe l’art. 1462 c.c.; b) l’oggetto sarebbe indeterminato; c) violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost.
Sotto il primo profilo, secondo il C.g.a., poiché l’annullamento delle delibere sui cd. tetti di spesa determinerebbe (in parte qua) la nullità del contratto sottoscritto dalla struttura accreditata, “ la rinuncia al contenzioso pendente o (a fortiori) futuro pretesa dall’Amministrazione sanitaria con la c.d. clausola di salvaguardia in esame implicherebbe per l’aderente l’impossibilità di far valere l’eventuale nullità del contratto di convenzionamento dipendente dall’annullamento dei predetti atti amministrativi presupposti ”; e di conseguenza la clausola di salvaguardia, impedendo “ di eccepire la nullità del contratto all’amministrazione che pretenda l’esecuzione della prestazione sanitaria oggetto della convenzione, viola l’art. 1462 c.c. e, pertanto, deve ritenersi nulla, quand’anche non esplicitamente espressa nella formula solve et repete ”.
Sotto il secondo profilo, la clausola di salvaguardia sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto: il C.g.a. richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ la rinuncia a un diritto futuro ed eventuale è stata ritenuta ammissibile, in quanto espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, alla sola condizione che il suo oggetto risulti determinato o determinabile nel suo contenuto e nella sua estensione (cfr. Cass., Sez. 3, 18 febbraio 1977, n. 745; Cass. 1 giugno 1974, n. 1573; Cass., Sez. 2, 5 aprile 1975, n. 1222) ”. Secondo il C.g.a, la clausola di salvaguardia sarebbe eccessivamente ampia ed indeterminata, “ tale da non soddisfare i criteri restrittivi di determinatezza necessari per identificare nel suo esatto contenuto e nella sua esatta estensione il diritto futuro ad agire dell’operatore economico aderente, non potendo, infatti, preventivarsi con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione ”.
Sotto il terzo profilo, la clausola sarebbe nulla per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. perché “ la condotta dell’Amministrazione volta a imporre (mediante l’inserimento nello schema di un atto generale) la rinuncia ai contenziosi pendenti e futuri sugli atti amministrativi determinanti (anche) i prezzi delle prestazioni sanitarie in convenzione è illegittima per palese eccesso di potere; ossia, in termini più tradizionali, l’imposizione erga omnes della c.d. clausola di salvaguardia costituisce chiaro sintomo di sviamento del potere amministrativo, il quale – anziché essere correttamente esercitato per far accedere al settore tutti gli operatori accreditati o, tra essi, quelli che diano le maggiori garanzie di miglior espletamento del servizio – viene utilizzato per il diverso e illegittimo fine di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ”. Il C.g.a. esclude, ancora, che la necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria legittimi la clausola di salvaguardia: la p.a. non sarebbe legittimata a precludere radicalmente alle strutture accreditate la possibilità di agire in giudizio, spettando “ soltanto all’organo giudiziario valutare l’ammissibilità e fondatezza di una certa azione dopo la sua proposizione ”. La clausola di salvaguardia, dunque, “ viola il riparto di attribuzione dei poteri, non potendo la pubblica amministrazione arrogarsi – neppure per via formalmente convenzionale – il potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate), in quanto l’ordinamento riserva detta valutazione al solo controllo ex post del giudice munito di giurisdizione ”.
Nonostante l’autorevolezza del precedente, si ritiene preferibile aderire al diverso orientamento, più volte confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui la clausola di salvaguardia è invece legittima ed ammissibile.
Quanto alla nullità per violazione dell’art. 1462 c.c., il C.g.a. parte dal presupposto che l’annullamento della delibera che fissa i cd. tetti di spesa determini la nullità, in parte qua, del contratto: presupposto invero tutt’altro che pacifico, atteso che – secondo l’opinione preferibile – l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto determina non la nullità bensì l’inefficacia del contratto. Tale orientamento è stato espressamente confermato, tanto dal legislatore unionale quanto da quello nazionale, in materia di annullamento di aggiudicazione della gara d’appalto (art. 121 e ss. c.p.a.) e non vi sono ragioni che inducano a ritenere diversamente quanto agli effetti dell’annullamento della delibera regionale sul contratto stipulato ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. In secondo luogo, è dubbia l’applicabilità dell’art. 1462 c.c. al caso di specie, perché l’Amministrazione non impone l’esecuzione di prestazioni non dovute: tanto ciò vero che la struttura ben può esigere dal paziente l’intero prezzo della prestazione sanitaria una volta che il budget si sia esaurito.
Quanto alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto, pure si ritengono non condivisibili le conclusioni cui è giunto il C.g.a. La clausola di salvaguardia, infatti, prevede testualmente: "1. Con la sottoscrizione del presente accordo la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto". Ritiene questa Sezione che l’oggetto della clausola sia sufficientemente determinato e comunque determinabile, atteso il riferimento ai “provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti”; anche al secondo comma la rinuncia è circoscritta “alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto”. Non può sostenersi che l’oggetto della clausola sia tale non permettere alla struttura accreditata di prevedere “con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione”: l’oggetto della clausola è molto chiaro, e come rilevato in numerosi precedenti, anche di questa Sezione, ha l’effetto di precludere “quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario”.
Quanto, infine, alla pretesa nullità per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., questa Sezione aderisce all’orientamento – più volte ribadito dal Consiglio di Stato – secondo cui non vi è alcuna violazione dei predetti principi costituzionali. Infatti, " gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata", tant'è che "chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879). Pertanto, la clausola di salvaguardia non può ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie.
