Articolo 1 della Legge 28 luglio 1950, n. 684
Articolo 2
Versione
22 settembre 1950
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 22 settembre 1950