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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Alessandro Scialabba Presidente
2) dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1682/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto
cessazione effetti civili del matrimonio - sentenza parziale sul vincolo
promossa dal ricorrente
C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ursula Pane e Marco Stabile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Strambino (TO), Piazza Repubblica 16/a, per delega in atti;
nei confronti della convenuta
(C.F. ), nata ad Ivrea (To) in [...] Controparte_1 C.F._2
16/10/1988 e residente in [...], già rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giuseppe Rossi, poi dall'avv. Fabio Cecchin ed ora dall'Avv.
Laura Gaetini e dall'Avv. Giulia Irenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Susa n. 43, giusta procura alle liti in atti
con l'intervento del pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
------------------------------
Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo emettere sentenza parziale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
( ) e ( ), matrimonio celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
in Albiano d'Ivrea in data 18.08.2012, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Albiano d'Ivrea (To), Atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici
registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
Riservata ogni ulteriore domanda, conclusione ed eccezione nel prosieguo del giudizio.”
PER LA CONVENUTA: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
con sentenza parziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da ( ), residente in [...] C.F._1
Giovanni XXIII n. 26 e ( ), residente in [...]C.F._2
d'Ivrea (To), Via Azeglio n. 5, celebrato in Albiano d'Ivrea il 18 agosto 2012, annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albiano d'Ivrea (To), Atto n. 2, parte II, Serie
A, anno 2012, ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
Con riserva di ulteriormente concludere nel prosieguo del giudizio in punto contributo al
mantenimento e modalità di visita dei minori.”
-------------------------------------
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il Pubblico Ministero si pronunci la sentenza parziale richiesta.“
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Albiano di Ivrea (TO) in data 18.8.2012, con atto trascritto il 28 agosto
2012 al n. 2 Parte II Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (cfr. copia integrale dell'atto di matrimonio allegata dal ricorrente sub doc. 1).
Per_ Dal matrimonio nascevano i figli nato ad [...] in data [...] e , nata ad Per_1
Ivrea (TO) in data 29.10.2018.
Dalla prospettazione di parte ricorrente emerge che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata ed è venuto meno il vincolo di affectio che legava i coniugi, i quali si sono separati comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea all'udienza del
27.1.2021, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 853/2021 del 17-18.2.2021 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). Dal momento della loro separazione è cessata, senza mai più riprendere, la convivenza tra i coniugi (come da dichiarazione resa dalle parti all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 10.1.2024 allorquando è stato esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -, ribadita nelle difese delle parti e riscontrata dall'allegata documentazione).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di “divorzio”, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni (da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) i coniugi si sono separati comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea
all'udienza del 27.1.2021; le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 853/2021 del 17-18.2.2021 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il
27.1.2021e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il pagina 3 di 5 25.3.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione e avendo il convenuto dichiarato di non opporsi alla pronuncia di divorzio;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione da parte di entrambi i coniugi dell'intenzione di non volersi riconciliare (confermando che dall'epoca della separazione la convivenza non era mai più ripresa), si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. La presente sentenza parziale non definitiva è pronunciata – come richiesto dalle parti
– limitatamente al vincolo coniugale, dovendo comunque il processo continuare per tutte le questioni consequenziali pure sollevate dalle parti (questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole).
Con separata ordinanza va dunque disposta la rimessione della causa sul ruolo, stante la necessità dell'ulteriore corso del giudizio al fine dell'istruzione in ordine alle altre domande formulate in causa. L'istruzione deve concernere la verifica della situazione personale, familiare e sociale delle parti (già in carico ai Servizi).