Ai suddetti principi si può solo aggiungere che, per un verso, questa Sezione non ravvisa alcun vizio di eccesso di potere: la clausola non ha affatto l’obiettivo (illegittimo) “ di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ” ma quello, del tutto legittimo e pienamente meritevole di tutela, di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria; che alcune strutture sanitarie, magari eccellenti, preferiscano non aderire e collocarsi unicamente nel mercato della sanità privata è l’inevitabile conseguenza, da un lato, della libertà imprenditoriale di tali soggetti – che, con tutta evidenza, non possono essere costretti ad operare alle condizioni imposte dall’Amministrazione pubblica – e, dall’altro lato, dalla limitatezza delle risorse pubbliche, che impone l’“intangibilità del tetto di spesa”. Per altro verso, questa Sezione non ravvisa, nell’imposizione della clausola di salvaguardia, alcuna violazione del riparto di attribuzione dei poteri da parte della p.a.: tanto ciò vero che la legittimità della clausola di salvaguardia è stata contestata, più volte, in numerosissime sedi giurisdizionali, ed un organo giurisdizionale ha dovuto statuire in merito alla sua ammissibilità. Il controllo giurisdizionale, pertanto, non è stato escluso e non può sostenersi che, tramite la clausola di salvaguardia, la p.a. abbia privato il giudice del “potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate)”.
Infine, va ricordato che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità della clausola di salvaguardia, dichiarando espressamente di non condividere il diverso orientamento espresso dal C.g.a. Per un verso, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che va esclusa “ la violazione del principio costituzionale di cui all’articolo 113 della Costituzione in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta fondamentale. Nella fattispecie per cui è causa, non è stata compromessa la possibilità per il privato di accedere alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro atti della p.a., avendo potuto la Casa di cura impugnare il relativo atto amministrativo (la delibera di Giunta regionale, per l’appunto) che assume aver comportato una lesione concreta ed attuale ai suoi interessi, con la conseguenza che anche il suo diritto di difesa è stato garantito ” (Cons. Stato, sez. III, n. 9908/2025). Per altro verso, la III Sezione osserva che, “ anche a voler ricondurre la fattispecie, come ha fatto il C.g.a.r.s. con la sentenza citata dall’appellante nella memoria conclusiva, nell’alveo degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, di cui all’articolo 11 della legge n. 241/1990 ”, “ in quel contesto la parte pubblica e quella privata sono poste in condizioni (tendenzialmente) paritetiche, [sicché] non può l’operatore economico dolersi in giudizio dell’illegittimità (o della nullità) di un atto, alla cui definizione ha contribuito, a prescindere dal rilievo che la clausola di salvaguardia presenti proprie specificità (quanto alla sua origine e al suo inserimento nel contratto tra l’Amministrazione procedente e gli operatori privati) in relazione all’applicabilità dei principi sulle clausole vessatorie di cui alle relative disposizioni del codice civile e del codice del consumo, atteso che le case di cura, come osservato, hanno in buona sostanza partecipato all’istruttoria del provvedimento secondo la propria esperienza imprenditoriale, che presuppone una consapevolezza commerciale di diverso segno e sicuramente maggiore di quella (si direbbe, del “buon padre di famiglia”, mutuando una terminologia civilistica) del consumatore che aderisce allo schema di contratto predisposto unilateralmente dall’altro contraente “forte”, senza avere la possibilità di interloquire e chiedere l’esclusione o la modifica di questa o quella clausola, ma dovendo accettare o rifiutare in toto l’accordo negoziale così come predisposto dalla controparte e sottoposto alla sua attenzione ” (Cons. Stato, sez. III, n. 9908/2025).
Infine, non possono essere accolte le osservazioni di parte ricorrente circa la non applicabilità della clausola di salvaguardia alla delibera impugnata. Parte ricorrente infatti, nella memoria depositata in data 6.1.2026, ha auspicato un ripensamento in tema di legittimità della clausola di salvaguardia, osservando, in particolare, che la clausola di salvaguardia non si giustificherebbe più, alla luce delle attuali condizioni finanziarie della regione Campania. Ad avviso di parte ricorrente, se la clausola di salvaguardia – e con essa la compressione del diritto di difesa - poteva giustificarsi quando è stata introdotta, a causa delle profonde criticità finanziarie che caratterizzavano la Regione, non può più giustificarsi adesso, dopo un percorso di risanamento finanziario che dura da oltre dieci anni. La situazione di eccezionalità che aveva legittimato l’introduzione della clausola, in altri termini, non può essere prolungata all’infinito.
Tali osservazioni non risultano, con riferimento al ricorso in questione, condivisibili.
Infatti, gli atti impugnati risalgono ad un periodo in cui la regione Campania era (come è tuttora) in piano di rientro; sicché, in forza del principio tempus regit actum, la clausola di salvaguardia risulta legittimamente applicata. In altri termini, anche a voler ritenere che la cessazione del periodo di criticità finanziaria non consenta l’ulteriore compressione del diritto di difesa, l’applicazione della clausola di salvaguardia è senza dubbio legittima almeno finché la Regione non sarà uscita dal piano di rientro (Tar Campania, LI, sez. IX, n. 6907/2024; n. 1706/2025, tra le tante).
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente, atteso che il ricorso è stato proposto quando l’orientamento in materia di clausola di salvaguardia si era ormai consolidato, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 1282 dell’anno 2024;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Campania ed alla ASL Salerno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato, per ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL LL Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL LL Di LI |
IL SEGRETARIO