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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4565/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO CARUSO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARIO DE TOMMASI resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' deducendo di aver Controparte_1 CP_2 ricevuto in data 23.10.2025 la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 03476202500001584000) emessa, anche, sul presupposto del mancato pagamento di un importo di euro 17.307,96, relativo ai crediti azionati nell'interesse dell insorti negli anni 2018, CP_2
2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 e portati negli avvisi di addebito (non indicati in ricorso, ma risultanti dalla comunicazione) n. 33420230003659001000, n.
33420240001688386000, n. 33420240003050739000 e n. 3420240004130852000.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva
1 per omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti portati nei citati titoli esecutivi.
Costituendosi in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_1 contestavano il ricorso perché infondato e concludevano per il rigetto.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
L ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data CP_2
11.12.2025, l' il 15.12.2025, la parte Controparte_1 ricorrente il 12.12.2025.
Il ricorso è infondato.
L ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito nelle date CP_2 indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (15.12.2023,
22.08.2024, 04.11.2024 e 15.11.2024).
La notifica è avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ . Email_1
Nelle note di trattazione scritte sostitutive della prima udienza, la ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dei predetti titoli, mancando le ricevute di accettazione e di consegna formato digitale eml.
La deduzione è infondata.
Rilevato che la ricevuta di consegna è stata prodotta in formato “eml”, si richiama un orientamento di merito condiviso anche dalla Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1112/2024 pubblicata il 16.10.2024) “…la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M.
44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per
2 la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg) (Corte appello sez. lav. - Torino,
28/01/2021, n. 44)”.
La mancanza della ricevuta di accettazione in formato “eml” non ha, pertanto, alcun rilievo, anche in considerazione del fatto che è stata generata la ricevuta di consegna, comunque prodotta.
La ricorrente, inoltre, non nega la riferibilità ad essa dell'indirizzo di posta elettronica presso il quale le notifiche sono state effettuate, pertanto, tali notifiche devono ritenersi valide.
Tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito, deve, allora, dichiararsi infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”.
3 Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit.
In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e
4 legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (23.10.2025) il termine quinquennale (decorrente dalle date del
15.12.2023, del 22.08.2024, del 04.11.2024 e del 15.11.2024) non era, con tutta evidenza, decorso.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in Parte_1 favore di ciascuna parte convenuta, in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 16/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4565/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO CARUSO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARIO DE TOMMASI resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' deducendo di aver Controparte_1 CP_2 ricevuto in data 23.10.2025 la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 03476202500001584000) emessa, anche, sul presupposto del mancato pagamento di un importo di euro 17.307,96, relativo ai crediti azionati nell'interesse dell insorti negli anni 2018, CP_2
2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 e portati negli avvisi di addebito (non indicati in ricorso, ma risultanti dalla comunicazione) n. 33420230003659001000, n.
33420240001688386000, n. 33420240003050739000 e n. 3420240004130852000.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva
1 per omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti portati nei citati titoli esecutivi.
Costituendosi in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_1 contestavano il ricorso perché infondato e concludevano per il rigetto.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
L ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data CP_2
11.12.2025, l' il 15.12.2025, la parte Controparte_1 ricorrente il 12.12.2025.
Il ricorso è infondato.
L ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito nelle date CP_2 indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (15.12.2023,
22.08.2024, 04.11.2024 e 15.11.2024).
La notifica è avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ . Email_1
Nelle note di trattazione scritte sostitutive della prima udienza, la ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dei predetti titoli, mancando le ricevute di accettazione e di consegna formato digitale eml.
La deduzione è infondata.
Rilevato che la ricevuta di consegna è stata prodotta in formato “eml”, si richiama un orientamento di merito condiviso anche dalla Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1112/2024 pubblicata il 16.10.2024) “…la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M.
44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per
2 la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg) (Corte appello sez. lav. - Torino,
28/01/2021, n. 44)”.
La mancanza della ricevuta di accettazione in formato “eml” non ha, pertanto, alcun rilievo, anche in considerazione del fatto che è stata generata la ricevuta di consegna, comunque prodotta.
La ricorrente, inoltre, non nega la riferibilità ad essa dell'indirizzo di posta elettronica presso il quale le notifiche sono state effettuate, pertanto, tali notifiche devono ritenersi valide.
Tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito, deve, allora, dichiararsi infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”.
3 Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit.
In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e
4 legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (23.10.2025) il termine quinquennale (decorrente dalle date del
15.12.2023, del 22.08.2024, del 04.11.2024 e del 15.11.2024) non era, con tutta evidenza, decorso.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in Parte_1 favore di ciascuna parte convenuta, in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 16/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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