III. In considerazione della natura parziale e non definitiva della presente sentenza, la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali va demandata all'esito dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
parzialmente e non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1682/2023 R.G., sentito il Pubblico Ministero, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Albiano di Ivrea (TO) in data 18.8.2012, con atto trascritto il 28 agosto
2012 al n. 2 Parte II Serie;
pagina 4 di 5 2) MANDA alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di provvedere alla trasmissione della presente sentenza in copia autentica, quando la stessa sia passata in giudicato,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e successive modificazioni sull'ordinamento dello stato civile;
3) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
4) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Alessandro Scialabba Presidente
2) dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1682/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto
cessazione effetti civili del matrimonio - sentenza parziale sul vincolo
promossa dal ricorrente
C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ursula Pane e Marco Stabile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Strambino (TO), Piazza Repubblica 16/a, per delega in atti;
nei confronti della convenuta
(C.F. ), nata ad Ivrea (To) in [...] Controparte_1 C.F._2
16/10/1988 e residente in [...], già rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giuseppe Rossi, poi dall'avv. Fabio Cecchin ed ora dall'Avv.
Laura Gaetini e dall'Avv. Giulia Irenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Susa n. 43, giusta procura alle liti in atti
con l'intervento del pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
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Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo emettere sentenza parziale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
( ) e ( ), matrimonio celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
in Albiano d'Ivrea in data 18.08.2012, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Albiano d'Ivrea (To), Atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici
registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
Riservata ogni ulteriore domanda, conclusione ed eccezione nel prosieguo del giudizio.”
PER LA CONVENUTA: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
con sentenza parziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da ( ), residente in [...] C.F._1
Giovanni XXIII n. 26 e ( ), residente in [...]C.F._2
d'Ivrea (To), Via Azeglio n. 5, celebrato in Albiano d'Ivrea il 18 agosto 2012, annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albiano d'Ivrea (To), Atto n. 2, parte II, Serie
A, anno 2012, ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
Con riserva di ulteriormente concludere nel prosieguo del giudizio in punto contributo al
mantenimento e modalità di visita dei minori.”
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Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il Pubblico Ministero si pronunci la sentenza parziale richiesta.“
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Albiano di Ivrea (TO) in data 18.8.2012, con atto trascritto il 28 agosto
2012 al n. 2 Parte II Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (cfr. copia integrale dell'atto di matrimonio allegata dal ricorrente sub doc. 1).
Per_ Dal matrimonio nascevano i figli nato ad [...] in data [...] e , nata ad Per_1
Ivrea (TO) in data 29.10.2018.
Dalla prospettazione di parte ricorrente emerge che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata ed è venuto meno il vincolo di affectio che legava i coniugi, i quali si sono separati comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea all'udienza del
27.1.2021, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 853/2021 del 17-18.2.2021 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). Dal momento della loro separazione è cessata, senza mai più riprendere, la convivenza tra i coniugi (come da dichiarazione resa dalle parti all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 10.1.2024 allorquando è stato esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -, ribadita nelle difese delle parti e riscontrata dall'allegata documentazione).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di “divorzio”, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni (da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) i coniugi si sono separati comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea
all'udienza del 27.1.2021; le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 853/2021 del 17-18.2.2021 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il
27.1.2021e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il pagina 3 di 5 25.3.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione e avendo il convenuto dichiarato di non opporsi alla pronuncia di divorzio;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione da parte di entrambi i coniugi dell'intenzione di non volersi riconciliare (confermando che dall'epoca della separazione la convivenza non era mai più ripresa), si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. La presente sentenza parziale non definitiva è pronunciata – come richiesto dalle parti
– limitatamente al vincolo coniugale, dovendo comunque il processo continuare per tutte le questioni consequenziali pure sollevate dalle parti (questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole).
Con separata ordinanza va dunque disposta la rimessione della causa sul ruolo, stante la necessità dell'ulteriore corso del giudizio al fine dell'istruzione in ordine alle altre domande formulate in causa. L'istruzione deve concernere la verifica della situazione personale, familiare e sociale delle parti (già in carico ai Servizi).
III. In considerazione della natura parziale e non definitiva della presente sentenza, la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali va demandata all'esito dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
parzialmente e non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1682/2023 R.G., sentito il Pubblico Ministero, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Albiano di Ivrea (TO) in data 18.8.2012, con atto trascritto il 28 agosto
2012 al n. 2 Parte II Serie;
pagina 4 di 5 2) MANDA alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di provvedere alla trasmissione della presente sentenza in copia autentica, quando la stessa sia passata in giudicato,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e successive modificazioni sull'ordinamento dello stato civile;
3) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
4) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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